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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 09/02/2026, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2153/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16674/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210092607943505 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210015730709505 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220022137677505 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240046404575505 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1326/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 3.10.2025 Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dal dott. Difensore_1, ricorreva avverso le cartelle di pagamento, notificatole in data 2.7.2025 nella qualità di erede di Ricorrente_1
, n.071202100926079435505, di cui ricorreva limitatamente avverso al tributo Tares per l'anno d'imposta 2013 scaturente da un ruolo emesso dal Comune di Napoli per l'importo di Euro 318,00,
n.07120220022137677505 ai fini Tari per l'anno d'imposta 2017 scaturente da un ruolo emesso dal Comune di Napoli per l'importo di Euro 572,38, n.07120210015730709505 ai fini Tari per l'anno d'imposta 2014 scaturente da un ruolo emesso dal Comune di Napoli per l'importo di Euro 422,00 e n.07120240046404575050 ai fini della Tassa Automibilistica per l'anno imposta 2018 scaturente da un ruolo emesso dalla Regione Campania per l'importo di Euro 228,77, notificate a cura dell'Agenzia delle Entrate
e Riscossioni con le quali veniva richiesto il pagamento per omesse versamento dei tributi.
Nell'eccepire l'illegittimità degli atti impugnati, in via preliminare, per l'omessa notifica degli atti prodromici e per l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, in via subordinata, per l'intrasmissibilità delle sanzioni tributarie agli eredi e, in via gradata, per la violazione del principio di parzialità dell'obbligazione in materia di tributi locali notifiti agli eredi, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 3.11.2025, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, nel costituirsi in giudizio, in via pregiudiziale, richiedeva riunirsi il presente procedimento a quello con R.G. n.16673/25 introitato da altro erede avverso cartelle di pagamento contenenti gli stesi ruoli esattoria e, in via subordinata, nell'eccepire la propria carenza di legittimazione in merito all'eccepita omessa notifica degli atti sottesin agli odierni provvedimenti opposti, chiedeva la conferma del proprio operato con il consegunte rigetto del reclamo.
Con nota del 18.12.2025, la Regione Campania, nel costituirsi anch'essa in giudizio, rilevava di aver regolamnete notificato i prodromici avvisi di accertamento ma che, dopo una attenza disamina del ricorso, aveva provveduto ad annullare le sanzioni liquidate per cui chiedeva la declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere con il rigetto del gravame relativamente alle sole imposte. Con nota del 30.12.2025, il Comune di Napoli, costituitosi ritualmente in giudizio, rilevava di aver annullato parzialmente il ruolo esattoriale relativo all'imposta Tari per l'anno 2014 per cui chiedeva confermarsi l'attività di recupero del credito relativamente ai restanti ruoli con il conseguente parziale rigetto del ricorso.
Con memoria del 23.1.2026, parte ricorrente, nel riportarsi integralmente all'atto introduttivo del giudizio ed alle conclusioni ivi rassegnate, impugnava le costituzioni di parti resistenti e la documentazione ex adverso versata agli atti di causa, rilevando che, il ricorso avverso gli stessi identici ruoli esattoriali, di cui l'Agenzia delle Entrate e CO ne chiedeva la riunione al presente, era stato deciso con sentenza di accoglimento delle doglianze proposte dalla ricorrente.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricordato , invero superfluamente che, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella concisa e succinta esposizione giuridica e fattuale, delle ragioni poste a sostegno della decisione, anche facendo riferimento a precedenti conformi (ed è il caso che ci occupa), è
a dirsi che il ricorso appare fondato, sì meritando accoglimento nei termini che saranno brevemente esplicitati.
Valga, in via preliminare, disattendere la richiesta di riunione dei procedimenti effettuata dall'Agenzia resistente in quanto il ricorso recante R.G. n.16673/25 pendente innanzi alla stessa Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli, risulta già deciso con sentenza n.251/2026 del 7.1.2026.
Invero le doglianze prospettate dall'odierna ricorrente sono sovrapponibili a quelle rappresentate nel ricorso di cui sopra afferenti gli stessi ruoli esattoriali sulle quali questa Corte ha ampiamente motivato l'accoglimento e che questo Giudicante condivide pienamente tutte le argomentazioni che qui vengono richiamate, trascritte e fatte proprie :
"Il ricorso è fondato, per le motivazioni debitamente indicate in seguito e riferite ai diversi atti impugnati.
L'accoglimento dello stesso fa ritenere superata la richiesta preliminare di riunione avanzata daII'ufficio riscossore, anche perché non fondata su questioni di litisconsorzio necessario.
Ed invero, quanto alla cartella di cui al capo B) , che si riferisce alla Tari deII'annuaIità 2014, la stessa deve essere annullata per decorso del termine quinquennale della prescrizione maturatosi a far data dal dicembre
2019, senza atti interrutivi intervenuti nelle more della casella impugnata, che risulta essere stata notificata solo nel 2025.
Deve annullarsi, per gli stessi motivi, anche la casella di cui al capo D) del ricorso relativa aII'omesso pagamento della Tassa Automobilistica anno 2018, cioè per decorso della prescrizione successiva alla notifica deII'avviso prodromico avvenuta il 10.09.2021, visto che solo in data 16/06/2025, cioè ben oltre il triennio di legge, veniva notificata alla ricorrente la casella impugnata.
Infine, quanto alle cartelle Tari/Tares di cui ai capi A) e C) del ricorso, le stesse devono essere annullate per mancato rispetto dei principi in parziarietà dei debiti ereditari sanciti dagli artt. 752 e 1295 c.c.
Ed invero, trattandosi di pretese tributarie relative ad anni d'imposta anteriori al decesso del defunto di cui la ricorrente risulta erede, si applicano le regole generali della successione nei debiti.
Ai sensi dell'art.752 c.c., infatti, “gli eredi contribuiscono tra Ioro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle rispettive quote ereditarie", mentre l'art. 1295 c.c. stabilisce che, in mancanza di una diversa previsione, i coeredi sono tenuti verso il creditore “in proporzione delle rispettive quote“, con conseguente parziarietà dell'obbligazione.
La disciplina speciale dettata dall'art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 — che prevede la responsabilità solidale degli eredi per le sole imposte sui redditi dovute dal de cuius — ha carattere eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica ai tributi locali.
Pertanto, in attesa di una espressa previsione normativa che estenda ai tributi comunali il regime di solidarietà di cui alla disposizione citata, deve trovare applicazione il solo modello civilistico della responsabilità pro quota tra coeredi.
Ne consegue che il Comune creditore non può legittimamente pretendere da un singolo erede l'intero ammontare del debito TARI/TARES del de cuius, ma è legittimato a richiedere a ciascuno solo la quota di debito corrispondente alla rispettiva quota ereditaria, ferma restando la non trasmissibilità agli eredi delle eventuali sanzioni tributarie ai sensi deII'art. 8 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Alla Iuce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto con annullamento delle predere cartelle impugnate, perché la pretesa creditoria, nella parte in cui è stata azionata in via solidale per l'intero nei confronti deIl'odierno appellante, risulta giuridicamente infondata e, per l'effetto, dev'essere ridotta nei limiti della quota di debito riferibile alla parte ricorrente in qualità di coerede."
Le spese di giudizi seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna in solido gli Uffici resistenti alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano in euro 250,00
(duecentocinquanta) oltre spese documentate ed oneri accessori se dovuti.
Napoli 27.1.2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16674/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210092607943505 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210015730709505 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220022137677505 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240046404575505 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1326/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 3.10.2025 Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dal dott. Difensore_1, ricorreva avverso le cartelle di pagamento, notificatole in data 2.7.2025 nella qualità di erede di Ricorrente_1
, n.071202100926079435505, di cui ricorreva limitatamente avverso al tributo Tares per l'anno d'imposta 2013 scaturente da un ruolo emesso dal Comune di Napoli per l'importo di Euro 318,00,
n.07120220022137677505 ai fini Tari per l'anno d'imposta 2017 scaturente da un ruolo emesso dal Comune di Napoli per l'importo di Euro 572,38, n.07120210015730709505 ai fini Tari per l'anno d'imposta 2014 scaturente da un ruolo emesso dal Comune di Napoli per l'importo di Euro 422,00 e n.07120240046404575050 ai fini della Tassa Automibilistica per l'anno imposta 2018 scaturente da un ruolo emesso dalla Regione Campania per l'importo di Euro 228,77, notificate a cura dell'Agenzia delle Entrate
e Riscossioni con le quali veniva richiesto il pagamento per omesse versamento dei tributi.
Nell'eccepire l'illegittimità degli atti impugnati, in via preliminare, per l'omessa notifica degli atti prodromici e per l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, in via subordinata, per l'intrasmissibilità delle sanzioni tributarie agli eredi e, in via gradata, per la violazione del principio di parzialità dell'obbligazione in materia di tributi locali notifiti agli eredi, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 3.11.2025, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, nel costituirsi in giudizio, in via pregiudiziale, richiedeva riunirsi il presente procedimento a quello con R.G. n.16673/25 introitato da altro erede avverso cartelle di pagamento contenenti gli stesi ruoli esattoria e, in via subordinata, nell'eccepire la propria carenza di legittimazione in merito all'eccepita omessa notifica degli atti sottesin agli odierni provvedimenti opposti, chiedeva la conferma del proprio operato con il consegunte rigetto del reclamo.
Con nota del 18.12.2025, la Regione Campania, nel costituirsi anch'essa in giudizio, rilevava di aver regolamnete notificato i prodromici avvisi di accertamento ma che, dopo una attenza disamina del ricorso, aveva provveduto ad annullare le sanzioni liquidate per cui chiedeva la declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere con il rigetto del gravame relativamente alle sole imposte. Con nota del 30.12.2025, il Comune di Napoli, costituitosi ritualmente in giudizio, rilevava di aver annullato parzialmente il ruolo esattoriale relativo all'imposta Tari per l'anno 2014 per cui chiedeva confermarsi l'attività di recupero del credito relativamente ai restanti ruoli con il conseguente parziale rigetto del ricorso.
Con memoria del 23.1.2026, parte ricorrente, nel riportarsi integralmente all'atto introduttivo del giudizio ed alle conclusioni ivi rassegnate, impugnava le costituzioni di parti resistenti e la documentazione ex adverso versata agli atti di causa, rilevando che, il ricorso avverso gli stessi identici ruoli esattoriali, di cui l'Agenzia delle Entrate e CO ne chiedeva la riunione al presente, era stato deciso con sentenza di accoglimento delle doglianze proposte dalla ricorrente.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricordato , invero superfluamente che, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella concisa e succinta esposizione giuridica e fattuale, delle ragioni poste a sostegno della decisione, anche facendo riferimento a precedenti conformi (ed è il caso che ci occupa), è
a dirsi che il ricorso appare fondato, sì meritando accoglimento nei termini che saranno brevemente esplicitati.
Valga, in via preliminare, disattendere la richiesta di riunione dei procedimenti effettuata dall'Agenzia resistente in quanto il ricorso recante R.G. n.16673/25 pendente innanzi alla stessa Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli, risulta già deciso con sentenza n.251/2026 del 7.1.2026.
Invero le doglianze prospettate dall'odierna ricorrente sono sovrapponibili a quelle rappresentate nel ricorso di cui sopra afferenti gli stessi ruoli esattoriali sulle quali questa Corte ha ampiamente motivato l'accoglimento e che questo Giudicante condivide pienamente tutte le argomentazioni che qui vengono richiamate, trascritte e fatte proprie :
"Il ricorso è fondato, per le motivazioni debitamente indicate in seguito e riferite ai diversi atti impugnati.
L'accoglimento dello stesso fa ritenere superata la richiesta preliminare di riunione avanzata daII'ufficio riscossore, anche perché non fondata su questioni di litisconsorzio necessario.
Ed invero, quanto alla cartella di cui al capo B) , che si riferisce alla Tari deII'annuaIità 2014, la stessa deve essere annullata per decorso del termine quinquennale della prescrizione maturatosi a far data dal dicembre
2019, senza atti interrutivi intervenuti nelle more della casella impugnata, che risulta essere stata notificata solo nel 2025.
Deve annullarsi, per gli stessi motivi, anche la casella di cui al capo D) del ricorso relativa aII'omesso pagamento della Tassa Automobilistica anno 2018, cioè per decorso della prescrizione successiva alla notifica deII'avviso prodromico avvenuta il 10.09.2021, visto che solo in data 16/06/2025, cioè ben oltre il triennio di legge, veniva notificata alla ricorrente la casella impugnata.
Infine, quanto alle cartelle Tari/Tares di cui ai capi A) e C) del ricorso, le stesse devono essere annullate per mancato rispetto dei principi in parziarietà dei debiti ereditari sanciti dagli artt. 752 e 1295 c.c.
Ed invero, trattandosi di pretese tributarie relative ad anni d'imposta anteriori al decesso del defunto di cui la ricorrente risulta erede, si applicano le regole generali della successione nei debiti.
Ai sensi dell'art.752 c.c., infatti, “gli eredi contribuiscono tra Ioro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle rispettive quote ereditarie", mentre l'art. 1295 c.c. stabilisce che, in mancanza di una diversa previsione, i coeredi sono tenuti verso il creditore “in proporzione delle rispettive quote“, con conseguente parziarietà dell'obbligazione.
La disciplina speciale dettata dall'art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 — che prevede la responsabilità solidale degli eredi per le sole imposte sui redditi dovute dal de cuius — ha carattere eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica ai tributi locali.
Pertanto, in attesa di una espressa previsione normativa che estenda ai tributi comunali il regime di solidarietà di cui alla disposizione citata, deve trovare applicazione il solo modello civilistico della responsabilità pro quota tra coeredi.
Ne consegue che il Comune creditore non può legittimamente pretendere da un singolo erede l'intero ammontare del debito TARI/TARES del de cuius, ma è legittimato a richiedere a ciascuno solo la quota di debito corrispondente alla rispettiva quota ereditaria, ferma restando la non trasmissibilità agli eredi delle eventuali sanzioni tributarie ai sensi deII'art. 8 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Alla Iuce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto con annullamento delle predere cartelle impugnate, perché la pretesa creditoria, nella parte in cui è stata azionata in via solidale per l'intero nei confronti deIl'odierno appellante, risulta giuridicamente infondata e, per l'effetto, dev'essere ridotta nei limiti della quota di debito riferibile alla parte ricorrente in qualità di coerede."
Le spese di giudizi seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna in solido gli Uffici resistenti alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano in euro 250,00
(duecentocinquanta) oltre spese documentate ed oneri accessori se dovuti.
Napoli 27.1.2026