Art. 4.
La concessione d'importazione temporanea del ferro in lamiere, spranghe e verghe per la costruzione di ponti e tettoie, cavalletti e pali di sostegno, grandi serbatoi ed altri recipienti di lamiera, incastellature e fasciature per alti forni, antenne a traliccio per stazioni radiotelegrafiche e ossature metalliche in genere, prevista alla tabella I annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 , viene estesa ai tubi di ferro o di acciaio, di sezione circolare od ovale, per analoghe costruzioni.
La concessione d'importazione temporanea del ferro in lamiere, spranghe e verghe per la costruzione di ponti e tettoie, cavalletti e pali di sostegno, grandi serbatoi ed altri recipienti di lamiera, incastellature e fasciature per alti forni, antenne a traliccio per stazioni radiotelegrafiche e ossature metalliche in genere, prevista alla tabella I annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 , viene estesa ai tubi di ferro o di acciaio, di sezione circolare od ovale, per analoghe costruzioni.