Ordinanza cautelare 7 luglio 2025
Sentenza 9 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00272/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00667/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 667 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Mara Boffa e Paolo Bormioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Università degli Studi Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Ilaria Greco e Luca Leonardi, con domicilio eletto in Genova, via Roma 11/1;
per l'annullamento
- del d.r. prot. n. -OMISSIS-, di approvazione degli atti relativi alla procedura pubblica di selezione finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato della durata di sei anni, non rinnovabile, ai sensi dell'art. 24 della l. 30 dicembre 2010, n. 240 (c.d. ricercatori tenure track - RTT), presso il dipartimento di Scienze della Formazione per il gruppo scientifico disciplinare-OMISSIS-;
- dei verbali n. -OMISSIS-, n. 2- bis e n. 2- ter e dei relativi allegati;
- del d.r. -OMISSIS- del 21 ottobre 2024, di nomina della Commissione giudicatrice;
- di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ancorché non noto, ivi compresi i provvedimenti di nomina, di chiamata e di presa in servizio della-OMISSIS-;
- con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell'articolo 34, co. 1, lettera e) c.p.a;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS-, per l'annullamento, in parte qua , del -OMISSIS-e atti della procedura
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Genova e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2026 il dott. IC LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 5 maggio 2025 e depositato il successivo 24 maggio 2025, la nominata in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. La ricorrente ha preso parte a una procedura selettiva finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato della durata di sei anni, non rinnovabile, ai sensi dell'art. 24 della l. 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di scienze della formazione (DISFOR) per il Gruppo scientifico disciplinare-OMISSIS- - ricerca educativa, didattica, pedagogia speciale e pedagogia sperimentale, Settore scientifico disciplinare -OMISSIS- - didattica e pedagogia speciale, bandita dall’Università degli Studi di Genova con d.r. n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-.
Alla procedura ha preso parte, oltre alla ricorrente, la dott.ssa -OMISSIS-.
Nella seduta del 25 novembre 2024 la Commissione ha preso visione dell’elenco dei candidati ammessi e ha dichiarato l’insussistenza di cause di incompatibilità e l’assenza di conflitti di interessi con i medesimi; ha inoltre stabilito i criteri di valutazione per la ripartizione del punteggio attribuibile. All’esito della valutazione comparativa, avvenuta nella seduta del 17 gennaio 2025, sono stati attribuiti i seguenti punteggi: la vincitrice ha conseguito 94,011 punti su 100 (di cui per 38/40 i titoli, 44,011 per le pubblicazioni e 12 per la consistenza complessiva della produzione scientifica); la ricorrente ha conseguito 89,838 punti su 100 (di cui 38/40 per i titoli, 39,838 per le pubblicazioni e 12 per la consistenza complessiva della produzione scientifica).
In data 29 gennaio 2025, la Commissione giudicatrice si è riunita nuovamente per recepire alcune osservazioni ricevute in data 23 gennaio 2025 da parte dell’Area personale - Servizio personale docente dell’Università di Genova; in particolare ha rettificato il verbale della seconda seduta integrandolo con una breve descrizione dei titoli e del curriculum vitae delle candidate sulla base dei criteri predeterminati e sulla base delle risultanze della discussione. In data 20 febbraio 2025 si è riunita ancora una volta per recepire ulteriori indicazioni ricevute in data 11 febbraio 2025 da parte del medesimo Ufficio.
Con d.r. prot. n. -OMISSIS- l’Università ha approvato gli atti della procedura, dichiarando vincitrice la-OMISSIS-.
3. Impugnando tale provvedimento, nonché gli atti del concorso, la ricorrente deduce: la mancata riparametrazione dei punteggi dei titoli per i criteri in cui gli stessi superano la soglia massima fissata dalla commissione; l’erronea e sproporzionata attribuzione dei punteggi per i titoli; l’illegittima valutazione della pubblicazioni, anche per la disparità di trattamento dovuta all’eguale punteggio conseguito per il criterio della consistenza complessiva; il conflitto di interessi in capo a una componente della commissione, per la sussistenza di rapporti di collaborazione professionale con la vincitrice e in particolare per essere la stessa coautrice in quattro delle dodici pubblicazioni presentate dalla candidata.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, chiedendo la reiezione del gravame.
Si è altresì costituita la controinteressata chiedendo il rigetto del ricorso e veicolando ricorso incidentale, con il quale ha dedotto la mancata valutazione di due insegnamenti e di due esperienze di formazione e ha censurato sotto alcuni profili i punteggi attribuiti dalla Commissione per le pubblicazioni.
All’esito della camera di consiglio del 4 luglio 2025, con ordinanza della Prima Sezione, -OMISSIS-, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista dell’udienza pubblica del 23 gennaio 2026, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Il ricorso è fondato.
5. Il Tribunale ritiene di dover muovere, in ragione della radicalità del vizio prospettato, dalla disamina del quarto motivo di ricorso: si tratta infatti di una censura che, attenendo alla composizione della Commissione, è idonea a inficiare l’intera valutazione.
La doglianza è suscettibile di positivo apprezzamento.
5.1. La ricorrente censura il conflitto di interessi relativamente alla -OMISSIS-, componente della Commissione, deducendo, tra le altre cose, la sussistenza di rapporti di collaborazione scientifica e in particolare che la stessa risulta come coautrice in quattro delle dodici pubblicazioni presentate dalla candidata. Tale circostanza risulta pacificamente dagli atti di causa: dall’elenco delle pubblicazioni presentate per la valutazione dalla controinteressata (doc. 4 ricorrente), è evidente che la suddetta componente della Commissione figura come coautrice nelle pubblicazioni contrassegnate con i numeri 3, 6, 9 e 12.
5.2. Il Collegio è consapevole del costante indirizzo giurisprudenziale per il quale la sussistenza di rapporti di collaborazione scientifica, nei quali rientra la coautoria, sia fisiologica nella comunità accademica; siffatte relazioni contribuiscono alla formazione culturale e scientifica delle giovani generazioni nell’ambito di distinte comunità scientifiche anche composte da un numero limitato di appartenenti. Pertanto, si tratta di rapporti che, per la loro naturale diffusività nella ristretta cerchia degli specialisti del settore, non sono tali da inficiare il rispetto del principio di imparzialità dei commissari (Cons. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2022, n. 1772; Id., 4 gennaio 2021, n. 31).
5.2.1. Per completezza, va inoltre osservato che nel caso di specie non sono state dedotte circostanze idonee a disvelare l’esistenza di un consistente sodalizio professionale o di una cointeressenza economica tra candidata e concorrente, che secondo la giurisprudenza danno luogo a una situazione di incompatibilità (cfr. Cons. Stato, n. 31 del 2021, cit.).
5.3. Ritiene tuttavia il Collegio che la qualità di coautrice in quattro delle dodici pubblicazioni sottoposte al vaglio della Commissione non sia compatibile con il rispetto dei canoni di « obiettività e di imparzialità che rappresentano pre-condizione imprescindibili della decisione amministrativa » (così Cons. Stato, Sez. VII, 25 gennaio 2026, n. 588, con riferimento alla necessaria astensione del componente rispetto alle pubblicazioni delle quali risulta come coautore).
5.3.1. Nel caso di specie non viene dunque in rilievo la qualità e l’intensità della collaborazione professionale tra candidata e commissaria, che, seppur indubbiamente sussistente, non raggiunge quella pregnanza tale da imporre, di per sé sola, un obbligo di astensione. Né integra di per sé una causa di astensione la circostanza che la commissaria sia stata coautrice in alcune delle pubblicazioni. La circostanza decisiva, che il Collegio intende valorizzare, è costituita dal fatto che la candidata ha presentato, per la sottoposizione alla valutazione della Commissione, quattro pubblicazioni nelle quali la -OMISSIS- ha svolto il ruolo di coautrice: è evidente che rispetto a questa parte della produzione scientifica la valutazione, per quanto obiettiva possa essere stata, non può in alcun modo ritenersi compatibile con il canone dell’imparzialità, posto che la commissaria si è trovata a giudicare un prodotto intellettuale alla cui realizzazione ha contribuito (si veda Cons. Stato, Sez. VI, 24 aprile 2018, n. 2499).
5.3.2. Diverso sarebbe stato il discorso se la candidata non avesse incluso tali pubblicazioni nell’elenco di quelle da sottoporre a valutazione o se – a tutto voler concedere – il contributo della commissaria nell’opera fosse stato meno pregnante di una coautoria, risolvendosi ad esempio in una curatela o in un coordinamento.
5.4. L’accoglimento di tale motivo di ricorso comporta l’illegittimità dell’intera valutazione, che dovrà essere ripetuta da una Commissione in diversa composizione: invero, per costante giurisprudenza, l’attività valutativa del commissario incompatibile è suscettibile di condizionare anche quella degli altri (per tutte Cons. Stato, Sez. III, 7 novembre 2018, n. 6299).
Ne discende che restano assorbite tutte le altre questioni di fatto e di diritto, assieme al ricorso incidentale, che deve essere dichiarato improcedibile atteso che l’accoglimento del ricorso principale comporta il travolgimento dell’intera valutazione (T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. I, 9 giugno 2025, n. 1854).
6. In definitiva, il ricorso è fondato e i provvedimenti impugnati devono essere annullati, con la conseguenza che l’Ateneo dovrà rieditare la valutazione delle candidate tramite una Commissione in diversa composizione; il ricorso incidentale è improcedibile.
7. La peculiarità della vicenda e la natura degli interessi sottesi giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP RU, Presidente
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
IC LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC LL | PP RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.