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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 3380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3380 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1988/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa LD IS Presidente dott. ssa Elena Rossi Consigliere dott. IC ON Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1988 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 appellante rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Pinamonti e Davide Cester contro
(C.F. Parte_1 P.IVA_2 appellata rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Giovannelli e Marcantonio Gambardella
e contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_3 appellata rappresentata e difesa dall'avv. Marco Favaro
1 e contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
(C.F. Controparte_3 C.F._2 appellati non costituiti
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1469/2025 del Tribunale di Padova emessa e depositata in data 23.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con due distinti contratti stipulati in data 31.3.2016 Immobiliare Lorenzin s.a.s. (oggi concedeva in locazione a gli immobili costituiti da «fabbricati Parte_1 CP_1 industriali, con uffici, pertinenze, laboratorio, magazzini, cortile, garages e accessi», situati nel Comune di Galliera Veneta (PD), via Roma, n. 4 e da un'area contigua e pertinenziale «adibita a piazzale parcheggio e movimentazione automezzi e container e comprensiva di strutture edili per la conduzione di impianti tecnologici», nei quali veniva esercitata l'attività di raccolta e lavorazione di scarti di origine animale e produzione e vendita di farine e grassi animali, mediante il complesso di beni formanti l'azienda che la conduttrice aveva acquistato da con contratto concluso in data Parte_1
03.12.2015.
Nel 2018 agiva in giudizio contro per sentire accertare la Parte_1 CP_1 nullità del contratto di cessione di azienda;
in corso di causa veniva disposto il sequestro giudiziario dell'azienda e nominato custode il dott. poi sostituito dal dott. Controparte_2
la causa giungeva davanti alla Corte di Cassazione, che cassava la Controparte_3 sentenza del giudice di appello in relazione al secondo motivo accolto del ricorso principale proposto da e rinviava la causa per un nuovo esame davanti alla Corte di CP_1
Appello di Venezia;
all'esito del giudizio di rinvio - nel corso del quale il Tribunale di La
Spezia dichiarava in data 29.02.2024 l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_1
- la Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 1843/2024, passata in giudicato in data
14.01.2025, dichiarava la nullità della cessione di azienda del 03.12.2015 e condannava a restituire a l'intero complesso Controparte_1 Parte_1
2 aziendale organizzato per l'esercizio dell'attività d'impresa presso lo stabilimento di
Galliera Veneta, via Roma n. 4, comprensivo di tutti i beni e rapporti giuridici acquisiti in data successiva alla cessione, tra cui i due contratti di locazione immobiliare succitati.
Con ordinanza del 17.03.2025 il Tribunale di Padova dichiarava l'inefficacia e la caducazione del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. dell'azienda condotta da CP_1 ed il venir meno della custodia giudiziaria;
in ragione di ciò, il custode dell'azienda, in data
24.03.2025, restituiva il complesso aziendale a Parte_1
Nel frattempo con atto di citazione notificato in data 14.1.2024 a in bonis ed al CP_1 custode giudiziario dell'azienda, aveva chiesto la convalida dell'intimazione Parte_1 di sfratto per morosità per il mancato pagamento da parte della conduttrice del canone di locazione relativo al primo trimestre 2024.
Con successivo atto di citazione notificato in data 19.07.2024 a Controparte_1
ed al custode giudiziario dell'azienda, chiedeva la convalida
[...] Parte_1 dell'intimazione di sfratto per morosità per il mancato pagamento dei canoni di locazione scaduti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale della società conduttrice.
Emessa nell'ambito del primo procedimento ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ. e disposto, a seguito dell'opposizione formulata dal custode giudiziario e dal liquidatore giudiziale di il mutamento del rito ai sensi del combinato CP_1 disposto degli artt. 426 e 667 cod. proc. civ., veniva autorizzata la chiamata in causa di
[...]
in quanto subentrata nei rapporti di locazione a la quale si Parte_1 CP_1 opponeva all'accoglimento delle domande formulate da Parte_1
Le due cause locatizie venivano riunite e decise con la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Padova così statuiva:
“1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere tra e Parte_1 CP_1
[.
liquidazione giudiziale, a spese integralmente compensate.
2) DICHIARA la cessazione della materia del contendere tra e il Custode Parte_1 giudiziario dott. a spese integralmente compensate. Controparte_3
3) ACCERTA l'intervenuta risoluzione ex art. 1456 c.c., a far data dal 15 gennaio 2024, del contratto di locazione stipulato il 31.3.2016 tra Immobiliare Lorenzin s.a.s. e CP_1 avente ad oggetto «fabbricati industriali, con uffici, pertinenze, laboratorio,
[...] magazzini, cortile, garages e accessi», situati nel Comune di Galliera Veneta (PD), Via
3 Roma, n. 4.
4) CONDANNA alla restituzione alla ricorrente Parte_1 dell'immobile di cui al punto 3 del presente dispositivo (censito al catasto fabbricati del medesimo comune come segue: fg. 8, D/7, part. 112, sub. 9; fg. 8, D/7, part. 988 di mq 340; fg. 8, C/6, part. 697 di mq 27; fg. 8, F/1, part. 909), libero da persone e cose, anche interposte, entro e non oltre il 31 gennaio 2026.
5) DICHIARA risolto per grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione avente ad oggetto l'area sita nel Comune di Galliera Veneta (PD), Via Roma, n. 4, «adibita
a piazzale parcheggio e movimentazione automezzi e container e comprensiva di strutture edili per la conduzione di impianti tecnologici» stipulato il 31.3.2016 tra Immobiliare
Lorenzin s.a.s. e CP_1
6) CONDANNA alla restituzione alla ricorrente Parte_1 dell'immobile di cui al punto 5 del presente dispositivo (censito al Catasto Terreni del medesimo comune al fg. 8, part. 987, di mq 4.835) libero da persone e cose, anche interposte, entro e non oltre il 31 gennaio 2026.
7) CONDANNA al pagamento in favore della ricorrente Parte_1 di euro 18.333,00 e al pagamento dei canoni di locazione che matureranno sino alla data del rilascio, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla scadenza di ciascun rateo trimestrale alla data della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
8) CONDANNA al rimborso delle spese di lite in favore Parte_1 della ricorrente, che si liquidano in: euro 1.090,00 per spese specifiche;
euro 14.501,00 per compensi;
oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati.
Infine IVA e Cassa professionale, come per legge”.
4 2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, Parte_1 affidato a undici motivi di gravame, al quale ha resistito chiedendo il Parte_1 rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
3. All'udienza del 10.12.2025, fissata per la decisione sull'istanza di inibitoria formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 447 bis cod. proc. civ., il procuratore di Parte_1 munito dei relativi poteri in forza della procura speciale conferitagli dalla parte, ha formulato una proposta conciliativa che prevede: 1) rilascio dell'immobile entro il
30/06/2026, ogni eccezione preclusa, comprese pure le eccezioni di impossibilità di adempimento per cause quanto allo sgombero non imputabili a e Parte_1 indipendentemente dal fatto che lo sgombero al 30/06/2026 sia stato completato;
2) pagamento dell'indennità di occupazione fino al 30/06/2026 e, in caso di mancato rilascio, dall'01/07/2026 indennità di occupazione + penale giornaliera di 350,00 euro;
3) rinuncia all'appello a spese compensate per il grado, ferme le spese del grado precedente;
4) sgombero e ripristino e quant'altro necessario a cura e spese di con Parte_1 facoltà di incaricare ditte specializzate;
5) impegno di a non frapporre alcun Parte_1 ostacolo alle operazioni di sgombero;
6) impregiudicato ogni altro diverso diritto non oggetto del presente giudizio.
Il liquidatore giudiziale di dott. , presente in udienza, Parte_1 Persona_1 ed il suo procuratore (anch'egli munito dei relativi poteri in forza della procura speciale conferitagli dalla parte), hanno dichiarato di accettare la proposta come sopra formulata, rinunciando all'istanza di inibitoria e chiedendo che, in forza dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti, sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, richiesta cui si è associata Controparte_4
[...]
4. Il Collegio, preso atto di quanto sopra, ha deciso la causa come da separato dispositivo di
[...] cui è stata data lettura in udienza.
L'intervenuto accordo transattivo raggiunto dalle parti in ordine alle domande che formano l'oggetto del presente giudizio impone, in riforma della sentenza appellata, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, la quale si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti
5 nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (cfr, ex plurimis Cass. n. 30251 del 31/10/2023).
A differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere, la pronuncia di una sentenza risulta necessaria giacché il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti viene a sostituirsi alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (così
Cass. Sez. Un., n. 1048 del 28.09.2000; Cass. n. 3122 del 03.03.2003; Cass. n. 4714 del
03.03.2006).
Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare e identificare, ma anche non specificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti. Tale dichiarazione implica necessariamente, essendo ormai la controversia oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, poiché le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. Sez. Un. n. 8980 dell'11.04.2018).
In riforma della sentenza impugnata va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere tra e restando così revocato il provvedimento Parte_1 Parte_1 di fissazione dell'udienza di discussione all'11.03.2026 e dandosi altresì atto che non v'è luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensiva avanzata dalla parte appellante.
Le spese del presente grado di giudizio tra e vanno Parte_1 Parte_1 interamente compensate, in conformità all'intesa intervenuta tra le stesse.
Ricorrono altresì i presupposti per compensare le spese di lite tra l'appellante e
[...]
, la quale è priva di alcun interesse a partecipare a questa fase del Controparte_1
6 giudizio, essendosi costituita in sede di udienza fissata per la decisione sull'istanza di inibitoria al solo fine di richiedere di essere estromessa dal processo in ragione del fatto che ha rinunciato alla domanda proposta contro il curatore della liquidazione Parte_1 giudiziale ed il giudice di prime cure ha dichiarato cessata la materia del contendere tra le suddette parti, con statuizione che non è stata impugnata e che pertanto è passata in giudicato.
Non sussistono, infine, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. La norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è di stretta interpretazione, non essendone consentita l'interpretazione estensiva o analogica (Cass.
5.12.2023 n. 34025 e 12.11.2015 n.
23175), è applicabile qualora il procedimento di impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Padova n. 1469/2025, pubblicata in data 23.10.2025:
1) dichiara cessata la materia del contendere fra e Parte_1 alle condizioni indicate nella parte motiva;
Parte_1
2) dichiara interamente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio tra tutte le parti costituite.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10.12.2025.
Il Consigliere estensore
IC ON
Il Presidente
LD IS
7
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa LD IS Presidente dott. ssa Elena Rossi Consigliere dott. IC ON Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1988 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 appellante rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Pinamonti e Davide Cester contro
(C.F. Parte_1 P.IVA_2 appellata rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Giovannelli e Marcantonio Gambardella
e contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_3 appellata rappresentata e difesa dall'avv. Marco Favaro
1 e contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
(C.F. Controparte_3 C.F._2 appellati non costituiti
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1469/2025 del Tribunale di Padova emessa e depositata in data 23.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con due distinti contratti stipulati in data 31.3.2016 Immobiliare Lorenzin s.a.s. (oggi concedeva in locazione a gli immobili costituiti da «fabbricati Parte_1 CP_1 industriali, con uffici, pertinenze, laboratorio, magazzini, cortile, garages e accessi», situati nel Comune di Galliera Veneta (PD), via Roma, n. 4 e da un'area contigua e pertinenziale «adibita a piazzale parcheggio e movimentazione automezzi e container e comprensiva di strutture edili per la conduzione di impianti tecnologici», nei quali veniva esercitata l'attività di raccolta e lavorazione di scarti di origine animale e produzione e vendita di farine e grassi animali, mediante il complesso di beni formanti l'azienda che la conduttrice aveva acquistato da con contratto concluso in data Parte_1
03.12.2015.
Nel 2018 agiva in giudizio contro per sentire accertare la Parte_1 CP_1 nullità del contratto di cessione di azienda;
in corso di causa veniva disposto il sequestro giudiziario dell'azienda e nominato custode il dott. poi sostituito dal dott. Controparte_2
la causa giungeva davanti alla Corte di Cassazione, che cassava la Controparte_3 sentenza del giudice di appello in relazione al secondo motivo accolto del ricorso principale proposto da e rinviava la causa per un nuovo esame davanti alla Corte di CP_1
Appello di Venezia;
all'esito del giudizio di rinvio - nel corso del quale il Tribunale di La
Spezia dichiarava in data 29.02.2024 l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_1
- la Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 1843/2024, passata in giudicato in data
14.01.2025, dichiarava la nullità della cessione di azienda del 03.12.2015 e condannava a restituire a l'intero complesso Controparte_1 Parte_1
2 aziendale organizzato per l'esercizio dell'attività d'impresa presso lo stabilimento di
Galliera Veneta, via Roma n. 4, comprensivo di tutti i beni e rapporti giuridici acquisiti in data successiva alla cessione, tra cui i due contratti di locazione immobiliare succitati.
Con ordinanza del 17.03.2025 il Tribunale di Padova dichiarava l'inefficacia e la caducazione del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. dell'azienda condotta da CP_1 ed il venir meno della custodia giudiziaria;
in ragione di ciò, il custode dell'azienda, in data
24.03.2025, restituiva il complesso aziendale a Parte_1
Nel frattempo con atto di citazione notificato in data 14.1.2024 a in bonis ed al CP_1 custode giudiziario dell'azienda, aveva chiesto la convalida dell'intimazione Parte_1 di sfratto per morosità per il mancato pagamento da parte della conduttrice del canone di locazione relativo al primo trimestre 2024.
Con successivo atto di citazione notificato in data 19.07.2024 a Controparte_1
ed al custode giudiziario dell'azienda, chiedeva la convalida
[...] Parte_1 dell'intimazione di sfratto per morosità per il mancato pagamento dei canoni di locazione scaduti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale della società conduttrice.
Emessa nell'ambito del primo procedimento ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ. e disposto, a seguito dell'opposizione formulata dal custode giudiziario e dal liquidatore giudiziale di il mutamento del rito ai sensi del combinato CP_1 disposto degli artt. 426 e 667 cod. proc. civ., veniva autorizzata la chiamata in causa di
[...]
in quanto subentrata nei rapporti di locazione a la quale si Parte_1 CP_1 opponeva all'accoglimento delle domande formulate da Parte_1
Le due cause locatizie venivano riunite e decise con la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Padova così statuiva:
“1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere tra e Parte_1 CP_1
[.
liquidazione giudiziale, a spese integralmente compensate.
2) DICHIARA la cessazione della materia del contendere tra e il Custode Parte_1 giudiziario dott. a spese integralmente compensate. Controparte_3
3) ACCERTA l'intervenuta risoluzione ex art. 1456 c.c., a far data dal 15 gennaio 2024, del contratto di locazione stipulato il 31.3.2016 tra Immobiliare Lorenzin s.a.s. e CP_1 avente ad oggetto «fabbricati industriali, con uffici, pertinenze, laboratorio,
[...] magazzini, cortile, garages e accessi», situati nel Comune di Galliera Veneta (PD), Via
3 Roma, n. 4.
4) CONDANNA alla restituzione alla ricorrente Parte_1 dell'immobile di cui al punto 3 del presente dispositivo (censito al catasto fabbricati del medesimo comune come segue: fg. 8, D/7, part. 112, sub. 9; fg. 8, D/7, part. 988 di mq 340; fg. 8, C/6, part. 697 di mq 27; fg. 8, F/1, part. 909), libero da persone e cose, anche interposte, entro e non oltre il 31 gennaio 2026.
5) DICHIARA risolto per grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione avente ad oggetto l'area sita nel Comune di Galliera Veneta (PD), Via Roma, n. 4, «adibita
a piazzale parcheggio e movimentazione automezzi e container e comprensiva di strutture edili per la conduzione di impianti tecnologici» stipulato il 31.3.2016 tra Immobiliare
Lorenzin s.a.s. e CP_1
6) CONDANNA alla restituzione alla ricorrente Parte_1 dell'immobile di cui al punto 5 del presente dispositivo (censito al Catasto Terreni del medesimo comune al fg. 8, part. 987, di mq 4.835) libero da persone e cose, anche interposte, entro e non oltre il 31 gennaio 2026.
7) CONDANNA al pagamento in favore della ricorrente Parte_1 di euro 18.333,00 e al pagamento dei canoni di locazione che matureranno sino alla data del rilascio, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla scadenza di ciascun rateo trimestrale alla data della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
8) CONDANNA al rimborso delle spese di lite in favore Parte_1 della ricorrente, che si liquidano in: euro 1.090,00 per spese specifiche;
euro 14.501,00 per compensi;
oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati.
Infine IVA e Cassa professionale, come per legge”.
4 2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, Parte_1 affidato a undici motivi di gravame, al quale ha resistito chiedendo il Parte_1 rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
3. All'udienza del 10.12.2025, fissata per la decisione sull'istanza di inibitoria formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 447 bis cod. proc. civ., il procuratore di Parte_1 munito dei relativi poteri in forza della procura speciale conferitagli dalla parte, ha formulato una proposta conciliativa che prevede: 1) rilascio dell'immobile entro il
30/06/2026, ogni eccezione preclusa, comprese pure le eccezioni di impossibilità di adempimento per cause quanto allo sgombero non imputabili a e Parte_1 indipendentemente dal fatto che lo sgombero al 30/06/2026 sia stato completato;
2) pagamento dell'indennità di occupazione fino al 30/06/2026 e, in caso di mancato rilascio, dall'01/07/2026 indennità di occupazione + penale giornaliera di 350,00 euro;
3) rinuncia all'appello a spese compensate per il grado, ferme le spese del grado precedente;
4) sgombero e ripristino e quant'altro necessario a cura e spese di con Parte_1 facoltà di incaricare ditte specializzate;
5) impegno di a non frapporre alcun Parte_1 ostacolo alle operazioni di sgombero;
6) impregiudicato ogni altro diverso diritto non oggetto del presente giudizio.
Il liquidatore giudiziale di dott. , presente in udienza, Parte_1 Persona_1 ed il suo procuratore (anch'egli munito dei relativi poteri in forza della procura speciale conferitagli dalla parte), hanno dichiarato di accettare la proposta come sopra formulata, rinunciando all'istanza di inibitoria e chiedendo che, in forza dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti, sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, richiesta cui si è associata Controparte_4
[...]
4. Il Collegio, preso atto di quanto sopra, ha deciso la causa come da separato dispositivo di
[...] cui è stata data lettura in udienza.
L'intervenuto accordo transattivo raggiunto dalle parti in ordine alle domande che formano l'oggetto del presente giudizio impone, in riforma della sentenza appellata, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, la quale si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti
5 nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (cfr, ex plurimis Cass. n. 30251 del 31/10/2023).
A differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere, la pronuncia di una sentenza risulta necessaria giacché il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti viene a sostituirsi alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (così
Cass. Sez. Un., n. 1048 del 28.09.2000; Cass. n. 3122 del 03.03.2003; Cass. n. 4714 del
03.03.2006).
Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare e identificare, ma anche non specificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti. Tale dichiarazione implica necessariamente, essendo ormai la controversia oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, poiché le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. Sez. Un. n. 8980 dell'11.04.2018).
In riforma della sentenza impugnata va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere tra e restando così revocato il provvedimento Parte_1 Parte_1 di fissazione dell'udienza di discussione all'11.03.2026 e dandosi altresì atto che non v'è luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensiva avanzata dalla parte appellante.
Le spese del presente grado di giudizio tra e vanno Parte_1 Parte_1 interamente compensate, in conformità all'intesa intervenuta tra le stesse.
Ricorrono altresì i presupposti per compensare le spese di lite tra l'appellante e
[...]
, la quale è priva di alcun interesse a partecipare a questa fase del Controparte_1
6 giudizio, essendosi costituita in sede di udienza fissata per la decisione sull'istanza di inibitoria al solo fine di richiedere di essere estromessa dal processo in ragione del fatto che ha rinunciato alla domanda proposta contro il curatore della liquidazione Parte_1 giudiziale ed il giudice di prime cure ha dichiarato cessata la materia del contendere tra le suddette parti, con statuizione che non è stata impugnata e che pertanto è passata in giudicato.
Non sussistono, infine, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. La norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è di stretta interpretazione, non essendone consentita l'interpretazione estensiva o analogica (Cass.
5.12.2023 n. 34025 e 12.11.2015 n.
23175), è applicabile qualora il procedimento di impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Padova n. 1469/2025, pubblicata in data 23.10.2025:
1) dichiara cessata la materia del contendere fra e Parte_1 alle condizioni indicate nella parte motiva;
Parte_1
2) dichiara interamente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio tra tutte le parti costituite.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10.12.2025.
Il Consigliere estensore
IC ON
Il Presidente
LD IS
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