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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/11/2025, n. 3166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3166 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 200/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.AN DI Presidente
Dr. RI EL CA Consigliere rel.
Dr.ssa Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 200/2025 promossa in grado d'appello
DA
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Bruna Lepre, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Milano, via Giovanni Prati, 12, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Marco Fedele, elettivamente domiciliati presso C.F._2 lo studio di quest'ultimo sito in Milano, Corso di Porta Romana n. 87/A;
APPELLATI
(C.F. , Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Franchi, elettivamente domiciliata presso lo studio di pagina 1 di 18 quest'ultimo sito in Milano, Saronno (VA), via Varese n. 25/g, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
(C.F. ) e CP_4 C.F._3 Controparte_5
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. RIcristina Butti, elettivamente domiciliati P.IVA_3 presso lo studio di quest'ultima sito in Tremezzina (CO), Via Statale n. 2038;
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Piaccia alla Corte adita, ogni contraria istanza rigettata, in accoglimento dell'appello proposto da
quale Impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Parte_1
Strada, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, riformare integralmente la sentenza n.
11112/24 pubblicata in data 26.12.2024, emessa dal giudice del Tribunale di Milano, Dott.ssa Grazia
Fedele, sez. X, nella causa iscritta al N. R.G.5960/2019 e pertanto
In via preliminare:
SOSPENDERE in virtù dei motivi dedotti nel presente atto, la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
Nel merito in via principale:
ACCERTARE e DICHIARARE infondata e non provata la domanda attorea e l'assenza di responsabilità in capo al veicolo non identificato;
RIGETTARE tutte le domande attoree.
Con vittoria di spese di lite.
In subordine:
ACCERTARE e DICHIARARE, una percentuale di responsabilità del veicolo non identificato nella causazione del sinistro oggetto di causa inferiore a quella riconosciuta in primo grado e per l'effetto
RIDURRE nel giusto le pretese attoree.
Con vittoria di spese di lite.
In ulteriore subordine:
ACCERTARE e DICHIARARE non dovuta alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno e per
l'effetto pagina 2 di 18 RIDURRE nel giusto le pretese attoree.
Con vittoria di spese di lite.
In estremo subordine:
ACCERTARE e DICHIARARE eccessivo il riconoscimento di un aumento del 20% per la personalizzazione del danno non patrimoniale e per l'effetto
RIDURRE nel giusto le pretese attoree.
Con vittoria di spese di lite.”.
Per e Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis,
In via principale, nel merito:
Respingere tutti i motivi di gravame dedotti nell'atto di parte appellante principale in Parte_1 quanto infondati in fatto ed in diritto per le motivazioni in narrativa,
In via di appello incidentale:
In parziale riforma della Sentenza n. 11112/'24 emessa dal Tribunale di Milano, Sez. X Civile, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare:
a) accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in atti, la responsabilità nella determinazione del sinistro per cui è causa, del conducente del veicolo rimasto sconosciuto e, conseguentemente,
b) relativamente al IG. , per le motivazioni e le causali di cui in atti, condannare Controparte_1
quale impresa designata dalla CONSAP per la Regione Lombardia per la liquidazione Parte_1 dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del IG. , della somma di € 378.004,20 (di cui € 26.730,00 per invalidità Controparte_1 temporanea, € 339.425,00 per invalidità permanente e incremento sofferenza soggettiva, € 3.260,40 per spese mediche già in atti, € 1.268,80 per il costo sostenuto per l'attività svolta dal CTP
[...] in sede di CTU tecnica, € 7.320,00 quale compenso per l'attività svolta Controparte_6 dal CTP Dott. in sede di CTU medico-legale), oltre il costo delle CTU meccanica e Controparte_7 medico-legale da porre definitivamente a carico della convenuta, ovvero al pagamento di quella diversa somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa o di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi compensativi sulla somma via via rivalutata, dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo;
pagina 3 di 18 c) condannare, inoltre, per le motivazioni e le causali di cui in atti, quale impresa Parte_1 designata dalla CONSAP per la Regione Lombardia per la liquidazione dei danni a carico del
F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del IG. CP_1
, di un ulteriore importo, a titolo di aumento personalizzato del danno e lesione della capacità
[...] lavorativa, nella misura che il Giudicante riterrà equa o di giustizia;
d) relativamente alla IG.ra , accertato e dichiarato per le motivazioni e le causali Controparte_2 di cui in atti, che, a seguito del sinistro per cui è causa, il motoveicolo Ducati tg. DR31956, di sua proprietà, subiva danni per complessivi € 12.985,00, accertato e dichiarato che il valore commerciale ante sinistro del motoveicolo è pari ad € 5.200,00, accertata e dichiarata, conseguentemente,
l'antieconomicità della riparazione, condannare quale impresa designata dalla Parte_1
CONSAP per la Regione Lombardia per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della IG.ra , della Controparte_2 somma di € 5.200,00, oltre il costo della CTU meccanica da porre definitivamente a carico di parte convenuta, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa o di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi compensativi sulla somma via via rivalutata, dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario, in relazione ai quali si chiede al Giudicante di tenere conto della complessità della.”.
Per Controparte_8
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice d'Appello, contrariis reiectis
NEL MERITO
* in via principale: accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza n. 11112/2024 emessa dal Tribunale di MILANO e pubblicata il 26.12.2024 nelle statuizioni in cui si dichiara la respinsione di ogni domanda nei confronti di , del sig. e di CP_3 CP_4 Controparte_5
[...]
Con vittoria di spese di lite del grado di giudizio.
* in via di subordine: respingere ogni domanda nei confronti di perché infondata in fatto e in CP_3 diritto.
Con vittoria di spese di lite del grado di giudizio”.
pagina 4 di 18 Per e CP_4 Controparte_5
“IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza n. 11112/2024 emessa dal Tribunale di Milano nelle statuizioni in cui si respinge ogni domanda nei confronti del sig.
e di CP_4 Controparte_5
Con vittoria di spese del grado di giudizio.
IN SUBORDINE E IN OGNI CASO: rigettarsi ogni e qualsivoglia domanda nei confronti del sig.
e di perché infondata in fatto e in diritto. CP_4 Controparte_5
Con vittoria di spese del grado di giudizio.
In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui si dovesse accertare una qualsivoglia responsabilità, anche in via concorsuale, in capo al sig. e alla per CP_4 Parte_2 effetto dell'accoglimento – anche parziale - dell'appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, condannare la CO TI , in forza della CP_3 CP_9 polizza assicurativa RCA in essere tra le parti, a tenere il sig. e la CP_4 Controparte_5 indenne e manlevarli da qualsivoglia danno, costo o spesa dovesse essere condannato a sostenere.
Oltre al rimborso integrale delle spese lite di tutti i gradi di giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e convenivano in giudizio in giudizio avanti il Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Milano quale Impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Parte_1
Strada, nonché e Zurich Insurance plc, esponendo che: Controparte_5 CP_4
- in data 19 ottobre 2015, intorno alle ore 6:20, il sig. , alla guida del motociclo Ducati tg. CP_1
DR31956 di proprietà della sig.ra , percorreva viale E. Fermi in Milano, in direzione CP_2 centro città;
- giunto all'intersezione con via Majorana, si immetteva nella corsia riservata alla svolta a sinistra e si arrestava allo spartitraffico, in attesa di poter completare la manovra;
- in tale frangente, il motociclo veniva tamponato da un veicolo proveniente da tergo, rimasto sconosciuto, e spinto in avanti sulla corsia opposta di viale E. Fermi;
- conseguentemente, il motociclo veniva travolto dall'autocarro tg. CM948NN, di proprietà di condotto dal sig. e assicurato con Zurich Insurance plc, che Controparte_5 CP_4 avrebbe impegnato l'intersezione senza favore semaforico;
pagina 5 di 18 - a seguito del sinistro, il sig. riportava gravi lesioni personali, quantificate dal proprio CP_1 consulente medico-legale in 60% di danno biologico permanente, 120 gg. di inabilità temporanea totale, in 120 gg. di inabilità temporanea parziale al 75%, 120 gg. di inabilità temporanea parziale al 66%, con asserita incidenza sulla capacità lavorativa specifica di gestore di attività commerciale, nella specie bar, con attitudine residua limitata alla gestione della cassa.
Gli attori chiedevano pertanto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale. In particolare, il sig.
chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per complessivi € 518.319,60 CP_1
a titolo di danno biologico, € 3.260,40 per spese mediche e € 159.197,85 per riduzione della capacità lavorativa. La sig.ra domandava, a sua volta, il ristoro di € 6.470,00, CP_2 corrispondente al valore commerciale del motociclo ante sinistro, poiché la riparazione risultava antieconomica.
2. Si costituiva eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva del Parte_1
Fondo di Garanzia, poiché – secondo i rilievi della Polizia Locale – non vi erano segni di tamponamento sulla parte posteriore del motociclo e dunque non risultava coinvolto alcun veicolo ignoto. Contestava, inoltre, la ricostruzione dei fatti offerta dagli attori, imputando la responsabilità del sinistro al sig. , che avrebbe attraversato l'intersezione con semaforo rosso. CP_1
3. Si costituiva altresì Zurich Insurance plc, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che – secondo la stessa prospettazione attorea – il motociclo del era stato proiettato CP_1 sulla corsia opposta solo a seguito dell'urto con il veicolo ignoto. Negava, in ogni caso, ogni responsabilità del conducente dell'autocarro assicurato, chiedendo il rigetto integrale delle domande proposte nei confronti propri, di e del sig. . Controparte_5 CP_4
4. Infine, e si costituivano congiuntamente, contestando ogni Controparte_5 CP_4 addebito e sostenendo che il sinistro fosse riconducibile esclusivamente alla condotta del sig.
, come sarebbe emerso dai rilievi eseguiti dalla Polizia Locale. Chiedevano pertanto il CP_1 rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, di essere manlevati da Zurich Insurance plc.
5. Il giudizio veniva istruito mediante l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio cinematica, finalizzata alla ricostruzione della dinamica del sinistro, delle prove orali richieste dalle parti e di una consulenza medico-legale sulla persona del sig. . Controparte_1
6. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 11112/2024 pubblicata in data 26.12.2024, così statuiva:
pagina 6 di 18 “Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la responsabilità concorrente del conducente del veicolo rimasto sconosciuto e dell'attore , nella misura rispettivamente del 70% e del 30%, nella causazione Controparte_1 del sinistro del 19.10.2016;
2) respinge le domande degli attori nei confronti di Zurich Insurance plc, di Controparte_5
e di;
CP_4
3) per l'effetto dichiara tenuta e condanna quale Impresa designata dal F.G.V.S., al Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali all'attore , che, tenuto Controparte_1 conto del concorso di colpa di quest'ultimo, si liquidano rispettivamente in € 2.699,93 e in €
357.565,32, oltre interessi come in parte motiva;
4) dichiara inoltre tenuta e condanna a corrispondere a , a titolo Parte_1 Controparte_2 di risarcimento del danno materiale al motoveicolo, l'importo di € 2.590,00, oltre interessi come in parte motiva;
5) dichiara tenuta e condanna a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida in € Parte_1
6.000,00 per esborsi (ivi comprese le spese di CTP) ed € 25.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
6) dispone la distrazione delle predette spese legali in favore del procuratore antistatario;
7) dichiara tenuti e condanna gli attori a rifondere a Zurich Insurance plc le spese di lite, che liquida in € 11.229,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
8) dichiara tenuti e condanna gli attori a rifondere a e a le Controparte_5 CP_4 spese di lite, che liquida in € 11.229,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
9) pone le spese delle due CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di
. Parte_1
7. Nello specifico, il Tribunale escludeva innanzitutto ogni responsabilità in capo a Zurich Insurance plc, e sulla scorta delle risultanze della CTU cinematica Controparte_5 CP_4 redatta dall'ing. da cui era emerso che il sig. non avrebbe potuto in alcun modo Persona_1 CP_4 evitare l'impatto con il motociclo condotto dall'attore . Il convenuto avrebbe così Controparte_1
pagina 7 di 18 superato la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c., in conformità all'orientamento della Corte di cassazione secondo cui l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della condotta regolare dell'altro libera quest'ultimo dalla presunzione di concorso, senza necessità di dimostrare ulteriormente di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Al contrario, il Giudice di prime cure affermava di non poter mettere in dubbio la responsabilità del veicolo rimasto sconosciuto, non essendo emersi elementi idonei a mettere in discussione l'attendibilità dei testimoni oculari e . Testimone_1 Tes_2
In particolare, la teste aveva dichiarato di trovarsi ferma al semaforo di viale Fermi, Tes_1 nella carreggiata di sinistra, e di aver visto il sig. oltrepassare il semaforo e sostare in attesa CP_1 di svoltare a sinistra. Una volta scattato il verde nella propria direzione, avrebbe notato un'autovettura provenire dalla sua destra e superarla per svoltare a sinistra;
pur non avendo visto direttamente il tamponamento, la teste riferiva di aver notato un movimento repentino del sig.
, che si sarebbe girato all'indietro e spostato verso l'altra carreggiata. CP_1
Il teste , invece, aveva riferito di aver assistito al tamponamento del motociclo da parte di Tes_2 un'autovettura di tipo station wagon proveniente dalla corsia alla sua sinistra, che stava svoltando a sinistra.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale riteneva di non poter condividere le conclusioni cui erano giunti gli agenti della Polizia Locale, secondo cui i danni presenti sul motociclo non sarebbero stati Per_ compatibili con un urto da tergo. Ciò anche in virtù di quanto affermato nella CTU dell'ing. che, pur dichiarandoli improbabile, aveva ritenuto non impossibile, sotto il profilo dinamico, il coinvolgimento di un terzo veicolo e dunque la plausibilità di un impatto allineato e di modesta entità, tale comunque da sospingere il motociclo in avanti per 4-5 metri, ipotizzando che lo pneumatico posteriore potesse essere colpito senza provocare danni visibili alle sovrastrutture posteriori.
Il giudice richiamava poi i principi in tema di intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, ritenendo che l'attore avesse assolto l'onere probatorio in ordine al determinismo causale del veicolo sconosciuto nel verificarsi del sinistro, ma non avesse completamente superato la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. Ciò in quanto lo stesso aveva dichiarato di trovarsi già sull'isola di traffico in attesa di svoltare a sinistra al CP_1 momento dell'urto, ma – come rilevato dal CTU in base alla durata delle fasi semaforiche – per pagina 8 di 18 giungere in tale posizione doveva aver oltrepassato la linea di arresto con semaforo rosso. Pertanto, riteneva equo determinare il contributo causale dell'attore nella produzione del sinistro nella misura del 30%, disponendo la riduzione proporzionale delle somme liquidate a titolo risarcitorio.
Alla luce di quanto sopra, condannava quale Impresa designata dal F.G.V.S., a Parte_1 risarcire a i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, liquidati rispettivamente Controparte_1 in € 2.699,93 e in € 357.565,32, nonché a , a titolo di risarcimento del danno Controparte_2 materiale al motoveicolo, l'importo di € 2.590,00.
8. Avverso tale sentenza proponeva appello per i motivi ivi formulati. Parte_1
9. Si costituivano e , ribadendo l'estraneità di quest'ultimo nella Controparte_5 CP_4 causazione del sinistro e chiedendo in ogni caso di essere tenuti manlevati dalla compagnia assicurativa Zurich Insurance plc.
10. Si costituivano altresì e contestando l'avverso appello e Controparte_1 Controparte_2 presentando altresì appello incidentale e appello incidentale condizionato.
11. Infine, si costitutiva Zurich Insurance plc chiedendo di accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nelle statuizioni in cui respingeva ogni domanda nei confronti di stessa. CP_3
12. All'esito della prima udienza del 16.09.2025 il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c. fissava, davanti a sé, l'udienza del 04.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
13. Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 04.11.2025 e decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14. L'APPELLO PRINCIPALE DI Parte_1
15. Con il primo motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata, sulla scorta delle testimonianze dei sigg. e , la presenza del veicolo Tes_2 Tes_1 rimasto sconosciuto e il suo ruolo nel sinistro. pagina 9 di 18 Secondo , infatti, il Giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente valutato né gli esiti Pt_1 della consulenza tecnica d'ufficio cinematica, né le risultanze dei rilievi della Polizia Locale.
Premesso che la CTU, pur ritenendo non impossibile un urto da tergo, lo aveva considerato poco probabile, l'appellante sottolinea infatti che gli agenti intervenuti sul luogo del sinistro avevano escluso il coinvolgimento di un terzo veicolo, come confermato in sede di prova orale dall'agente di
Polizia Locale nonché dalle dichiarazioni rese dal convenuto , che Testimone_3 CP_4 aveva negato qualsiasi urto tra il motociclo dell'attore e un altro veicolo. Inoltre, rileva Pt_1 come le deposizioni dei testimoni sarebbero tra loro incongruenti e contraddittorie: non solo la sig.ra aveva dichiarato di non aver visto l'urto, ma i due testi avevano descritto veicoli Tes_1 di tipologia diversa (una piccola utilitaria la sig.ra , una station wagon il sig. ,). Tes_1 Tes_2
Quest'ultimo, inoltre, aveva affermato che al momento dell'urto con il veicolo sconosciuto il motociclo era fermo al semaforo nella zona interessata dalla striscia di arresto e le strisce pedonali in corrispondenza della linea di arresto, circostanza ritenuta incompatibile con la localizzazione effettiva del sinistro e con la versione dello stesso , che aveva dichiarato di trovarsi dietro CP_1 altri veicoli, e non di essere il primo della fila.
16. Il motivo è fondato.
Infatti, si ritiene di doversi discostare dalla ricostruzione dei fatti fatta propria dal Giudice di prime cure, valorizzando al contrario le risultanze della relazione della Polizia Locale e della CTU Per_ cinematica svolta dall'ing. anche sulla scorta delle evidenti contraddizioni testimoniali rilevate dall'appellante.
In particolare, la Polizia Locale è stata perentoria nel negare qualsivoglia coinvolgimento di un veicolo terzo nella dinamica del sinistro. L'Agente afferma infatti testualmente che Testimone_3 detto coinvolgimento “non ha trovato alcun riscontro con gli elementi oggettivi”, posto che “la tipologia dei danni presenti sul motociclo non sono compatibili con un urto da tergo”, poiché in tal caso “dovevano necessariamente essere interessate anche la ruota e la forcella posteriore nonché il terminale di scarico, parti che, contrariamente, sono in asse e prive di danni derivanti da collisioni”. Per_ Sulla stessa linea, seppur meno drasticamente, il CTU Quest'ultimo afferma infatti che “il coinvolgimento di un terzo veicolo nel determinismo dell'evento appare allo scrivente non impossibile ma quantomeno meno probabile rispetto alla dinamica che vede i soli autocarro e motociclo coinvolti”, posto che “un urto posteriore che produca un avanzamento del motociclo di
pagina 10 di 18 circa 4-5 metri (tale è la distanza percorsa dal motociclo dall'isola di traffico al punto d'urto), proiettandolo contro il furgone ad una velocità di 20-25 km/h, richiede una forza d'impatto tale che:
a. Difficilmente si concentrerebbe solo e soltanto sullo pneumatico senza lasciare altre tracce;
b. Difficilmente il motociclo sarebbe rimasto in posizione eretta, a meno di essere tamponato in linea e non in senso obliquo”.
Da ultimo, va sottolineato che il coinvolgimento del veicolo non identificato è stata escluso anche da , conducente del furgone, il quale non solo “era nella migliore posizione per CP_4 accorgersi dell'asserito tamponamento ai danni del motociclista”, come riportato dal CTU, ma, soprattutto, avrebbe avuto tutto l'interesse ad aderire a tale ricostruzione, posto che la sua posizione processuale ne avrebbe tratto un evidente vantaggio.
Al contrario, il Tribunale ha ritenuto di non valorizzare quanto appena riportato, fondando la propria decisione esclusivamente sulle testimonianze dei testi e . Tes_1 Tes_2
In particolare, la prima ha affermato di non aver assistito direttamente al contatto tra il motociclo e il veicolo non riconosciuto, ma di averlo desunto poiché, dopo essere stata superata da una autovettura (di cui ricorda la brusca frenata) “avendo visto la moto avanzare, ho supposto che fosse stata sospinta in avanti da quell'auto stessa". Dichiarazioni che, pertanto, nulla apportano circa la ricostruzione causale effettiva dell'evento.
Il sig. , invece, ha dichiarato di aver osservato in prima persona il tamponamento del Tes_2 motociclo, causato da “un'autovettura di colore scuro tipo station wagon” che lo aveva sorpassato a sinistra mentre effettuava la svolta verso la via Majorana.
Tali testimonianze, però, appaiono del tutto contradditorie ed inattendibili.
Come correttamente sottolineato dall'appellante, in primo luogo l'identificazione del veicolo sconosciuto non è univoca tra le due dichiarazioni: il teste sostiene infatti che sarebbe stata Tes_2 una station wagon, mentre la ha riferito trattarsi di una utilitaria simil Ford Fiesta. Tes_1
Inoltre, ha affermato che il motociclista era “fermo al semaforo nella zona interessata dalla Tes_2 striscia di arresto e le strisce pedonali" e "primo della colonna" quando è stato tamponato.
Circostanza però inverosimile (come affermato nella CTU), dal momento che il sinistro è avvenuto molto oltre la striscia di arresto, ed in contraddizione con quanto riferito dallo stesso , che CP_1 ha dichiarato oltretutto di non essere stato il primo della fila.
pagina 11 di 18 Peraltro, tale ricostruzione è antitetica rispetto a quanto riportato dalla , che al contrario Tes_1 ha affermato di essere stata “prima della fila nella corsia per la svolta a sinistra ferma al rosso”, e di essere stata superata da un altro veicolo (che avrebbe poi tamponato il motociclo) allo scattare del verde, con la conseguenza che l'incidente sarebbe avvenuto almeno 3-4 secondi dopo lo scattare del verde e che il conducente del furgone, per arrivare all'impatto, sarebbe transitato ben 6-7 secondi dopo lo scattare del rosso per il suo senso di marcia. Una ricostruzione descritta, comunque, come “improbabile” dal CTU.
Sempre lo stesso ha poi riferito di essere tornato poco dopo il sinistro sul luogo e di aver Tes_2 visto l'autocarro condotto dal sig. " fermo sulla carreggiata del viale orientata verso la CP_4 periferia, opposta a quella originariamente da me percorsa, oltre l'area di intersezione e sulla corsia di sorpasso, ossia quella più prossima allo spartitraffico centrale del viale", mentre in realtà il furgone ha terminato la propria corsa sul lato destro della carreggiata (come da accertamenti della Polizia).
In definitiva, il quadro sopra delineato induce ad escludere che il discusso tamponamento si sia realmente verificato. La ricostruzione degli eventi dovrà dunque essere basata sullo scenario Per_ probabilistico descritto dal CTU nella sua relazione tecnica, per cui il ha superato la CP_1 linea d'arresto con semaforo rosso, raggiungendo poi l'isola di traffico al centro dell'intersezione e da lì percorrendo, considerata la rilevata velocità all'impatto di 20 km/h, circa 4-5 metri in 1,4 - 1,8 secondi per giungere al punto d'urto. Un intervallo temporale, come rilevato dal CTU, decisamente troppo breve per consentire al conducente del furgone di evitare la collisione. Al che, a CP_1
non può che essere attribuita l'esclusiva responsabilità del sinistro.
[...]
17. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante censura la ripartizione delle responsabilità (70% e
30% in capo, rispettivamente, al veicolo non identificato e a ) operata dal giudice Controparte_1 di primo grado.
In particolare, evidenzia che il sig. aveva dichiarato di essersi arrestato al semaforo rosso e CP_1 successivamente di essersi immesso nell'isola di traffico in attesa di completare la svolta a sinistra.
Tale ricostruzione, tuttavia, sarebbe incompatibile con la tempistica del ciclo semaforico, che prevede un intervallo di circa 44 secondi per liberare l'incrocio, dal che si evincerebbe che il avrebbe impegnato l'intersezione con luce rossa, e, pertanto, la sua condotta costituirebbe CP_1 la principale causa dell'evento. Di conseguenza, attribuirgli solo il 30% di responsabilità risulterebbe manifestamente illogica e non coerente con le risultanze istruttorie, dovendosi invece pagina 12 di 18 riconoscere la sua esclusiva colpa, o comunque una percentuale di responsabilità ben superiore a quella stabilita in primo grado.
18. Il motivo è assorbito.
19. Con il terzo motivo d'appello l'appellante contesta, infine, la decisione del Tribunale di riconoscere all'attore una personalizzazione del 20% del danno non patrimoniale, motivata in ragione della limitazione della capacità lavorativa specifica e della sofferenza soggettiva derivante dalle lesioni riportate. Secondo , tale riconoscimento sarebbe ingiustificato, poiché il Pt_1
non avrebbe fornito alcuna prova concreta a sostegno della lamentata riduzione della CP_1 capacità lavorativa, avendo egli stesso dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa.
Pertanto, non vi sarebbero i presupposti per attribuirgli alcuna somma a tale titolo, e, in ogni caso, la misura della personalizzazione riconosciuta (20%) risulterebbe eccessiva.
20. Il motivo è assorbito.
21. L'APPELLO INCIDENTALE DI E Controparte_1 Controparte_2
22. Gli appellanti incidentali censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di applicare la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c.
In tal senso, osservano che in caso di tamponamenti (come quello accaduto nel caso di specie) la giurisprudenza di legittimità ha più riprese affermato che la colpa esclusiva del conducente del veicolo investitore è presunta, in quanto tenuto al rispetto della distanza di sicurezza, e pertanto non si applica la predetta presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2. c.c..
Contestano inoltre l'esistenza di un nesso causale tra l'ipotizzato superamento da parte del sig.
della linea di arresto con il semaforo rosso – circostanza da essi sempre negata – e l'urto CP_1 ricevuto da tergo. Tale attraversamento con il semaforo rosso, infatti, non emergerebbe da alcuna testimonianza o riscontro oggettivo, ma sarebbe stato dedotto dal consulente tecnico d'ufficio esclusivamente sulla base di valutazioni cronometriche relative alla successione delle fasi semaforiche. Tuttavia, le medesime risultanze del CTU sarebbero contraddittorie, posto che quest'ultimo in un passaggio della propria relazione indica un intervallo di tre secondi tra l'accensione del rosso nella direzione di marcia del motociclo e quella del verde nel senso opposto, mentre in altro punto fa riferimento a un intervallo di trenta secondi.
Anche prescindendo da tale contraddizione, gli appellanti sostengono che l'eventuale superamento della linea di arresto con semaforo rosso non avrebbe avuto alcuna rilevanza eziologica nella determinazione del sinistro. Il sig. , infatti, dopo aver superato la linea di arresto, si sarebbe CP_1
pagina 13 di 18 regolarmente posizionato nella corsia di svolta a sinistra, delimitata dalle strisce di canalizzazione,
e si sarebbe fermato in attesa del proprio turno semaforico. Egli non avrebbe quindi impegnato irregolarmente l'incrocio, ma si sarebbe limitato a sostare pochi metri oltre la linea di arresto, in posizione sicura e priva di pericolo per la circolazione.
In definitiva, secondo gli appellanti l'eventuale infrazione semaforica, anche se sussistente, non avrebbe avuto alcuna incidenza causale rispetto all'evento, poiché tra il superamento della linea e il tamponamento sarebbe intercorso un apprezzabile lasso di tempo e una vera e propria interruzione della sequenza causale. Quando il motociclista era fermo, in posizione di sicurezza, fu tamponato e spinto in avanti dal veicolo non identificato, che lo proiettò nella corsia opposta di marcia.
23. Il motivo è infondato, alla luce delle motivazioni già espresse per l'accoglimento del primo motivo d'appello principale.
24. L'APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO DI E Controparte_1 [...]
CP_2
Gli appellanti incidentali propongono, in via condizionata all'eventuale accoglimento totale o parziale dell'appello principale, un ulteriore motivo di gravame, relativo all'esclusione di responsabilità in capo al sig. . CP_4
In particolare, censurano la sentenza di primo grado per aver aderito in modo acritico alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva ritenuto che il motociclo avesse percorso 4-5 metri in 1,4-1,8 secondi, un intervallo di tempo troppo breve per consentire al conducente del furgone di evitare l'urto, anche mantenendo una velocità conforme al limite vigente.
Gli appellanti incidentali contestano tale conclusione, rilevando che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, ai fini del superamento della presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. il conducente coinvolto in un sinistro deve dimostrare non solo di aver osservato tutte le regole del Codice della Strada, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Prova che, secondo gli appellanti, non sarebbe stata fornita nel caso di specie.
Essi sottolineano che il Tribunale ha ritenuto superata la presunzione di responsabilità in base alla sola dichiarazione del sig. , il quale aveva affermato di aver impegnato l'incrocio nel CP_4 momento in cui era “appena” scattato il segnale giallo, senza tuttavia specificare l'effettivo tempo trascorso dall'accensione della luce. Inoltre, evidenziano che lo stesso aveva fornito, in altre CP_4 circostanze, dichiarazioni ritenute mendaci, come quella resa alla Polizia Giudiziaria, secondo cui pagina 14 di 18 la presenza del motociclista gli sarebbe stata occultata da un segnale stradale verticale — circostanza smentita dal CTU, che aveva invece accertato l'assenza di cartelli tali da ostacolare la visibilità.
Secondo gli appellanti incidentali, il giudice avrebbe inoltre ignorato l'obbligo – previsto in capo al conducente dall'art. 141 del Codice della Strada – di moderare la velocità in prossimità di intersezioni, al fine di prevenire ogni possibile pericolo.
Ancora, viene altresì rilevato che il Tribunale, in una precedente ordinanza istruttoria, aveva riconosciuto la permanenza della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c., osservando che il conducente che si accinge a impegnare un incrocio regolato da semaforo non è comunque esonerato dal dovere di particolare diligenza, soprattutto nel caso in cui il semaforo proietti luce gialla
Infine, rilevano come il sig. avrebbe potuto tentare una manovra di evitamento, sterzando CP_4 verso destra e utilizzando la corsia libera accanto a quella da lui percorsa. Considerata l'ampiezza e la conformazione rettilinea di viale E. Fermi, nonché la presenza di un incrocio complesso e trafficato, procedere a una velocità di circa 70 km/h sarebbe stato, secondo gli appellanti, comportamento imprudente e non esente da colpa.
25. Il motivo è infondato.
26. Infatti, nonostante in questa sede sia stato escluso che il sinistro di cui è causa sia originato da un tamponamento al motociclo condotto dal sig. , come dallo stesso sostenuto, non si riscontra CP_1 in ogni caso alcuna responsabilità nella condotta del conducente del van di , come CP_4
(anche in questo caso) accertato sia nella relazione della Polizia Locale che nella CTU cinematica Per_ dell'ing.
In tal senso, gli elementi dirimenti sono tre: il fatto che il sia passato con il semaforo rosso, CP_1 come già detto in precedenza;
che il stesse rispettando i limiti di velocità al momento CP_4 dell'impatto; infine, che il conducente del van non avrebbe potuto evitare l'evento tenuto conto della repentinità dell'attraversamento da parte della moto che gli tagliava improvvisamente la strada.
Per quanto riguarda il primo profilo, possiamo richiamare i passaggi della CTU già riportati in sede di accoglimento del primo motivo d'appello principale, secondo cui il motociclista non avrebbe potuto “che essere transitato dalla linea d'arresto per la svolta a sinistra con semaforo rosso”.
pagina 15 di 18 Ricostruzione, tra l'altro, fatta propria anche dal Giudice di primo grado, e per cui è stata attribuita al il 30% della responsabilità. CP_1
In secondo luogo, quanto alla velocità tenuta dal , sempre il CTU ha rilevato che il furgone CP_4 procedeva nell'ordine dei 60-70 km/h, dunque entro i limiti vigenti (70 km/h).
Non assume quindi alcuna rilevanza il fatto che il abbia o meno mentito circa il fatto che la CP_4 presenza del motociclista gli era stata occultata da un segnale stradale verticale, né rileva che sia effettivamente o meno passato quando era “appena” scattato il segnale giallo. Il codice della strada sancisce la correttezza della manovra posta in essere dal conducente dell'autocarro di parte appellata. Più precisamente, l'art. 41, comma 10, del C.d.S. dispone che: “Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per
l'arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza;
in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza”.
Si sottolinea altresì che il furgone procedeva nella corsia centrale, quindi in posizione “ravvicinata” rispetto all'incrocio da cui proveniva il motociclista.
Ciò che risulta dirimente è, comunque, il terzo profilo: “Il motociclo percorre circa 4-5 metri dall'isola di traffico al punto d'urto: pur ipotizzando una partenza da fermo …ed una velocità all'urto di 20 km/h, tale distanza si percorre in 1,4 - 1,8 secondi, intervallo decisamente troppo breve per consentire al conducente del furgone di evitare la collisione” (cfr. CTU). In altri termini, non era evitabile l'impatto con il motociclista, che -in ogni caso- tenuto conto del breve lasso spazio-temporale nel quale appariva il motociclo (tagliandogli la strada), non poteva neppure modificare la traiettoria del furgone. Conducente del furgone che procedeva -si ricorda- sulla carreggiata opposta a quella percorsa dall'attore in primo grado con il favore del semaforo ed a distanza molto ravvicinata (corsia centrale), rispetto alla corsia di provenienza del motociclista.
Questa Corte perciò ritiene, in conformità a quanto accertato in sede di CTU e dagli Agenti della
Polizia Locale di Milano che “[il sinistro, n.d.r.] si (sia) concretizzato durante la fase del rosso semaforico rivolto nel senso di marcia del motociclo che, in assetto di marcia, entrava in collisione con l'autocarro che aveva via libera”, senza che il potesse evitare l'impatto o prevedere CP_4
l'attraversamento repentino del motoveicolo, che proveniva dall'opposto senso di marcia.
L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via pagina 16 di 18 sussidiaria dall'art. 2054, comma 2, c.c. nonché dell'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Inoltre, l'obbligo di attuare una manovra di emergenza al fine di evitare il sinistro non sussiste qualora detta non sia possibile tenuto conto delle circostanze del caso concreto come sopra descritto (Corte di Cassazione, nella sentenza n. 1365 del 24 gennaio 2014).
Da ultimo, come correttamente rilevato da nella sua conclusionale, è infondato il CP_3 riferimento degli appellanti incidentali circa il mancato superamento della presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. da parte del sig. . Tale contestazione è CP_4 già stata superata dal Tribunale;
tuttavia, stante l'univocità degli altri elementi disponibili,
l'esclusione della circostanza del tamponamento fa sì che la responsabilità dell'evento vada attribuita esclusivamente al , e non solo per il 30% imputatogli in primo grado. CP_1
27. L'esito della lite vede dunque la soccombenza degli appellati e Controparte_1
, che vengono quindi condannati ex art 91 c.p.c. alla refusione integrale Controparte_2 delle spese processuali del giudizio in favore delle altre parti, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cassazione, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018).
28. Le spese sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. n.55/2014 (come modificato dal
D.M. 13 agosto 2022 n. 147), in considerazione dello scaglione di riferimento (€ 260.001,00 - €
520.000,00), in complessivi € 22.457,00 per il giudizio di primo grado e, per il secondo grado, in €
14.239,00, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge. Per entrambi i gradi le spese sono liquidate in rapporto ai valori medi previsti, escludendosi nel presente grado la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente.
29. Le spese di entrambe le CTU di primo grado debbono essere poste a carico solidale di CP_1
e , soccombenti.
[...] Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
In parziale riforma della sentenza impugnata n. 11112/24 pubblicata in data 26.12.2024, emessa dal giudice del Tribunale di Milano,
pagina 17 di 18 1. accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro, Controparte_1
e per l'effetto:
2. rigetta la domanda risarcitoria proposta da e (anche) nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di Parte_1
3. condanna e in solido fra loro al pagamento delle spese di Controparte_1 Controparte_2
CTU espletate in primo grado (come già liquidate), nonchè a rifondere integralmente ad Pt_1 le spese di lite di primo grado, liquidate in € 3.544,00 per fase di studio, € 2.338,00 per
[...] fase introduttiva, € 10.411,00 per fase istruttoria ed € 6.164,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
4. conferma per il resto la sentenza impugnata;
5. condanna e a rifondere ad le spese sostenute Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 per il presente giudizio, che si liquidano in 4.389,00 per fase di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva ed € 7.298,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge
6. condanna e a rifondere a le spese sostenute Controparte_1 Controparte_2 CP_10 per il presente giudizio, che si liquidano in 4.389,00 per fase di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva ed € 7.298,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
7. condanna e a rifondere a e Controparte_1 Controparte_2 CP_4 le spese sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in Controparte_5
4.389,00 per fase di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva ed € 7.298,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
Così deciso in Milano il 12.11.2025
Il cons. istr. Il Presidente
RI EL CA AN DI
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.AN DI Presidente
Dr. RI EL CA Consigliere rel.
Dr.ssa Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 200/2025 promossa in grado d'appello
DA
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Bruna Lepre, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Milano, via Giovanni Prati, 12, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Marco Fedele, elettivamente domiciliati presso C.F._2 lo studio di quest'ultimo sito in Milano, Corso di Porta Romana n. 87/A;
APPELLATI
(C.F. , Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Franchi, elettivamente domiciliata presso lo studio di pagina 1 di 18 quest'ultimo sito in Milano, Saronno (VA), via Varese n. 25/g, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
(C.F. ) e CP_4 C.F._3 Controparte_5
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. RIcristina Butti, elettivamente domiciliati P.IVA_3 presso lo studio di quest'ultima sito in Tremezzina (CO), Via Statale n. 2038;
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Piaccia alla Corte adita, ogni contraria istanza rigettata, in accoglimento dell'appello proposto da
quale Impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Parte_1
Strada, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, riformare integralmente la sentenza n.
11112/24 pubblicata in data 26.12.2024, emessa dal giudice del Tribunale di Milano, Dott.ssa Grazia
Fedele, sez. X, nella causa iscritta al N. R.G.5960/2019 e pertanto
In via preliminare:
SOSPENDERE in virtù dei motivi dedotti nel presente atto, la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
Nel merito in via principale:
ACCERTARE e DICHIARARE infondata e non provata la domanda attorea e l'assenza di responsabilità in capo al veicolo non identificato;
RIGETTARE tutte le domande attoree.
Con vittoria di spese di lite.
In subordine:
ACCERTARE e DICHIARARE, una percentuale di responsabilità del veicolo non identificato nella causazione del sinistro oggetto di causa inferiore a quella riconosciuta in primo grado e per l'effetto
RIDURRE nel giusto le pretese attoree.
Con vittoria di spese di lite.
In ulteriore subordine:
ACCERTARE e DICHIARARE non dovuta alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno e per
l'effetto pagina 2 di 18 RIDURRE nel giusto le pretese attoree.
Con vittoria di spese di lite.
In estremo subordine:
ACCERTARE e DICHIARARE eccessivo il riconoscimento di un aumento del 20% per la personalizzazione del danno non patrimoniale e per l'effetto
RIDURRE nel giusto le pretese attoree.
Con vittoria di spese di lite.”.
Per e Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis,
In via principale, nel merito:
Respingere tutti i motivi di gravame dedotti nell'atto di parte appellante principale in Parte_1 quanto infondati in fatto ed in diritto per le motivazioni in narrativa,
In via di appello incidentale:
In parziale riforma della Sentenza n. 11112/'24 emessa dal Tribunale di Milano, Sez. X Civile, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare:
a) accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in atti, la responsabilità nella determinazione del sinistro per cui è causa, del conducente del veicolo rimasto sconosciuto e, conseguentemente,
b) relativamente al IG. , per le motivazioni e le causali di cui in atti, condannare Controparte_1
quale impresa designata dalla CONSAP per la Regione Lombardia per la liquidazione Parte_1 dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del IG. , della somma di € 378.004,20 (di cui € 26.730,00 per invalidità Controparte_1 temporanea, € 339.425,00 per invalidità permanente e incremento sofferenza soggettiva, € 3.260,40 per spese mediche già in atti, € 1.268,80 per il costo sostenuto per l'attività svolta dal CTP
[...] in sede di CTU tecnica, € 7.320,00 quale compenso per l'attività svolta Controparte_6 dal CTP Dott. in sede di CTU medico-legale), oltre il costo delle CTU meccanica e Controparte_7 medico-legale da porre definitivamente a carico della convenuta, ovvero al pagamento di quella diversa somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa o di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi compensativi sulla somma via via rivalutata, dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo;
pagina 3 di 18 c) condannare, inoltre, per le motivazioni e le causali di cui in atti, quale impresa Parte_1 designata dalla CONSAP per la Regione Lombardia per la liquidazione dei danni a carico del
F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del IG. CP_1
, di un ulteriore importo, a titolo di aumento personalizzato del danno e lesione della capacità
[...] lavorativa, nella misura che il Giudicante riterrà equa o di giustizia;
d) relativamente alla IG.ra , accertato e dichiarato per le motivazioni e le causali Controparte_2 di cui in atti, che, a seguito del sinistro per cui è causa, il motoveicolo Ducati tg. DR31956, di sua proprietà, subiva danni per complessivi € 12.985,00, accertato e dichiarato che il valore commerciale ante sinistro del motoveicolo è pari ad € 5.200,00, accertata e dichiarata, conseguentemente,
l'antieconomicità della riparazione, condannare quale impresa designata dalla Parte_1
CONSAP per la Regione Lombardia per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della IG.ra , della Controparte_2 somma di € 5.200,00, oltre il costo della CTU meccanica da porre definitivamente a carico di parte convenuta, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa o di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi compensativi sulla somma via via rivalutata, dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario, in relazione ai quali si chiede al Giudicante di tenere conto della complessità della.”.
Per Controparte_8
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice d'Appello, contrariis reiectis
NEL MERITO
* in via principale: accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza n. 11112/2024 emessa dal Tribunale di MILANO e pubblicata il 26.12.2024 nelle statuizioni in cui si dichiara la respinsione di ogni domanda nei confronti di , del sig. e di CP_3 CP_4 Controparte_5
[...]
Con vittoria di spese di lite del grado di giudizio.
* in via di subordine: respingere ogni domanda nei confronti di perché infondata in fatto e in CP_3 diritto.
Con vittoria di spese di lite del grado di giudizio”.
pagina 4 di 18 Per e CP_4 Controparte_5
“IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza n. 11112/2024 emessa dal Tribunale di Milano nelle statuizioni in cui si respinge ogni domanda nei confronti del sig.
e di CP_4 Controparte_5
Con vittoria di spese del grado di giudizio.
IN SUBORDINE E IN OGNI CASO: rigettarsi ogni e qualsivoglia domanda nei confronti del sig.
e di perché infondata in fatto e in diritto. CP_4 Controparte_5
Con vittoria di spese del grado di giudizio.
In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui si dovesse accertare una qualsivoglia responsabilità, anche in via concorsuale, in capo al sig. e alla per CP_4 Parte_2 effetto dell'accoglimento – anche parziale - dell'appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, condannare la CO TI , in forza della CP_3 CP_9 polizza assicurativa RCA in essere tra le parti, a tenere il sig. e la CP_4 Controparte_5 indenne e manlevarli da qualsivoglia danno, costo o spesa dovesse essere condannato a sostenere.
Oltre al rimborso integrale delle spese lite di tutti i gradi di giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e convenivano in giudizio in giudizio avanti il Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Milano quale Impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Parte_1
Strada, nonché e Zurich Insurance plc, esponendo che: Controparte_5 CP_4
- in data 19 ottobre 2015, intorno alle ore 6:20, il sig. , alla guida del motociclo Ducati tg. CP_1
DR31956 di proprietà della sig.ra , percorreva viale E. Fermi in Milano, in direzione CP_2 centro città;
- giunto all'intersezione con via Majorana, si immetteva nella corsia riservata alla svolta a sinistra e si arrestava allo spartitraffico, in attesa di poter completare la manovra;
- in tale frangente, il motociclo veniva tamponato da un veicolo proveniente da tergo, rimasto sconosciuto, e spinto in avanti sulla corsia opposta di viale E. Fermi;
- conseguentemente, il motociclo veniva travolto dall'autocarro tg. CM948NN, di proprietà di condotto dal sig. e assicurato con Zurich Insurance plc, che Controparte_5 CP_4 avrebbe impegnato l'intersezione senza favore semaforico;
pagina 5 di 18 - a seguito del sinistro, il sig. riportava gravi lesioni personali, quantificate dal proprio CP_1 consulente medico-legale in 60% di danno biologico permanente, 120 gg. di inabilità temporanea totale, in 120 gg. di inabilità temporanea parziale al 75%, 120 gg. di inabilità temporanea parziale al 66%, con asserita incidenza sulla capacità lavorativa specifica di gestore di attività commerciale, nella specie bar, con attitudine residua limitata alla gestione della cassa.
Gli attori chiedevano pertanto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale. In particolare, il sig.
chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per complessivi € 518.319,60 CP_1
a titolo di danno biologico, € 3.260,40 per spese mediche e € 159.197,85 per riduzione della capacità lavorativa. La sig.ra domandava, a sua volta, il ristoro di € 6.470,00, CP_2 corrispondente al valore commerciale del motociclo ante sinistro, poiché la riparazione risultava antieconomica.
2. Si costituiva eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva del Parte_1
Fondo di Garanzia, poiché – secondo i rilievi della Polizia Locale – non vi erano segni di tamponamento sulla parte posteriore del motociclo e dunque non risultava coinvolto alcun veicolo ignoto. Contestava, inoltre, la ricostruzione dei fatti offerta dagli attori, imputando la responsabilità del sinistro al sig. , che avrebbe attraversato l'intersezione con semaforo rosso. CP_1
3. Si costituiva altresì Zurich Insurance plc, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che – secondo la stessa prospettazione attorea – il motociclo del era stato proiettato CP_1 sulla corsia opposta solo a seguito dell'urto con il veicolo ignoto. Negava, in ogni caso, ogni responsabilità del conducente dell'autocarro assicurato, chiedendo il rigetto integrale delle domande proposte nei confronti propri, di e del sig. . Controparte_5 CP_4
4. Infine, e si costituivano congiuntamente, contestando ogni Controparte_5 CP_4 addebito e sostenendo che il sinistro fosse riconducibile esclusivamente alla condotta del sig.
, come sarebbe emerso dai rilievi eseguiti dalla Polizia Locale. Chiedevano pertanto il CP_1 rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, di essere manlevati da Zurich Insurance plc.
5. Il giudizio veniva istruito mediante l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio cinematica, finalizzata alla ricostruzione della dinamica del sinistro, delle prove orali richieste dalle parti e di una consulenza medico-legale sulla persona del sig. . Controparte_1
6. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 11112/2024 pubblicata in data 26.12.2024, così statuiva:
pagina 6 di 18 “Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la responsabilità concorrente del conducente del veicolo rimasto sconosciuto e dell'attore , nella misura rispettivamente del 70% e del 30%, nella causazione Controparte_1 del sinistro del 19.10.2016;
2) respinge le domande degli attori nei confronti di Zurich Insurance plc, di Controparte_5
e di;
CP_4
3) per l'effetto dichiara tenuta e condanna quale Impresa designata dal F.G.V.S., al Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali all'attore , che, tenuto Controparte_1 conto del concorso di colpa di quest'ultimo, si liquidano rispettivamente in € 2.699,93 e in €
357.565,32, oltre interessi come in parte motiva;
4) dichiara inoltre tenuta e condanna a corrispondere a , a titolo Parte_1 Controparte_2 di risarcimento del danno materiale al motoveicolo, l'importo di € 2.590,00, oltre interessi come in parte motiva;
5) dichiara tenuta e condanna a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida in € Parte_1
6.000,00 per esborsi (ivi comprese le spese di CTP) ed € 25.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
6) dispone la distrazione delle predette spese legali in favore del procuratore antistatario;
7) dichiara tenuti e condanna gli attori a rifondere a Zurich Insurance plc le spese di lite, che liquida in € 11.229,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
8) dichiara tenuti e condanna gli attori a rifondere a e a le Controparte_5 CP_4 spese di lite, che liquida in € 11.229,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
9) pone le spese delle due CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di
. Parte_1
7. Nello specifico, il Tribunale escludeva innanzitutto ogni responsabilità in capo a Zurich Insurance plc, e sulla scorta delle risultanze della CTU cinematica Controparte_5 CP_4 redatta dall'ing. da cui era emerso che il sig. non avrebbe potuto in alcun modo Persona_1 CP_4 evitare l'impatto con il motociclo condotto dall'attore . Il convenuto avrebbe così Controparte_1
pagina 7 di 18 superato la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c., in conformità all'orientamento della Corte di cassazione secondo cui l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della condotta regolare dell'altro libera quest'ultimo dalla presunzione di concorso, senza necessità di dimostrare ulteriormente di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Al contrario, il Giudice di prime cure affermava di non poter mettere in dubbio la responsabilità del veicolo rimasto sconosciuto, non essendo emersi elementi idonei a mettere in discussione l'attendibilità dei testimoni oculari e . Testimone_1 Tes_2
In particolare, la teste aveva dichiarato di trovarsi ferma al semaforo di viale Fermi, Tes_1 nella carreggiata di sinistra, e di aver visto il sig. oltrepassare il semaforo e sostare in attesa CP_1 di svoltare a sinistra. Una volta scattato il verde nella propria direzione, avrebbe notato un'autovettura provenire dalla sua destra e superarla per svoltare a sinistra;
pur non avendo visto direttamente il tamponamento, la teste riferiva di aver notato un movimento repentino del sig.
, che si sarebbe girato all'indietro e spostato verso l'altra carreggiata. CP_1
Il teste , invece, aveva riferito di aver assistito al tamponamento del motociclo da parte di Tes_2 un'autovettura di tipo station wagon proveniente dalla corsia alla sua sinistra, che stava svoltando a sinistra.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale riteneva di non poter condividere le conclusioni cui erano giunti gli agenti della Polizia Locale, secondo cui i danni presenti sul motociclo non sarebbero stati Per_ compatibili con un urto da tergo. Ciò anche in virtù di quanto affermato nella CTU dell'ing. che, pur dichiarandoli improbabile, aveva ritenuto non impossibile, sotto il profilo dinamico, il coinvolgimento di un terzo veicolo e dunque la plausibilità di un impatto allineato e di modesta entità, tale comunque da sospingere il motociclo in avanti per 4-5 metri, ipotizzando che lo pneumatico posteriore potesse essere colpito senza provocare danni visibili alle sovrastrutture posteriori.
Il giudice richiamava poi i principi in tema di intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, ritenendo che l'attore avesse assolto l'onere probatorio in ordine al determinismo causale del veicolo sconosciuto nel verificarsi del sinistro, ma non avesse completamente superato la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. Ciò in quanto lo stesso aveva dichiarato di trovarsi già sull'isola di traffico in attesa di svoltare a sinistra al CP_1 momento dell'urto, ma – come rilevato dal CTU in base alla durata delle fasi semaforiche – per pagina 8 di 18 giungere in tale posizione doveva aver oltrepassato la linea di arresto con semaforo rosso. Pertanto, riteneva equo determinare il contributo causale dell'attore nella produzione del sinistro nella misura del 30%, disponendo la riduzione proporzionale delle somme liquidate a titolo risarcitorio.
Alla luce di quanto sopra, condannava quale Impresa designata dal F.G.V.S., a Parte_1 risarcire a i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, liquidati rispettivamente Controparte_1 in € 2.699,93 e in € 357.565,32, nonché a , a titolo di risarcimento del danno Controparte_2 materiale al motoveicolo, l'importo di € 2.590,00.
8. Avverso tale sentenza proponeva appello per i motivi ivi formulati. Parte_1
9. Si costituivano e , ribadendo l'estraneità di quest'ultimo nella Controparte_5 CP_4 causazione del sinistro e chiedendo in ogni caso di essere tenuti manlevati dalla compagnia assicurativa Zurich Insurance plc.
10. Si costituivano altresì e contestando l'avverso appello e Controparte_1 Controparte_2 presentando altresì appello incidentale e appello incidentale condizionato.
11. Infine, si costitutiva Zurich Insurance plc chiedendo di accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nelle statuizioni in cui respingeva ogni domanda nei confronti di stessa. CP_3
12. All'esito della prima udienza del 16.09.2025 il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c. fissava, davanti a sé, l'udienza del 04.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
13. Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 04.11.2025 e decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14. L'APPELLO PRINCIPALE DI Parte_1
15. Con il primo motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata, sulla scorta delle testimonianze dei sigg. e , la presenza del veicolo Tes_2 Tes_1 rimasto sconosciuto e il suo ruolo nel sinistro. pagina 9 di 18 Secondo , infatti, il Giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente valutato né gli esiti Pt_1 della consulenza tecnica d'ufficio cinematica, né le risultanze dei rilievi della Polizia Locale.
Premesso che la CTU, pur ritenendo non impossibile un urto da tergo, lo aveva considerato poco probabile, l'appellante sottolinea infatti che gli agenti intervenuti sul luogo del sinistro avevano escluso il coinvolgimento di un terzo veicolo, come confermato in sede di prova orale dall'agente di
Polizia Locale nonché dalle dichiarazioni rese dal convenuto , che Testimone_3 CP_4 aveva negato qualsiasi urto tra il motociclo dell'attore e un altro veicolo. Inoltre, rileva Pt_1 come le deposizioni dei testimoni sarebbero tra loro incongruenti e contraddittorie: non solo la sig.ra aveva dichiarato di non aver visto l'urto, ma i due testi avevano descritto veicoli Tes_1 di tipologia diversa (una piccola utilitaria la sig.ra , una station wagon il sig. ,). Tes_1 Tes_2
Quest'ultimo, inoltre, aveva affermato che al momento dell'urto con il veicolo sconosciuto il motociclo era fermo al semaforo nella zona interessata dalla striscia di arresto e le strisce pedonali in corrispondenza della linea di arresto, circostanza ritenuta incompatibile con la localizzazione effettiva del sinistro e con la versione dello stesso , che aveva dichiarato di trovarsi dietro CP_1 altri veicoli, e non di essere il primo della fila.
16. Il motivo è fondato.
Infatti, si ritiene di doversi discostare dalla ricostruzione dei fatti fatta propria dal Giudice di prime cure, valorizzando al contrario le risultanze della relazione della Polizia Locale e della CTU Per_ cinematica svolta dall'ing. anche sulla scorta delle evidenti contraddizioni testimoniali rilevate dall'appellante.
In particolare, la Polizia Locale è stata perentoria nel negare qualsivoglia coinvolgimento di un veicolo terzo nella dinamica del sinistro. L'Agente afferma infatti testualmente che Testimone_3 detto coinvolgimento “non ha trovato alcun riscontro con gli elementi oggettivi”, posto che “la tipologia dei danni presenti sul motociclo non sono compatibili con un urto da tergo”, poiché in tal caso “dovevano necessariamente essere interessate anche la ruota e la forcella posteriore nonché il terminale di scarico, parti che, contrariamente, sono in asse e prive di danni derivanti da collisioni”. Per_ Sulla stessa linea, seppur meno drasticamente, il CTU Quest'ultimo afferma infatti che “il coinvolgimento di un terzo veicolo nel determinismo dell'evento appare allo scrivente non impossibile ma quantomeno meno probabile rispetto alla dinamica che vede i soli autocarro e motociclo coinvolti”, posto che “un urto posteriore che produca un avanzamento del motociclo di
pagina 10 di 18 circa 4-5 metri (tale è la distanza percorsa dal motociclo dall'isola di traffico al punto d'urto), proiettandolo contro il furgone ad una velocità di 20-25 km/h, richiede una forza d'impatto tale che:
a. Difficilmente si concentrerebbe solo e soltanto sullo pneumatico senza lasciare altre tracce;
b. Difficilmente il motociclo sarebbe rimasto in posizione eretta, a meno di essere tamponato in linea e non in senso obliquo”.
Da ultimo, va sottolineato che il coinvolgimento del veicolo non identificato è stata escluso anche da , conducente del furgone, il quale non solo “era nella migliore posizione per CP_4 accorgersi dell'asserito tamponamento ai danni del motociclista”, come riportato dal CTU, ma, soprattutto, avrebbe avuto tutto l'interesse ad aderire a tale ricostruzione, posto che la sua posizione processuale ne avrebbe tratto un evidente vantaggio.
Al contrario, il Tribunale ha ritenuto di non valorizzare quanto appena riportato, fondando la propria decisione esclusivamente sulle testimonianze dei testi e . Tes_1 Tes_2
In particolare, la prima ha affermato di non aver assistito direttamente al contatto tra il motociclo e il veicolo non riconosciuto, ma di averlo desunto poiché, dopo essere stata superata da una autovettura (di cui ricorda la brusca frenata) “avendo visto la moto avanzare, ho supposto che fosse stata sospinta in avanti da quell'auto stessa". Dichiarazioni che, pertanto, nulla apportano circa la ricostruzione causale effettiva dell'evento.
Il sig. , invece, ha dichiarato di aver osservato in prima persona il tamponamento del Tes_2 motociclo, causato da “un'autovettura di colore scuro tipo station wagon” che lo aveva sorpassato a sinistra mentre effettuava la svolta verso la via Majorana.
Tali testimonianze, però, appaiono del tutto contradditorie ed inattendibili.
Come correttamente sottolineato dall'appellante, in primo luogo l'identificazione del veicolo sconosciuto non è univoca tra le due dichiarazioni: il teste sostiene infatti che sarebbe stata Tes_2 una station wagon, mentre la ha riferito trattarsi di una utilitaria simil Ford Fiesta. Tes_1
Inoltre, ha affermato che il motociclista era “fermo al semaforo nella zona interessata dalla Tes_2 striscia di arresto e le strisce pedonali" e "primo della colonna" quando è stato tamponato.
Circostanza però inverosimile (come affermato nella CTU), dal momento che il sinistro è avvenuto molto oltre la striscia di arresto, ed in contraddizione con quanto riferito dallo stesso , che CP_1 ha dichiarato oltretutto di non essere stato il primo della fila.
pagina 11 di 18 Peraltro, tale ricostruzione è antitetica rispetto a quanto riportato dalla , che al contrario Tes_1 ha affermato di essere stata “prima della fila nella corsia per la svolta a sinistra ferma al rosso”, e di essere stata superata da un altro veicolo (che avrebbe poi tamponato il motociclo) allo scattare del verde, con la conseguenza che l'incidente sarebbe avvenuto almeno 3-4 secondi dopo lo scattare del verde e che il conducente del furgone, per arrivare all'impatto, sarebbe transitato ben 6-7 secondi dopo lo scattare del rosso per il suo senso di marcia. Una ricostruzione descritta, comunque, come “improbabile” dal CTU.
Sempre lo stesso ha poi riferito di essere tornato poco dopo il sinistro sul luogo e di aver Tes_2 visto l'autocarro condotto dal sig. " fermo sulla carreggiata del viale orientata verso la CP_4 periferia, opposta a quella originariamente da me percorsa, oltre l'area di intersezione e sulla corsia di sorpasso, ossia quella più prossima allo spartitraffico centrale del viale", mentre in realtà il furgone ha terminato la propria corsa sul lato destro della carreggiata (come da accertamenti della Polizia).
In definitiva, il quadro sopra delineato induce ad escludere che il discusso tamponamento si sia realmente verificato. La ricostruzione degli eventi dovrà dunque essere basata sullo scenario Per_ probabilistico descritto dal CTU nella sua relazione tecnica, per cui il ha superato la CP_1 linea d'arresto con semaforo rosso, raggiungendo poi l'isola di traffico al centro dell'intersezione e da lì percorrendo, considerata la rilevata velocità all'impatto di 20 km/h, circa 4-5 metri in 1,4 - 1,8 secondi per giungere al punto d'urto. Un intervallo temporale, come rilevato dal CTU, decisamente troppo breve per consentire al conducente del furgone di evitare la collisione. Al che, a CP_1
non può che essere attribuita l'esclusiva responsabilità del sinistro.
[...]
17. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante censura la ripartizione delle responsabilità (70% e
30% in capo, rispettivamente, al veicolo non identificato e a ) operata dal giudice Controparte_1 di primo grado.
In particolare, evidenzia che il sig. aveva dichiarato di essersi arrestato al semaforo rosso e CP_1 successivamente di essersi immesso nell'isola di traffico in attesa di completare la svolta a sinistra.
Tale ricostruzione, tuttavia, sarebbe incompatibile con la tempistica del ciclo semaforico, che prevede un intervallo di circa 44 secondi per liberare l'incrocio, dal che si evincerebbe che il avrebbe impegnato l'intersezione con luce rossa, e, pertanto, la sua condotta costituirebbe CP_1 la principale causa dell'evento. Di conseguenza, attribuirgli solo il 30% di responsabilità risulterebbe manifestamente illogica e non coerente con le risultanze istruttorie, dovendosi invece pagina 12 di 18 riconoscere la sua esclusiva colpa, o comunque una percentuale di responsabilità ben superiore a quella stabilita in primo grado.
18. Il motivo è assorbito.
19. Con il terzo motivo d'appello l'appellante contesta, infine, la decisione del Tribunale di riconoscere all'attore una personalizzazione del 20% del danno non patrimoniale, motivata in ragione della limitazione della capacità lavorativa specifica e della sofferenza soggettiva derivante dalle lesioni riportate. Secondo , tale riconoscimento sarebbe ingiustificato, poiché il Pt_1
non avrebbe fornito alcuna prova concreta a sostegno della lamentata riduzione della CP_1 capacità lavorativa, avendo egli stesso dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa.
Pertanto, non vi sarebbero i presupposti per attribuirgli alcuna somma a tale titolo, e, in ogni caso, la misura della personalizzazione riconosciuta (20%) risulterebbe eccessiva.
20. Il motivo è assorbito.
21. L'APPELLO INCIDENTALE DI E Controparte_1 Controparte_2
22. Gli appellanti incidentali censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di applicare la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c.
In tal senso, osservano che in caso di tamponamenti (come quello accaduto nel caso di specie) la giurisprudenza di legittimità ha più riprese affermato che la colpa esclusiva del conducente del veicolo investitore è presunta, in quanto tenuto al rispetto della distanza di sicurezza, e pertanto non si applica la predetta presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2. c.c..
Contestano inoltre l'esistenza di un nesso causale tra l'ipotizzato superamento da parte del sig.
della linea di arresto con il semaforo rosso – circostanza da essi sempre negata – e l'urto CP_1 ricevuto da tergo. Tale attraversamento con il semaforo rosso, infatti, non emergerebbe da alcuna testimonianza o riscontro oggettivo, ma sarebbe stato dedotto dal consulente tecnico d'ufficio esclusivamente sulla base di valutazioni cronometriche relative alla successione delle fasi semaforiche. Tuttavia, le medesime risultanze del CTU sarebbero contraddittorie, posto che quest'ultimo in un passaggio della propria relazione indica un intervallo di tre secondi tra l'accensione del rosso nella direzione di marcia del motociclo e quella del verde nel senso opposto, mentre in altro punto fa riferimento a un intervallo di trenta secondi.
Anche prescindendo da tale contraddizione, gli appellanti sostengono che l'eventuale superamento della linea di arresto con semaforo rosso non avrebbe avuto alcuna rilevanza eziologica nella determinazione del sinistro. Il sig. , infatti, dopo aver superato la linea di arresto, si sarebbe CP_1
pagina 13 di 18 regolarmente posizionato nella corsia di svolta a sinistra, delimitata dalle strisce di canalizzazione,
e si sarebbe fermato in attesa del proprio turno semaforico. Egli non avrebbe quindi impegnato irregolarmente l'incrocio, ma si sarebbe limitato a sostare pochi metri oltre la linea di arresto, in posizione sicura e priva di pericolo per la circolazione.
In definitiva, secondo gli appellanti l'eventuale infrazione semaforica, anche se sussistente, non avrebbe avuto alcuna incidenza causale rispetto all'evento, poiché tra il superamento della linea e il tamponamento sarebbe intercorso un apprezzabile lasso di tempo e una vera e propria interruzione della sequenza causale. Quando il motociclista era fermo, in posizione di sicurezza, fu tamponato e spinto in avanti dal veicolo non identificato, che lo proiettò nella corsia opposta di marcia.
23. Il motivo è infondato, alla luce delle motivazioni già espresse per l'accoglimento del primo motivo d'appello principale.
24. L'APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO DI E Controparte_1 [...]
CP_2
Gli appellanti incidentali propongono, in via condizionata all'eventuale accoglimento totale o parziale dell'appello principale, un ulteriore motivo di gravame, relativo all'esclusione di responsabilità in capo al sig. . CP_4
In particolare, censurano la sentenza di primo grado per aver aderito in modo acritico alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva ritenuto che il motociclo avesse percorso 4-5 metri in 1,4-1,8 secondi, un intervallo di tempo troppo breve per consentire al conducente del furgone di evitare l'urto, anche mantenendo una velocità conforme al limite vigente.
Gli appellanti incidentali contestano tale conclusione, rilevando che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, ai fini del superamento della presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. il conducente coinvolto in un sinistro deve dimostrare non solo di aver osservato tutte le regole del Codice della Strada, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Prova che, secondo gli appellanti, non sarebbe stata fornita nel caso di specie.
Essi sottolineano che il Tribunale ha ritenuto superata la presunzione di responsabilità in base alla sola dichiarazione del sig. , il quale aveva affermato di aver impegnato l'incrocio nel CP_4 momento in cui era “appena” scattato il segnale giallo, senza tuttavia specificare l'effettivo tempo trascorso dall'accensione della luce. Inoltre, evidenziano che lo stesso aveva fornito, in altre CP_4 circostanze, dichiarazioni ritenute mendaci, come quella resa alla Polizia Giudiziaria, secondo cui pagina 14 di 18 la presenza del motociclista gli sarebbe stata occultata da un segnale stradale verticale — circostanza smentita dal CTU, che aveva invece accertato l'assenza di cartelli tali da ostacolare la visibilità.
Secondo gli appellanti incidentali, il giudice avrebbe inoltre ignorato l'obbligo – previsto in capo al conducente dall'art. 141 del Codice della Strada – di moderare la velocità in prossimità di intersezioni, al fine di prevenire ogni possibile pericolo.
Ancora, viene altresì rilevato che il Tribunale, in una precedente ordinanza istruttoria, aveva riconosciuto la permanenza della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c., osservando che il conducente che si accinge a impegnare un incrocio regolato da semaforo non è comunque esonerato dal dovere di particolare diligenza, soprattutto nel caso in cui il semaforo proietti luce gialla
Infine, rilevano come il sig. avrebbe potuto tentare una manovra di evitamento, sterzando CP_4 verso destra e utilizzando la corsia libera accanto a quella da lui percorsa. Considerata l'ampiezza e la conformazione rettilinea di viale E. Fermi, nonché la presenza di un incrocio complesso e trafficato, procedere a una velocità di circa 70 km/h sarebbe stato, secondo gli appellanti, comportamento imprudente e non esente da colpa.
25. Il motivo è infondato.
26. Infatti, nonostante in questa sede sia stato escluso che il sinistro di cui è causa sia originato da un tamponamento al motociclo condotto dal sig. , come dallo stesso sostenuto, non si riscontra CP_1 in ogni caso alcuna responsabilità nella condotta del conducente del van di , come CP_4
(anche in questo caso) accertato sia nella relazione della Polizia Locale che nella CTU cinematica Per_ dell'ing.
In tal senso, gli elementi dirimenti sono tre: il fatto che il sia passato con il semaforo rosso, CP_1 come già detto in precedenza;
che il stesse rispettando i limiti di velocità al momento CP_4 dell'impatto; infine, che il conducente del van non avrebbe potuto evitare l'evento tenuto conto della repentinità dell'attraversamento da parte della moto che gli tagliava improvvisamente la strada.
Per quanto riguarda il primo profilo, possiamo richiamare i passaggi della CTU già riportati in sede di accoglimento del primo motivo d'appello principale, secondo cui il motociclista non avrebbe potuto “che essere transitato dalla linea d'arresto per la svolta a sinistra con semaforo rosso”.
pagina 15 di 18 Ricostruzione, tra l'altro, fatta propria anche dal Giudice di primo grado, e per cui è stata attribuita al il 30% della responsabilità. CP_1
In secondo luogo, quanto alla velocità tenuta dal , sempre il CTU ha rilevato che il furgone CP_4 procedeva nell'ordine dei 60-70 km/h, dunque entro i limiti vigenti (70 km/h).
Non assume quindi alcuna rilevanza il fatto che il abbia o meno mentito circa il fatto che la CP_4 presenza del motociclista gli era stata occultata da un segnale stradale verticale, né rileva che sia effettivamente o meno passato quando era “appena” scattato il segnale giallo. Il codice della strada sancisce la correttezza della manovra posta in essere dal conducente dell'autocarro di parte appellata. Più precisamente, l'art. 41, comma 10, del C.d.S. dispone che: “Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per
l'arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza;
in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza”.
Si sottolinea altresì che il furgone procedeva nella corsia centrale, quindi in posizione “ravvicinata” rispetto all'incrocio da cui proveniva il motociclista.
Ciò che risulta dirimente è, comunque, il terzo profilo: “Il motociclo percorre circa 4-5 metri dall'isola di traffico al punto d'urto: pur ipotizzando una partenza da fermo …ed una velocità all'urto di 20 km/h, tale distanza si percorre in 1,4 - 1,8 secondi, intervallo decisamente troppo breve per consentire al conducente del furgone di evitare la collisione” (cfr. CTU). In altri termini, non era evitabile l'impatto con il motociclista, che -in ogni caso- tenuto conto del breve lasso spazio-temporale nel quale appariva il motociclo (tagliandogli la strada), non poteva neppure modificare la traiettoria del furgone. Conducente del furgone che procedeva -si ricorda- sulla carreggiata opposta a quella percorsa dall'attore in primo grado con il favore del semaforo ed a distanza molto ravvicinata (corsia centrale), rispetto alla corsia di provenienza del motociclista.
Questa Corte perciò ritiene, in conformità a quanto accertato in sede di CTU e dagli Agenti della
Polizia Locale di Milano che “[il sinistro, n.d.r.] si (sia) concretizzato durante la fase del rosso semaforico rivolto nel senso di marcia del motociclo che, in assetto di marcia, entrava in collisione con l'autocarro che aveva via libera”, senza che il potesse evitare l'impatto o prevedere CP_4
l'attraversamento repentino del motoveicolo, che proveniva dall'opposto senso di marcia.
L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via pagina 16 di 18 sussidiaria dall'art. 2054, comma 2, c.c. nonché dell'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Inoltre, l'obbligo di attuare una manovra di emergenza al fine di evitare il sinistro non sussiste qualora detta non sia possibile tenuto conto delle circostanze del caso concreto come sopra descritto (Corte di Cassazione, nella sentenza n. 1365 del 24 gennaio 2014).
Da ultimo, come correttamente rilevato da nella sua conclusionale, è infondato il CP_3 riferimento degli appellanti incidentali circa il mancato superamento della presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. da parte del sig. . Tale contestazione è CP_4 già stata superata dal Tribunale;
tuttavia, stante l'univocità degli altri elementi disponibili,
l'esclusione della circostanza del tamponamento fa sì che la responsabilità dell'evento vada attribuita esclusivamente al , e non solo per il 30% imputatogli in primo grado. CP_1
27. L'esito della lite vede dunque la soccombenza degli appellati e Controparte_1
, che vengono quindi condannati ex art 91 c.p.c. alla refusione integrale Controparte_2 delle spese processuali del giudizio in favore delle altre parti, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cassazione, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018).
28. Le spese sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. n.55/2014 (come modificato dal
D.M. 13 agosto 2022 n. 147), in considerazione dello scaglione di riferimento (€ 260.001,00 - €
520.000,00), in complessivi € 22.457,00 per il giudizio di primo grado e, per il secondo grado, in €
14.239,00, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge. Per entrambi i gradi le spese sono liquidate in rapporto ai valori medi previsti, escludendosi nel presente grado la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente.
29. Le spese di entrambe le CTU di primo grado debbono essere poste a carico solidale di CP_1
e , soccombenti.
[...] Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
In parziale riforma della sentenza impugnata n. 11112/24 pubblicata in data 26.12.2024, emessa dal giudice del Tribunale di Milano,
pagina 17 di 18 1. accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro, Controparte_1
e per l'effetto:
2. rigetta la domanda risarcitoria proposta da e (anche) nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di Parte_1
3. condanna e in solido fra loro al pagamento delle spese di Controparte_1 Controparte_2
CTU espletate in primo grado (come già liquidate), nonchè a rifondere integralmente ad Pt_1 le spese di lite di primo grado, liquidate in € 3.544,00 per fase di studio, € 2.338,00 per
[...] fase introduttiva, € 10.411,00 per fase istruttoria ed € 6.164,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
4. conferma per il resto la sentenza impugnata;
5. condanna e a rifondere ad le spese sostenute Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 per il presente giudizio, che si liquidano in 4.389,00 per fase di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva ed € 7.298,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge
6. condanna e a rifondere a le spese sostenute Controparte_1 Controparte_2 CP_10 per il presente giudizio, che si liquidano in 4.389,00 per fase di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva ed € 7.298,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
7. condanna e a rifondere a e Controparte_1 Controparte_2 CP_4 le spese sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in Controparte_5
4.389,00 per fase di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva ed € 7.298,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
Così deciso in Milano il 12.11.2025
Il cons. istr. Il Presidente
RI EL CA AN DI
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