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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 16/10/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3585/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3585/2024 tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1
appellato
Oggi 16 ottobre 2025 ad ore 13,03 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per l'avv. AR Schiadà in sostituzione dell'avv. DISCEPOLO MAURIZIO la Parte_1 quale precisa le conclusioni come da atto di citazione in appello;
Per l'avv. SE Giuseppe il quale precisa le conclusioni come da comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta;
si dà inizio alla discussione orale;
l'avv. Schiadà discute la causa riportandosi integralmente ai propri scritti e contestando la comparsa avversaria;
l'avv. discute oralmente la causa riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi ed CP_1 insiste nel rigetto dell'appello perché infondato. Entrambi procuratori si rimettono al Giudice per la liquidazione delle spese. IL GIUDICE Dato atto si ritira in Camera di consiglio per la decisione. All'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c. in allegato al presente verbale quale parte integrante di esso.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. 3585/2024 R.G., decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza del 16.10.2025, e promossa da:
(P. IVA ), in persona del Sindaco pro – tempore avv. Parte_1 P.IVA_1 [...]
Pt_
, con sede a in Piazza Indipendenza n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Persona_1
Discepolo, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Ancona, via Matteotti n. 99,
come da delega in calce all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 04/07/2024;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._1
SE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Jesi (AN), Viale della
Vittoria n. 40, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 19/11/2024;
-appellata-
Pt_ OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 6/2024 emessa dal Giudice di Pace di pubblicata in data
23/01/2024, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 113/2022, non notificata;
domanda di risarcimento di
danni patrimoniali ex art. 2051 c.c.”
CONCLUSIONI
All'odierna udienza del 16/10/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
pagina 2 di 18 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio dinanzi al Giudice di Controparte_1
Pt_ Pace di il in persona del Sindaco pro tempore, rassegnando le seguenti e testuali Parte_1
conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: accertare e dichiarare la responsabilità del
per i danni subiti dalla sig.ra nella causazione del sinistro di cui in premessa e, Parte_1 Controparte_1
per l'effetto, in via principale: - condannare il convenuto al risarcimento del danno in favore dell'attrice nella
misura di € 2.158,75=, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi
legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria, il tutto entro i limiti della competenza
ratione valoris del Giudice adito, con espressa rinunzia all'eventuale supero ed al di più. In via subordinata: -
condannare il convenuto a rifondere all'attrice l'importo corrispondente al valore ante sinistro dell'autovettura
danneggiata, così come sopra indicata, oltre le spese occorrenti per la tassa regionale di circolazione non goduta
dalla data del sinistro alla scadenza annuale, oltre ogni altra spesa necessaria ed opportuna, il tutto sempre entro
nei limiti dell'adita competenza. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese
generali e accessori di legge” (conclusioni rassegnate a pag.
3-4 dell'atto di citazione).
La difesa attorea, in sintesi e per quanto d'interesse, premetteva che:
Pt_
- in data 1.8.2021, a in via A. de AS, in prossimità del civico 18, un ramo staccatosi dal tronco di un albero di proprietà del Comune cadeva sull' autovettura Audi A2 targata CN214WF di proprietà
attorea, parcheggiata nella pubblica via;
- la caduta del ramo provocava danni alla parte posteriore dell'autovettura, al lunotto e al portello,
come da documentazione fotografica, per un importo di euro 2.158,75 come da preventivo della datato 5.8.2021 e dalla fattura n. 45 del 21.08.2021; Parte_2
Pt_
- l'albero, all'esame tecnico del perito agrario di effettuato analizzando le Testimone_1
fotografie delle sezioni scoperte del tronco e del ramo distaccato, presentava una patologia necrotica dei tessuti, così come evidenziato dalla relazione “Maurizi Garden” del 04 agosto 2021;
- il valore della vettura Audi A2 di proprietà attorea era stata determinato in euro 2000,00 a scomputo del prezzo per l'acquisto di una nuova automobile, come da nota Toyota di Trillini s.r.l.;
- l'attrice decideva di alienare la vettura;
Pt_
- Marsh s.p.a., incaricata dal Comune di di gestire la pratica, proponeva in data 14.1.2022 una liquidazione del danno di € 150,00 che non veniva accetta (cfr. atto di citazione di primo grado).
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.05.2022 il in Parte_1
persona del Sindaco pro tempore, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in pagina 3 di 18 fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari (conclusioni rassegnate a pag. 5 della comparsa cit.). La
difesa del convenuto esponeva che: Pt_1
- in data 11.8.2021 l'attrice aveva formulato richiesta risarcitoria nei confronti del che Parte_1
si era attivato incaricando la Marsh spa, la quale opera per mezzo dello studio Togni srl, della gestione del sinistro;
- quest' ultimo, dopo aver visionato la documentazione fornita dall'attrice, ovvero la copia cartacea della fattura del carrozziere e le foto scattate al momento del sinistro, in data 5.1.2022 ha redatto rapporto di sinistro nel quale ha quantificato il danno in euro 150,00. Ciò in considerazione del fatto l'auto era stata alienata al prezzo di euro 150,00 e la non aveva dimostrato il CP_1
pagamento degli interventi di riparazione;
in tal caso il risarcimento sarebbe stato quantificato in euro 1.510,00, ovvero nell'importo del preventivo decurtato del degrado d' uso del 30%;
- l'attrice non aveva fornito né copia del bonifico effettuato in favore della carrozzeria né copia della fattura elettronica emessa a seguito della riparazione del mezzo per cui l'offerta di definizione del sinistro veniva confermata in euro 150,00;
- il provvedeva con regolarità alla manutenzione periodica dell'alberatura sita in via Parte_1
De AS, l'ultima delle quali era avvenuta nel 2017 mediante l'eliminazione dei rami bassi del viale alberato;
- l'1.8.2021 si era registrato un forte vento, annunciato anche da un bollettino della protezione civile regionale, che aveva segnalato allerta meteo per vento forte dalle 0 alle 24, tanto è vero che le raffiche avevano provocato rilevanti e diffusi danni al patrimonio arboreo e ad alcune coperture di edifici come da relazione tecnica del responsabile del Servizio Infrastrutture e Mobilità del Comune
Pt_ di datata 1.12.2021.
- In tale contesto si era verificato il distacco del ramo caduto sull'auto in sosta dell'attrice;
- non sussisteva pertanto la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto (cfr. comparsa cit.) Pt_1
Alla prima udienza del 06.05.2022 il Giudice di Pace rilevava che la causa rientrava tra quelle per le quali la procedura di negoziazione assistita costituiva condizione di procedibilità della domanda giudiziale, fissava il termine di 15 giorni a parte attrice per la comunicazione dell'invito di cui all'art. 4
comma 1 D.L. n. 132/2014 e rinviava la causa all'udienza del 22.07.2022.
All'udienza del 22/07/2022, il Giudice di Pace, preso atto dell'esito negativo della procedura di negoziazione assistita, rinviava la causa all'udienza del 21.10.2022 ex art. 320 c.p.c.
pagina 4 di 18 Con ordinanza n. 87/2022, emessa in data 9.12.2022 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
21.10.2022, il Giudice di Pace rigettava le richieste di prova per testimoni poiché superflue stante la documentazione versata in atti e ammetteva la Consulenza Tecnica d'Ufficio richiesta da parte attrice sul seguente quesito: “Il CTU, esaminati gli atti, i documenti ed i verbali di causa, previo ogni accertamento
necessario, determina il costo delle riparazioni dei danni derivati all'autovettura Audi A2 di proprietà di parte
attrice targata CN214WF a seguito del sinistro di cui è lite, avvenuto l'1/08/2021, nonché se dette riparazioni,
determinato il valore di mercato al momento del sinistro del veicolo, che vorrà indicare, risultino o meno
antieconomiche” (cfr. ordinanza n. 87/2022 del 9.12.2022 in atti).
Il CTU nominato , accettato l'incarico e prestato il giuramento di rito all'udienza del Persona_2
20.01.2023, depositava l'elaborato peritale in data 18.03.2023.
All'udienza del 28/04/2023 i difensori delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e discussione e il Giudice di Pace rinviava all'udienza dell'8.09.2023, concedendo alle parti termine fino all'udienza per il deposito della comparsa conclusionale.
L'udienza dell'08/09/2023 veniva sostituita dal deposito di note scritte e la causa veniva trattenuta in decisione.
Pt_ Con la sentenza n. 6/2024 pubblicata in data 23/01/2024, il Giudice di Pace di accoglieva la domanda attorea, condannando il in persona del pro-tempore, al Parte_1 CP_2
risarcimento in favore dell'attrice della somma di € 2.158,75, oltre alla rivalutazione Controparte_1
monetaria e agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, nonché a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in Euro 1.265,00= per compenso professionale ed in Euro 574,00= per spese non imponibili, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, C.p.a. ed Iva, se dovuta, come per legge, con spese della CTU a carico del convenuto (cfr. dispositivo della sentenza in atti). Pt_1
Nella parte motiva della sentenza il Giudice di Pace, affermava che:
- “Risulta circostanza pacifica tra le parti, nonché emergente dalla documentazione prodotta dalle stesse, il
prodottosi danneggiamento in data 01/08/2021 dell'autovettura Audi A2 targata CN214WF di proprietà
dell'attrice (come emergente dalla relativa carta di circolazione depositata in copia dalle parti) a causa della
caduta sulla vettura di un ramo di un albero sito sulla pubblica via Alcide De AS nel territorio comunale di
Pt_
ove il mezzo si trovava in sosta, all'altezza del civico n.18; la stessa parte convenuta, nell'affermare che il
danno patito dall'attrice è risultato conseguente al forte vento registratosi il giorno del sinistro, ne conferma la
verificazione e le relative circostanze di accadimento esposte da parte attrice. Vanno, dunque, ritenuti provati pagina 5 di 18 l'evento dannoso ed il nesso causale tra i danni derivati alla vettura attorea ed il bene in custodia dell'Ente
comunale (strada cittadina e ramo di albero crollato di proprietà di quest'ultimo) il quale, come proprietario,
risponde necessariamente dell'utilizzo del bene effettuato dagli utenti della strada, ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso
fortuito”.
Dopo aver delineato i principi espressi dalla Suprema Corte in materia di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., in merito al caso di specie il Giudice di prime cure affermava che: ”il Pt_1
convenuto non ha fornito dimostrazione della prova liberatoria del caso fortuito, sul medesimo incombente, e
dunque che il fatto generatore del danno chiesto in risarcimento, ossia la caduta sulla vettura attorea del ramo
dall'albero di proprietà comunale, sia connotato da imprevedibilità ed inevitabilità in termini oggettivi,
rimanendo irrilevante, come evidenziato dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, la diligenza del
custode (e anche per tale motivo la relativa prova testimoniale del convenuto è stata ritenuta superflua e dunque
non ammessa); peraltro la sussistenza dell'avviso della protezione civile regionale di condizioni meteo avverse del
31/07/2021 con cui si allertava che per l'intera giornata del 01/08/2021 si sarebbe verificato l'evento atmosferico
in questione, attesta che il convenuto era nella piena consapevolezza delle problematiche di stabilità che Pt_1
un vento forte avrebbe potuto determinare nelle alberature presenti sulle vie pubbliche;
non può dunque ritenersi
come non prevedibile o inevitabile il poi verificatosi distacco con susseguente caduta del ramo dall'albero di cui è
lite, stante siffatta conosciuta situazione come da relativa allerta ed il non aver posto in essere quanto necessario
per evitare che eventi atmosferici anche eccezionali quali neve, vento, temporali, potessero provocare danni.
Venendo alla determinazione del danno subito dall'attrice, il consulente tecnico d'ufficio p.a. Persona_2
nel suo elaborato peritale, le cui conclusioni, logiche e puntuali, vanno condivise, sulla base delle effettuate
indagini di mercato (di cui ha allegato le risultanze) e del chilometraggio di percorrenza della vettura attorea
all'epoca del sinistro (pari, come indicato dal Consulente a circa 190.000 km, rilevato dai dati disponibili in rete
inerenti l'ultima revisione periodica del 01/10/2021), ha determinato il valore di mercato del mezzo all'epoca
dell'evento come ricompreso nella forbice tra Euro 2.800,00= ed Euro 3.200,00=; ne consegue che avendo
domandato l'attrice l'importo del corrispettivo per le riparazioni dei danni del veicolo danneggiato pari ad Euro
2.158,75=, inferiore al predetto relativo valore di mercato dello stesso all'epoca del sinistro, la domanda attorea
va accolta, con conseguente condanna del convenuto al risarcimento in favore dell'attrice di tale ultima Pt_1
somma, oltre ai richiesti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla
data del sinistro all'effettivo soddisfo” (cfr. motivazione pagg. 3-4-5 sentenza in atti).
pagina 6 di 18 Con atto di appello notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 26/06/2024 il Parte_1
ha proposto avverso la citata sentenza tempestivo appello rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “voglia l'ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'appello proposto, riformare integralmente la
Pt_ sentenza del Giudice di Pace di accertando e dichiarando che il va mandato esente da qualsiasi Parte_1
responsabilità in relazione ai fatti oggetto di causa.
Con vittoria di spese ed onorari di ambedue i gradi di giudizio e rimborso delle somme a tale titolo eventualmente
corrisposte in adempimento della sentenza impugnata, oltre interessi legali” (conclusioni rassegnate a pag. 7
atto di citazione in appello).
La difesa del appellante ha proposto – in sintesi- i seguenti motivi di impugnazione: Pt_1
1) “violazione ed errata interpretazione del disposto di cui all'art. 2051 c.c.”; secondo la difesa di parte appellante, il Giudice di Pace ha erroneamente ritenuto che il non abbia fornito la Pt_1
dimostrazione della prova liberatoria del caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Nel caso di specie non sussisteva ad avviso dell'appellante alcuna responsabilità dell'Ente in relazione al sinistro occorso al veicolo di proprietà dell'attrice perché il danno patito era stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee ovvero dal caso fortuito e dunque imprevedibile e sfuggente ad ogni controllo. Inoltre, l'eccezionalità dell'evento atmosferico, contraddistinto da forti raffiche di vento, era stata tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno,
con liberazione del custode dalla responsabilità. Infine, l'esistenza di segnalazione da parte della protezione civile dell'allerta meteo per forti raffiche di vento dalle 00 alle 24 avrebbe consigliato un ricovero diverso del mezzo da parte dell'appellata, magari distante dalle alberature.
2) La difesa dell'appellante contestava la quantificazione del danno operata dall'attrice nonché
dal CTU, le cui conclusioni erano state condivise dal Giudice di Pace;
non vi era prova che l'autovettura fosse stata riparata in conformità alla copia della fattura cartacea emessa dalla carrozzeria in quanto l'attrice non aveva dimostrato l'avvenuto versamento Parte_2
dell'importo; l'auto era stata venduta al prezzo di euro 150,00 per cui era lecito supporre che fosse stata alienata nello stato di fatto in cui si trovava a seguito dell'evento; rivendicare il corrispettivo della riparazione costituiva un'indebita locupletazione in favore dell'attrice.
3) Anche il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di soccombenza appariva sperequato rispetto al valore della causa (cfr. atto di citazione in appello).
pagina 7 di 18 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.11.2024 si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, Controparte_1
contrariis reiectis, respingere l'impugnazione proposta dal in persona del Sindaco pro tempore Parte_1
Avv. in ogni sua domanda, con piena conferma della sentenza n.6/2024, pubbl. il 23 Persona_1
Pt_ Gennaio 2024 del Giudice di Pace di nella causa iscritta al n. 113/2022 del Ruolo Generale contenzioso
dell'anno 2022. Con vittoria di spese e competenze professionali del grado” (conclusioni rassegnate a pag. 13
della comparsa cit.).
Alla prima udienza del 30/01/2025 le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi e il Giudice
fissava per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 16/10/2025.
In assenza di ulteriore attività si è quindi giunti alla odierna udienza del 16/10/2025.
Orbene ciò sinteticamente ma doverosamente riportato e passando all'esame del merito questo
Tribunale ritiene che i motivi di appello proposti dal siano infondati e come tali Parte_3
vanno rigettati con conseguente conferma della sentenza ivi impugnata.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
In via preliminare va rammentato in diritto che:
- come la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, custodi sono tutti i soggetti -pubblici o privati- che hanno il possesso o la detenzione (legittima o anche abusiva: v. Cass., 3 giugno 1976, n.
1992) della cosa (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 20/10/2005, n. 20317).
- Custodi sono certamente i proprietari, in quanto tali gravati da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita (cfr. anche in motivazione Cass. 2020 n. 11096).
- Poiché ex art. 14 C.d.S. gli enti proprietari delle strade (e delle autostrade) sono tenuti a provvedere:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
e considerato che a loro carico (così
come dei relativi concessionari) è senz'altro configurabile la responsabilità per cosa in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima (cfr. Cass., 19/11/2009, n. 24419;
Cass., 29/3/2007, n. 7763. E già Cass., 13/1/2003, n. 298), va sottolineato che -giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità- in caso di sinistro dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il pagina 8 di 18 detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé
indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n.
3651). Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c.,
l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di responsabilità c.d. aggravata, in quanto caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito (v., da ultimo, Cass., 27/6/2016, n. 13222; Cass. 9/6/2016,
n. 11802; Cass., 24/3/2016, n. 5877).
Il custode è cioè tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile e insuperabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Deve
cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso -come detto art.14 C.d.S.), e già del principio generale del neminem laedere (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651).
- Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti,
agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass., 10/10/2008, n. 25029; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass.,
20/2/2006, n. 3651. E già Cass., 14/3/1983, n. 1897).
- Atteso che il custode presunto responsabile può se del caso, in presenza di condotta che valga ad pagina 9 di 18 integrare la fattispecie ex art. 1227, 1° co., c.c., dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato,
senz'altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex art. 2051 c.c. del custode (v. Cass.,
22/3/2011, n. 6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377; Cass., 20/2/2006, n. 3651), ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi dal custode per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (v. Cass., 24/2/2011, n. 4495. V. altresì Cass.,
12/4/2013, n. 8935; Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass., 18/10/2011, n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15042; Cass.,
20/2/2006, n. 3651; cfr. di recente anche in motivazione Cass. 2021 n. 6826 nella quale la S.C. ribadisce che “è consolidato orientamento di questa Corte il principio secondo cui la P.A. rimane liberata dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione ai beni demaniali ove fornisca la prova liberatoria che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né
eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode ( cfr. Cass., 9/3/2020, n. 6651; Cass.,
18/6/2019, n. 16295; Cass., 19/3/2018, n. 6703 ), e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi
(cfr., da ultimo, Cass., 10/6/2020, n. 11096. Cfr. altresì, con riferimento a diversa fattispecie, Cass.,
5/5/2020, n. 8466).
- Si è al riguardo precisato che non spetta al danneggiato dare la prova dell'anomalia della strada,
incombendo viceversa al proprietario di strade pubbliche (v. Cass., 9/6/2016, n. 11802) dare la c.d.
prova liberatoria, dimostrando cioè di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto produttiva di danno a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, al fine di fare in sostanza valere la propria mancanza di colpa (v. già Cass., 11/3/2006, n. 5445, e,
conformemente, Cass., 20/2/2009, n. 4234 ); e, se del caso, invocare il concorso di colpa del danneggiato pagina 10 di 18 (per la compatibilità tra la responsabilità della P.A. ex art. 2043 c.c. per c.d. insidia stradale ed il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, 1 co., c.c., cfr. Cass., 3/12/2002, n. 17152; Cass.,
1°/1/2004, n. 19653).
- Nella nozione di caso fortuito può rientrare, infatti, anche la condotta della stessa vittima (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 4476 del 24/02/2011), nel senso che il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della cosa esclude la responsabilità del proprietario della stessa (ex art. 2051 c.c. così come ex art. 2043 c.c.), se tale comportamento (tenendo conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4476 del 24/02/2011) è
idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15375 del 2011; già Cass. n. 15383/06; Cass. S.U. 2022 n. 20943).
- Infatti, sia nel caso di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., sia in quello ex art. 2051 c.c., viene in rilievo la norma dell'art. 1227 cod. civ., comma 1, (cfr. Cass. n. 5445/06, 18713/10); ne consegue che il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della P.A. (ex art. 2051 c.c. così come ex art. 2043 c.c.), se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (cfr. Cass. n. 15375/2011;
Cass. n. 15383/06; Cass. 2024 n. 2376 e Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02).
In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del
giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una
percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e
dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il
rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione
dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto
del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e
del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale,
imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.), secondo quello che è “l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente «suggellato» anche dal suo massimo consesso”; il riferimento è Cass. Sez. Un., sent. 30
giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084-01).
- L'interruzione del nesso di causalità può essere l'effetto del comportamento sopravvenuto del pagina 11 di 18 danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì
da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. n. 6640/98; n. 18094/05; n. 8096/06).
- Pertanto, nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c.,
comma 1: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione - oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 Cost., e comunque rispondente ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta - delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso" (Cassazione civile, sez. III, 13/03/2018, n. 6034; Cass. civ., n. 724 del 2022).
- Ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere dunque integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa - specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa - impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Cass. Cassazione civile, sez. VI,
06/07/2015, n. 13930).
- Ne deriva che in tema di danni personali derivanti da cose in custodia e subiti in esito ad una caduta,
il danneggiato non è tenuto ad essere risarcito dal custode qualora l'evento dipenda da una sua distrazione (Cass. civile sez. VI, 18/02/2014, n. 3839), da una sua imprudenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
24419 del 19/11/2009; Cass. 19.2.2008 n. 4279) ovvero da una situazione di pericolo prevedibile,
rispetto alla quale l'utente della strada avrebbe dovuto tenere la massima attenzione (Cass.,
20/01/2014, n. 999; Cass. Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, n. 6833; Cass. civ., sez. VI, 14/06/2016, n.
12174; Cass., sez. VI, 06/07/2015, n. 13930; cfr. in senso analogo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23919 del
22/10/2013:; cfr. in senso conforme Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017,).
- Tali principi sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità, per la quale “il caso fortuito può
essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con
affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera
pagina 12 di 18 occasione o teatro della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la
determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente" (cfr. Cass.
sez. III, 19/04/2018, n. 9640; Cass. 2478/2018; Cass. 2481/2018; Cass. 2480/2018; Cass. 2482/2018).
- Al riguardo si specifica anche che “il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. […], quando è rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento e non occorre che essa sia eccezionale o imprevedibile;
a tal fine, deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.” (Cass. sez. III, 19/04/2018, n. 9640), potendo quindi “prescindersi dalla necessità, ai fini dell'esonero, di un'imprevedibilità ed inevitabilità intese nel senso di estraneità
alla regolarità o adeguatezza causale, come invece rimane necessario quando si invoca un caso fortuito o un'elisione del nesso causale per altra ragione” (Cass. civile, sez. III, 13/03/2018, n. 6034; cfr.
anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017: cfr. Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, n.
11753).
Orbene alla luce delle summenzionate coordinate giuridiche, venendo al caso in esame, la difesa dell'odierno appellato ha fornito la prova dei presupposti richiesti dall'invocato art. 2051 c.c. mentre il non ha dimostrato la sussistenza di un caso fortuito nel senso appena sopra precisato Parte_1
né di un eventuale concorso di colpa dell'attrice.
Risulta pacifica e documentalmente provato il danno subito dalla vettura attorea, nonché la sussistenza del nesso di causa tra le cose in custodia e l'evento dannoso denunciato dalla parte attrice.
Non sono fondate le censure mosse dal appellante alla decisione del Giudice di Pace con il Pt_1
primo motivo di appello relative all' eccezionalità dell'evento atmosferico verificatosi, contraddistinto da forti raffiche di vento, tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa ed il danno con conseguente liberazione del custode dalla responsabilità di cui all' art. 2051 c.c.
Le raffiche di vento registrate quel giorno non possono essere considerate degli eventi atmosferici eccezionali ed oggettivamente imprevedibili né quindi integrare una ipotesi di caso fortuito.
La Suprema Corte ha più volte chiarito che, affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art. in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza (Cass. 11/5/1991, n. 5267;
Cass. n. 2482/2018„ cit.) (cfr. Cass., S.U., n. 5422/2021).
In tale ottica, dunque, nel caso in esame, il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto che il Pt_1
convenuto non abbia fornito dimostrazione della prova liberatoria del caso fortuito, sul medesimo incombente, non potendo ritenersi che la caduta sulla vettura attorea del ramo dall'albero di proprietà
comunale sia connotato da imprevedibilità ed inevitabilità in termini oggettivi.
Pt_ Peraltro, l'albero in questione, all'esame tecnico del perito agrario di effettuato Testimone_1
analizzando le fotografie delle sezioni scoperte del tronco e del ramo distaccato, presentava un'evidente patologia necrotica dei tessuti, così come evidenziato dalla relazione “Maurizi Garden”
del 04 agosto 2021, mai contestata da controparte (doc. 6 dell'atto di citazione di primo grado. Non
senza considerare che l'ultimo intervento sugli alberi risaliva al 2017 come dedotto dalla stessa difesa del . Pt_1
Infatti, le previsioni meteo, e nello specifico il Bollettino della Protezione civile regionale richiamato dalla difesa di parte appellante, proprio perché “previsioni”, non provano che le condizioni previste si siano poi verificate e soprattutto non sono in grado di dimostrare il grado di eccezionalità dell'evento,
costituita dalla particolare intensità del fenomeno (ad esempio tromba d'aria).
Va altresì evidenziato che non vi è prova della caduta di altri alberi nella via De AS, a causa del vento di quel giorno.
La difesa della ha dimostrato il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità CP_1
con la cosa in custodia.
Gli elementi di fatto acquisiti in sede processuale ed a disposizione del Giudice di prime cure hanno,
inoltre, provato come nessun comportamento negligente possa essere imputato alla ai sensi CP_1
dell'art. 1227 c.c. e in virtù dei principi appena sopra esposti, tanto da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno patito.
Va parimenti rigettato perché infondato il motivo di appello relativo al danno e alla sua quantificazione.
Come si è sopra riportato il Giudice di Pace ha ritenuto accertato non solo il danno ma anche la relativa quantificazione sulla base della CTU del consulente tecnico d'ufficio p.a. Persona_2
La difesa della non ha chiesto la restituzione dell'esborso sostenuto per le riparazioni;
la CP_1
domanda attorea era volta ad ottenere il risarcimento dei danni causati alla autovettura di sua pagina 14 di 18 proprietà a causa ed in conseguenza della caduta dell'albero individuati e quantificati nella misura indicata nel preventivo prodotto.
La fattura della carrozzeria n. 45 del 21.08.2021, pacificamente visionata dal consulente Parte_2
tecnico (il CTU lo afferma a pag. 1 della relazione peritale: “Vengono letti i documenti di causa, ed
esaminati gli allegati a disposizione, in particolar modo preventivo di riparazione e fattura, inerenti la vettura in
oggetto”) non è presente nel fascicolo telematico, anche se è irrilevante in questa sede visto che è
pacifico che non risulta pagata né è stato chiesto mai il rimborso.
Il danno si è certamente verificato nei termini indicati nel preventivo, riscontrato dalla ctu.
I danni sono stati dettagliatamente descritti nel preventivo della del Parte_2
5.08.2021(cfr. doc. n. 3 all.to atto citazione in primo grado): nel preventivo sono riportati il valore dei pezzi di ricambio e della manodopera, per un importo complessivo di € 2158,75, i quali hanno trovato riscontro nella consulenza del CTU.
Il CTU ha infatti quantificato i danni, indicando i costi per il ricambio del lunotto, del portello posteriore e del parafango posteriore destro e sinistro oltre al costo della manodopera e dei pezzi di consumo per complessivi € 2.158,58 compresa iva.
Il CTU nel suo elaborato peritale, sulla base delle indagini di mercato dallo stesso effettuate ed allegate e del chilometraggio di percorrenza della vettura attorea all'epoca del sinistro, ha determinato il valore di mercato ante-sinistro del mezzo ricompreso tra Euro 2.800,00 ed Euro 3.200,00; pertanto ha ritenuto che le spese per la riparazione dell'autovettura in oggetto non siano antieconomiche (cfr.
perizia in atti).
Il giudice di prime cure ha accolto così la domanda avanzata da maggiorata della Controparte_1
rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo.
Vige il consolidato principio giurisprudenziale, di ordine generale, in ragione del quale il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati essendo diverso solamente il regime degli interessi (tra le varie, cfr. Cass. 5
luglio 2002, n. 9740; Cass. 2010 n. 1688 e fra le più recenti Cass. 2021 n. 2179 e Cass. 2023 n. 5259. Con
quest'ultima Sentenza la S.C. “ha affermato che “la perdita subita, con la quale l'art. 1223 cc individua il
danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali pagina 15 di 18 già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso in quanto il vinculum
iuris nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato,
consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica di cui una persona è titolare.” La
Suprema Corte richiama anche il proprio precedente Cass. 27129/2021).
Nel caso specifico i danni subiti dall'autovettura, a causa ed in conseguenza della caduta dell'albero,
costituisce, danno patrimoniale che certamente deve essere risarcito. La spesa strettamente necessaria per il ripristino di tali danni rappresenta la misura della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno già prodotto. E tale risarcimento non può essere escluso dal fatto che la suddetta spesa non è
stata effettuata (e mai più sarà effettuata perché l'autovettura è stata venduta), perché il danno patrimoniale si è già verificato prima e il danneggiato ha diritto al risarcimento prima ancora di aver sostenuto tale spesa, che può anche non esserci qualora egli preferisca non sostenerla e tenersi il danno.
Sempre in diritto va rilevato – con riferimento al valore probatorio del preventivo di spese della
- che secondo la S.C. occorre, che il preventivo venga accompagnato da altra Parte_2
documentazione idonea a confermare le spese ivi indicate, oltre che a rendere visibili al giudice di quali danni si tratti.
Con l'ordinanza n. 27624/2020, la Cassazione ha, anche, precisato che, ferma restando la necessità di ulteriori elementi di prova per la valutazione dell'ammontare del danno, oltre che del fatto denunciato, il preventivo prodotto in originale e redatto in maniera completa, firmato e datato, è da considerarsi a tutti gli effetti un documento con un suo valore giuridico. Per questa ragione, la controparte che intende eccepire l'infondatezza della domanda di chi si ritiene danneggiato deve impugnare quel documento e contestarlo specificatamente;
la mancata contestazione di quel documento, infatti, comporta acquiescenza e preclude alla parte stessa di poterlo contestare successivamente (cfr. anche Cass. Ordinanza n. 36900/2021).
Orbene il Giudice di Pace si è attenuto ai suddetti principi.
Il preventivo di spesa prodotto dall'attrice odierna appellata è datato e dettagliato in quanto contiene l'elenco preciso delle singole voci di danno, ovvero in esso sono descritte le voci dell'intervento di ricambio e sono specificate le ore di manodopera (cfr. doc. n. 3 all.to atto di citazione: preventivo carrozzeria Ciccarelli).
Il citato preventivo (o meglio le voci di danno e le relative riparazioni) non sono non sono state specificatamente contestate in I grado ma è stato confermato dal CTU. pagina 16 di 18 Va parimenti rigettato l'ultimo motivo di impugnazione relativo alle spese.
A pagina 7 dell'atto di appello, al punto IX, si critica il capo della sentenza relativo alle spese di soccombenza, perché sperequato rispetto al valore della causa, considerando il fatto che le somme liquidate a titolo di spese di lite superano il valore della domanda risarcitoria ed anche in relazione ai parametri medi del D.M. 55/2014.
L'art. 91 del Codice di rito, tuttavia, prescrive il limite del valore della domanda per le spese,
competenze ed onorari liquidati dal giudice, nelle sole cause di cui all'art. 82 primo comma c.p.c. e cioè in cui il valore non ecceda €. 1.100,00.
Dunque, il Giudice di prime cure, nella determinazione del dovuto, ha giustamente esercitato un suo potere discrezionale, che gli spetta per legge, attenendosi peraltro tra il minimo ed il massimo della tariffa professionale, anche in ragione della totale soccombenza di controparte. Ed infatti, proprio il decreto ministeriale n. 55/2014, per un processo civile innanzi al Giudice di Pace con valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, riporta esattamente, nei parametri medi, l'esatta cifra liquidata dal Giudice
Pt_ di Pace di e cioè € 1.265,00, oltre accessori di legge.
Quindi ed in conclusione l'appello va rigettato e la sentenza di I grado integralmente confermata.
Le spese di questo secondo grado di giudizio seguono il principio della soccombenza del Pt_1
appellante e vengono liquidate come in dispositivo a favore dell'appellata, come da dispositivo in base al DM n. 147 del 13/08/2022 - valori medi (ed in via equitativa in assenza di nota spese)– tenuto conto del valore della controversia (pari ad E. 2.158,75 per cui lo scaglione è quello da E. 1101,00 fino ad E. 5.200,00) e delle attività processuali effettivamente svolte (per cui l'importo relativo alla fase
“trattazione-istruzione” non viene liquidato in assenza della relativa attività e quello relativo alla fase decisoria viene ridotto della metà in virtù del rito decisionale prescelto).
P.Q.M.
il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in
II grado al n. RG 3585/2024, disattesa ogni altra domanda e/o eccezione così decide:
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
RIGETTA
L'appello proposto dal perché infondato per le causali di cui in motivazione;
Parte_1
per l'effetto
CONFERMA
Pt_ la sentenza ivi impugnata n. 6/2024 del Giudice di Pace di pagina 17 di 18 NA
il appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di questo secondo Pt_1
grado di giudizio, che si liquidano – per le causali di cui in motivazione - in E. 1.275,50 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, oltre Iva e Cpa, come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del appellante, dell'ulteriore importo a Pt_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co.
bis, d.p.r. cit., se dovuto.
Ancona 16/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2051 cod. civ., occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità (da ultimo, Cass. 22/11/2019, n. 30521, ed ivi ampi richiami;
ex plurimis, Cass. 01/02/2018, n. 2482; Cass.
28/07/2017, n. 18856). Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, pagina 13 di 18
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3585/2024 tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1
appellato
Oggi 16 ottobre 2025 ad ore 13,03 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per l'avv. AR Schiadà in sostituzione dell'avv. DISCEPOLO MAURIZIO la Parte_1 quale precisa le conclusioni come da atto di citazione in appello;
Per l'avv. SE Giuseppe il quale precisa le conclusioni come da comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta;
si dà inizio alla discussione orale;
l'avv. Schiadà discute la causa riportandosi integralmente ai propri scritti e contestando la comparsa avversaria;
l'avv. discute oralmente la causa riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi ed CP_1 insiste nel rigetto dell'appello perché infondato. Entrambi procuratori si rimettono al Giudice per la liquidazione delle spese. IL GIUDICE Dato atto si ritira in Camera di consiglio per la decisione. All'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c. in allegato al presente verbale quale parte integrante di esso.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. 3585/2024 R.G., decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza del 16.10.2025, e promossa da:
(P. IVA ), in persona del Sindaco pro – tempore avv. Parte_1 P.IVA_1 [...]
Pt_
, con sede a in Piazza Indipendenza n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Persona_1
Discepolo, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Ancona, via Matteotti n. 99,
come da delega in calce all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 04/07/2024;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._1
SE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Jesi (AN), Viale della
Vittoria n. 40, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 19/11/2024;
-appellata-
Pt_ OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 6/2024 emessa dal Giudice di Pace di pubblicata in data
23/01/2024, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 113/2022, non notificata;
domanda di risarcimento di
danni patrimoniali ex art. 2051 c.c.”
CONCLUSIONI
All'odierna udienza del 16/10/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
pagina 2 di 18 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio dinanzi al Giudice di Controparte_1
Pt_ Pace di il in persona del Sindaco pro tempore, rassegnando le seguenti e testuali Parte_1
conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: accertare e dichiarare la responsabilità del
per i danni subiti dalla sig.ra nella causazione del sinistro di cui in premessa e, Parte_1 Controparte_1
per l'effetto, in via principale: - condannare il convenuto al risarcimento del danno in favore dell'attrice nella
misura di € 2.158,75=, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi
legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria, il tutto entro i limiti della competenza
ratione valoris del Giudice adito, con espressa rinunzia all'eventuale supero ed al di più. In via subordinata: -
condannare il convenuto a rifondere all'attrice l'importo corrispondente al valore ante sinistro dell'autovettura
danneggiata, così come sopra indicata, oltre le spese occorrenti per la tassa regionale di circolazione non goduta
dalla data del sinistro alla scadenza annuale, oltre ogni altra spesa necessaria ed opportuna, il tutto sempre entro
nei limiti dell'adita competenza. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese
generali e accessori di legge” (conclusioni rassegnate a pag.
3-4 dell'atto di citazione).
La difesa attorea, in sintesi e per quanto d'interesse, premetteva che:
Pt_
- in data 1.8.2021, a in via A. de AS, in prossimità del civico 18, un ramo staccatosi dal tronco di un albero di proprietà del Comune cadeva sull' autovettura Audi A2 targata CN214WF di proprietà
attorea, parcheggiata nella pubblica via;
- la caduta del ramo provocava danni alla parte posteriore dell'autovettura, al lunotto e al portello,
come da documentazione fotografica, per un importo di euro 2.158,75 come da preventivo della datato 5.8.2021 e dalla fattura n. 45 del 21.08.2021; Parte_2
Pt_
- l'albero, all'esame tecnico del perito agrario di effettuato analizzando le Testimone_1
fotografie delle sezioni scoperte del tronco e del ramo distaccato, presentava una patologia necrotica dei tessuti, così come evidenziato dalla relazione “Maurizi Garden” del 04 agosto 2021;
- il valore della vettura Audi A2 di proprietà attorea era stata determinato in euro 2000,00 a scomputo del prezzo per l'acquisto di una nuova automobile, come da nota Toyota di Trillini s.r.l.;
- l'attrice decideva di alienare la vettura;
Pt_
- Marsh s.p.a., incaricata dal Comune di di gestire la pratica, proponeva in data 14.1.2022 una liquidazione del danno di € 150,00 che non veniva accetta (cfr. atto di citazione di primo grado).
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.05.2022 il in Parte_1
persona del Sindaco pro tempore, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in pagina 3 di 18 fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari (conclusioni rassegnate a pag. 5 della comparsa cit.). La
difesa del convenuto esponeva che: Pt_1
- in data 11.8.2021 l'attrice aveva formulato richiesta risarcitoria nei confronti del che Parte_1
si era attivato incaricando la Marsh spa, la quale opera per mezzo dello studio Togni srl, della gestione del sinistro;
- quest' ultimo, dopo aver visionato la documentazione fornita dall'attrice, ovvero la copia cartacea della fattura del carrozziere e le foto scattate al momento del sinistro, in data 5.1.2022 ha redatto rapporto di sinistro nel quale ha quantificato il danno in euro 150,00. Ciò in considerazione del fatto l'auto era stata alienata al prezzo di euro 150,00 e la non aveva dimostrato il CP_1
pagamento degli interventi di riparazione;
in tal caso il risarcimento sarebbe stato quantificato in euro 1.510,00, ovvero nell'importo del preventivo decurtato del degrado d' uso del 30%;
- l'attrice non aveva fornito né copia del bonifico effettuato in favore della carrozzeria né copia della fattura elettronica emessa a seguito della riparazione del mezzo per cui l'offerta di definizione del sinistro veniva confermata in euro 150,00;
- il provvedeva con regolarità alla manutenzione periodica dell'alberatura sita in via Parte_1
De AS, l'ultima delle quali era avvenuta nel 2017 mediante l'eliminazione dei rami bassi del viale alberato;
- l'1.8.2021 si era registrato un forte vento, annunciato anche da un bollettino della protezione civile regionale, che aveva segnalato allerta meteo per vento forte dalle 0 alle 24, tanto è vero che le raffiche avevano provocato rilevanti e diffusi danni al patrimonio arboreo e ad alcune coperture di edifici come da relazione tecnica del responsabile del Servizio Infrastrutture e Mobilità del Comune
Pt_ di datata 1.12.2021.
- In tale contesto si era verificato il distacco del ramo caduto sull'auto in sosta dell'attrice;
- non sussisteva pertanto la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto (cfr. comparsa cit.) Pt_1
Alla prima udienza del 06.05.2022 il Giudice di Pace rilevava che la causa rientrava tra quelle per le quali la procedura di negoziazione assistita costituiva condizione di procedibilità della domanda giudiziale, fissava il termine di 15 giorni a parte attrice per la comunicazione dell'invito di cui all'art. 4
comma 1 D.L. n. 132/2014 e rinviava la causa all'udienza del 22.07.2022.
All'udienza del 22/07/2022, il Giudice di Pace, preso atto dell'esito negativo della procedura di negoziazione assistita, rinviava la causa all'udienza del 21.10.2022 ex art. 320 c.p.c.
pagina 4 di 18 Con ordinanza n. 87/2022, emessa in data 9.12.2022 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
21.10.2022, il Giudice di Pace rigettava le richieste di prova per testimoni poiché superflue stante la documentazione versata in atti e ammetteva la Consulenza Tecnica d'Ufficio richiesta da parte attrice sul seguente quesito: “Il CTU, esaminati gli atti, i documenti ed i verbali di causa, previo ogni accertamento
necessario, determina il costo delle riparazioni dei danni derivati all'autovettura Audi A2 di proprietà di parte
attrice targata CN214WF a seguito del sinistro di cui è lite, avvenuto l'1/08/2021, nonché se dette riparazioni,
determinato il valore di mercato al momento del sinistro del veicolo, che vorrà indicare, risultino o meno
antieconomiche” (cfr. ordinanza n. 87/2022 del 9.12.2022 in atti).
Il CTU nominato , accettato l'incarico e prestato il giuramento di rito all'udienza del Persona_2
20.01.2023, depositava l'elaborato peritale in data 18.03.2023.
All'udienza del 28/04/2023 i difensori delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e discussione e il Giudice di Pace rinviava all'udienza dell'8.09.2023, concedendo alle parti termine fino all'udienza per il deposito della comparsa conclusionale.
L'udienza dell'08/09/2023 veniva sostituita dal deposito di note scritte e la causa veniva trattenuta in decisione.
Pt_ Con la sentenza n. 6/2024 pubblicata in data 23/01/2024, il Giudice di Pace di accoglieva la domanda attorea, condannando il in persona del pro-tempore, al Parte_1 CP_2
risarcimento in favore dell'attrice della somma di € 2.158,75, oltre alla rivalutazione Controparte_1
monetaria e agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, nonché a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in Euro 1.265,00= per compenso professionale ed in Euro 574,00= per spese non imponibili, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, C.p.a. ed Iva, se dovuta, come per legge, con spese della CTU a carico del convenuto (cfr. dispositivo della sentenza in atti). Pt_1
Nella parte motiva della sentenza il Giudice di Pace, affermava che:
- “Risulta circostanza pacifica tra le parti, nonché emergente dalla documentazione prodotta dalle stesse, il
prodottosi danneggiamento in data 01/08/2021 dell'autovettura Audi A2 targata CN214WF di proprietà
dell'attrice (come emergente dalla relativa carta di circolazione depositata in copia dalle parti) a causa della
caduta sulla vettura di un ramo di un albero sito sulla pubblica via Alcide De AS nel territorio comunale di
Pt_
ove il mezzo si trovava in sosta, all'altezza del civico n.18; la stessa parte convenuta, nell'affermare che il
danno patito dall'attrice è risultato conseguente al forte vento registratosi il giorno del sinistro, ne conferma la
verificazione e le relative circostanze di accadimento esposte da parte attrice. Vanno, dunque, ritenuti provati pagina 5 di 18 l'evento dannoso ed il nesso causale tra i danni derivati alla vettura attorea ed il bene in custodia dell'Ente
comunale (strada cittadina e ramo di albero crollato di proprietà di quest'ultimo) il quale, come proprietario,
risponde necessariamente dell'utilizzo del bene effettuato dagli utenti della strada, ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso
fortuito”.
Dopo aver delineato i principi espressi dalla Suprema Corte in materia di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., in merito al caso di specie il Giudice di prime cure affermava che: ”il Pt_1
convenuto non ha fornito dimostrazione della prova liberatoria del caso fortuito, sul medesimo incombente, e
dunque che il fatto generatore del danno chiesto in risarcimento, ossia la caduta sulla vettura attorea del ramo
dall'albero di proprietà comunale, sia connotato da imprevedibilità ed inevitabilità in termini oggettivi,
rimanendo irrilevante, come evidenziato dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, la diligenza del
custode (e anche per tale motivo la relativa prova testimoniale del convenuto è stata ritenuta superflua e dunque
non ammessa); peraltro la sussistenza dell'avviso della protezione civile regionale di condizioni meteo avverse del
31/07/2021 con cui si allertava che per l'intera giornata del 01/08/2021 si sarebbe verificato l'evento atmosferico
in questione, attesta che il convenuto era nella piena consapevolezza delle problematiche di stabilità che Pt_1
un vento forte avrebbe potuto determinare nelle alberature presenti sulle vie pubbliche;
non può dunque ritenersi
come non prevedibile o inevitabile il poi verificatosi distacco con susseguente caduta del ramo dall'albero di cui è
lite, stante siffatta conosciuta situazione come da relativa allerta ed il non aver posto in essere quanto necessario
per evitare che eventi atmosferici anche eccezionali quali neve, vento, temporali, potessero provocare danni.
Venendo alla determinazione del danno subito dall'attrice, il consulente tecnico d'ufficio p.a. Persona_2
nel suo elaborato peritale, le cui conclusioni, logiche e puntuali, vanno condivise, sulla base delle effettuate
indagini di mercato (di cui ha allegato le risultanze) e del chilometraggio di percorrenza della vettura attorea
all'epoca del sinistro (pari, come indicato dal Consulente a circa 190.000 km, rilevato dai dati disponibili in rete
inerenti l'ultima revisione periodica del 01/10/2021), ha determinato il valore di mercato del mezzo all'epoca
dell'evento come ricompreso nella forbice tra Euro 2.800,00= ed Euro 3.200,00=; ne consegue che avendo
domandato l'attrice l'importo del corrispettivo per le riparazioni dei danni del veicolo danneggiato pari ad Euro
2.158,75=, inferiore al predetto relativo valore di mercato dello stesso all'epoca del sinistro, la domanda attorea
va accolta, con conseguente condanna del convenuto al risarcimento in favore dell'attrice di tale ultima Pt_1
somma, oltre ai richiesti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla
data del sinistro all'effettivo soddisfo” (cfr. motivazione pagg. 3-4-5 sentenza in atti).
pagina 6 di 18 Con atto di appello notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 26/06/2024 il Parte_1
ha proposto avverso la citata sentenza tempestivo appello rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “voglia l'ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'appello proposto, riformare integralmente la
Pt_ sentenza del Giudice di Pace di accertando e dichiarando che il va mandato esente da qualsiasi Parte_1
responsabilità in relazione ai fatti oggetto di causa.
Con vittoria di spese ed onorari di ambedue i gradi di giudizio e rimborso delle somme a tale titolo eventualmente
corrisposte in adempimento della sentenza impugnata, oltre interessi legali” (conclusioni rassegnate a pag. 7
atto di citazione in appello).
La difesa del appellante ha proposto – in sintesi- i seguenti motivi di impugnazione: Pt_1
1) “violazione ed errata interpretazione del disposto di cui all'art. 2051 c.c.”; secondo la difesa di parte appellante, il Giudice di Pace ha erroneamente ritenuto che il non abbia fornito la Pt_1
dimostrazione della prova liberatoria del caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Nel caso di specie non sussisteva ad avviso dell'appellante alcuna responsabilità dell'Ente in relazione al sinistro occorso al veicolo di proprietà dell'attrice perché il danno patito era stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee ovvero dal caso fortuito e dunque imprevedibile e sfuggente ad ogni controllo. Inoltre, l'eccezionalità dell'evento atmosferico, contraddistinto da forti raffiche di vento, era stata tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno,
con liberazione del custode dalla responsabilità. Infine, l'esistenza di segnalazione da parte della protezione civile dell'allerta meteo per forti raffiche di vento dalle 00 alle 24 avrebbe consigliato un ricovero diverso del mezzo da parte dell'appellata, magari distante dalle alberature.
2) La difesa dell'appellante contestava la quantificazione del danno operata dall'attrice nonché
dal CTU, le cui conclusioni erano state condivise dal Giudice di Pace;
non vi era prova che l'autovettura fosse stata riparata in conformità alla copia della fattura cartacea emessa dalla carrozzeria in quanto l'attrice non aveva dimostrato l'avvenuto versamento Parte_2
dell'importo; l'auto era stata venduta al prezzo di euro 150,00 per cui era lecito supporre che fosse stata alienata nello stato di fatto in cui si trovava a seguito dell'evento; rivendicare il corrispettivo della riparazione costituiva un'indebita locupletazione in favore dell'attrice.
3) Anche il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di soccombenza appariva sperequato rispetto al valore della causa (cfr. atto di citazione in appello).
pagina 7 di 18 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.11.2024 si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, Controparte_1
contrariis reiectis, respingere l'impugnazione proposta dal in persona del Sindaco pro tempore Parte_1
Avv. in ogni sua domanda, con piena conferma della sentenza n.6/2024, pubbl. il 23 Persona_1
Pt_ Gennaio 2024 del Giudice di Pace di nella causa iscritta al n. 113/2022 del Ruolo Generale contenzioso
dell'anno 2022. Con vittoria di spese e competenze professionali del grado” (conclusioni rassegnate a pag. 13
della comparsa cit.).
Alla prima udienza del 30/01/2025 le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi e il Giudice
fissava per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 16/10/2025.
In assenza di ulteriore attività si è quindi giunti alla odierna udienza del 16/10/2025.
Orbene ciò sinteticamente ma doverosamente riportato e passando all'esame del merito questo
Tribunale ritiene che i motivi di appello proposti dal siano infondati e come tali Parte_3
vanno rigettati con conseguente conferma della sentenza ivi impugnata.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
In via preliminare va rammentato in diritto che:
- come la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, custodi sono tutti i soggetti -pubblici o privati- che hanno il possesso o la detenzione (legittima o anche abusiva: v. Cass., 3 giugno 1976, n.
1992) della cosa (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 20/10/2005, n. 20317).
- Custodi sono certamente i proprietari, in quanto tali gravati da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita (cfr. anche in motivazione Cass. 2020 n. 11096).
- Poiché ex art. 14 C.d.S. gli enti proprietari delle strade (e delle autostrade) sono tenuti a provvedere:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
e considerato che a loro carico (così
come dei relativi concessionari) è senz'altro configurabile la responsabilità per cosa in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima (cfr. Cass., 19/11/2009, n. 24419;
Cass., 29/3/2007, n. 7763. E già Cass., 13/1/2003, n. 298), va sottolineato che -giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità- in caso di sinistro dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il pagina 8 di 18 detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé
indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n.
3651). Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c.,
l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di responsabilità c.d. aggravata, in quanto caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito (v., da ultimo, Cass., 27/6/2016, n. 13222; Cass. 9/6/2016,
n. 11802; Cass., 24/3/2016, n. 5877).
Il custode è cioè tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile e insuperabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Deve
cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso -come detto art.14 C.d.S.), e già del principio generale del neminem laedere (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651).
- Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti,
agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass., 10/10/2008, n. 25029; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass.,
20/2/2006, n. 3651. E già Cass., 14/3/1983, n. 1897).
- Atteso che il custode presunto responsabile può se del caso, in presenza di condotta che valga ad pagina 9 di 18 integrare la fattispecie ex art. 1227, 1° co., c.c., dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato,
senz'altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex art. 2051 c.c. del custode (v. Cass.,
22/3/2011, n. 6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377; Cass., 20/2/2006, n. 3651), ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi dal custode per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (v. Cass., 24/2/2011, n. 4495. V. altresì Cass.,
12/4/2013, n. 8935; Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass., 18/10/2011, n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15042; Cass.,
20/2/2006, n. 3651; cfr. di recente anche in motivazione Cass. 2021 n. 6826 nella quale la S.C. ribadisce che “è consolidato orientamento di questa Corte il principio secondo cui la P.A. rimane liberata dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione ai beni demaniali ove fornisca la prova liberatoria che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né
eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode ( cfr. Cass., 9/3/2020, n. 6651; Cass.,
18/6/2019, n. 16295; Cass., 19/3/2018, n. 6703 ), e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi
(cfr., da ultimo, Cass., 10/6/2020, n. 11096. Cfr. altresì, con riferimento a diversa fattispecie, Cass.,
5/5/2020, n. 8466).
- Si è al riguardo precisato che non spetta al danneggiato dare la prova dell'anomalia della strada,
incombendo viceversa al proprietario di strade pubbliche (v. Cass., 9/6/2016, n. 11802) dare la c.d.
prova liberatoria, dimostrando cioè di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto produttiva di danno a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, al fine di fare in sostanza valere la propria mancanza di colpa (v. già Cass., 11/3/2006, n. 5445, e,
conformemente, Cass., 20/2/2009, n. 4234 ); e, se del caso, invocare il concorso di colpa del danneggiato pagina 10 di 18 (per la compatibilità tra la responsabilità della P.A. ex art. 2043 c.c. per c.d. insidia stradale ed il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, 1 co., c.c., cfr. Cass., 3/12/2002, n. 17152; Cass.,
1°/1/2004, n. 19653).
- Nella nozione di caso fortuito può rientrare, infatti, anche la condotta della stessa vittima (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 4476 del 24/02/2011), nel senso che il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della cosa esclude la responsabilità del proprietario della stessa (ex art. 2051 c.c. così come ex art. 2043 c.c.), se tale comportamento (tenendo conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4476 del 24/02/2011) è
idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15375 del 2011; già Cass. n. 15383/06; Cass. S.U. 2022 n. 20943).
- Infatti, sia nel caso di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., sia in quello ex art. 2051 c.c., viene in rilievo la norma dell'art. 1227 cod. civ., comma 1, (cfr. Cass. n. 5445/06, 18713/10); ne consegue che il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della P.A. (ex art. 2051 c.c. così come ex art. 2043 c.c.), se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (cfr. Cass. n. 15375/2011;
Cass. n. 15383/06; Cass. 2024 n. 2376 e Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02).
In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del
giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una
percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e
dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il
rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione
dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto
del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e
del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale,
imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.), secondo quello che è “l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente «suggellato» anche dal suo massimo consesso”; il riferimento è Cass. Sez. Un., sent. 30
giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084-01).
- L'interruzione del nesso di causalità può essere l'effetto del comportamento sopravvenuto del pagina 11 di 18 danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì
da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. n. 6640/98; n. 18094/05; n. 8096/06).
- Pertanto, nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c.,
comma 1: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione - oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 Cost., e comunque rispondente ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta - delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso" (Cassazione civile, sez. III, 13/03/2018, n. 6034; Cass. civ., n. 724 del 2022).
- Ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere dunque integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa - specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa - impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Cass. Cassazione civile, sez. VI,
06/07/2015, n. 13930).
- Ne deriva che in tema di danni personali derivanti da cose in custodia e subiti in esito ad una caduta,
il danneggiato non è tenuto ad essere risarcito dal custode qualora l'evento dipenda da una sua distrazione (Cass. civile sez. VI, 18/02/2014, n. 3839), da una sua imprudenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
24419 del 19/11/2009; Cass. 19.2.2008 n. 4279) ovvero da una situazione di pericolo prevedibile,
rispetto alla quale l'utente della strada avrebbe dovuto tenere la massima attenzione (Cass.,
20/01/2014, n. 999; Cass. Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, n. 6833; Cass. civ., sez. VI, 14/06/2016, n.
12174; Cass., sez. VI, 06/07/2015, n. 13930; cfr. in senso analogo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23919 del
22/10/2013:; cfr. in senso conforme Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017,).
- Tali principi sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità, per la quale “il caso fortuito può
essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con
affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera
pagina 12 di 18 occasione o teatro della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la
determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente" (cfr. Cass.
sez. III, 19/04/2018, n. 9640; Cass. 2478/2018; Cass. 2481/2018; Cass. 2480/2018; Cass. 2482/2018).
- Al riguardo si specifica anche che “il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. […], quando è rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento e non occorre che essa sia eccezionale o imprevedibile;
a tal fine, deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.” (Cass. sez. III, 19/04/2018, n. 9640), potendo quindi “prescindersi dalla necessità, ai fini dell'esonero, di un'imprevedibilità ed inevitabilità intese nel senso di estraneità
alla regolarità o adeguatezza causale, come invece rimane necessario quando si invoca un caso fortuito o un'elisione del nesso causale per altra ragione” (Cass. civile, sez. III, 13/03/2018, n. 6034; cfr.
anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017: cfr. Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, n.
11753).
Orbene alla luce delle summenzionate coordinate giuridiche, venendo al caso in esame, la difesa dell'odierno appellato ha fornito la prova dei presupposti richiesti dall'invocato art. 2051 c.c. mentre il non ha dimostrato la sussistenza di un caso fortuito nel senso appena sopra precisato Parte_1
né di un eventuale concorso di colpa dell'attrice.
Risulta pacifica e documentalmente provato il danno subito dalla vettura attorea, nonché la sussistenza del nesso di causa tra le cose in custodia e l'evento dannoso denunciato dalla parte attrice.
Non sono fondate le censure mosse dal appellante alla decisione del Giudice di Pace con il Pt_1
primo motivo di appello relative all' eccezionalità dell'evento atmosferico verificatosi, contraddistinto da forti raffiche di vento, tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa ed il danno con conseguente liberazione del custode dalla responsabilità di cui all' art. 2051 c.c.
Le raffiche di vento registrate quel giorno non possono essere considerate degli eventi atmosferici eccezionali ed oggettivamente imprevedibili né quindi integrare una ipotesi di caso fortuito.
La Suprema Corte ha più volte chiarito che, affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art. in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza (Cass. 11/5/1991, n. 5267;
Cass. n. 2482/2018„ cit.) (cfr. Cass., S.U., n. 5422/2021).
In tale ottica, dunque, nel caso in esame, il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto che il Pt_1
convenuto non abbia fornito dimostrazione della prova liberatoria del caso fortuito, sul medesimo incombente, non potendo ritenersi che la caduta sulla vettura attorea del ramo dall'albero di proprietà
comunale sia connotato da imprevedibilità ed inevitabilità in termini oggettivi.
Pt_ Peraltro, l'albero in questione, all'esame tecnico del perito agrario di effettuato Testimone_1
analizzando le fotografie delle sezioni scoperte del tronco e del ramo distaccato, presentava un'evidente patologia necrotica dei tessuti, così come evidenziato dalla relazione “Maurizi Garden”
del 04 agosto 2021, mai contestata da controparte (doc. 6 dell'atto di citazione di primo grado. Non
senza considerare che l'ultimo intervento sugli alberi risaliva al 2017 come dedotto dalla stessa difesa del . Pt_1
Infatti, le previsioni meteo, e nello specifico il Bollettino della Protezione civile regionale richiamato dalla difesa di parte appellante, proprio perché “previsioni”, non provano che le condizioni previste si siano poi verificate e soprattutto non sono in grado di dimostrare il grado di eccezionalità dell'evento,
costituita dalla particolare intensità del fenomeno (ad esempio tromba d'aria).
Va altresì evidenziato che non vi è prova della caduta di altri alberi nella via De AS, a causa del vento di quel giorno.
La difesa della ha dimostrato il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità CP_1
con la cosa in custodia.
Gli elementi di fatto acquisiti in sede processuale ed a disposizione del Giudice di prime cure hanno,
inoltre, provato come nessun comportamento negligente possa essere imputato alla ai sensi CP_1
dell'art. 1227 c.c. e in virtù dei principi appena sopra esposti, tanto da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno patito.
Va parimenti rigettato perché infondato il motivo di appello relativo al danno e alla sua quantificazione.
Come si è sopra riportato il Giudice di Pace ha ritenuto accertato non solo il danno ma anche la relativa quantificazione sulla base della CTU del consulente tecnico d'ufficio p.a. Persona_2
La difesa della non ha chiesto la restituzione dell'esborso sostenuto per le riparazioni;
la CP_1
domanda attorea era volta ad ottenere il risarcimento dei danni causati alla autovettura di sua pagina 14 di 18 proprietà a causa ed in conseguenza della caduta dell'albero individuati e quantificati nella misura indicata nel preventivo prodotto.
La fattura della carrozzeria n. 45 del 21.08.2021, pacificamente visionata dal consulente Parte_2
tecnico (il CTU lo afferma a pag. 1 della relazione peritale: “Vengono letti i documenti di causa, ed
esaminati gli allegati a disposizione, in particolar modo preventivo di riparazione e fattura, inerenti la vettura in
oggetto”) non è presente nel fascicolo telematico, anche se è irrilevante in questa sede visto che è
pacifico che non risulta pagata né è stato chiesto mai il rimborso.
Il danno si è certamente verificato nei termini indicati nel preventivo, riscontrato dalla ctu.
I danni sono stati dettagliatamente descritti nel preventivo della del Parte_2
5.08.2021(cfr. doc. n. 3 all.to atto citazione in primo grado): nel preventivo sono riportati il valore dei pezzi di ricambio e della manodopera, per un importo complessivo di € 2158,75, i quali hanno trovato riscontro nella consulenza del CTU.
Il CTU ha infatti quantificato i danni, indicando i costi per il ricambio del lunotto, del portello posteriore e del parafango posteriore destro e sinistro oltre al costo della manodopera e dei pezzi di consumo per complessivi € 2.158,58 compresa iva.
Il CTU nel suo elaborato peritale, sulla base delle indagini di mercato dallo stesso effettuate ed allegate e del chilometraggio di percorrenza della vettura attorea all'epoca del sinistro, ha determinato il valore di mercato ante-sinistro del mezzo ricompreso tra Euro 2.800,00 ed Euro 3.200,00; pertanto ha ritenuto che le spese per la riparazione dell'autovettura in oggetto non siano antieconomiche (cfr.
perizia in atti).
Il giudice di prime cure ha accolto così la domanda avanzata da maggiorata della Controparte_1
rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo.
Vige il consolidato principio giurisprudenziale, di ordine generale, in ragione del quale il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati essendo diverso solamente il regime degli interessi (tra le varie, cfr. Cass. 5
luglio 2002, n. 9740; Cass. 2010 n. 1688 e fra le più recenti Cass. 2021 n. 2179 e Cass. 2023 n. 5259. Con
quest'ultima Sentenza la S.C. “ha affermato che “la perdita subita, con la quale l'art. 1223 cc individua il
danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali pagina 15 di 18 già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso in quanto il vinculum
iuris nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato,
consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica di cui una persona è titolare.” La
Suprema Corte richiama anche il proprio precedente Cass. 27129/2021).
Nel caso specifico i danni subiti dall'autovettura, a causa ed in conseguenza della caduta dell'albero,
costituisce, danno patrimoniale che certamente deve essere risarcito. La spesa strettamente necessaria per il ripristino di tali danni rappresenta la misura della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno già prodotto. E tale risarcimento non può essere escluso dal fatto che la suddetta spesa non è
stata effettuata (e mai più sarà effettuata perché l'autovettura è stata venduta), perché il danno patrimoniale si è già verificato prima e il danneggiato ha diritto al risarcimento prima ancora di aver sostenuto tale spesa, che può anche non esserci qualora egli preferisca non sostenerla e tenersi il danno.
Sempre in diritto va rilevato – con riferimento al valore probatorio del preventivo di spese della
- che secondo la S.C. occorre, che il preventivo venga accompagnato da altra Parte_2
documentazione idonea a confermare le spese ivi indicate, oltre che a rendere visibili al giudice di quali danni si tratti.
Con l'ordinanza n. 27624/2020, la Cassazione ha, anche, precisato che, ferma restando la necessità di ulteriori elementi di prova per la valutazione dell'ammontare del danno, oltre che del fatto denunciato, il preventivo prodotto in originale e redatto in maniera completa, firmato e datato, è da considerarsi a tutti gli effetti un documento con un suo valore giuridico. Per questa ragione, la controparte che intende eccepire l'infondatezza della domanda di chi si ritiene danneggiato deve impugnare quel documento e contestarlo specificatamente;
la mancata contestazione di quel documento, infatti, comporta acquiescenza e preclude alla parte stessa di poterlo contestare successivamente (cfr. anche Cass. Ordinanza n. 36900/2021).
Orbene il Giudice di Pace si è attenuto ai suddetti principi.
Il preventivo di spesa prodotto dall'attrice odierna appellata è datato e dettagliato in quanto contiene l'elenco preciso delle singole voci di danno, ovvero in esso sono descritte le voci dell'intervento di ricambio e sono specificate le ore di manodopera (cfr. doc. n. 3 all.to atto di citazione: preventivo carrozzeria Ciccarelli).
Il citato preventivo (o meglio le voci di danno e le relative riparazioni) non sono non sono state specificatamente contestate in I grado ma è stato confermato dal CTU. pagina 16 di 18 Va parimenti rigettato l'ultimo motivo di impugnazione relativo alle spese.
A pagina 7 dell'atto di appello, al punto IX, si critica il capo della sentenza relativo alle spese di soccombenza, perché sperequato rispetto al valore della causa, considerando il fatto che le somme liquidate a titolo di spese di lite superano il valore della domanda risarcitoria ed anche in relazione ai parametri medi del D.M. 55/2014.
L'art. 91 del Codice di rito, tuttavia, prescrive il limite del valore della domanda per le spese,
competenze ed onorari liquidati dal giudice, nelle sole cause di cui all'art. 82 primo comma c.p.c. e cioè in cui il valore non ecceda €. 1.100,00.
Dunque, il Giudice di prime cure, nella determinazione del dovuto, ha giustamente esercitato un suo potere discrezionale, che gli spetta per legge, attenendosi peraltro tra il minimo ed il massimo della tariffa professionale, anche in ragione della totale soccombenza di controparte. Ed infatti, proprio il decreto ministeriale n. 55/2014, per un processo civile innanzi al Giudice di Pace con valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, riporta esattamente, nei parametri medi, l'esatta cifra liquidata dal Giudice
Pt_ di Pace di e cioè € 1.265,00, oltre accessori di legge.
Quindi ed in conclusione l'appello va rigettato e la sentenza di I grado integralmente confermata.
Le spese di questo secondo grado di giudizio seguono il principio della soccombenza del Pt_1
appellante e vengono liquidate come in dispositivo a favore dell'appellata, come da dispositivo in base al DM n. 147 del 13/08/2022 - valori medi (ed in via equitativa in assenza di nota spese)– tenuto conto del valore della controversia (pari ad E. 2.158,75 per cui lo scaglione è quello da E. 1101,00 fino ad E. 5.200,00) e delle attività processuali effettivamente svolte (per cui l'importo relativo alla fase
“trattazione-istruzione” non viene liquidato in assenza della relativa attività e quello relativo alla fase decisoria viene ridotto della metà in virtù del rito decisionale prescelto).
P.Q.M.
il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in
II grado al n. RG 3585/2024, disattesa ogni altra domanda e/o eccezione così decide:
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
RIGETTA
L'appello proposto dal perché infondato per le causali di cui in motivazione;
Parte_1
per l'effetto
CONFERMA
Pt_ la sentenza ivi impugnata n. 6/2024 del Giudice di Pace di pagina 17 di 18 NA
il appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di questo secondo Pt_1
grado di giudizio, che si liquidano – per le causali di cui in motivazione - in E. 1.275,50 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, oltre Iva e Cpa, come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del appellante, dell'ulteriore importo a Pt_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co.
bis, d.p.r. cit., se dovuto.
Ancona 16/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2051 cod. civ., occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità (da ultimo, Cass. 22/11/2019, n. 30521, ed ivi ampi richiami;
ex plurimis, Cass. 01/02/2018, n. 2482; Cass.
28/07/2017, n. 18856). Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, pagina 13 di 18