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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario Caterina Silvana Cerenzia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 62843 2021 promossa da:
( C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli Avvocati Federica Falvo e Antonio Grassi;
,
con Studio in via XXV Aprile, 3 , Santa Maria delle Mole- Marino
- Indirizzo telematico
OPPONENTE
contro
Controparte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. Daniele Fiorelli
con Studio in Galleria del Corso n. 4, Milano
- Indirizzo Telematico
OPPOSTA
OGGETTO: FINANZIAMENTO Opposizione al decreto ingiuntivo n. 13575/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 02/08/2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra ha proposto opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. Parte_2
13575/2021, con cui il Tribunale di Roma le ha ingiunto il pagamento della somma di
€27.328,03, oltre interessi e spese, sulla base di due distinti rapporti di credito:
Contratto di finanziamento n. 5942492;
Rapporto di conto corrente n. 400151600.
Parte opponente ha sollevato numerose eccezioni, quali:
- la mancanza di legittimazione attiva di per assenza di Controparte_1
prova della cessione del credito da Unicredit S.p.A. alla società opposta;
-L'insufficienza probatoria riguardo alla pretesa creditoria, basata su documentazione carente e non riconosciuta, come schermate telematiche e piani di ammortamento privi di contratti originari sottoscritti;
-La mancata attivazione di un tentativo obbligatorio di mediazione, in violazione del
D.Lgs. n. 28/2010.
La parte opposta, ritualmente costituita, ha contestato la domanda introduttiva di questo giudizio insistendo sulla validità e fondatezza del decreto ingiuntivo, producendo in corso di causa documentazione integrativa, tra cui un piano di ammortamento relativo al contratto n. 5942492;
La sussistenza della propria legittimazione attiva, deducendo di aver acquisito il credito tramite cessione regolarmente notificata e pubblicata.
Il Giudice, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto, ha ordinato alle parti l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi senza esito positivo.
Pag. 2 di 6 La causa, di natura documentale, è stata rimessa in decisione all'udienza del 16 aprile
2024, con l'assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
*****
Il Giudice, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene fondata la domanda di parte opponente per le motivazioni che seguono:
1. Sulla legittimazione attiva di Controparte_1
L'opponente ha contestato la legittimazione attiva della società opposta, rilevando l'assenza di prova circa la cessione del credito da parte di Unicredit S.p.A. La documentazione prodotta da non include un atto di cessione Controparte_1
specifico e dettagliato, né evidenze della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cartolarizzazione del credito, come previsto dalla normativa di settore.
Secondo consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 12103/2019), il creditore che agisce in via monitoria deve dimostrare, con elementi certi e specifici, la titolarità del credito vantato. L'assenza di documentazione completa e inequivocabile impedisce di attribuire legittimazione attiva alla società opposta. La mancata produzione di una valida prova della cessione del credito determina, pertanto, l'improcedibilità della pretesa monitoria.
Inoltre, l'art. 58 del Testo Unico Bancario prevede che la cessione di crediti da parte di istituti di credito debba essere pubblicata per avere effetto nei confronti dei terzi.
L'assenza di tale pubblicazione comporta un ulteriore vizio nella posizione della società opposta, rendendo inefficace il trasferimento del credito nei confronti dell'opponente.
2. Sulla documentazione relativa al credito
La pretesa creditoria si basa su documentazione carente e non conforme ai requisiti di legge:
Pag. 3 di 6 Non è stato prodotto in giudizio il contratto originario di finanziamento n. 5942492, ma solo un piano di ammortamento privo di sottoscrizioni e senza evidenze chiare sulla conformità agli obblighi contrattuali delle parti;
L'estratto conto relativo al rapporto di conto corrente n. 400151600 risulta insufficiente per comprovare un saldo debitorio certo, liquido ed esigibile.
Ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., il credito azionato in via monitoria deve essere supportato da documentazione idonea e probante. Come ribadito dalla giurisprudenza
(cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 32788/2018), schermate telematiche o documenti privi di sottoscrizione e mancanti di contenuti essenziali non possono soddisfare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. La mancata produzione del contratto originario, atto fondamentale per dimostrare l'esistenza e le condizioni del credito, rende la pretesa opposta infondata e illegittima.
Si richiama, inoltre, il principio espresso dalla Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent.
n. 9479/2020), secondo cui, in assenza del contratto originario debitamente sottoscritto, ogni documento successivo, come un piano di ammortamento o schermate telematiche, deve essere considerato inidoneo a provare il credito, configurandosi come un mero indizio privo di valore probatorio autonomo.
3. Sulla mancata mediazione obbligatoria
L'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 prevede l'obbligo di esperire il tentativo di mediazione nelle controversie in materia di contratti finanziari, quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziale;
la mancata attivazione tempestiva della mediazione rappresenta una violazione del dettato normativo. La giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sent. n.
8473/2019) sottolinea che l'inosservanza di tale obbligo processuale preclude l'esame del merito della domanda monitoria.
Nel caso di specie, tuttavia, la mediazione è stata correttamente espletata dalla convenuta in seguito all'ordinanza emessa dal giudice all'udienza di comparizione che ha posto a carico di parte opposta l'onere dell'attivazione.
Pag. 4 di 6 La mediazione ha avuto tuttavia esito negativo atteso che le parti “non hanno ritenuto sussistenti i presupposti per l'inizio del tentativo di mediazione, ai sensi dell'art. 8 co. 1
D.lgs 28/2010”. Tanto risulta dal verbale di mediazione depositato unitamente alle memorie di replica da ottoscritto dal mediatore e da Controparte_1
tutte le parti convocate ( compresa l'opponente)
La mediazione, strumento obbligatorio in questo caso, avrebbe potuto consentire alle parti di pervenire a una soluzione bonaria e ridurre i tempi del contenzioso. L'omissione di tale passaggio costituisce, dunque, un ulteriore elemento di irregolarità procedurale a carico di entrambe le parti in causa.
4. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il decreto ingiuntivo opposto appare viziato sotto molteplici profili, sia procedurali sia sostanziali. Non è stata fornita prova adeguata della sussistenza del credito, né della legittimazione attiva della società opposta. La documentazione prodotta non soddisfa i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 62843/2021, ogni ulteriore istanza disattesa o assorbita così decide:
➢ Accoglie l'opposizione proposta dalla sig.ra e, per l'effetto, Parte_2
➢ Revoca il decreto ingiuntivo n. 13575/2021 emesso da questo Tribunale in data
02/08/2021;
➢ Dichiara nulla la pretesa creditoria avanzata da per Controparte_1
carenza di prova;
Pag. 5 di 6 ➢ Condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante P.T. al pagamento, in favore di delle Parte_2
spese processuali che liquida in €. 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e c.p.a -se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Roma, il 29/12/2024
Il Giudice Onorario
(Caterina Silvana Cerenzia]
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario Caterina Silvana Cerenzia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 62843 2021 promossa da:
( C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli Avvocati Federica Falvo e Antonio Grassi;
,
con Studio in via XXV Aprile, 3 , Santa Maria delle Mole- Marino
- Indirizzo telematico
OPPONENTE
contro
Controparte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. Daniele Fiorelli
con Studio in Galleria del Corso n. 4, Milano
- Indirizzo Telematico
OPPOSTA
OGGETTO: FINANZIAMENTO Opposizione al decreto ingiuntivo n. 13575/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 02/08/2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra ha proposto opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. Parte_2
13575/2021, con cui il Tribunale di Roma le ha ingiunto il pagamento della somma di
€27.328,03, oltre interessi e spese, sulla base di due distinti rapporti di credito:
Contratto di finanziamento n. 5942492;
Rapporto di conto corrente n. 400151600.
Parte opponente ha sollevato numerose eccezioni, quali:
- la mancanza di legittimazione attiva di per assenza di Controparte_1
prova della cessione del credito da Unicredit S.p.A. alla società opposta;
-L'insufficienza probatoria riguardo alla pretesa creditoria, basata su documentazione carente e non riconosciuta, come schermate telematiche e piani di ammortamento privi di contratti originari sottoscritti;
-La mancata attivazione di un tentativo obbligatorio di mediazione, in violazione del
D.Lgs. n. 28/2010.
La parte opposta, ritualmente costituita, ha contestato la domanda introduttiva di questo giudizio insistendo sulla validità e fondatezza del decreto ingiuntivo, producendo in corso di causa documentazione integrativa, tra cui un piano di ammortamento relativo al contratto n. 5942492;
La sussistenza della propria legittimazione attiva, deducendo di aver acquisito il credito tramite cessione regolarmente notificata e pubblicata.
Il Giudice, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto, ha ordinato alle parti l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi senza esito positivo.
Pag. 2 di 6 La causa, di natura documentale, è stata rimessa in decisione all'udienza del 16 aprile
2024, con l'assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
*****
Il Giudice, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene fondata la domanda di parte opponente per le motivazioni che seguono:
1. Sulla legittimazione attiva di Controparte_1
L'opponente ha contestato la legittimazione attiva della società opposta, rilevando l'assenza di prova circa la cessione del credito da parte di Unicredit S.p.A. La documentazione prodotta da non include un atto di cessione Controparte_1
specifico e dettagliato, né evidenze della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cartolarizzazione del credito, come previsto dalla normativa di settore.
Secondo consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 12103/2019), il creditore che agisce in via monitoria deve dimostrare, con elementi certi e specifici, la titolarità del credito vantato. L'assenza di documentazione completa e inequivocabile impedisce di attribuire legittimazione attiva alla società opposta. La mancata produzione di una valida prova della cessione del credito determina, pertanto, l'improcedibilità della pretesa monitoria.
Inoltre, l'art. 58 del Testo Unico Bancario prevede che la cessione di crediti da parte di istituti di credito debba essere pubblicata per avere effetto nei confronti dei terzi.
L'assenza di tale pubblicazione comporta un ulteriore vizio nella posizione della società opposta, rendendo inefficace il trasferimento del credito nei confronti dell'opponente.
2. Sulla documentazione relativa al credito
La pretesa creditoria si basa su documentazione carente e non conforme ai requisiti di legge:
Pag. 3 di 6 Non è stato prodotto in giudizio il contratto originario di finanziamento n. 5942492, ma solo un piano di ammortamento privo di sottoscrizioni e senza evidenze chiare sulla conformità agli obblighi contrattuali delle parti;
L'estratto conto relativo al rapporto di conto corrente n. 400151600 risulta insufficiente per comprovare un saldo debitorio certo, liquido ed esigibile.
Ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., il credito azionato in via monitoria deve essere supportato da documentazione idonea e probante. Come ribadito dalla giurisprudenza
(cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 32788/2018), schermate telematiche o documenti privi di sottoscrizione e mancanti di contenuti essenziali non possono soddisfare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. La mancata produzione del contratto originario, atto fondamentale per dimostrare l'esistenza e le condizioni del credito, rende la pretesa opposta infondata e illegittima.
Si richiama, inoltre, il principio espresso dalla Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent.
n. 9479/2020), secondo cui, in assenza del contratto originario debitamente sottoscritto, ogni documento successivo, come un piano di ammortamento o schermate telematiche, deve essere considerato inidoneo a provare il credito, configurandosi come un mero indizio privo di valore probatorio autonomo.
3. Sulla mancata mediazione obbligatoria
L'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 prevede l'obbligo di esperire il tentativo di mediazione nelle controversie in materia di contratti finanziari, quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziale;
la mancata attivazione tempestiva della mediazione rappresenta una violazione del dettato normativo. La giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sent. n.
8473/2019) sottolinea che l'inosservanza di tale obbligo processuale preclude l'esame del merito della domanda monitoria.
Nel caso di specie, tuttavia, la mediazione è stata correttamente espletata dalla convenuta in seguito all'ordinanza emessa dal giudice all'udienza di comparizione che ha posto a carico di parte opposta l'onere dell'attivazione.
Pag. 4 di 6 La mediazione ha avuto tuttavia esito negativo atteso che le parti “non hanno ritenuto sussistenti i presupposti per l'inizio del tentativo di mediazione, ai sensi dell'art. 8 co. 1
D.lgs 28/2010”. Tanto risulta dal verbale di mediazione depositato unitamente alle memorie di replica da ottoscritto dal mediatore e da Controparte_1
tutte le parti convocate ( compresa l'opponente)
La mediazione, strumento obbligatorio in questo caso, avrebbe potuto consentire alle parti di pervenire a una soluzione bonaria e ridurre i tempi del contenzioso. L'omissione di tale passaggio costituisce, dunque, un ulteriore elemento di irregolarità procedurale a carico di entrambe le parti in causa.
4. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il decreto ingiuntivo opposto appare viziato sotto molteplici profili, sia procedurali sia sostanziali. Non è stata fornita prova adeguata della sussistenza del credito, né della legittimazione attiva della società opposta. La documentazione prodotta non soddisfa i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 62843/2021, ogni ulteriore istanza disattesa o assorbita così decide:
➢ Accoglie l'opposizione proposta dalla sig.ra e, per l'effetto, Parte_2
➢ Revoca il decreto ingiuntivo n. 13575/2021 emesso da questo Tribunale in data
02/08/2021;
➢ Dichiara nulla la pretesa creditoria avanzata da per Controparte_1
carenza di prova;
Pag. 5 di 6 ➢ Condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante P.T. al pagamento, in favore di delle Parte_2
spese processuali che liquida in €. 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e c.p.a -se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Roma, il 29/12/2024
Il Giudice Onorario
(Caterina Silvana Cerenzia]
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