Articolo 4 della Legge 26 febbraio 1957, n. 95
Articolo 3Articolo 5
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9 aprile 1957
Art. 4.
La concessione d'importazione temporanea del ferro in lamiere, spranghe e verghe per la costruzione di ponti e tettoie, cavalletti e pali di sostegno, grandi serbatoi ed altri recipienti di lamiera, incastellature e fasciature per alti forni, antenne a traliccio per stazioni radiotelegrafiche e ossature metalliche in genere, prevista alla tabella I annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 , viene estesa ai tubi di ferro o di acciaio, di sezione circolare od ovale, per analoghe costruzioni.
Entrata in vigore il 9 aprile 1957