Art. 4.
Gli orari ed i programmi orientativi di insegnamento e d'esame dei corsi previsti dai commi primo, secondo e terzo del precedente articolo 1, nonche' le modalita' di svolgimento degli esami di cui al precedente articolo 3, saranno stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e la commissione di cui al primo comma dello stesso articolo 1 e potranno essere via via modificati sulla base dei risultati della sperimentazione. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 14 settembre 1970, n. 692 , ha disposto (con l'art. 3) che "A modifica e integrazione di quanto disposto dall' articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 754 , gli orari ed i programmi orientativi di insegnamento e di esame dei corsi previsti dai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 1 della legge stessa, quale risulta modificato dall'articolo 1 della presente legge, nonche' le modalita' di svolgimento degli esami di cui al precedente articolo 2 saranno stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione, sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e il Consiglio superiore delle antichita' e belle arti e le commissioni di cui ai commi primo e quinto dello stesso articolo 1 della citata legge n. 754 del 1969 modificato come sopra detto, e potranno essere via via modificati sulla base dei risultati della sperimentazione".
Gli orari ed i programmi orientativi di insegnamento e d'esame dei corsi previsti dai commi primo, secondo e terzo del precedente articolo 1, nonche' le modalita' di svolgimento degli esami di cui al precedente articolo 3, saranno stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e la commissione di cui al primo comma dello stesso articolo 1 e potranno essere via via modificati sulla base dei risultati della sperimentazione. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 14 settembre 1970, n. 692 , ha disposto (con l'art. 3) che "A modifica e integrazione di quanto disposto dall' articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 754 , gli orari ed i programmi orientativi di insegnamento e di esame dei corsi previsti dai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 1 della legge stessa, quale risulta modificato dall'articolo 1 della presente legge, nonche' le modalita' di svolgimento degli esami di cui al precedente articolo 2 saranno stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione, sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e il Consiglio superiore delle antichita' e belle arti e le commissioni di cui ai commi primo e quinto dello stesso articolo 1 della citata legge n. 754 del 1969 modificato come sopra detto, e potranno essere via via modificati sulla base dei risultati della sperimentazione".