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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 5070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5070 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3572/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. ALESSI CHRISTIAN;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. BERNOCCHI CP_1 P.IVA_1
GIUSEPPE;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza (opposizione a sanzione amministrativa).
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 21 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 21 marzo 2023 ha proposto Parte_1
opposizione, chiedendone la nullità e/o l'annullamento (o in subordine la rideterminazione), avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001216563 notificata il 25 febbraio 2023, con cui l' ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € CP_1
10.006,60, di cui € 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 6,60 a titolo di spese
(cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 24 marzo 2025 l ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 15 novembre 2025 parte ricorrente, visto il provvedimento di rettifica della sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione oggetto della presente contestazione (prodotto dall' in CP_1
allegato alla memoria di costituzione), ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, dichiarando di aver estinto la sanzione con il pagamento della medesima nella misura ridotta dall'ente previdenziale.
Ciò detto, la materia del contendere va dichiarata cessata perché il ha Parte_1
provveduto al pagamento dell'importo ancora dovuto all'esito della rideterminazione effettuata dall' in corso di causa (cfr. nota di deposito del 14 aprile 2025 alla luce del CP_1 provvedimento di ridetermina allegato alla memoria di costituzione dell' . CP_1
Le spese di lite, viste le ragioni della decisione (basate su una sostanziale parziale soccombenza reciproca), meritano di essere integralmente compensate.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 24/11/2025
Il Giudice del Lavoro
FA LT
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3572/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. ALESSI CHRISTIAN;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. BERNOCCHI CP_1 P.IVA_1
GIUSEPPE;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza (opposizione a sanzione amministrativa).
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 21 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 21 marzo 2023 ha proposto Parte_1
opposizione, chiedendone la nullità e/o l'annullamento (o in subordine la rideterminazione), avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001216563 notificata il 25 febbraio 2023, con cui l' ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € CP_1
10.006,60, di cui € 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 6,60 a titolo di spese
(cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 24 marzo 2025 l ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 15 novembre 2025 parte ricorrente, visto il provvedimento di rettifica della sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione oggetto della presente contestazione (prodotto dall' in CP_1
allegato alla memoria di costituzione), ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, dichiarando di aver estinto la sanzione con il pagamento della medesima nella misura ridotta dall'ente previdenziale.
Ciò detto, la materia del contendere va dichiarata cessata perché il ha Parte_1
provveduto al pagamento dell'importo ancora dovuto all'esito della rideterminazione effettuata dall' in corso di causa (cfr. nota di deposito del 14 aprile 2025 alla luce del CP_1 provvedimento di ridetermina allegato alla memoria di costituzione dell' . CP_1
Le spese di lite, viste le ragioni della decisione (basate su una sostanziale parziale soccombenza reciproca), meritano di essere integralmente compensate.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 24/11/2025
Il Giudice del Lavoro
FA LT
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