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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al numero 5454 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino numero
1371 pubblicata l'11 luglio 2019 e non notificata, avente a oggetto pagamento di compensi professionali e vertente tra
(cf ), rappresentato a difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 [...]
(cf , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Avellino, Via Bellabona, 11, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_1
appellante
e
(cf , rappresentat0 e difeso dagli Avv.ti Controparte_2 C.F._3
Luigi Tecce (cf ) e Ubaldo Del Mastro (cf C.F._4
), elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. Paola Tecce C.F._5 in Napoli, Via Benedetto Croce, 23, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec – Email_2
; Email_3 appellato nonché
(cf , chiamata all'eredità Controparte_3 C.F._6 Persona_1
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Maria Guglielmi (cf ), C.F._7 elettivamente domiciliata in Napoli, Via Rossini, 22 nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione del 2 ottobre 2024 (per le comunicazioni;
Email_4 appellata nonché
(cf chiamata all'eredità , Controparte_4 C.F._8 Controparte_2 non costituita;
appellata nonchè
(cf e (cf non indicato), Controparte_3 C.F._6 CP_5 nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sui minori e Persona_2 _3
, chiamati all'eredità non costituiti;
[...] Controparte_2 appellati
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 novembre 2024, il solo appellante concludeva come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Avellino, pronunciando sulla domanda formulata dall'Avv.
[...]
di pagamento del compenso professionale per l'attività svolta in favore di P_
, riteneva provata documentalmente l'attività svolta in diversi giudizi, Parte_1 alcuni di elevato valore, corretta l'applicazione delle tariffe di cui al dm 8 aprile 2004 e determinava il compenso spettante al legale in € 81.331,85, ritenendo, invece, non provato, né documentalmente né attraverso la prova orale, il pagamento di acconti sugli onorari. Il primo giudice, in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto per il risarcimento dei danni, rilevato che, in assenza degli atti integrali di causa che consentissero una positiva indagine, non vi fosse prova di un danno per il non potendo il professionista garantire l'esito favorevole della lite, né prova che Pt_1 il compimento di una diversa prestazione avrebbe condotto a esito favorevole per il cliente dei giudizi, la respingeva, condannando al pagamento del Parte_1 compenso e alla refusione delle spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello , con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il 4 dicembre 2019, invocandone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'integrale riforma, rassegnando le seguenti conclusioni:
2 “Voglia l'On/le Corte d'Appello adita accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza N.1371/2019 del Tribunale di Avellino:
- revocare la condanna del al pagamento in Favore dell'Avv. della Pt_1 P_ somma di euro 81.331,85, (compresi accessori, iva inclusa) oltre interessi legali dalla messa in mora, nonché la condanna al pagamento delle spese di lite come indicate in sentenza;
- liquidare all'Avv. , per tutta l'attività prestata in favore del Controparte_2 Pt_1 meglio descritta nell'atto di citazione dinanzi al Tribunale, le competenze professionali a lui spettanti nella complessiva misura di euro 22.161,00, oltre accessori di legge (spese generali a seconda del DM applicato), CAP ed IVA (se dovuti) escluse spese poiché non provate, o altra somma ritenuta di Giustizia;
- accertare e dichiarare che ha versato a titolo di acconti all'Avv. Parte_1
la complessiva somma di euro 14.500,00, compensando detto Controparte_2 importo con quello ad egli spettante a titolo di compenso professionale;
- accogliere la spiegata domanda riconvenzionale affermando la responsabilità professionale dell'Avv. e condannandolo al risarcimento del danno in P_ favore dell'appellante nella misura di euro 12.260,01 o altra somma ritenuta di
Giustizia, compensando detto importo con quello ad egli spettante a titolo di compenso professionale;
- condannare, quindi, al pagamento in favore dell'Avv. Parte_1 P_ della somma risultante a seguito delle suddette compensazioni, o altra somma ritenuta di Giustizia;
- compensare integralmente le spese di lite limitatamente al giudizio di primo grado
o limitare le stesse in base allo scaglione di valore risultante;
- condannare l'Avv. alle spese e competenze del grado. P_
Come già chiesto in primo grado, si insiste perché la Corte d'Appello voglia disporre
CTU, se del caso, al fine di quantificare le competenze professionali effettivamente spettanti all'Avv. per l'attività prestata in favore dell'appellante, meglio P_ descritta ed indicata nell'atto di citazione ed in base alla produzione in atti”.
Con comparsa depositate il 7 febbraio 2020, si costituiva in giudizio Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza nonché dell'appello, con vittoria di spese del grado.
3 Ritualmente instaurato il contraddittorio, all'udienza dell'11 febbraio 2020,
l'appellante rinunciava all'istanza cautelare. Il processo subiva alcuni rinvii d'ufficio in ragione dell'impedimento del precedente relatore e la Corte, con provvedimento del
17/18 gennaio 2023, preso atto del decesso dell'appellato ne Controparte_2 dichiarava l'interruzione.
La causa veniva riassunta dall'appellante con ricorso del 16 marzo 2023 e, con Pt_1 comparsa del 2 ottobre 2023, si costituiva in giudizio producendo Controparte_3 atto di rinuncia all'eredità, anche da parte di nonché di Controparte_4 CP_6
e , chiamate in rappresentanza della madre, , per
[...] CP_7 Controparte_4 atto Notaio in Serino, del 22 ottobre 2021, rep. 41.293, Persona_4 registrato in Avellino il 10 novembre 2021 al numero 7180.
L'appellante chiedeva, pertanto, termine per notificare il ricorso in riassunzione ai minori , figli di chiamati all'eredità per i quali non vi era in CP_5 Controparte_3 atti rinuncia.
All'esito dell'udienza svolta a trattazione scritta dell'11 giugno 2024, nella quale il difensore dell'appellante chiedeva termine al fine di formalizzare la notifica per non aver ancora ricevuto le cartoline di ritorno del ricorso notificato ai sensi dell'art. 140 cpc, la causa veniva rinviata all'udienza del 17 settembre 2024 per verifica della ritualità della notificazione.
In data 30 agosto 2024, l'appellante depositava duplicato della ricevuta di ritorno dell'atto notificato a e nella qualità di genitori di Controparte_3 CP_5
e, con note di trattazione scritta per l'udienza del 17 settembre 2024, Persona_3 chiedeva essere autorizzato a procedere a nuova notifica quanto alla minore PE
, autorizzazione che la Corte concedeva, con onere di provvedervi entro il 25
[...] ottobre.
All'udienza del 12 novembre 2024, l'appellante deduceva di aver provveduto alla notifica, non producendo però l'atto notificato e chiedendo ulteriore rinvio per mancanza della ricevuta di ritorno di spedizione della raccomanda. La Corte tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante depositava comparsa conclusionale con la quale, argomentando che tutti i chiamati all'eredità vi avessero rinunciato, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, per sopravvenuto difetto di interesse tanto dell'appellante quanto dell'appellato, non essendo intervenuta successione nel processo e nel diritto controverso, in subordine insisteva per l'accoglimento dell'appello.
4 La Corte rileva che l'appellante non ha in alcun modo comprovato di aver provveduto alla notifica del ricorso in riassunzione nei confronti del chiamato all'eredità, la minore
, nel secondo termine assegnato, né ne ha fatto menzione negli scritti Persona_2 difensivi conclusionali, essendosi limitato ad assumere che non vi fosse stata successione nel processo e nel diritto per intervenuta rinuncia di tutti i chiamati, non documentata con riguardo ai minori , figli di che le sono CP_5 Controparte_3 subentrati per rappresentazione.
Il termine per sanare il vizio della notifica del ricorso in riassunzione e decreto di fissazione udienza è perentorio e il suo mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, III comma, e 307, III comma cpc.
Il processo va, pertanto, dichiarato estinto;
le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell'art. 310 cpc, III comma.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino numero 1371 pubblicata l'11 luglio 2019, proposto da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento di , così provvede: Controparte_2 Controparte_3
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) nulla per spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Eugenio Forgillo
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