Articolo 1 della Legge 11 luglio 1986, n. 352
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1 agosto 1986
Art. 1. 1. I titoli di dottore rilasciati dall'Istituto universitario europeo con sede in Firenze, conseguiti a seguito di corsi di durata non inferiore a tre anni, per l'accesso ai quali e' richiesto il diploma di laurea o altro titolo straniero equivalente, sono equipollenti a tutti gli effetti nell'ordinamento giuridico italiano al titolo di dottore di ricerca previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .

NOTE

Nota all' art. 1:
Il D.P.R. n. 382/1980 reca: "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica".
Entrata in vigore il 1 agosto 1986