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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1737/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14822/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2025 00239239 56 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1762/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto il ricorso avverso cartella di pagamento n. 10020250023923956000 contenente l'avviso di accertamento n. 064015071487 emesso per il mancato pagamento della tassa automobilistica annualità 2020.
Eccepisce il ricorrente la nullita' della cartella impugnata per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e l'intervenuta prescrizione del tributo.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione per le eccezione riguardanti l'ente che ha emesso l'avviso di accertamento e chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituita la Regione Campania eccependo la regolare notifica del'avviso di accertamento prodromico alla cartella esattoriale impugnata.
In data 14-10-2025 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensiva dell'atto impugnato.
Con successiva memoria il ricorrente eccepiva il formale disconoscimento della copia fotostatica non autenticata del documento di notifica dell'avviso di accettamento e disconoscimento della relativa sottoscrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizone monocratica ritiene il ricorso non fondato.
La Regione Campania ha dato prova della regolare notifica dell'avviso di accsrtamento prodromico alla cartella di pagamento impugnta.
La documentaizone allegata agli atti dalla Regione Campania ha l'attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni di cui all'art. 196-undecies Disp. Att. C.p.c, allegata con atto separato ma congiunto materialmente alla medesima.
L'avviso di accertamento n.064015071487, relativo alla tassa automobilistica 2020, corredato da attestazione di conformità, indica che è stato regolarmente notificato il 14/07/2023.
La mancata impugnazione dell'avviso di accertamento ha determinato la definitività dello stesso e la conseguente legittimità della cartella di pagamento impugnata.
Quanto al disconoscimento della sottoscrizione, si rileva che per contestare la firma apposta sulla cartolina di una raccomandata, è necessario proporre la “querela di falso“, non basta quindi una generica contestazione.
La giurisprudenza ha chiarito che l'avviso di ricevimento della raccomandata, quando è sottoscritto dall'agente postale, ha natura di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano le attività svolte dall'agente postale e i fatti avvenuti in sua presenza: pertanto, la querela di falso è l'unico strumento processuale idoneo a contestare l'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento.
La Corte quindi rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sezione 9, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 200,00, oltre oneri di legge se dovuti, in favore della Regione Campania.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14822/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2025 00239239 56 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1762/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto il ricorso avverso cartella di pagamento n. 10020250023923956000 contenente l'avviso di accertamento n. 064015071487 emesso per il mancato pagamento della tassa automobilistica annualità 2020.
Eccepisce il ricorrente la nullita' della cartella impugnata per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e l'intervenuta prescrizione del tributo.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione per le eccezione riguardanti l'ente che ha emesso l'avviso di accertamento e chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituita la Regione Campania eccependo la regolare notifica del'avviso di accertamento prodromico alla cartella esattoriale impugnata.
In data 14-10-2025 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensiva dell'atto impugnato.
Con successiva memoria il ricorrente eccepiva il formale disconoscimento della copia fotostatica non autenticata del documento di notifica dell'avviso di accettamento e disconoscimento della relativa sottoscrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizone monocratica ritiene il ricorso non fondato.
La Regione Campania ha dato prova della regolare notifica dell'avviso di accsrtamento prodromico alla cartella di pagamento impugnta.
La documentaizone allegata agli atti dalla Regione Campania ha l'attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni di cui all'art. 196-undecies Disp. Att. C.p.c, allegata con atto separato ma congiunto materialmente alla medesima.
L'avviso di accertamento n.064015071487, relativo alla tassa automobilistica 2020, corredato da attestazione di conformità, indica che è stato regolarmente notificato il 14/07/2023.
La mancata impugnazione dell'avviso di accertamento ha determinato la definitività dello stesso e la conseguente legittimità della cartella di pagamento impugnata.
Quanto al disconoscimento della sottoscrizione, si rileva che per contestare la firma apposta sulla cartolina di una raccomandata, è necessario proporre la “querela di falso“, non basta quindi una generica contestazione.
La giurisprudenza ha chiarito che l'avviso di ricevimento della raccomandata, quando è sottoscritto dall'agente postale, ha natura di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano le attività svolte dall'agente postale e i fatti avvenuti in sua presenza: pertanto, la querela di falso è l'unico strumento processuale idoneo a contestare l'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento.
La Corte quindi rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sezione 9, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 200,00, oltre oneri di legge se dovuti, in favore della Regione Campania.