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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2611/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
Capitale Sociale € 300.000.000,00 i.v., con sede Parte_1 legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino n. società partecipante al Gruppo IVA – Partita IVA P.IVA_1 Parte_1
n. , aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi ed al Fondo Nazionale di P.IVA_2 Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche ed appartenente al Gruppo Bancario Parte_1
(Albo dei Gruppi Bancari n. 3096.2) Socio Unico e Direzione e Coordinamento: Parte_1
in persona del Dott. nella sua qualità di procuratore speciale munito di
[...] Controparte_1 idonei poteri, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Grassia (C.F. ), con CodiceFiscale_1 Studio in Milano, Via San Pietro all'Orto 10, ed Andrea Mantovani (C.F. ), ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Trento – Via Grazioli n. 63, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
n. NO (TN) il 07.07.1962 (C.F. ), residente in 38023 – Cles _2 C.F._3
(TN) – Via F. Filzi n. 31/B, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta ex art. 83 co. 3 cpc, dall'avv. Daniele Pavini del Foro di Trento (C.F.
), con domicilio eletto presso lo studio legale di quest'ultimo in 38057 – C.F._4
NE UG (TN), Via Paludi n. 18;
CONVENUTO
E
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_3 C.F._5
(TN) – Via Fabio Filzi n. 31/b, rappresentato e difeso – giusta procura allegata alla comparsa di pagina 1 di 15 costituzione e risposta e depositata telematicamente unitamente allo stesso – dall'avv. Thomas Webber
(C.F. ) del Foro di Trento ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._6 medesimo in Cles (TN) – Via E. Bergamo n. 9;
CONVENUTO
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], e residente in [...] Controparte_4 C.F._7
– Via F. Filzi n. 31 lett. B, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Leonardi del Foro di Trento (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cles (TN) – Via Marconi C.F._8
n. 15, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta e depositata telematicamente unitamente allo stesso;
CONVENUTA
IN PUNTO: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE
1)nel merito: previo accertamento della sussistenza di presupposti oggettivi nonché soggettivi in capo al debitore alienante ed ai terzi acquirenti, accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di Parte_1
A)dell'atto di compravendita immobiliare 9.6.2022 a rogito notaio Dott.ssa repertorio Persona_1
n. 63342, Raccolta n. 23085 stipulato tra il sig. e la sig.ra (prodotto sub _2 Controparte_4 doc.5), in forza del quale il Sig. ha trasferito alla signora “la proprietà _2 Controparte_4 delle due abitazioni con omessa comproprietà indivisa del locale uso autorimessa, del locale uso deposito e dei posti auto esterni tutti pertinenziali facente parte del fabbricato posto in Cles (TN) alla via Fabio Filzi n. 31/B e precisamente c.c. Cles P.T. 2484/11 – Particella Edificiale 1063/1 nuda proprietà della porzione materiale 1; piena proprietà della porzione materiale 3”; beni identificati nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Cles Come segue : Particella 1063/I – Foglio 27: Subalterno 5,
p.m. 1-2, P.T., cat. C/6, cl. 1, cons. mq. 12, sup mq. 12, R.C. Euro 22,93; subalterno 6, p.m. 1-2, P.T. cat. C/6, cl. 1, cons. mq 12, sup. mq. 12, R.C. Euro 22,93; subalterno 7, pm 1-2, P.T., cat. c/6, cl. 1, cons. Mq. 12, sup Mq. 12, R.C. Euro 22,93; subalterno 8, pm 1-2, P.T., cat. C/6, cl. 1, cons. Mq. 12, sup. Mq. 12, R.C. Euro 22,93; subalterno 11, p.m. 1-2, P.T., cat. C/6, cl. 3, cons. Mq. 245, sup. mq. 270
R.C., Euro 657,97; subalterno 12, pm. 1 e 2, P.T., cat. A/7, cl. 4, cons. vani 3,5, sup. Mq. 76, R.C. Euro
587,47; subalterno 13, p.m. 1-2, P.T. -1, cat. C/2, cl. 3, cons. mq. 68, sup. Mq 94, R.C. Euro 189,64; subalterno 14, p.m. 1, P. 1 cat. A/7, cl. 4, cons. vani 10, sup. Mq. 247, R.C. Euro 1678,48; B) dell'atto di compravendita immobiliare 13.6.2022 a rogito notarile Dott. – repertorio n. 6320, Persona_2
Raccolta n. 4835 stipulato tra il Sig. e il Sig. (prodotto sub doc. 9), in _2 Controparte_3 forza del quale il sig. ha trasferito al sig. la piena proprietà _2 Controparte_3 dell'appartamento con annesse comproprietà pertinenziali in “P.T. 2484 H C.C. Cles porzione materiale 2 (due) della particella edificale 1063/1”, censita in Catasto Urbano in c.c. 106, foglio 27 come segue: - subalterno 5, pp. mm. 1, 2 e 3, categoria C/6, classe 1, consistenza mq. 12, superficie mq. 12, Rendita Catastale Euro 22,93; - subalterno 6, pp.mm. 1, 2 e 3, categoria C6, classe 1, consistenza mq. 12, superficie mq. 12, rendita catastale Euro 22,93; subalterno 7, pp.mm. 1, 2 e 3, categoria C/6, classe 1, consistenza mq. 12, superficie mq. 12, rendita catastale Euro 22,93, subalterno
8, pp.mm. 1, 2 e 3, categoria C/6, classe 1, consistenza mq. 12, superficie mq. 12, rendita catastale Euro
pagina 2 di 15 22,93; subalterno 11, pp.mm. 1, 2 e 3, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 245, superficie mq 270, rendita catastale Euro 657,97; subalterno 13, pp.mm. 1 e 2, categoria C/2, classe 3, consistenza mq. 68, superficie mq. 94, rendita catastale Euro 189,64; subalterno 15, pp. mm. 2, categoria A/7, classe 4, consistenza vani 9, superfice mq 242, rendita catastale Euro 1510,64, con ogni conseguenza di legge;
con il favore delle spese processuali.
2)In via istruttoria, si chiede l'ammissione del seguente capitolo di prova per interrogatorio formale del sig. e per testimoni: Vero che il Sig. ha spesso accompagnato da Controparte_3 Controparte_3 Milano a Trento e viceversa l'allora legale del padre , Avv. Francesco Bachicchio, alla gran parte _2 delle udienze tenutesi davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Trento nella causa R.G. 259/2018 promossa da contro il sig. Parte_1 _2
Si indica quale testimone sul predetto capitolo di prova l'avv. Francesca Bachicchio (C.F.
), domiciliato in Milano, Via Andegari n. 18. C.F._9
Si chiede altresì, previa revoca della relativa ordinanza ammissiva, il rigetto delle istanze istruttorie ammesse per le ragioni di cui alla narrativa delle ns. memorie 183 c. 6 nn. 2/3.
Si rifiuta il contraddittorio su eventuali nuove domande, istanze ad eccezioni avversarie.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO _2
IN VIA PRELIMINARE: per i motivi esposti dalla difesa del convenuto nella propria _2 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc, ivi incluse l'eccezione di inammissibilità della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc di parte attrice, e in subordine, di decadenza dell'attrice dal poter ivi allegare fatti nuovi, disporre lo stralcio e/o comunque l'espunzione dal fascicolo di causa della memoria ex art. 13 comma 6 n. 1 cpc di parte attrice, o in subordine, di non tener conto dei fatti nuovi ivi indicati nel processo de quo;
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: per i motivi in fatto ed in diritto esposti negli scritti difensivi del convenuto e per tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito nei medesimi – comparsa _2 l'eccezione ex art. 2901 co. 3 c.c. di cui alla comparsa di costituzione e risposta dd. 09.01.2023 – ritenuta l'insussistenza dei presupposti stabiliti all'art. 2901 c.c. rigettare le domande promosse da nei confronti del signor perché Parte_1 _2 infondate in fatto e diritto e/o inammissibili;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge con distrazione ex art. 93 comma 1 cpc delle spese di lite liquidate in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA: per i motivi esposti in tutti i propri scritti difensivi il convenuto
[...] insiste per l'ammissione della prova testimoniale – a mezzo dei testi _2 Testimone_1 [...]
– su tutti i capitoli formulati – da 1) a 63) – nella propria memoria ex art. 183 Tes_2 Testimone_3 comma 6 n. 2 cpc. dd.
2.04.2023. insistendo in particolare – previa revoca / modifica dell'ordinanza istruttoria dd. 24.05.2023 – per l'ammissione dei capitoli non ammessi nn. 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 40, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 63, della propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc dd. 2.04.2023.
Per i motivi esposti in tutti i propri scritti difensivi, inclusi quelli indicati nelle proprie memorie ex art. 183 comma 6 nn. 2 e 3 cpc, il convenuto insiste affinché venga dichiarata _2
pagina 3 di 15 l'inammissibilità e/o vengano rigettate tutte le istanze istruttorie formulate dall'attrice per i Pt_1 motivi ivi formulati, insistendo in particolare: i) per l'inammissibilità delle nuove allegazioni in fatto formulate dall'attrice nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc, per i motivi dedotti dal convenuto nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc;
ii) per inammissibilità _2 del capitolo per interrogatorio formale e per testi formulato dall'attrice al punto 4 della propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc sub lett. a) per i motivi esposti dal convenuto _2 nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc;
iii) per l'inammissibilità della documentazione prodotta da parte attrice unitamente alla propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc perché riguardanti fatti non tempestivamente allegati;
iv) per l'inammissibilità del nuovo capitolo di prova formulato dall'attore in occasione dell'udienza del 7.09.2023 in quanto tardivo, giusta eccezione formulata all'udienza del 7.09.2023 dal convenuto _2
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO Controparte_3
-preliminarmente: in accoglimento delle eccezioni di inammissibilità della memoria ex art. 183, comma
6, n. 1) cpc di data 1.03.2023 depositata dalla società attrice o, in subordine, di decadenza della stessa dal poter ivi allegare fatti nuovi, formulate dal convenuto nella propria memoria ex Controparte_3 art. 183, comma 6, n. 2 cpc di data 3.04.2023, disporre lo stralcio o l'espunzione del cennato atto attoreo del fascicolo di causa, eventualmente da effettuarsi per il tramite della Cancelleria o, in subordine, non tenersene conto processualmente.
-Nel merito: per le ragioni di cui agli scritti difensivi di parte convenuta, ribadita l'eccezione ex art. 2901, comma 3 c.c. di cui alla comparsa di costituzione e risposta di data 10.01.2023, rigettare le domande della società attrice formulate nei confronti di perché infondate in fatto ed Controparte_3 in diritto;
-in via istruttoria: senza accettare alcuna inversione dell'onere probatorio, il convenuto insiste nelle istanze istruttorie tutte di cui alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc di data 3.04.2023, inclusa tra l'altro anche l'istanza di prova testimoniale su capitoli nn. 7), 9), 12), 14), 15), 16), e 17) formulata nel predetto scritto con i tasti ivi indicati. Il convenuto si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dalla società attrice per le ragioni di cui alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc di data 3.04.2023, di cui alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 cpc di data 21.04.2023 e di cui al verbale d'udienza del 7.09.2023. In particolare, il convenuto ribadisce le seguenti eccezioni formulate nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 cpc di data 24.04.2023: (i) inammissibilità delle nuove allegazioni fattuali di parte attrice da essa esposte nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) cpc di data 9.03.2023 perché tardive in quanto dedotte dopo la maturazione della preclusione assertiva;
(iii) inammissibilità della documentazione depositata da parte attrice con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) cpc di data 9.03.2023, di cui in ogni caso non potrà tenersi conto ai fini della decisione della causa, perché riguardante fatti non tempestivamente allegati;
(iii) inammissibilità del capitolo di prova per testimoni e per interrogatorio formale del convenuto CP_3 formulato da parte attrice nella propria memoria ex art. 183, comma 6 n. 2) cpc di data
[...]
9.03.2023 sub a) del punto 4), perché la circostanza non è stata tempestivamente allegata e perché il capitolo è generico e valutativo.
Ribadisce, inoltre, l'eccezione di inammissibilità sollevata all'udienza del 7.09.2023 relativamente al nuovo capitolo di prova formulato in tale sede dalla società attrice nel corso dell'escussione della teste e del seguente tenore letterale: “Vero o no che lavora tutt'ora a Testimone_2 Controparte_3 Milano?”. pagina 4 di 15 Si rifiuta il contraddittorio su eventuali nuove domande, istanze ad eccezioni avversarie.
-In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA Controparte_4
In via preliminare: in accoglimento delle eccezioni di inammissibilità della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc. di parte attrice, o in subordine, di decadenza di parte attrice dall'allegare i fatti nuovi dedotti in tale memoria, formulate da parte convenuta nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 Controparte_4 cpc datata 2.04.2023 disporre lo stralcio e/o l'espunzione dal fascicolo di causa della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc di parte attrice, o in subordine, non tener conto nell'ambito del presente procedimento dei fatti nuovi ivi riportati da parte attrice;
nel merito: per i motivi in fatto ed in diritto esposti in tutti gli scritti difensivi di parte convenuta
[...] e di quanto da quest'ultima verbalizzato in sede d'udienza, ed alla luce di tutto quanto CP_4 affermato, rilevato, dedotto, ed eccepito dall'odierna convenuta – ivi inclusa Controparte_4 l'eccezione formulata dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta Controparte_4 datata 9.01.2023 per cui la compravendita dd.
9.06.2022 tra e _2 Controparte_4 costituisce un atto dovuto ai sensi dell'art. 2901 comma 3 c.c. – ed accertata altresì l'insussistenza in capo alla convenuta dei presupposti applicativi di cui all'art. 2901 c.c., rigettare le Controparte_4 domande, difese ed eccezioni proposte dall'attrice – Pt_1 Parte_1
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino (TO), Piazza P.IVA_2
San Carlo n. 156 nei confronti di (c.f. ) in quanto totalmente Controparte_4 C.F._10 infondate in fatto e diritto e/o comunque inammissibili;
in ogni caso: con vittoria di spese processuali, anticipazioni, compensi ex D.M. 147/2022, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre a CPA ed IVA nella misura di legge se dovuta.
In via istruttoria: per i motivi esposti in tutti i propri scritti difensivi ed in quanto verbalizzato in occasione delle udienze del presente giudizio la convenuta senza accettare alcuna Controparte_4 inversione dell'onere della prova, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie proposte nelle proprie memorie ex art. 183 co. 6 nn. 2 e 3 cpc – insistendo in particolare:
i)affinchè, previa revoca/modifica dell'ordinanza istruttoria del 24.05.2023 che li escludeva, venga ammessa la prova testimoniale sui capitoli 5, 9, da 11 a 30, da 33 a 38, 41, da 43 a 45, 49, da 56 a 58,
60, 61, da 65 a 70, e 72 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc datata 2.04.2023 della convenuta mediante i testi e Controparte_4 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 CP_3
[...]
ii) per l'ammissione della testimonianza del teste in quanto estraneo all'azione Controparte_3 revocatoria esperita dall'attrice nei confronti di e della convenuta _2 Controparte_4 relativa alla compravendita dd.
9.06.2022 stipulata tra e di cui _2 Controparte_4 CP_3 non è parte;
[...]
iii) per l'assunzione a prova testimoniale dei testi indicati dalla convenuta nella propria Controparte_4 seconda memoria ex art. 183 co. 6 cpc su tutto il capitolato formulato da quest'ultima nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc e non sentiti nel corso del presente giudizio, ed in particolare della testimonianza della signora su tutti i capitoli formulati dalla convenuta Testimone_3 Controparte_4 nella propria memoria ex art. 183 co.6 n. 2 cpc del 2.04.2023.
pagina 5 di 15 Per i motivi esposti in tutti i propri scritti difensivi – incluse la comparsa di costituzione e risposta e le memorie ex artt. 183 co. 6 nn. 1, 2, 3 cpc – qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti – ed in quanto verbalizzato in occasione delle udienze del presente giudizio, la convenuta Controparte_4 insiste altresì per il rigetto e/o per la declaratoria di inammissibilità di tutte le istanze istruttorie formulate da parte attrice, sia a prova diretta che a prova contraria, in quanto inammissibili in fatto e diritto per le ragioni e le eccezioni ivi formulate dalla convenuta e qui da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte, ivi incluse le eccezioni che vengono qui di seguito ribadite:
a)eccezione di inammissibilità delle nuove allegazioni fattuali formulate da parte attrice nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, o in subordine di decadenza di parte attrice dall'allegare tali fatti nuovi, per tutti i motivi già dedotti dalla convenuta nella propria memoria ex art. 183 Controparte_4 co. 6 n. 3 cpc datata 20 aprile 2023;
b)eccezioni di inammissibilità del capitolo per interrogatorio formale e per testi formulato da parte attrice al punto 4 sub lett. a) della propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc per tutti i motivi dedotti dalla convenuta nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc datata 20 aprile 2023; Controparte_4
c)eccezione di inammissibilità dei documenti da 11 a 17 prodotti da parte attrice unitamente alla propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc per tutti i motivi dedotti dalla convenuta Controparte_4 nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc datata 20 aprile 2023;
d)eccezione di inammissibilità del capitolo di prova (“Vero o no che lavora tutt'ora a Controparte_3 Milano?”) formulato da parte attrice in occasione dell'udienza del 7.09.2023 in quanto tardivo, come già eccepito da parte convenuta in occasione dell'udienza del 07.09.2023. Controparte_4
Si rifiuta il contraddittorio su eventuali nuove domande, istanze ed eccezioni avversarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 10.10.2022, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio , ed
[...] _2 Controparte_3 Controparte_4 rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
In particolare esponeva l'attrice a sostegno delle domande formulate: 1) che la stessa era creditrice nei confronti di in forza della sentenza del Tribunale di Trento – Sezione Lavoro n. _2 59/2022, pubblicata il 18.05.2022, nella causa n. 259/2018 R.G., con la quale il Tribunale statuiva: “… 1) condanna il convenuto ( ) al pagamento in favore dell'attrice ( _2 [...]
della somma complessiva di euro 508.022, 94, oltre interessi legali ai Parte_1 sensi dell'art. 1284 c.c. dal 10 febbraio 2017 al saldo, con la maggiorazione di cui al comma 4 del citato articolo a decorrere dal deposito del ricorso;
2) rigetta le domande del convenuto;
3) condanna il convenuto al rimborso, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che liquida in euro 19.887,50 per compensi di avvocato, euro 607,00 per spese, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge;
4) rigetta la domanda proposta dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” (v. doc. 1); 2) che il credito dell'attrice era stato confermato dalla Corte di Appello di Trento con sentenza n. 48/2022 dd. 15.09.2022, la quale aveva disposto: “1) rigetta l'appello proposto da avverso la _2 sentenza del Tribunale di Trento n. 59/2022 (pubblicata in data 18.05.2022); 2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado, liquidate in € 14.500,00 oltre spese generali al 15% ed accessori di legge” (v. doc. 2); 3) che in forza di quest'ultima sentenza, munita di formula esecutiva telematica in data 24.05.2022, l'attrice notificava al in data 27.06.2022, _2
pagina 6 di 15 contestualmente al titolo esecutivo, atto di precetto intimante il pagamento della complessiva somma di
€ 705.920,62, oltre l'eventuale importo della tassa di registro, alle successive spese occorrende e agli interessi moratori dal 16.06.2022 sino al saldo effettivo (v. doc. 3); 4) che alla data della citazione residuava un debito complessivo di € 727.077,86, di cui € 705.920,62 per atto di precetto ed € 21.157,24 per spese liquidate dalla sentenza della Corte di Appello, oltre interessi moratori sulla somma capitale di € 508.022,94 dal 16.06.2022 al saldo;
5) che per quanto emerso dalle visure immobiliari effettuate, il il quale non aveva provveduto al pagamento della somma _2 precettata, aveva ceduto ai convenuti ed , in epoca successiva al Controparte_3 Controparte_4 sorgere del credito, tutti gli immobili di sua proprietà; 6) che in particolare, in esecuzione del contratto preliminare dd. 03.05.2022 (v. doc. 4) in data 09.06.2022 vendeva ad _2 Controparte_4
“la proprietà delle due abitazioni con annessa comproprietà indivisa del locale uso autorimessa, del locale uso deposito e dei posti auto esterni tutti pertinenziali facente parte del fabbricato posto in Cles (TN) alla via Fabio Filzi n. 31/B …” (v. doc. 5); 7) che il si era riservato “ sull'abitazione _2 porzione materiale 1 alienata con annesse pertinenze il diritto di abitazione vita natural durante”; 8) che come si evinceva dal relativo atto di vendita, il non aveva ricevuto alcun corrispettivo dal _2 trasferimento dei suddetti due immobili, ma solo l'estinzione del proprio asserito debito di € 320.000,00 verso la a titolo di restituzione del finanziamento del medesimo importo Controparte_4
“concluso verbalmente tra le parti”; 9) che contrariamente a quanto dichiarato dalle parti nell'atto di compravendita (v. art. 9), era coniuge convivente di , come risultava dal Controparte_4 _2 certificato anagrafico di stato civile e dal certificato di stato di famiglia (v. docc. 6-7); 10) che in esecuzione del contratto preliminare dd. 03.05.2022 (v. doc. 8), con atto di compravendita dd.
13.06.2022 (v. doc. 9) il trasferiva al figlio anche la piena proprietà _2 CP_3 dell'appartamento con annesse comproprietà pertinenziali;
11) che i suddetti atti di compravendita erano stati stipulati da , e , rispettivamente, moglie e _2 Controparte_4 Controparte_3 figlio del “al solo scopo di recare pregiudizio alle ragioni della creditrice _2 Parte_1 [...]
e di sottrarsi alla garanzia patrimoniale e non allo scopo di far fronte Parte_1 ai bisogni della famiglia”; 12) che peraltro il non aveva altri beni aggredibili in sede _2 esecutiva.
Costituitosi con comparsa dd. 09.01.2023 il convenuto , nel contestare la ricostruzione _2 storica della vicenda offerta dall'attrice, eccependo il difetto dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., chiedeva il rigetto delle avverse domande;
spese di giudizio rifuse.
Costituitosi con comparsa dd. 10.01.2023 il convenuto , nel contestare la ricostruzione Controparte_3 degli accadimenti fornita dall'attrice, eccepiva: 1) ai sensi dell'art. 2901 co. 3 c.c. che la compravendita dd. 10.06.2022 non poteva essere oggetto dell'azione revocatoria promossa da trattandosi di Pt_1 atto dovuto in esecuzione del contratto preliminare dd. 03.05.2022; 2) l'infondatezza della domanda attorea con riguardo sia al requisito del “valido rapporto di credito” per l'esperimento dell'azione di cui all'art. 2901 c.c. che dell'elemento soggettivo in capo al convenuto, acquirente in buona fede al titolo oneroso;
3) l'insussistenza del pregiudizio di cui all'art. 2901 c.c.
Concludeva pertanto per il rigetto delle avverse domande;
spese di giudizio rifuse.
Costituitasi con comparsa dd. 09.01.2023 la convenuta , nel contestare la “falsa, Controparte_4 incompleta e strumentale esposizione dei fatti fornita da parte attrice”, eccepiva in punto di diritto: 1)che la compravendita tra e la deducente in data 09.06.2022 costituiva un atto dovuto _2
e pertanto non era assoggettabile a revocatoria ex art. 2901 co. 3 c.c.; 2) la mancata allegazione del pagina 7 di 15 rapporto sostanziale alla base del preteso credito dell'attrice; 3) l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all' terza acquirente;
4) l'assenza di pregiudizio alle CP_4 ragioni creditorie dell'attrice.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle avverse domande;
spese di giudizio rifuse.
A seguito di ordinanza istruttoria dd. 24.05.2023, venivano assunti alle udienze dd. 07.09.2023 e
27.11.2023 un teste comune ai tre convenuti, un teste comune ai convenuti e _2 CP_3
ed un teste di parte convenuta .
[...] Controparte_4
Con ordinanza dd. 30.11.2023 il G.I. dichiarava incapace a testimoniare ex art. 246 Controparte_3 cpc e, nel contempo, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza dd. 02.10.2024 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, le domande attoree, fondate, vanno accolte.
Invero, giova rammentare che l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, e si sostanzia nel potere attribuito al creditore, di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti determinati atti di disposizione sul patrimonio del debitore che rechino pregiudizio alle sue ragioni, con la conseguenza che il bene non torna nel patrimonio del debitore, conservando l'atto la sua validità, ma resta soggetto all'aggressione del solo creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni (v. Cass. n. 1804/2000).
Negli stessi termini Cass. nn. 5455/2003 e 13972/2007, secondo cui l'azione revocatoria è finalizzata a ricostituire la garanzia generica, assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, che si prospetti compromessa dall'atto di disposizione posto in essere dal debitore medesimo. Essa quindi, in caso di vittorioso esercizio, ha l'effetto tipico di determinare l'inefficacia dell'atto stesso nei soli confronti del creditore che la abbia esperita, per consentire a quest'ultimo di esercitare, sul bene che aveva costituito l'oggetto dell'atto, l'eventuale successiva azione per la realizzazione del credito rimasto insoddisfatto.
Più recentemente con ord. n. 13172 dd. 25.05.2017 la Suprema Corte ha statuito che “le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che con l'atto di disposizione venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori”.
Orbene, ciò premesso, con riferimento al caso di specie, osserva il Tribunale quanto segue.
In relazione al primo requisito appare bastevole rammentare che il diritto di credito vantato dall'attrice si fonda sulla vertenza del Tribunale di Trento, Sezione Lavoro, n. 59/2022, pubblicata il 18.05.2022, nella causa n. 259/2018 R.G. tra e , Parte_1 _2 con cui veniva statuito quanto segue: “… respinta ogni altra domanda o eccezione: 1) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 508.022,94, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c. dal 10 febbraio 2017 al saldo, con la maggiorazione di cui al comma 4 del citato articolo a decorrere dal deposito del ricorso;
2) rigetta le domande del convenuto;
3) condanna il convenuto al rimborso, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che liquida in euro pagina 8 di 15 19.887,50 per compensi di avvocato, euro 607,00 per spese, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge;
4) rigetta la domanda proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 96 cpc” (v. doc. 1) attrice).
Il credito dell'attrice risulta confermato dalla Corte di Appello di Trento con sent. n. 48/2022 dd.15.09.2022, con cui ha disposto: “1) rigetta l'appello proposto da avverso la _2 sentenza del Tribunale di Trento n. 59/2022 (pubblicata in data 18.05.2022); 2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado, liquidate in E. 14.500,00 oltre spese generali al 15% ed accessori di legge” (v. doc.2) attrice).
In data 27.06.2022 l'attrice ha notificato a la sentenza n. 59/2022 del Tribunale di _2
Trento, munita di formula esecutiva telematica in data 24.05.2022, nonché atto di precetto intimante il pagamento della complessiva somma di € 705.920,62 oltre all'eventuale importo della tassa di registro, alle successive spese occorrende ed oltre agli interessi moratori dal 16.06.2022 al saldo effettivo (v. doc. 3) attrice).
Alla data della citazione l'attrice vantava un credito complessivo di € 727.077,86, di cui € 705.920,62 per atto di precetto ed € 21.157,24 per spese liquidate dalla sentenza della Corte di Appello di Trento n. 48/2022, oltre ad interessi moratori sulla somma capitale di € 508.022,94 dal 16.06.2022 al saldo effettivo.
Ad ogni “buon conto preme evidenziare sul punto che per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione di credito, non occorrendo necessariamente un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale (v. Cass. nn. 4212/2020 11471/2003 e
12678/2001); detta azione può pertanto essere esperita, nel concorso degli altri requisiti di legge, anche per tutelare crediti condizionati, non scaduti o soltanto eventuali (v. Cass. nn. 7484/2001 e 591/1999), nonché per tutelare crediti che non siano liquidi, ossia determinati nel loro ammontare, né facilmente liquidabili (v. Cass. n. 6511/2004).
Ed ancora: ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario al creditore essere titolare di un credito certo, liquidi ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (v.
Cass. 2002/2008).
Quanto al secondo requisito, rappresentato dal c.d. “eventus damni”; preme sottolineare che _2
, in relazione al credito vantato dall'attrice, non solo non ha versato alcunché, ma altresì che,
[...] come si evince dalle visure, ha ceduto alla moglie e al figlio , in Controparte_4 Controparte_3 epoca successiva al sorgere del credito, tutti i beni immobili di sua proprietà.
In effetti, a seguito di contratto preliminare dd. 03.05.2022 (v. doc. 4) attrice) – con evidente anticipo rispetto alla data ivi prevista per la stipula del contratto definitivo di compravendita (30.04.2023), il con atto di compravendita dd. 09.06.2022 ha venduto alla moglie “la _2 Controparte_4 proprietà delle due abitazioni con annessa comproprietà indivisa del locale uso autorimessa, del locale uso deposito e dei posti auto esterni, tutti pertinenziali facente parte del fabbricato posto in Cles (TN) alla via Fabio Filzi n. 31/B e precisamente: P.T. 2484/11 – Particella edificale 1063/1 nuda CP_5 proprietà della porzione materiale I;
piena proprietà della porzione materiale 3”, riservandosi
“sull'abitazione porzione materiale 1 alienata con annesse pertinenze il diritto di abitazione vita natural durante” (v. doc. 5) attrice).
Si noti che a fronte di tale vendita il non ha ricevuto alcuna somma, ma unicamente _2
pagina 9 di 15 l'estinzione dell'asserito debito di € 320.000,00 contratto con la moglie, relativo ad un finanziamento di pari importo “concluso verbalmente tra le parti”.
Inoltre preme sottolineare che contrariamente a quanto dichiarato dalle parti in sede di atto di compravendita (v. art. 9), è moglie convivente di , avendo gli stessi Controparte_4 _2 contratto matrimonio in data 03.09.1989, come si evince del certificato anagrafico di stato civile e dal certificato di Stato di famiglia (v. docc. 6)-7) attrice).
Non solo: a seguito di contratto preliminare dd. 03.05.2022 (v. doc. 8) attrice) – con evidente anticipo rispetto alla data ivi prevista (art.9) per la stipula del contratto definitivo di compravendita (30.04.2023)
-, il con atto di compravendita dd. 13.06.2022 (v. doc.9) attrice) ha trasferito al figlio _2
anche la piena proprietà dell'appartamento con annesse comproprietà pertinenziali Controparte_3 meglio identificato catastalmente al punto B) delle conclusioni.
Va rilevato, altresì che i contratti preliminari registrati sono stati stipulati in data 03.05.2022, ovvero il giorno prima dell'udienza di discussione, con contestuale lettura del dispositivo della causa promossa da nel 2018 nei confronti di , avente ad oggetto il recesso per inesistente Pt_1 _2 giusta causa intimato da quest'ultimo nel 2017, mentre gli atti di compravendita anzidetti sono stati posti in essere in data 09.06.2022 e 13.06.2022, ovvero a distanza di pochissime settimane della sentenza depositata il 18.05.2022 ancorché le parti avessero convenuto quale termine ultimo per la stipula di detti contratti di compravendita il 30.04.2023.
Risulta documentalmente provato che si è spogliato della proprietà di tutti i suoi beni _2 immobili con due atti di compravendita stipulati nel giugno 2022, ben prima della data prevista nei relativi contratti preliminari, e nell'immediatezza della pubblicazione della sent. n. 59/2022, e ciò in favore della moglie convivente e del figlio.
E' di tutta evidenza che detti atti dispositivi hanno arrecato un danno grave e concreto alla realizzazione della pretesa creditoria di , laddove si consideri, per un verso, l'entità del credito Pt_1 vantato dalla Banca nei confronti del debitore, pari ad € 727.077,86 oltre ad accessori;
per l'altro, l'insussistenza nel patrimonio di quest'ultimo di alcun altro bene, mobile od immobile, sul quale soddisfare la propria pretesa.
Fermo restando quanto sopra esposto, giova rammentare ad ogni buon conto che il requisito dell'“eventus damni” ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito (v. Cass. nn. 19963/2005, 20813/2004 e 12678/2001).
Per la configurabilità del pregiudizio alle ragioni del creditore non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto dispositivo, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito e da compromettere la fruttuosità (v. Cass. nn. 3470/2017 e
15880/2007).
Sotto il profilo probatorio si rammenta che al creditore è sufficiente dimostrare la variazione patrimoniale intervenuta, senza che si renda altresì necessario provare l'entità e la consistenza che il patrimonio del debitore presenta dopo l'atto di disposizione, gravando per contro sul debitore l'onere di provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (v. Cass. nn. 7767/2007 e pagina 10 di 15 15265/2006).
In realtà il nulla ha allegato, né provato in tal senso, ovvero che al momento del compimento _2 degli atti revocandi il suo patrimonio fosse comunque capiente, quindi idoneo a soddisfare il credito di
, considerato che la sostituzione ad un immobile del denaro costituente il ricavato della sua Pt_1 alienazione comporta una rilevante modifica qualitativa del patrimonio del debitore stante l'evidente facilità di occultamento e/o dispersione dello stesso.
Parimenti sussistono i presupposti soggettivi del consilium fraudis in capo a – inteso _2 quale dolosa predeterminazione di voler sottrarre tutto o parte del proprio patrimonio alla garanzia patrimoniale del creditore – e della partecipatio fraudis in capo a ed – Controparte_3 Controparte_4 intesa quale necessità che il terzo sia partecipe della dolosa preordinazione dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore -, considerato che nel caso in cui il credito sia sorto in data anteriore all'atto dispositivo, “è sufficiente e necessaria la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche nel terzo), di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (v. Cass. nn. 13446/2013, 2792/2002 e 7262/2000).
A ciò si aggiunga che “In tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi in re ipsa l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana” (v. Cass. n. 18034/2013).
Preme evidenziare che la prova dell'elemento soggettivo in capo al debitore alienante ed ai terzi acquirenti, ovvero della consapevolezza dell'idoneità dell'atto ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, può essere fornita mediante presunzioni semplici, fondate perlopiù sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e sulla tempistica dello stesso rispetto alle pretese del creditore (v. Cass. n. 25016/2018).
In particolare, nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, come nella fattispecie in esame, la scientia damni del terzo “può essere ricavata da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo rende estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (v. Cass. ord.
5.1.2023 n. 195).
Si veda in termini analoghi Cass. n. 22591/2017, secondo cui la sussistenza di un vincolo di parentela tra il terzo acquirente ed il debitore rende “estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”.
La sussistenza del rapporto di coniugio e di stretta parentela tra i convenuti induce a ritenere del tutto ragionevole che la moglie ed il figlio fossero a conoscenza della situazione debitoria del marito / padre e, quindi, della circostanza che l'alienazione degli immobili in loro favore comportasse l'azzeramento della garanzia ex art. 2740 c.c. dovuta dal debitore al proprio creditore, considerato che il con _2 gli atti dispositivi anzidetti si è spogliato di tutti i beni immobili di sua proprietà.
pagina 11 di 15 In particolare, quanto al convenuto , il requisiti soggettivo della partecipatio fraudis Controparte_3 risulta provato sulla scorta: 1) della giovane età di 31 anni alla data dell'atto; 2) del concordato pagamento estremamente dilazionato del corrispettivo e privo di interessi (v. art. 5 sub doc. 9) attrice, ove è previsto il pagamento della somma di € 112.324,52 in 27 rate semestrali posticipate, con decorrenza dal dicembre 2022 con scadenza il 31.12.2037); 3) dell'elevato prezzo dell'immobile, quantificato in € 450.000,00, sproporzionato alle capacità patrimoniali di un soggetto di tale età; 4) dell'asserito pagamento della somma di € 225.350,96 mediante due bonifici eseguito in data 21.04.2022 e 10.06.2022 sul c.c. n. 1440969 cointestato a presso la Banca Finint S.p.A. _2
– fil. Conegliano, di cui non vi è prova documentale (v. art. 5 contratto di vendita sub doc. 9) attrice;
5) dell'accollo da parte del figlio anche del residuo mutuo di € 112.324, 52 (v. art. 5 cit.) concesso da di originari € 313.000,00; di talchè non vi è prova alcuna che Parte_1 Controparte_3 abbia corrisposto al padre il corrispettivo della vendita dell'immobile, pari ad € 450.000,00.
Quanto ad la prova di detto requisito è desumibile del mancato pagamento del prezzo Controparte_4 in ragione dell'esistenza – non provata – di un debito di nei confronti della moglie in _2 relazione ad un finanziamento verbale tra i coniugi, che gli stessi avrebbero inteso estinguere mediante la cessione dei due appartamenti (v. doc. 5) attrice).
In realtà del preteso mutuo di € 611.395,18 concesso da al marito non Controparte_4 _2 vi è prova, laddove si consideri che la convenuta ha versato le somme asseritamente date a mutuo al marito nel conto corrente cointestato con quest'ultimo, ad esclusione della somma di € 45.000,00 bonificata su un conto corrente intestato al marito (v. docc. 4)-5) convenuta).
Ne consegue che le somme asseritamente mutuate non sono state erogate esclusivamente in favore di
, analogamente agli addebiti presenti sull'estratto del conto corrente cointestato sub doc. _2
4) convenuta, i quali non corrispondono agli esborsi sostenuti dal marito per gli interventi di ristrutturazione dell'immobile, non risultando provata l'esistenza di un contratto, al cui fine è necessaria l'assunzione di un obbligo di restituzione, che non è dato ravvisare nel caso di specie, mediante atti aventi data certa contestuale al preteso mutuo.
Dunque, non solo non vi è prova che nel corso degli anni il avrebbe in parte saldato il debito _2 con la moglie, ma altresì, qualora tale circostanza fosse provata, opera la presunzione che trattasi di erogazioni effettuate nell'adempimento dei doveri di solidarietà fondanti sul rapporto familiare ed, in quanto tali, riconducibili nell'ambito della donazione indiretta e, per l'effetto, irripetibili.
D'altro canto giova rammentare che si sottrae all'inefficacia ex art. 2901 co. 3 c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico, e non di natura discrezionale, come la cessione di un bene in luogo di adempimento (datio in solutum), considerato che in tal caso trattasi di una scelta concordata tra il debitore ed il creditore, tale da escludere il carattere di “atto dovuto” dal meccanismo negoziale prescelto.
Sul punto vale richiamare Trib. Rimini, 15.04.2020 n. 269 (conf. Trib. Bergamo, 10.08.2022, n. 1892, Trib. Tivoli 28.04.2021, n. 612 e Trib. Novara 03.02.2021, n. 77), secondo cui “il trasferimento immobiliare effettuato a favore della moglie dal marito, con il patto di non chiedere il pagamento del prezzo convenuto (in quanto il trasferimento aveva la funzione di pagamento del mutuo precedente) costituisce a tutti gli effetti una datio in solutum, ovvero il pagamento di un'obbligazione pecuniaria a mezzo di una prestazione alternativa in natura, nella specie un trasferimento immobiliare;
anche tale atto è revocabile ex art. 2901 c.c. perché trattasi di intervento di natura volitiva e discrezionale,
pagina 12 di 15 sufficiente ad escludere ogni carattere di “atto dovuto” dal meccanismo negoziale prescelto anche se per l'adempimento di un debito scaduto”.
Quanto alla documentazione prodotta dai convenuti preme evidenziare che il doc. 36) convenuta e doc. 15) convenuto , aventi il medesimo contenuto, allegati alle rispettive CP_4 _2 memorie ex art.183 co. 6 n. 2 cpc, con cui i coniugi hanno dichiarato che alla data di stipulazione del contratto preliminare di compravendita immobiliare (03.05.2022), era creditrice nei Controparte_4 confronti del marito di € 320.000,00, “somma ancora non restituita a _2 Controparte_4 dell'importo mutuato da quest'ultima a tra il 2011 ed il 2012 per consentire _2 l'effettuazione dei lavori necessari a realizzare l'edificio attualmente esistente sulla p.ed. 1063/ c.c. Cles”; sottoscritti apparentemente in data 03.05.2022 dai coniugi, non sono opponibili all'attrice in quanto privi di data certa e comunque idonei a smentire l'asserita conclusione del contratto di mutuo in forma verbale.
Ed ancora: in allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc dd. 02.04.2023 la convenuta ha CP_4 prodotto: A) il doc. 12), da cui si evince che in data 27.06.2011 è stata accreditata in favore della stessa la somma di € 197.484,14; B) il doc. 16), da cui risulta che la somma di € 125.000,00 accreditata sul conto corrente cointestato ai coniugi / è stata bonificata da con la _2 CP_4 Controparte_6 causale prestito infruttifero a beneficio di C) il doc. 17) da cui risulta che le somme di Controparte_4
€ 80.000,00 e di € 125.000,00 sono state bonificate dal conto corrente cointestato ad Controparte_6 ed con la causale prestito infruttifero in favore di quest'ultima; D) i docc. 18), 19) e Controparte_4 20), da cui risulta che le somme di € 18.658,08 e di € 49.890,70 sono state accreditate sul conto corrente cointestato ai coniugi / con beneficiaria;
E) il doc. 21), da _2 CP_4 Controparte_4 cui risulta che l'accredito della somma di € 32.705,10 sul conto corrente cointestato ai coniugi è stato disposto a beneficio di;
F) il doc. 24), da cui risulta che Persona_3 Controparte_4 l'accredito della somma di € 8.500,00 sul conto corrente cointestato ai coniugi è Persona_3 stato disposto a beneficio di . Controparte_4
Orbene, dalla disamina di tale documentazione si evince che le somme asseritamente mutuate non sono state erogate esclusivamente da , provenendo in parte da conti correnti cointestati con la Controparte_4 madre della stessa, né accreditate ad esclusivo beneficio di , Controparte_6 _2 risultando pervenute anche nella disponibilità giuridica della convenuta, peraltro indicata quale esclusiva beneficiaria degli accrediti.
Né gli addebiti presenti sull'estratto del conto corrente cointestato sub doc. 4) comprovano gli CP_4 impegni di spesa assunti dal per gli interventi di ristrutturazione dell'immobile, laddove si _2 consideri che, in realtà, dal doc. 12) si evince che i bonifici di pagamento dei lavori di _2 demolizione e sopraelevazione dell'immobile sono stati disposti congiuntamente dai coniugi
Persona_3
Inoltre i docc. 13)-14) non provano la pretesa restituzione parziale dell'asserita somma _2 mutuata, trattandosi di estratti del conto corrente cointestato con la moglie, da cui risultano nei bonifici con beneficiario perlopiù lo stesso , e di estratti del conto corrente personale di _2 _2
, ove sono presenti giroconti e/o bonifici privi di causale e disposti in favore dello stesso.
[...]
Analogamente il docc. 33) non è tale da provare la pretesa restituzione parziale della somma CP_4 asseritamente mutuata, figurando anche in tal caso giroconti senza indicazione di causale né di beneficiario, nonché bonifici privi di causale indicanti quali beneficiari sia che i _2
pagina 13 di 15 coniugi stessi.
Da ultimo, quanto all'eccezione di inammissibilità della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc. dd. 01.03.2023 di parte attorea, sollevata preliminarmente dai convenuti, nel richiamare l'ordinanza dd. 24.05.2023, con cui il G.I. ha rigettato “le eccezioni di inammissibilità della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc. dd. 01.03.2023 di parte attorea e della documentazione allegata alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc. dd. 09.03.2023 di parte attorea, formulate dai convenuti” per le ragioni ivi indicate.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-accerta e dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di Controparte_7
:
[...]
A) dell'atto di compravendita immobiliare dd. 09.06.2022 a rogito notaio dott.ssa rep. Persona_1
N. 63342, racc. n. 23085 stipulato tra ed , in forza del quale _2 Controparte_4 _2
ha trasferito ad “la proprietà delle due abitazioni con annessa comproprietà
[...] Controparte_4 indivisa del locale uso autorimessa, del locale uso deposito e dei posti auto esterni tutti pertinenziali facente parte del fabbricato posto in Cles (TN) alla via Fabio Filzi n. 31/B e precisamente: CP_5
P.T. 2484/11 – Particella edificiale 1063/1 nuda proprietà della porzione materiale 1; piena proprietà della porzione materiale 3”; beni identificati nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Cles come segue: Particella 1063/1 – Foglio 27: Subalterno 5, p.m. 1-2, P.T., cat. C/6, cl.1, cons. Mq. 12, sup. Mq.
12, R.C. Euro 22,93; subalterno 6, p.m. 1-2, P.T., cat. c/6, cl. 1, cons. Mq. 12, sup. Mq. 12, R.G. Euro
22,93; subalterno 7, p.m. 1-2, P.T., cat. c/6, cl. 1, cons. Mq. 12, sup. Mq. 12, R.C. Euro 22,93; subalterno 8, p.m. 1-2, P.T., cat. c/6, cl. 1, cons. Mq. 12, sup. Mq. 12, R.C. Euro 22,93; subalterno 11, p.m. 1-2, P.T., cat. c/6, cl. 3, cons. Mq. 245, sup. Mq. 270, R.C. Euro 657,97; subalterno 12, p.m. 1-2,
P.T., cat. A/7, cl. 4, cons. vani 3,5, sup. Mq. 76, R.C. Euro 587,47; subalterno 13, p.m. 1-2, P.T. 1, cat.
c/2, cl. 3, cons. mq. 68, sup. mq. 94, R.C. Euro 189,64; subalterno 14, p.m. 1, P. 1, cat. A/7, cl. 4, cons. vani 10, sup. mq. 247, R.C. Euro 1678,48;
B) dell'atto di compravendita immobiliare dd. 13.06.2022 a rogito notaio dott. rep. n. Persona_2
6320, racc. n. 4835 stipulato tra e , in forza del quale _2 Controparte_3 _2 ha trasferito a la piena proprietà dell'appartamento con annesse comproprietà Controparte_3 pertinenziali in “P.T. 2484 II C.C. Cles porzione materiale 2 (due) della particella edificale 1063/1”, censita in Catasto Urbano in C.C. 106, foglio 27 come segue: -subalterno 5, pp.mm. 1, 2 e 3, categoria c/6, classe 1, consistenza mq. 12, superficie mq. 12, Rendita Catastale Euro 22,93; -subalterno 6, pp.mm. 1, 2 e 3, categoria c/6, classe 1, consistenza mq. 12, superficie mq. 12, rendita catastale Euro 22,93; subalterno 7, pp.mm. 1, 2 e 3, categoria c/6, classe 1, consistenza mq. 12, superficie mq. 12, rendita catastale Euro 22,93; subalterno 8, pp.mm. 1, 2 e 3, categoria c/6, classe 1, consistenza mq. 12, superficie mq. 12, rendita catastale Euro 22,93; subalterno 11, pp.mm. 1, 2 e 3, categoria c/6, classe 3, consistenza mq. 245, superficie mq. 270, rendita catastale Euro 657,97; subalterno 13, pp.mm. 1 e 2, categoria c/2, classe 3, consistenza mq. 68, superficie mq. 94, rendita catastale Euro 189,64; subalterno 15, pp.mm. 2, categoria A/7, classe 4, consistenza vani 9, superficie mq. 242, rendita catastale Euro
1510,64;
-condanna i convenuti , e al pagamento, in solido, _2 Controparte_4 Controparte_3
pagina 14 di 15 delle spese di giudizio sostenute dall'attrice, che liquida in complessivi € 27.913,00, di cui € 26.200,00 per compensi professionali ex artt. 4 co. 2 e 6 D.M. 55/2024 (€ 4.200,00 per fase di studio, € 3.000,00 per fase introduttiva, € 12.000,00 per fase istruttoria ed € 7.000,00 per fase decisionale), ed € 1.713,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori.
Trento, 23.01.2025 Dott. M. Morandini
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
Capitale Sociale € 300.000.000,00 i.v., con sede Parte_1 legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino n. società partecipante al Gruppo IVA – Partita IVA P.IVA_1 Parte_1
n. , aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi ed al Fondo Nazionale di P.IVA_2 Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche ed appartenente al Gruppo Bancario Parte_1
(Albo dei Gruppi Bancari n. 3096.2) Socio Unico e Direzione e Coordinamento: Parte_1
in persona del Dott. nella sua qualità di procuratore speciale munito di
[...] Controparte_1 idonei poteri, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Grassia (C.F. ), con CodiceFiscale_1 Studio in Milano, Via San Pietro all'Orto 10, ed Andrea Mantovani (C.F. ), ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Trento – Via Grazioli n. 63, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
n. NO (TN) il 07.07.1962 (C.F. ), residente in 38023 – Cles _2 C.F._3
(TN) – Via F. Filzi n. 31/B, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta ex art. 83 co. 3 cpc, dall'avv. Daniele Pavini del Foro di Trento (C.F.
), con domicilio eletto presso lo studio legale di quest'ultimo in 38057 – C.F._4
NE UG (TN), Via Paludi n. 18;
CONVENUTO
E
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_3 C.F._5
(TN) – Via Fabio Filzi n. 31/b, rappresentato e difeso – giusta procura allegata alla comparsa di pagina 1 di 15 costituzione e risposta e depositata telematicamente unitamente allo stesso – dall'avv. Thomas Webber
(C.F. ) del Foro di Trento ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._6 medesimo in Cles (TN) – Via E. Bergamo n. 9;
CONVENUTO
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], e residente in [...] Controparte_4 C.F._7
– Via F. Filzi n. 31 lett. B, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Leonardi del Foro di Trento (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cles (TN) – Via Marconi C.F._8
n. 15, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta e depositata telematicamente unitamente allo stesso;
CONVENUTA
IN PUNTO: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE
1)nel merito: previo accertamento della sussistenza di presupposti oggettivi nonché soggettivi in capo al debitore alienante ed ai terzi acquirenti, accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di Parte_1
A)dell'atto di compravendita immobiliare 9.6.2022 a rogito notaio Dott.ssa repertorio Persona_1
n. 63342, Raccolta n. 23085 stipulato tra il sig. e la sig.ra (prodotto sub _2 Controparte_4 doc.5), in forza del quale il Sig. ha trasferito alla signora “la proprietà _2 Controparte_4 delle due abitazioni con omessa comproprietà indivisa del locale uso autorimessa, del locale uso deposito e dei posti auto esterni tutti pertinenziali facente parte del fabbricato posto in Cles (TN) alla via Fabio Filzi n. 31/B e precisamente c.c. Cles P.T. 2484/11 – Particella Edificiale 1063/1 nuda proprietà della porzione materiale 1; piena proprietà della porzione materiale 3”; beni identificati nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Cles Come segue : Particella 1063/I – Foglio 27: Subalterno 5,
p.m. 1-2, P.T., cat. C/6, cl. 1, cons. mq. 12, sup mq. 12, R.C. Euro 22,93; subalterno 6, p.m. 1-2, P.T. cat. C/6, cl. 1, cons. mq 12, sup. mq. 12, R.C. Euro 22,93; subalterno 7, pm 1-2, P.T., cat. c/6, cl. 1, cons. Mq. 12, sup Mq. 12, R.C. Euro 22,93; subalterno 8, pm 1-2, P.T., cat. C/6, cl. 1, cons. Mq. 12, sup. Mq. 12, R.C. Euro 22,93; subalterno 11, p.m. 1-2, P.T., cat. C/6, cl. 3, cons. Mq. 245, sup. mq. 270
R.C., Euro 657,97; subalterno 12, pm. 1 e 2, P.T., cat. A/7, cl. 4, cons. vani 3,5, sup. Mq. 76, R.C. Euro
587,47; subalterno 13, p.m. 1-2, P.T. -1, cat. C/2, cl. 3, cons. mq. 68, sup. Mq 94, R.C. Euro 189,64; subalterno 14, p.m. 1, P. 1 cat. A/7, cl. 4, cons. vani 10, sup. Mq. 247, R.C. Euro 1678,48; B) dell'atto di compravendita immobiliare 13.6.2022 a rogito notarile Dott. – repertorio n. 6320, Persona_2
Raccolta n. 4835 stipulato tra il Sig. e il Sig. (prodotto sub doc. 9), in _2 Controparte_3 forza del quale il sig. ha trasferito al sig. la piena proprietà _2 Controparte_3 dell'appartamento con annesse comproprietà pertinenziali in “P.T. 2484 H C.C. Cles porzione materiale 2 (due) della particella edificale 1063/1”, censita in Catasto Urbano in c.c. 106, foglio 27 come segue: - subalterno 5, pp. mm. 1, 2 e 3, categoria C/6, classe 1, consistenza mq. 12, superficie mq. 12, Rendita Catastale Euro 22,93; - subalterno 6, pp.mm. 1, 2 e 3, categoria C6, classe 1, consistenza mq. 12, superficie mq. 12, rendita catastale Euro 22,93; subalterno 7, pp.mm. 1, 2 e 3, categoria C/6, classe 1, consistenza mq. 12, superficie mq. 12, rendita catastale Euro 22,93, subalterno
8, pp.mm. 1, 2 e 3, categoria C/6, classe 1, consistenza mq. 12, superficie mq. 12, rendita catastale Euro
pagina 2 di 15 22,93; subalterno 11, pp.mm. 1, 2 e 3, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 245, superficie mq 270, rendita catastale Euro 657,97; subalterno 13, pp.mm. 1 e 2, categoria C/2, classe 3, consistenza mq. 68, superficie mq. 94, rendita catastale Euro 189,64; subalterno 15, pp. mm. 2, categoria A/7, classe 4, consistenza vani 9, superfice mq 242, rendita catastale Euro 1510,64, con ogni conseguenza di legge;
con il favore delle spese processuali.
2)In via istruttoria, si chiede l'ammissione del seguente capitolo di prova per interrogatorio formale del sig. e per testimoni: Vero che il Sig. ha spesso accompagnato da Controparte_3 Controparte_3 Milano a Trento e viceversa l'allora legale del padre , Avv. Francesco Bachicchio, alla gran parte _2 delle udienze tenutesi davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Trento nella causa R.G. 259/2018 promossa da contro il sig. Parte_1 _2
Si indica quale testimone sul predetto capitolo di prova l'avv. Francesca Bachicchio (C.F.
), domiciliato in Milano, Via Andegari n. 18. C.F._9
Si chiede altresì, previa revoca della relativa ordinanza ammissiva, il rigetto delle istanze istruttorie ammesse per le ragioni di cui alla narrativa delle ns. memorie 183 c. 6 nn. 2/3.
Si rifiuta il contraddittorio su eventuali nuove domande, istanze ad eccezioni avversarie.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO _2
IN VIA PRELIMINARE: per i motivi esposti dalla difesa del convenuto nella propria _2 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc, ivi incluse l'eccezione di inammissibilità della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc di parte attrice, e in subordine, di decadenza dell'attrice dal poter ivi allegare fatti nuovi, disporre lo stralcio e/o comunque l'espunzione dal fascicolo di causa della memoria ex art. 13 comma 6 n. 1 cpc di parte attrice, o in subordine, di non tener conto dei fatti nuovi ivi indicati nel processo de quo;
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: per i motivi in fatto ed in diritto esposti negli scritti difensivi del convenuto e per tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito nei medesimi – comparsa _2 l'eccezione ex art. 2901 co. 3 c.c. di cui alla comparsa di costituzione e risposta dd. 09.01.2023 – ritenuta l'insussistenza dei presupposti stabiliti all'art. 2901 c.c. rigettare le domande promosse da nei confronti del signor perché Parte_1 _2 infondate in fatto e diritto e/o inammissibili;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge con distrazione ex art. 93 comma 1 cpc delle spese di lite liquidate in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA: per i motivi esposti in tutti i propri scritti difensivi il convenuto
[...] insiste per l'ammissione della prova testimoniale – a mezzo dei testi _2 Testimone_1 [...]
– su tutti i capitoli formulati – da 1) a 63) – nella propria memoria ex art. 183 Tes_2 Testimone_3 comma 6 n. 2 cpc. dd.
2.04.2023. insistendo in particolare – previa revoca / modifica dell'ordinanza istruttoria dd. 24.05.2023 – per l'ammissione dei capitoli non ammessi nn. 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 40, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 63, della propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc dd. 2.04.2023.
Per i motivi esposti in tutti i propri scritti difensivi, inclusi quelli indicati nelle proprie memorie ex art. 183 comma 6 nn. 2 e 3 cpc, il convenuto insiste affinché venga dichiarata _2
pagina 3 di 15 l'inammissibilità e/o vengano rigettate tutte le istanze istruttorie formulate dall'attrice per i Pt_1 motivi ivi formulati, insistendo in particolare: i) per l'inammissibilità delle nuove allegazioni in fatto formulate dall'attrice nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc, per i motivi dedotti dal convenuto nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc;
ii) per inammissibilità _2 del capitolo per interrogatorio formale e per testi formulato dall'attrice al punto 4 della propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc sub lett. a) per i motivi esposti dal convenuto _2 nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc;
iii) per l'inammissibilità della documentazione prodotta da parte attrice unitamente alla propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc perché riguardanti fatti non tempestivamente allegati;
iv) per l'inammissibilità del nuovo capitolo di prova formulato dall'attore in occasione dell'udienza del 7.09.2023 in quanto tardivo, giusta eccezione formulata all'udienza del 7.09.2023 dal convenuto _2
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO Controparte_3
-preliminarmente: in accoglimento delle eccezioni di inammissibilità della memoria ex art. 183, comma
6, n. 1) cpc di data 1.03.2023 depositata dalla società attrice o, in subordine, di decadenza della stessa dal poter ivi allegare fatti nuovi, formulate dal convenuto nella propria memoria ex Controparte_3 art. 183, comma 6, n. 2 cpc di data 3.04.2023, disporre lo stralcio o l'espunzione del cennato atto attoreo del fascicolo di causa, eventualmente da effettuarsi per il tramite della Cancelleria o, in subordine, non tenersene conto processualmente.
-Nel merito: per le ragioni di cui agli scritti difensivi di parte convenuta, ribadita l'eccezione ex art. 2901, comma 3 c.c. di cui alla comparsa di costituzione e risposta di data 10.01.2023, rigettare le domande della società attrice formulate nei confronti di perché infondate in fatto ed Controparte_3 in diritto;
-in via istruttoria: senza accettare alcuna inversione dell'onere probatorio, il convenuto insiste nelle istanze istruttorie tutte di cui alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc di data 3.04.2023, inclusa tra l'altro anche l'istanza di prova testimoniale su capitoli nn. 7), 9), 12), 14), 15), 16), e 17) formulata nel predetto scritto con i tasti ivi indicati. Il convenuto si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dalla società attrice per le ragioni di cui alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc di data 3.04.2023, di cui alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 cpc di data 21.04.2023 e di cui al verbale d'udienza del 7.09.2023. In particolare, il convenuto ribadisce le seguenti eccezioni formulate nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 cpc di data 24.04.2023: (i) inammissibilità delle nuove allegazioni fattuali di parte attrice da essa esposte nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) cpc di data 9.03.2023 perché tardive in quanto dedotte dopo la maturazione della preclusione assertiva;
(iii) inammissibilità della documentazione depositata da parte attrice con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) cpc di data 9.03.2023, di cui in ogni caso non potrà tenersi conto ai fini della decisione della causa, perché riguardante fatti non tempestivamente allegati;
(iii) inammissibilità del capitolo di prova per testimoni e per interrogatorio formale del convenuto CP_3 formulato da parte attrice nella propria memoria ex art. 183, comma 6 n. 2) cpc di data
[...]
9.03.2023 sub a) del punto 4), perché la circostanza non è stata tempestivamente allegata e perché il capitolo è generico e valutativo.
Ribadisce, inoltre, l'eccezione di inammissibilità sollevata all'udienza del 7.09.2023 relativamente al nuovo capitolo di prova formulato in tale sede dalla società attrice nel corso dell'escussione della teste e del seguente tenore letterale: “Vero o no che lavora tutt'ora a Testimone_2 Controparte_3 Milano?”. pagina 4 di 15 Si rifiuta il contraddittorio su eventuali nuove domande, istanze ad eccezioni avversarie.
-In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA Controparte_4
In via preliminare: in accoglimento delle eccezioni di inammissibilità della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc. di parte attrice, o in subordine, di decadenza di parte attrice dall'allegare i fatti nuovi dedotti in tale memoria, formulate da parte convenuta nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 Controparte_4 cpc datata 2.04.2023 disporre lo stralcio e/o l'espunzione dal fascicolo di causa della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc di parte attrice, o in subordine, non tener conto nell'ambito del presente procedimento dei fatti nuovi ivi riportati da parte attrice;
nel merito: per i motivi in fatto ed in diritto esposti in tutti gli scritti difensivi di parte convenuta
[...] e di quanto da quest'ultima verbalizzato in sede d'udienza, ed alla luce di tutto quanto CP_4 affermato, rilevato, dedotto, ed eccepito dall'odierna convenuta – ivi inclusa Controparte_4 l'eccezione formulata dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta Controparte_4 datata 9.01.2023 per cui la compravendita dd.
9.06.2022 tra e _2 Controparte_4 costituisce un atto dovuto ai sensi dell'art. 2901 comma 3 c.c. – ed accertata altresì l'insussistenza in capo alla convenuta dei presupposti applicativi di cui all'art. 2901 c.c., rigettare le Controparte_4 domande, difese ed eccezioni proposte dall'attrice – Pt_1 Parte_1
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino (TO), Piazza P.IVA_2
San Carlo n. 156 nei confronti di (c.f. ) in quanto totalmente Controparte_4 C.F._10 infondate in fatto e diritto e/o comunque inammissibili;
in ogni caso: con vittoria di spese processuali, anticipazioni, compensi ex D.M. 147/2022, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre a CPA ed IVA nella misura di legge se dovuta.
In via istruttoria: per i motivi esposti in tutti i propri scritti difensivi ed in quanto verbalizzato in occasione delle udienze del presente giudizio la convenuta senza accettare alcuna Controparte_4 inversione dell'onere della prova, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie proposte nelle proprie memorie ex art. 183 co. 6 nn. 2 e 3 cpc – insistendo in particolare:
i)affinchè, previa revoca/modifica dell'ordinanza istruttoria del 24.05.2023 che li escludeva, venga ammessa la prova testimoniale sui capitoli 5, 9, da 11 a 30, da 33 a 38, 41, da 43 a 45, 49, da 56 a 58,
60, 61, da 65 a 70, e 72 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc datata 2.04.2023 della convenuta mediante i testi e Controparte_4 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 CP_3
[...]
ii) per l'ammissione della testimonianza del teste in quanto estraneo all'azione Controparte_3 revocatoria esperita dall'attrice nei confronti di e della convenuta _2 Controparte_4 relativa alla compravendita dd.
9.06.2022 stipulata tra e di cui _2 Controparte_4 CP_3 non è parte;
[...]
iii) per l'assunzione a prova testimoniale dei testi indicati dalla convenuta nella propria Controparte_4 seconda memoria ex art. 183 co. 6 cpc su tutto il capitolato formulato da quest'ultima nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc e non sentiti nel corso del presente giudizio, ed in particolare della testimonianza della signora su tutti i capitoli formulati dalla convenuta Testimone_3 Controparte_4 nella propria memoria ex art. 183 co.6 n. 2 cpc del 2.04.2023.
pagina 5 di 15 Per i motivi esposti in tutti i propri scritti difensivi – incluse la comparsa di costituzione e risposta e le memorie ex artt. 183 co. 6 nn. 1, 2, 3 cpc – qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti – ed in quanto verbalizzato in occasione delle udienze del presente giudizio, la convenuta Controparte_4 insiste altresì per il rigetto e/o per la declaratoria di inammissibilità di tutte le istanze istruttorie formulate da parte attrice, sia a prova diretta che a prova contraria, in quanto inammissibili in fatto e diritto per le ragioni e le eccezioni ivi formulate dalla convenuta e qui da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte, ivi incluse le eccezioni che vengono qui di seguito ribadite:
a)eccezione di inammissibilità delle nuove allegazioni fattuali formulate da parte attrice nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, o in subordine di decadenza di parte attrice dall'allegare tali fatti nuovi, per tutti i motivi già dedotti dalla convenuta nella propria memoria ex art. 183 Controparte_4 co. 6 n. 3 cpc datata 20 aprile 2023;
b)eccezioni di inammissibilità del capitolo per interrogatorio formale e per testi formulato da parte attrice al punto 4 sub lett. a) della propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc per tutti i motivi dedotti dalla convenuta nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc datata 20 aprile 2023; Controparte_4
c)eccezione di inammissibilità dei documenti da 11 a 17 prodotti da parte attrice unitamente alla propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc per tutti i motivi dedotti dalla convenuta Controparte_4 nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc datata 20 aprile 2023;
d)eccezione di inammissibilità del capitolo di prova (“Vero o no che lavora tutt'ora a Controparte_3 Milano?”) formulato da parte attrice in occasione dell'udienza del 7.09.2023 in quanto tardivo, come già eccepito da parte convenuta in occasione dell'udienza del 07.09.2023. Controparte_4
Si rifiuta il contraddittorio su eventuali nuove domande, istanze ed eccezioni avversarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 10.10.2022, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio , ed
[...] _2 Controparte_3 Controparte_4 rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
In particolare esponeva l'attrice a sostegno delle domande formulate: 1) che la stessa era creditrice nei confronti di in forza della sentenza del Tribunale di Trento – Sezione Lavoro n. _2 59/2022, pubblicata il 18.05.2022, nella causa n. 259/2018 R.G., con la quale il Tribunale statuiva: “… 1) condanna il convenuto ( ) al pagamento in favore dell'attrice ( _2 [...]
della somma complessiva di euro 508.022, 94, oltre interessi legali ai Parte_1 sensi dell'art. 1284 c.c. dal 10 febbraio 2017 al saldo, con la maggiorazione di cui al comma 4 del citato articolo a decorrere dal deposito del ricorso;
2) rigetta le domande del convenuto;
3) condanna il convenuto al rimborso, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che liquida in euro 19.887,50 per compensi di avvocato, euro 607,00 per spese, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge;
4) rigetta la domanda proposta dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” (v. doc. 1); 2) che il credito dell'attrice era stato confermato dalla Corte di Appello di Trento con sentenza n. 48/2022 dd. 15.09.2022, la quale aveva disposto: “1) rigetta l'appello proposto da avverso la _2 sentenza del Tribunale di Trento n. 59/2022 (pubblicata in data 18.05.2022); 2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado, liquidate in € 14.500,00 oltre spese generali al 15% ed accessori di legge” (v. doc. 2); 3) che in forza di quest'ultima sentenza, munita di formula esecutiva telematica in data 24.05.2022, l'attrice notificava al in data 27.06.2022, _2
pagina 6 di 15 contestualmente al titolo esecutivo, atto di precetto intimante il pagamento della complessiva somma di
€ 705.920,62, oltre l'eventuale importo della tassa di registro, alle successive spese occorrende e agli interessi moratori dal 16.06.2022 sino al saldo effettivo (v. doc. 3); 4) che alla data della citazione residuava un debito complessivo di € 727.077,86, di cui € 705.920,62 per atto di precetto ed € 21.157,24 per spese liquidate dalla sentenza della Corte di Appello, oltre interessi moratori sulla somma capitale di € 508.022,94 dal 16.06.2022 al saldo;
5) che per quanto emerso dalle visure immobiliari effettuate, il il quale non aveva provveduto al pagamento della somma _2 precettata, aveva ceduto ai convenuti ed , in epoca successiva al Controparte_3 Controparte_4 sorgere del credito, tutti gli immobili di sua proprietà; 6) che in particolare, in esecuzione del contratto preliminare dd. 03.05.2022 (v. doc. 4) in data 09.06.2022 vendeva ad _2 Controparte_4
“la proprietà delle due abitazioni con annessa comproprietà indivisa del locale uso autorimessa, del locale uso deposito e dei posti auto esterni tutti pertinenziali facente parte del fabbricato posto in Cles (TN) alla via Fabio Filzi n. 31/B …” (v. doc. 5); 7) che il si era riservato “ sull'abitazione _2 porzione materiale 1 alienata con annesse pertinenze il diritto di abitazione vita natural durante”; 8) che come si evinceva dal relativo atto di vendita, il non aveva ricevuto alcun corrispettivo dal _2 trasferimento dei suddetti due immobili, ma solo l'estinzione del proprio asserito debito di € 320.000,00 verso la a titolo di restituzione del finanziamento del medesimo importo Controparte_4
“concluso verbalmente tra le parti”; 9) che contrariamente a quanto dichiarato dalle parti nell'atto di compravendita (v. art. 9), era coniuge convivente di , come risultava dal Controparte_4 _2 certificato anagrafico di stato civile e dal certificato di stato di famiglia (v. docc. 6-7); 10) che in esecuzione del contratto preliminare dd. 03.05.2022 (v. doc. 8), con atto di compravendita dd.
13.06.2022 (v. doc. 9) il trasferiva al figlio anche la piena proprietà _2 CP_3 dell'appartamento con annesse comproprietà pertinenziali;
11) che i suddetti atti di compravendita erano stati stipulati da , e , rispettivamente, moglie e _2 Controparte_4 Controparte_3 figlio del “al solo scopo di recare pregiudizio alle ragioni della creditrice _2 Parte_1 [...]
e di sottrarsi alla garanzia patrimoniale e non allo scopo di far fronte Parte_1 ai bisogni della famiglia”; 12) che peraltro il non aveva altri beni aggredibili in sede _2 esecutiva.
Costituitosi con comparsa dd. 09.01.2023 il convenuto , nel contestare la ricostruzione _2 storica della vicenda offerta dall'attrice, eccependo il difetto dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., chiedeva il rigetto delle avverse domande;
spese di giudizio rifuse.
Costituitosi con comparsa dd. 10.01.2023 il convenuto , nel contestare la ricostruzione Controparte_3 degli accadimenti fornita dall'attrice, eccepiva: 1) ai sensi dell'art. 2901 co. 3 c.c. che la compravendita dd. 10.06.2022 non poteva essere oggetto dell'azione revocatoria promossa da trattandosi di Pt_1 atto dovuto in esecuzione del contratto preliminare dd. 03.05.2022; 2) l'infondatezza della domanda attorea con riguardo sia al requisito del “valido rapporto di credito” per l'esperimento dell'azione di cui all'art. 2901 c.c. che dell'elemento soggettivo in capo al convenuto, acquirente in buona fede al titolo oneroso;
3) l'insussistenza del pregiudizio di cui all'art. 2901 c.c.
Concludeva pertanto per il rigetto delle avverse domande;
spese di giudizio rifuse.
Costituitasi con comparsa dd. 09.01.2023 la convenuta , nel contestare la “falsa, Controparte_4 incompleta e strumentale esposizione dei fatti fornita da parte attrice”, eccepiva in punto di diritto: 1)che la compravendita tra e la deducente in data 09.06.2022 costituiva un atto dovuto _2
e pertanto non era assoggettabile a revocatoria ex art. 2901 co. 3 c.c.; 2) la mancata allegazione del pagina 7 di 15 rapporto sostanziale alla base del preteso credito dell'attrice; 3) l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all' terza acquirente;
4) l'assenza di pregiudizio alle CP_4 ragioni creditorie dell'attrice.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle avverse domande;
spese di giudizio rifuse.
A seguito di ordinanza istruttoria dd. 24.05.2023, venivano assunti alle udienze dd. 07.09.2023 e
27.11.2023 un teste comune ai tre convenuti, un teste comune ai convenuti e _2 CP_3
ed un teste di parte convenuta .
[...] Controparte_4
Con ordinanza dd. 30.11.2023 il G.I. dichiarava incapace a testimoniare ex art. 246 Controparte_3 cpc e, nel contempo, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza dd. 02.10.2024 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, le domande attoree, fondate, vanno accolte.
Invero, giova rammentare che l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, e si sostanzia nel potere attribuito al creditore, di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti determinati atti di disposizione sul patrimonio del debitore che rechino pregiudizio alle sue ragioni, con la conseguenza che il bene non torna nel patrimonio del debitore, conservando l'atto la sua validità, ma resta soggetto all'aggressione del solo creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni (v. Cass. n. 1804/2000).
Negli stessi termini Cass. nn. 5455/2003 e 13972/2007, secondo cui l'azione revocatoria è finalizzata a ricostituire la garanzia generica, assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, che si prospetti compromessa dall'atto di disposizione posto in essere dal debitore medesimo. Essa quindi, in caso di vittorioso esercizio, ha l'effetto tipico di determinare l'inefficacia dell'atto stesso nei soli confronti del creditore che la abbia esperita, per consentire a quest'ultimo di esercitare, sul bene che aveva costituito l'oggetto dell'atto, l'eventuale successiva azione per la realizzazione del credito rimasto insoddisfatto.
Più recentemente con ord. n. 13172 dd. 25.05.2017 la Suprema Corte ha statuito che “le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che con l'atto di disposizione venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori”.
Orbene, ciò premesso, con riferimento al caso di specie, osserva il Tribunale quanto segue.
In relazione al primo requisito appare bastevole rammentare che il diritto di credito vantato dall'attrice si fonda sulla vertenza del Tribunale di Trento, Sezione Lavoro, n. 59/2022, pubblicata il 18.05.2022, nella causa n. 259/2018 R.G. tra e , Parte_1 _2 con cui veniva statuito quanto segue: “… respinta ogni altra domanda o eccezione: 1) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 508.022,94, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c. dal 10 febbraio 2017 al saldo, con la maggiorazione di cui al comma 4 del citato articolo a decorrere dal deposito del ricorso;
2) rigetta le domande del convenuto;
3) condanna il convenuto al rimborso, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che liquida in euro pagina 8 di 15 19.887,50 per compensi di avvocato, euro 607,00 per spese, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge;
4) rigetta la domanda proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 96 cpc” (v. doc. 1) attrice).
Il credito dell'attrice risulta confermato dalla Corte di Appello di Trento con sent. n. 48/2022 dd.15.09.2022, con cui ha disposto: “1) rigetta l'appello proposto da avverso la _2 sentenza del Tribunale di Trento n. 59/2022 (pubblicata in data 18.05.2022); 2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado, liquidate in E. 14.500,00 oltre spese generali al 15% ed accessori di legge” (v. doc.2) attrice).
In data 27.06.2022 l'attrice ha notificato a la sentenza n. 59/2022 del Tribunale di _2
Trento, munita di formula esecutiva telematica in data 24.05.2022, nonché atto di precetto intimante il pagamento della complessiva somma di € 705.920,62 oltre all'eventuale importo della tassa di registro, alle successive spese occorrende ed oltre agli interessi moratori dal 16.06.2022 al saldo effettivo (v. doc. 3) attrice).
Alla data della citazione l'attrice vantava un credito complessivo di € 727.077,86, di cui € 705.920,62 per atto di precetto ed € 21.157,24 per spese liquidate dalla sentenza della Corte di Appello di Trento n. 48/2022, oltre ad interessi moratori sulla somma capitale di € 508.022,94 dal 16.06.2022 al saldo effettivo.
Ad ogni “buon conto preme evidenziare sul punto che per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione di credito, non occorrendo necessariamente un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale (v. Cass. nn. 4212/2020 11471/2003 e
12678/2001); detta azione può pertanto essere esperita, nel concorso degli altri requisiti di legge, anche per tutelare crediti condizionati, non scaduti o soltanto eventuali (v. Cass. nn. 7484/2001 e 591/1999), nonché per tutelare crediti che non siano liquidi, ossia determinati nel loro ammontare, né facilmente liquidabili (v. Cass. n. 6511/2004).
Ed ancora: ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario al creditore essere titolare di un credito certo, liquidi ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (v.
Cass. 2002/2008).
Quanto al secondo requisito, rappresentato dal c.d. “eventus damni”; preme sottolineare che _2
, in relazione al credito vantato dall'attrice, non solo non ha versato alcunché, ma altresì che,
[...] come si evince dalle visure, ha ceduto alla moglie e al figlio , in Controparte_4 Controparte_3 epoca successiva al sorgere del credito, tutti i beni immobili di sua proprietà.
In effetti, a seguito di contratto preliminare dd. 03.05.2022 (v. doc. 4) attrice) – con evidente anticipo rispetto alla data ivi prevista per la stipula del contratto definitivo di compravendita (30.04.2023), il con atto di compravendita dd. 09.06.2022 ha venduto alla moglie “la _2 Controparte_4 proprietà delle due abitazioni con annessa comproprietà indivisa del locale uso autorimessa, del locale uso deposito e dei posti auto esterni, tutti pertinenziali facente parte del fabbricato posto in Cles (TN) alla via Fabio Filzi n. 31/B e precisamente: P.T. 2484/11 – Particella edificale 1063/1 nuda CP_5 proprietà della porzione materiale I;
piena proprietà della porzione materiale 3”, riservandosi
“sull'abitazione porzione materiale 1 alienata con annesse pertinenze il diritto di abitazione vita natural durante” (v. doc. 5) attrice).
Si noti che a fronte di tale vendita il non ha ricevuto alcuna somma, ma unicamente _2
pagina 9 di 15 l'estinzione dell'asserito debito di € 320.000,00 contratto con la moglie, relativo ad un finanziamento di pari importo “concluso verbalmente tra le parti”.
Inoltre preme sottolineare che contrariamente a quanto dichiarato dalle parti in sede di atto di compravendita (v. art. 9), è moglie convivente di , avendo gli stessi Controparte_4 _2 contratto matrimonio in data 03.09.1989, come si evince del certificato anagrafico di stato civile e dal certificato di Stato di famiglia (v. docc. 6)-7) attrice).
Non solo: a seguito di contratto preliminare dd. 03.05.2022 (v. doc. 8) attrice) – con evidente anticipo rispetto alla data ivi prevista (art.9) per la stipula del contratto definitivo di compravendita (30.04.2023)
-, il con atto di compravendita dd. 13.06.2022 (v. doc.9) attrice) ha trasferito al figlio _2
anche la piena proprietà dell'appartamento con annesse comproprietà pertinenziali Controparte_3 meglio identificato catastalmente al punto B) delle conclusioni.
Va rilevato, altresì che i contratti preliminari registrati sono stati stipulati in data 03.05.2022, ovvero il giorno prima dell'udienza di discussione, con contestuale lettura del dispositivo della causa promossa da nel 2018 nei confronti di , avente ad oggetto il recesso per inesistente Pt_1 _2 giusta causa intimato da quest'ultimo nel 2017, mentre gli atti di compravendita anzidetti sono stati posti in essere in data 09.06.2022 e 13.06.2022, ovvero a distanza di pochissime settimane della sentenza depositata il 18.05.2022 ancorché le parti avessero convenuto quale termine ultimo per la stipula di detti contratti di compravendita il 30.04.2023.
Risulta documentalmente provato che si è spogliato della proprietà di tutti i suoi beni _2 immobili con due atti di compravendita stipulati nel giugno 2022, ben prima della data prevista nei relativi contratti preliminari, e nell'immediatezza della pubblicazione della sent. n. 59/2022, e ciò in favore della moglie convivente e del figlio.
E' di tutta evidenza che detti atti dispositivi hanno arrecato un danno grave e concreto alla realizzazione della pretesa creditoria di , laddove si consideri, per un verso, l'entità del credito Pt_1 vantato dalla Banca nei confronti del debitore, pari ad € 727.077,86 oltre ad accessori;
per l'altro, l'insussistenza nel patrimonio di quest'ultimo di alcun altro bene, mobile od immobile, sul quale soddisfare la propria pretesa.
Fermo restando quanto sopra esposto, giova rammentare ad ogni buon conto che il requisito dell'“eventus damni” ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito (v. Cass. nn. 19963/2005, 20813/2004 e 12678/2001).
Per la configurabilità del pregiudizio alle ragioni del creditore non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto dispositivo, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito e da compromettere la fruttuosità (v. Cass. nn. 3470/2017 e
15880/2007).
Sotto il profilo probatorio si rammenta che al creditore è sufficiente dimostrare la variazione patrimoniale intervenuta, senza che si renda altresì necessario provare l'entità e la consistenza che il patrimonio del debitore presenta dopo l'atto di disposizione, gravando per contro sul debitore l'onere di provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (v. Cass. nn. 7767/2007 e pagina 10 di 15 15265/2006).
In realtà il nulla ha allegato, né provato in tal senso, ovvero che al momento del compimento _2 degli atti revocandi il suo patrimonio fosse comunque capiente, quindi idoneo a soddisfare il credito di
, considerato che la sostituzione ad un immobile del denaro costituente il ricavato della sua Pt_1 alienazione comporta una rilevante modifica qualitativa del patrimonio del debitore stante l'evidente facilità di occultamento e/o dispersione dello stesso.
Parimenti sussistono i presupposti soggettivi del consilium fraudis in capo a – inteso _2 quale dolosa predeterminazione di voler sottrarre tutto o parte del proprio patrimonio alla garanzia patrimoniale del creditore – e della partecipatio fraudis in capo a ed – Controparte_3 Controparte_4 intesa quale necessità che il terzo sia partecipe della dolosa preordinazione dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore -, considerato che nel caso in cui il credito sia sorto in data anteriore all'atto dispositivo, “è sufficiente e necessaria la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche nel terzo), di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (v. Cass. nn. 13446/2013, 2792/2002 e 7262/2000).
A ciò si aggiunga che “In tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi in re ipsa l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana” (v. Cass. n. 18034/2013).
Preme evidenziare che la prova dell'elemento soggettivo in capo al debitore alienante ed ai terzi acquirenti, ovvero della consapevolezza dell'idoneità dell'atto ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, può essere fornita mediante presunzioni semplici, fondate perlopiù sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e sulla tempistica dello stesso rispetto alle pretese del creditore (v. Cass. n. 25016/2018).
In particolare, nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, come nella fattispecie in esame, la scientia damni del terzo “può essere ricavata da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo rende estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (v. Cass. ord.
5.1.2023 n. 195).
Si veda in termini analoghi Cass. n. 22591/2017, secondo cui la sussistenza di un vincolo di parentela tra il terzo acquirente ed il debitore rende “estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”.
La sussistenza del rapporto di coniugio e di stretta parentela tra i convenuti induce a ritenere del tutto ragionevole che la moglie ed il figlio fossero a conoscenza della situazione debitoria del marito / padre e, quindi, della circostanza che l'alienazione degli immobili in loro favore comportasse l'azzeramento della garanzia ex art. 2740 c.c. dovuta dal debitore al proprio creditore, considerato che il con _2 gli atti dispositivi anzidetti si è spogliato di tutti i beni immobili di sua proprietà.
pagina 11 di 15 In particolare, quanto al convenuto , il requisiti soggettivo della partecipatio fraudis Controparte_3 risulta provato sulla scorta: 1) della giovane età di 31 anni alla data dell'atto; 2) del concordato pagamento estremamente dilazionato del corrispettivo e privo di interessi (v. art. 5 sub doc. 9) attrice, ove è previsto il pagamento della somma di € 112.324,52 in 27 rate semestrali posticipate, con decorrenza dal dicembre 2022 con scadenza il 31.12.2037); 3) dell'elevato prezzo dell'immobile, quantificato in € 450.000,00, sproporzionato alle capacità patrimoniali di un soggetto di tale età; 4) dell'asserito pagamento della somma di € 225.350,96 mediante due bonifici eseguito in data 21.04.2022 e 10.06.2022 sul c.c. n. 1440969 cointestato a presso la Banca Finint S.p.A. _2
– fil. Conegliano, di cui non vi è prova documentale (v. art. 5 contratto di vendita sub doc. 9) attrice;
5) dell'accollo da parte del figlio anche del residuo mutuo di € 112.324, 52 (v. art. 5 cit.) concesso da di originari € 313.000,00; di talchè non vi è prova alcuna che Parte_1 Controparte_3 abbia corrisposto al padre il corrispettivo della vendita dell'immobile, pari ad € 450.000,00.
Quanto ad la prova di detto requisito è desumibile del mancato pagamento del prezzo Controparte_4 in ragione dell'esistenza – non provata – di un debito di nei confronti della moglie in _2 relazione ad un finanziamento verbale tra i coniugi, che gli stessi avrebbero inteso estinguere mediante la cessione dei due appartamenti (v. doc. 5) attrice).
In realtà del preteso mutuo di € 611.395,18 concesso da al marito non Controparte_4 _2 vi è prova, laddove si consideri che la convenuta ha versato le somme asseritamente date a mutuo al marito nel conto corrente cointestato con quest'ultimo, ad esclusione della somma di € 45.000,00 bonificata su un conto corrente intestato al marito (v. docc. 4)-5) convenuta).
Ne consegue che le somme asseritamente mutuate non sono state erogate esclusivamente in favore di
, analogamente agli addebiti presenti sull'estratto del conto corrente cointestato sub doc. _2
4) convenuta, i quali non corrispondono agli esborsi sostenuti dal marito per gli interventi di ristrutturazione dell'immobile, non risultando provata l'esistenza di un contratto, al cui fine è necessaria l'assunzione di un obbligo di restituzione, che non è dato ravvisare nel caso di specie, mediante atti aventi data certa contestuale al preteso mutuo.
Dunque, non solo non vi è prova che nel corso degli anni il avrebbe in parte saldato il debito _2 con la moglie, ma altresì, qualora tale circostanza fosse provata, opera la presunzione che trattasi di erogazioni effettuate nell'adempimento dei doveri di solidarietà fondanti sul rapporto familiare ed, in quanto tali, riconducibili nell'ambito della donazione indiretta e, per l'effetto, irripetibili.
D'altro canto giova rammentare che si sottrae all'inefficacia ex art. 2901 co. 3 c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico, e non di natura discrezionale, come la cessione di un bene in luogo di adempimento (datio in solutum), considerato che in tal caso trattasi di una scelta concordata tra il debitore ed il creditore, tale da escludere il carattere di “atto dovuto” dal meccanismo negoziale prescelto.
Sul punto vale richiamare Trib. Rimini, 15.04.2020 n. 269 (conf. Trib. Bergamo, 10.08.2022, n. 1892, Trib. Tivoli 28.04.2021, n. 612 e Trib. Novara 03.02.2021, n. 77), secondo cui “il trasferimento immobiliare effettuato a favore della moglie dal marito, con il patto di non chiedere il pagamento del prezzo convenuto (in quanto il trasferimento aveva la funzione di pagamento del mutuo precedente) costituisce a tutti gli effetti una datio in solutum, ovvero il pagamento di un'obbligazione pecuniaria a mezzo di una prestazione alternativa in natura, nella specie un trasferimento immobiliare;
anche tale atto è revocabile ex art. 2901 c.c. perché trattasi di intervento di natura volitiva e discrezionale,
pagina 12 di 15 sufficiente ad escludere ogni carattere di “atto dovuto” dal meccanismo negoziale prescelto anche se per l'adempimento di un debito scaduto”.
Quanto alla documentazione prodotta dai convenuti preme evidenziare che il doc. 36) convenuta e doc. 15) convenuto , aventi il medesimo contenuto, allegati alle rispettive CP_4 _2 memorie ex art.183 co. 6 n. 2 cpc, con cui i coniugi hanno dichiarato che alla data di stipulazione del contratto preliminare di compravendita immobiliare (03.05.2022), era creditrice nei Controparte_4 confronti del marito di € 320.000,00, “somma ancora non restituita a _2 Controparte_4 dell'importo mutuato da quest'ultima a tra il 2011 ed il 2012 per consentire _2 l'effettuazione dei lavori necessari a realizzare l'edificio attualmente esistente sulla p.ed. 1063/ c.c. Cles”; sottoscritti apparentemente in data 03.05.2022 dai coniugi, non sono opponibili all'attrice in quanto privi di data certa e comunque idonei a smentire l'asserita conclusione del contratto di mutuo in forma verbale.
Ed ancora: in allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc dd. 02.04.2023 la convenuta ha CP_4 prodotto: A) il doc. 12), da cui si evince che in data 27.06.2011 è stata accreditata in favore della stessa la somma di € 197.484,14; B) il doc. 16), da cui risulta che la somma di € 125.000,00 accreditata sul conto corrente cointestato ai coniugi / è stata bonificata da con la _2 CP_4 Controparte_6 causale prestito infruttifero a beneficio di C) il doc. 17) da cui risulta che le somme di Controparte_4
€ 80.000,00 e di € 125.000,00 sono state bonificate dal conto corrente cointestato ad Controparte_6 ed con la causale prestito infruttifero in favore di quest'ultima; D) i docc. 18), 19) e Controparte_4 20), da cui risulta che le somme di € 18.658,08 e di € 49.890,70 sono state accreditate sul conto corrente cointestato ai coniugi / con beneficiaria;
E) il doc. 21), da _2 CP_4 Controparte_4 cui risulta che l'accredito della somma di € 32.705,10 sul conto corrente cointestato ai coniugi è stato disposto a beneficio di;
F) il doc. 24), da cui risulta che Persona_3 Controparte_4 l'accredito della somma di € 8.500,00 sul conto corrente cointestato ai coniugi è Persona_3 stato disposto a beneficio di . Controparte_4
Orbene, dalla disamina di tale documentazione si evince che le somme asseritamente mutuate non sono state erogate esclusivamente da , provenendo in parte da conti correnti cointestati con la Controparte_4 madre della stessa, né accreditate ad esclusivo beneficio di , Controparte_6 _2 risultando pervenute anche nella disponibilità giuridica della convenuta, peraltro indicata quale esclusiva beneficiaria degli accrediti.
Né gli addebiti presenti sull'estratto del conto corrente cointestato sub doc. 4) comprovano gli CP_4 impegni di spesa assunti dal per gli interventi di ristrutturazione dell'immobile, laddove si _2 consideri che, in realtà, dal doc. 12) si evince che i bonifici di pagamento dei lavori di _2 demolizione e sopraelevazione dell'immobile sono stati disposti congiuntamente dai coniugi
Persona_3
Inoltre i docc. 13)-14) non provano la pretesa restituzione parziale dell'asserita somma _2 mutuata, trattandosi di estratti del conto corrente cointestato con la moglie, da cui risultano nei bonifici con beneficiario perlopiù lo stesso , e di estratti del conto corrente personale di _2 _2
, ove sono presenti giroconti e/o bonifici privi di causale e disposti in favore dello stesso.
[...]
Analogamente il docc. 33) non è tale da provare la pretesa restituzione parziale della somma CP_4 asseritamente mutuata, figurando anche in tal caso giroconti senza indicazione di causale né di beneficiario, nonché bonifici privi di causale indicanti quali beneficiari sia che i _2
pagina 13 di 15 coniugi stessi.
Da ultimo, quanto all'eccezione di inammissibilità della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc. dd. 01.03.2023 di parte attorea, sollevata preliminarmente dai convenuti, nel richiamare l'ordinanza dd. 24.05.2023, con cui il G.I. ha rigettato “le eccezioni di inammissibilità della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc. dd. 01.03.2023 di parte attorea e della documentazione allegata alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc. dd. 09.03.2023 di parte attorea, formulate dai convenuti” per le ragioni ivi indicate.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-accerta e dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di Controparte_7
:
[...]
A) dell'atto di compravendita immobiliare dd. 09.06.2022 a rogito notaio dott.ssa rep. Persona_1
N. 63342, racc. n. 23085 stipulato tra ed , in forza del quale _2 Controparte_4 _2
ha trasferito ad “la proprietà delle due abitazioni con annessa comproprietà
[...] Controparte_4 indivisa del locale uso autorimessa, del locale uso deposito e dei posti auto esterni tutti pertinenziali facente parte del fabbricato posto in Cles (TN) alla via Fabio Filzi n. 31/B e precisamente: CP_5
P.T. 2484/11 – Particella edificiale 1063/1 nuda proprietà della porzione materiale 1; piena proprietà della porzione materiale 3”; beni identificati nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Cles come segue: Particella 1063/1 – Foglio 27: Subalterno 5, p.m. 1-2, P.T., cat. C/6, cl.1, cons. Mq. 12, sup. Mq.
12, R.C. Euro 22,93; subalterno 6, p.m. 1-2, P.T., cat. c/6, cl. 1, cons. Mq. 12, sup. Mq. 12, R.G. Euro
22,93; subalterno 7, p.m. 1-2, P.T., cat. c/6, cl. 1, cons. Mq. 12, sup. Mq. 12, R.C. Euro 22,93; subalterno 8, p.m. 1-2, P.T., cat. c/6, cl. 1, cons. Mq. 12, sup. Mq. 12, R.C. Euro 22,93; subalterno 11, p.m. 1-2, P.T., cat. c/6, cl. 3, cons. Mq. 245, sup. Mq. 270, R.C. Euro 657,97; subalterno 12, p.m. 1-2,
P.T., cat. A/7, cl. 4, cons. vani 3,5, sup. Mq. 76, R.C. Euro 587,47; subalterno 13, p.m. 1-2, P.T. 1, cat.
c/2, cl. 3, cons. mq. 68, sup. mq. 94, R.C. Euro 189,64; subalterno 14, p.m. 1, P. 1, cat. A/7, cl. 4, cons. vani 10, sup. mq. 247, R.C. Euro 1678,48;
B) dell'atto di compravendita immobiliare dd. 13.06.2022 a rogito notaio dott. rep. n. Persona_2
6320, racc. n. 4835 stipulato tra e , in forza del quale _2 Controparte_3 _2 ha trasferito a la piena proprietà dell'appartamento con annesse comproprietà Controparte_3 pertinenziali in “P.T. 2484 II C.C. Cles porzione materiale 2 (due) della particella edificale 1063/1”, censita in Catasto Urbano in C.C. 106, foglio 27 come segue: -subalterno 5, pp.mm. 1, 2 e 3, categoria c/6, classe 1, consistenza mq. 12, superficie mq. 12, Rendita Catastale Euro 22,93; -subalterno 6, pp.mm. 1, 2 e 3, categoria c/6, classe 1, consistenza mq. 12, superficie mq. 12, rendita catastale Euro 22,93; subalterno 7, pp.mm. 1, 2 e 3, categoria c/6, classe 1, consistenza mq. 12, superficie mq. 12, rendita catastale Euro 22,93; subalterno 8, pp.mm. 1, 2 e 3, categoria c/6, classe 1, consistenza mq. 12, superficie mq. 12, rendita catastale Euro 22,93; subalterno 11, pp.mm. 1, 2 e 3, categoria c/6, classe 3, consistenza mq. 245, superficie mq. 270, rendita catastale Euro 657,97; subalterno 13, pp.mm. 1 e 2, categoria c/2, classe 3, consistenza mq. 68, superficie mq. 94, rendita catastale Euro 189,64; subalterno 15, pp.mm. 2, categoria A/7, classe 4, consistenza vani 9, superficie mq. 242, rendita catastale Euro
1510,64;
-condanna i convenuti , e al pagamento, in solido, _2 Controparte_4 Controparte_3
pagina 14 di 15 delle spese di giudizio sostenute dall'attrice, che liquida in complessivi € 27.913,00, di cui € 26.200,00 per compensi professionali ex artt. 4 co. 2 e 6 D.M. 55/2024 (€ 4.200,00 per fase di studio, € 3.000,00 per fase introduttiva, € 12.000,00 per fase istruttoria ed € 7.000,00 per fase decisionale), ed € 1.713,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori.
Trento, 23.01.2025 Dott. M. Morandini
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