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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 19/02/2026, n. 2901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2901 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2901/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE STEFANO ARTURO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15994/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250021011137000 TASSA AUTO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3050/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso atto in epigrafe indicato, dettagliatamente descritto in ricorso, relativo a tassa auto 2020, lamentando fondamentalmente la prescrizione dei crediti non avendo ricevuto notifica dei prodromici accertamenti né di successivi atti interruttivi.
Si è costituita Agenzia Società_1 eccependo difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Va invero in via assorbente analizzata l'eccezione di prescrizione del tributo.
L'ufficio costituito non ha offerto prova di avvenuta notifica di atti presupposti
Ne consegue che, in assenza di rituale prova di notifica di atti interruttivi della prescrizione della pretesa creditoria vantata, l' atto impugnato va annullato attesa la prescrizione maturatasi in ordine al tributo che ne costituisce oggetto.
Spese compensate in virtù dell'accoglimento per motivi estranei al merito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE STEFANO ARTURO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15994/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250021011137000 TASSA AUTO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3050/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso atto in epigrafe indicato, dettagliatamente descritto in ricorso, relativo a tassa auto 2020, lamentando fondamentalmente la prescrizione dei crediti non avendo ricevuto notifica dei prodromici accertamenti né di successivi atti interruttivi.
Si è costituita Agenzia Società_1 eccependo difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Va invero in via assorbente analizzata l'eccezione di prescrizione del tributo.
L'ufficio costituito non ha offerto prova di avvenuta notifica di atti presupposti
Ne consegue che, in assenza di rituale prova di notifica di atti interruttivi della prescrizione della pretesa creditoria vantata, l' atto impugnato va annullato attesa la prescrizione maturatasi in ordine al tributo che ne costituisce oggetto.
Spese compensate in virtù dell'accoglimento per motivi estranei al merito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.