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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 5342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5342 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
EN OR TH de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 7469 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe De Simone che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Stefano Baldi che la rappresenta e difende con gli Avv.ti Marco Rizzo e Francesca Andrea Cantone per mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 16495/2021 resa nel procedimento 77827/2015 – credito al consumo -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 77827/2015 ) Parte_2 conveniva dinanzi al Tribunale di Roma in relazione a un Controparte_1 contratto di finanziamento ( n. 6565043 ) stipulato il dodici aprile 2011 per l'importo di
€17.521,92.
Deduceva che i tassi di mora fossero usurari, che comunque, in subordine i tassi di interesse erano indeterminati per cui occorreva applicare tassi sostitutivi ex ar.t 117 TUB e chiedeva comunque l'espunzione dell'anatocismo e il risarcimento del danno.
La convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.
Il Tribunale, espletata ctu, con sentenza 16495/2021 così statuiva :
“Respinge le domande di parte attrice e, per l'effetto condanna la signor Parte_1 al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate a favore d Controparte_1 nella misura di € 4.818,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali i.v.a.,
[...]
c.p.a. come per legge. Pone definitivamente a carico della soccombente le spese necessarie per la CTU”.
proponeva appello e concludeva chiedendo : Parte_1
“1) in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarare nulla la sentenza impugnata e, conseguentemente, rimettere le parti davanti al Giudice di Primo Grado, affinchè, in diversa composizione, valuti e giudichi la domanda rimasta inevasa;
2) in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità assoluta e/o l'indeterminatezza/indeterminabilità degli interessi corrispettivi del finanziamento controverso, ex artt. 821, 1325, 1344, 1346 e 1418, 2° co. C.C., nonché ex art. 6, Delibera CICR 9 febbraio 2000, nonché la violazione dell'art. 1284 C.C. e degli artt. 116, 117 e 125 bis TUB e per gli effetti, rideterminare il rapporto stesso con applicazione del regime di capitalizzazione semplice e con tasso di interesse nella misura legale ovvero nella misura indicata dallo stesso articolo 117 TUB;
3) in accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e dichiarare che il TEG del contratto controverso, correttamente determinato, è superiore al tasso soglia vigente alla data di stipula, pari al 16,63% e, per gli effetti, rideterminare il rapporto ex art. 1815 c.c.;
4) in accoglimento del quarto motivo di appello, accertare e dichiarare che il piano di ammortamento elaborato dalla in quanto costruito utilizzando il regime finanziario CP_2 della capitalizzazione composta, sconta un meccanismo caratterizzato, per costruzione e definizione, dalla “produzione di interessi su interessi”, in violazione dell'art. 1283 c.c. e del principio generale di proporzionalità e linearità sancito dall'art. 821 c.c. e, per gli effetti, rideterminare il piano di ammortamento medesimo attraverso l'utilizzo del regime finanziario della capitalizzazione semplice;
2 5) condannare controparte al pagamento delle spese di CTU, nonché delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore”
L'appellata si costituiva e concludeva chiedendo :
“accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra ai sensi
Parte_1 dell'art. 342 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa;
in subordine, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Parte_1 per le ragioni esposte in narrativa;
in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate tardivamente dalla sig.r per le ragioni
Parte_1 esposte in narrativa nel merito respingere l'appello formulato dalla sig.ra o,
Parte_1 comunque, rigettare tutte le domande formulate dalla sig.ra nei confronti di
Parte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente CP_1 la sentenza impugnata;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
La Corte all'esito dell'udienza del ventitré giugno 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventidue aprile 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile ma infondato.
Primo motivo di appello nullita' della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla domanda subordinata svolta dall'attrice in tema di anatocismo
L'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di giudicare sulla domanda subordinata di cui al punto 3 delle conclusioni dell'atto di citazione.
Occorre rilevare:
a) in primo luogo nell'atto di citazione di primo grado solo nelle conclusioni è stato richiesto di accertare la pattuizione di interessi anatocistici senza peraltro trarne le eventuali conseguenze in quanto l'unica domanda è stata “rideterminare secondo giustizia i rapporti dare-avere tra le parti “. Considerata inoltre la complessa evoluzione normativa dell'anatocismo, vietato solo dal 2014, si trattava evidentemente di una domanda del tutto generica;
3 b) In secondo luogo il punto 3 in realtà non è stato formalmente reiterato in sede di precisazione finale delle conclusioni ( avvenuta con memoria depositata l'otto aprile
2021 ) laddove è stato chiesto :
“1) accertare e dichiarare che il regime finanziario utilizzato dalla banca nella predisposizione del piano di rimborso è quello della capitalizzazione composta, con interesse calcolato attraverso la formula: I = (1 + i)^t; 2) accertare e dichiarare che il regime finanziario utilizzato dall nella predisposizione del piano di rimborso CP_2 non è stato oggetto di specifica pattuizione tra le parti;
3) accertare e dichiarare che la sola previsione, in contratto, del tasso corrispettivo periodale non consente di determinare, univocamente, il montante per interessi e dunque il costo del credito a carico della parte mutuataria;
4) accertare e dichiarare che, per effetto del regime finanziario utilizzato dalla il costo effettivo del credito a carico della parte CP_2 mutuataria risulta difform tto a quello apparente ed, in particolare, rispetto a quello dovuto utilizzando il regime della capitalizzazione semplice;
5) accertare e dichiarare che, per effetto del regime finanziario utilizzato dalla ogni quota CP_2 interessi di ciascuna rata successiva alla prima risulta costituita omma di due componenti: una, determinata dalla maturazione degli interessi calcolati sul debito capitale residuo nel periodo di riferimento della medesima rata e, l'altra, prodotta dalla maturazione degli interessi sugli interessi relativi ai periodi precedenti (questi ultimi, in quanto tali, già pagati quali oggetto delle relative quote interessi delle rate pregresse di riferimento); 6) accertare e dichiarare che anche le quote interessi delle varie rate sono state calcolate dall in regime di capitalizzazione composta;
7) CP_2 accertare e dichiarare che il TAEG i in contratto non corrisponde a quello reale;
8) per effetto di quanto sopra, accertare e dichiarare la nullità, ex artt. 821, 1283, 1284, comma tre, 1344, 1346, 1418, 1419 c.c., 6, Delibera CICR 9 febbraio 2000, 116, 117 e 125 bis TUB, della clausola determinativa della misura degli interessi a carico della parte mutuataria e del metodo di calcolo utilizzato dalla Banca per la costruzione del piano di rimborso e, conseguentemente, rideterminare il rapporto controverso con rata costante in regime di capitalizzazione semplice e con applicazione del ex art. 117 TUB, ovvero, in subordine, del tasso legale;
9) accertare e dichiarare che il contratto oggetto di causa contempla un costo del credito, come delineato dall'art. 644 c.p., non rispettoso della soglia di usura vigente alla stipula e, per gli effetti, rideterminare il rapporto controverso come per legge;
10) IN OGNI CASO, porre le spese di CTU ad esclusivo carico di parte convenuta;
11) condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di lite, nella misura di legge, con distrazione in favore del difensore”;
c) In terzo luogo la domanda conseguente alla doglianza non è quella di esaminare la questione ma solo quella di annullare la sentenza con rinvio al primo Giudice;
si tratta invero di ipotesi del tutto al di fuori da quelle previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. non solo nella versione attuale ma anche in quella vigente all'epoca della proposizione dell'appello .
4 Il Tribunale comunque ha statuito sul punto e ha escluso l'anatocismo affermando: “i tassi medi che sono oggetto di rilevazione non comprendono interessi anatocistici”.
Non vi è quindi alcuna omissione di pronuncia.
L'assenza di anatocismo in concreto è poi riscontrata esaminando il terzo e quarto motivo di appello cui si rinvia.
********
Secondo motivo di appello violazione degli artt. 1284, 1325, 1344, 1346 e 1418 c.c., 116, 117 e 125 bis tub, nonché dell'art. 6, delibera cicr 9.2.2000.
Si sostiene che, al contrario di quanto affermato dal Tribunale, l'appellante non avrebbe concordato alcun piano di ammortamento e che la sola indicazione del TAN senza specificare il criterio di calcolo degli interessi sarebbe insufficiente poiché a seconda del regime di capitalizzazione ( semplice o composta ) l'entità degli interessi da corrispondere sarebbe stato diverso.
Si chiede quindi:
“voler accertare e dichiarare la nullità assoluta e/o comunque l'indeterminatezza/indeterminabilità degli interessi corrispettivi del finanziamento controverso e per gli effetti, di voler rideterminare il rapporto stesso con applicazione del regime di capitalizzazione semplice e con tasso di interesse nella misura legale ovvero nella misura indicata dallo stesso articolo 117 TUB”
Il motivo è infondato.
In primo luogo infatti l'appellante ha firmato il contratto che conteneva tutte le condizioni anche riguardo al criterio di calcolo ( rata fissa con ammortamento alla francese ) nonché alle spese e commissioni e in secondo luogo comunque, per i motivi di seguito evidenziati, non vi è alcuno sforamento del tasso soglia né alcuna indeterminatezza o capitalizzazione degli interessi.
*********
Terzo motivo di appello violazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1, legge 7 marzo 1996 n. 108.
5 La sentenza di primo grado secondo l'appellante avrebbe erroneamente escluso l'usura originaria.
Cont Il Tribunale avrebbe illegittimamente escluso da una parte del premio assicurativo, in quanto “non incassato dall'intermediario” ( per l'importo di euro 654,16 ), l'“onere per ritardato pagamento” (onere previsto in aggiunta al saggio moratorio, pattuito nella misura di un ulteriore 15%), la penale dell'uno per cento prevista per l'anticipata risoluzione del rapporto, il costo occulto derivante dalla costruzione del piano di ammortamento con capitalizzazione composta e gli interessi di mora.
Il tasso così determinato sarebbe nel caso di specie superiore alla soglia all'epoca vigente pari al 16,63%.
Il motivo è infondato.
Le tre ipotesi di calcolo che giustificherebbero la doglianza si basano tutte su un principio ossia sul fatto che l'ammortamento alla francese, utilizzato per il contratto in questione, preveda la capitalizzazione composta.
In realtà, come indicato condivisibilmente anche da ultimo da Cass.7382/2025 in una fattispecie di mutuo a tasso variabile e a maggior ragione applicabile ai mutui a tasso fisso come quello oggetto di causa
“In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”
Cass. 15130/2024 per i mutui a tasso fisso ha poi statuito:
6 “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Due delle tre alternative di calcolo proposte nell'atto di appello inoltre aggiungono erroneamente anche un'altra voce, quella degli interessi di mora che ai fini della verifica dell'usura non possono essere sommati a quelli corrispettivi.
A tale proposito condivisibilmente Cass. 14214/2022 ha affermato:
“In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto”.
Parimenti erroneo è il computo della commissione di estinzione anticipata ai fini della verifica del superamento del tasso usurario.
Come a tale proposito indicato condivisibilmente da Cass. 7352/2022 in motivazione:
“la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella…”
Ebbene togliendo per i motivi sopra indicati interessi di mora, capitalizzazione del piano di ammortamento e penale di estinzione anticipata ( 1% ) non vi è alcun superamento del tasso soglia per cui l'esame delle altre voci risulta del tutto superfluo.
A ciò si aggiunge come la CTU, correttamente richiamata dal Tribunale, abbia effettuato uno specifico calcolo includendo tutte le voci inerenti costi e commissioni legate all'erogazione del credito escluse imposte e tasse ed è giunta chiaramente ad escludere sia per gli interessi corrispettivi che per quelli moratori il superamento del tasso soglia. Sul punto l'appellante si 7 limita a ribadire tesi in parte già esposte in primo grado senza confrontarsi con le compiute argomentazioni del Tribunale sul punto.
********
Quarto motivo di appello violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. e del principio di linearita' e proporzionalita' nella maturazione degli interessi ex art. 821 c.c.
Con il motivo si ribadisce la tesi dell'esistenza di una capitalizzazione composta sottesa all'ammortamento alla francese già esaminata e respinta nell'esame della precedente doglianza in particolare con riferimento al richiamo al condivisibile orientamento della
Cassazione che ( ord. 7382/2025 ) ha espressamente affermato che “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi….” e alla cui motivazione si rinvia.
********
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare
“In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
8
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna a pagare a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado liquidate in complessivi € 1.911,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Roma, camera di consiglio del ventiquattro luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci EN OR TH de Courtelary
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
EN OR TH de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 7469 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe De Simone che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Stefano Baldi che la rappresenta e difende con gli Avv.ti Marco Rizzo e Francesca Andrea Cantone per mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 16495/2021 resa nel procedimento 77827/2015 – credito al consumo -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 77827/2015 ) Parte_2 conveniva dinanzi al Tribunale di Roma in relazione a un Controparte_1 contratto di finanziamento ( n. 6565043 ) stipulato il dodici aprile 2011 per l'importo di
€17.521,92.
Deduceva che i tassi di mora fossero usurari, che comunque, in subordine i tassi di interesse erano indeterminati per cui occorreva applicare tassi sostitutivi ex ar.t 117 TUB e chiedeva comunque l'espunzione dell'anatocismo e il risarcimento del danno.
La convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.
Il Tribunale, espletata ctu, con sentenza 16495/2021 così statuiva :
“Respinge le domande di parte attrice e, per l'effetto condanna la signor Parte_1 al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate a favore d Controparte_1 nella misura di € 4.818,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali i.v.a.,
[...]
c.p.a. come per legge. Pone definitivamente a carico della soccombente le spese necessarie per la CTU”.
proponeva appello e concludeva chiedendo : Parte_1
“1) in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarare nulla la sentenza impugnata e, conseguentemente, rimettere le parti davanti al Giudice di Primo Grado, affinchè, in diversa composizione, valuti e giudichi la domanda rimasta inevasa;
2) in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità assoluta e/o l'indeterminatezza/indeterminabilità degli interessi corrispettivi del finanziamento controverso, ex artt. 821, 1325, 1344, 1346 e 1418, 2° co. C.C., nonché ex art. 6, Delibera CICR 9 febbraio 2000, nonché la violazione dell'art. 1284 C.C. e degli artt. 116, 117 e 125 bis TUB e per gli effetti, rideterminare il rapporto stesso con applicazione del regime di capitalizzazione semplice e con tasso di interesse nella misura legale ovvero nella misura indicata dallo stesso articolo 117 TUB;
3) in accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e dichiarare che il TEG del contratto controverso, correttamente determinato, è superiore al tasso soglia vigente alla data di stipula, pari al 16,63% e, per gli effetti, rideterminare il rapporto ex art. 1815 c.c.;
4) in accoglimento del quarto motivo di appello, accertare e dichiarare che il piano di ammortamento elaborato dalla in quanto costruito utilizzando il regime finanziario CP_2 della capitalizzazione composta, sconta un meccanismo caratterizzato, per costruzione e definizione, dalla “produzione di interessi su interessi”, in violazione dell'art. 1283 c.c. e del principio generale di proporzionalità e linearità sancito dall'art. 821 c.c. e, per gli effetti, rideterminare il piano di ammortamento medesimo attraverso l'utilizzo del regime finanziario della capitalizzazione semplice;
2 5) condannare controparte al pagamento delle spese di CTU, nonché delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore”
L'appellata si costituiva e concludeva chiedendo :
“accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra ai sensi
Parte_1 dell'art. 342 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa;
in subordine, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Parte_1 per le ragioni esposte in narrativa;
in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate tardivamente dalla sig.r per le ragioni
Parte_1 esposte in narrativa nel merito respingere l'appello formulato dalla sig.ra o,
Parte_1 comunque, rigettare tutte le domande formulate dalla sig.ra nei confronti di
Parte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente CP_1 la sentenza impugnata;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
La Corte all'esito dell'udienza del ventitré giugno 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventidue aprile 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile ma infondato.
Primo motivo di appello nullita' della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla domanda subordinata svolta dall'attrice in tema di anatocismo
L'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di giudicare sulla domanda subordinata di cui al punto 3 delle conclusioni dell'atto di citazione.
Occorre rilevare:
a) in primo luogo nell'atto di citazione di primo grado solo nelle conclusioni è stato richiesto di accertare la pattuizione di interessi anatocistici senza peraltro trarne le eventuali conseguenze in quanto l'unica domanda è stata “rideterminare secondo giustizia i rapporti dare-avere tra le parti “. Considerata inoltre la complessa evoluzione normativa dell'anatocismo, vietato solo dal 2014, si trattava evidentemente di una domanda del tutto generica;
3 b) In secondo luogo il punto 3 in realtà non è stato formalmente reiterato in sede di precisazione finale delle conclusioni ( avvenuta con memoria depositata l'otto aprile
2021 ) laddove è stato chiesto :
“1) accertare e dichiarare che il regime finanziario utilizzato dalla banca nella predisposizione del piano di rimborso è quello della capitalizzazione composta, con interesse calcolato attraverso la formula: I = (1 + i)^t; 2) accertare e dichiarare che il regime finanziario utilizzato dall nella predisposizione del piano di rimborso CP_2 non è stato oggetto di specifica pattuizione tra le parti;
3) accertare e dichiarare che la sola previsione, in contratto, del tasso corrispettivo periodale non consente di determinare, univocamente, il montante per interessi e dunque il costo del credito a carico della parte mutuataria;
4) accertare e dichiarare che, per effetto del regime finanziario utilizzato dalla il costo effettivo del credito a carico della parte CP_2 mutuataria risulta difform tto a quello apparente ed, in particolare, rispetto a quello dovuto utilizzando il regime della capitalizzazione semplice;
5) accertare e dichiarare che, per effetto del regime finanziario utilizzato dalla ogni quota CP_2 interessi di ciascuna rata successiva alla prima risulta costituita omma di due componenti: una, determinata dalla maturazione degli interessi calcolati sul debito capitale residuo nel periodo di riferimento della medesima rata e, l'altra, prodotta dalla maturazione degli interessi sugli interessi relativi ai periodi precedenti (questi ultimi, in quanto tali, già pagati quali oggetto delle relative quote interessi delle rate pregresse di riferimento); 6) accertare e dichiarare che anche le quote interessi delle varie rate sono state calcolate dall in regime di capitalizzazione composta;
7) CP_2 accertare e dichiarare che il TAEG i in contratto non corrisponde a quello reale;
8) per effetto di quanto sopra, accertare e dichiarare la nullità, ex artt. 821, 1283, 1284, comma tre, 1344, 1346, 1418, 1419 c.c., 6, Delibera CICR 9 febbraio 2000, 116, 117 e 125 bis TUB, della clausola determinativa della misura degli interessi a carico della parte mutuataria e del metodo di calcolo utilizzato dalla Banca per la costruzione del piano di rimborso e, conseguentemente, rideterminare il rapporto controverso con rata costante in regime di capitalizzazione semplice e con applicazione del ex art. 117 TUB, ovvero, in subordine, del tasso legale;
9) accertare e dichiarare che il contratto oggetto di causa contempla un costo del credito, come delineato dall'art. 644 c.p., non rispettoso della soglia di usura vigente alla stipula e, per gli effetti, rideterminare il rapporto controverso come per legge;
10) IN OGNI CASO, porre le spese di CTU ad esclusivo carico di parte convenuta;
11) condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di lite, nella misura di legge, con distrazione in favore del difensore”;
c) In terzo luogo la domanda conseguente alla doglianza non è quella di esaminare la questione ma solo quella di annullare la sentenza con rinvio al primo Giudice;
si tratta invero di ipotesi del tutto al di fuori da quelle previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. non solo nella versione attuale ma anche in quella vigente all'epoca della proposizione dell'appello .
4 Il Tribunale comunque ha statuito sul punto e ha escluso l'anatocismo affermando: “i tassi medi che sono oggetto di rilevazione non comprendono interessi anatocistici”.
Non vi è quindi alcuna omissione di pronuncia.
L'assenza di anatocismo in concreto è poi riscontrata esaminando il terzo e quarto motivo di appello cui si rinvia.
********
Secondo motivo di appello violazione degli artt. 1284, 1325, 1344, 1346 e 1418 c.c., 116, 117 e 125 bis tub, nonché dell'art. 6, delibera cicr 9.2.2000.
Si sostiene che, al contrario di quanto affermato dal Tribunale, l'appellante non avrebbe concordato alcun piano di ammortamento e che la sola indicazione del TAN senza specificare il criterio di calcolo degli interessi sarebbe insufficiente poiché a seconda del regime di capitalizzazione ( semplice o composta ) l'entità degli interessi da corrispondere sarebbe stato diverso.
Si chiede quindi:
“voler accertare e dichiarare la nullità assoluta e/o comunque l'indeterminatezza/indeterminabilità degli interessi corrispettivi del finanziamento controverso e per gli effetti, di voler rideterminare il rapporto stesso con applicazione del regime di capitalizzazione semplice e con tasso di interesse nella misura legale ovvero nella misura indicata dallo stesso articolo 117 TUB”
Il motivo è infondato.
In primo luogo infatti l'appellante ha firmato il contratto che conteneva tutte le condizioni anche riguardo al criterio di calcolo ( rata fissa con ammortamento alla francese ) nonché alle spese e commissioni e in secondo luogo comunque, per i motivi di seguito evidenziati, non vi è alcuno sforamento del tasso soglia né alcuna indeterminatezza o capitalizzazione degli interessi.
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Terzo motivo di appello violazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1, legge 7 marzo 1996 n. 108.
5 La sentenza di primo grado secondo l'appellante avrebbe erroneamente escluso l'usura originaria.
Cont Il Tribunale avrebbe illegittimamente escluso da una parte del premio assicurativo, in quanto “non incassato dall'intermediario” ( per l'importo di euro 654,16 ), l'“onere per ritardato pagamento” (onere previsto in aggiunta al saggio moratorio, pattuito nella misura di un ulteriore 15%), la penale dell'uno per cento prevista per l'anticipata risoluzione del rapporto, il costo occulto derivante dalla costruzione del piano di ammortamento con capitalizzazione composta e gli interessi di mora.
Il tasso così determinato sarebbe nel caso di specie superiore alla soglia all'epoca vigente pari al 16,63%.
Il motivo è infondato.
Le tre ipotesi di calcolo che giustificherebbero la doglianza si basano tutte su un principio ossia sul fatto che l'ammortamento alla francese, utilizzato per il contratto in questione, preveda la capitalizzazione composta.
In realtà, come indicato condivisibilmente anche da ultimo da Cass.7382/2025 in una fattispecie di mutuo a tasso variabile e a maggior ragione applicabile ai mutui a tasso fisso come quello oggetto di causa
“In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”
Cass. 15130/2024 per i mutui a tasso fisso ha poi statuito:
6 “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Due delle tre alternative di calcolo proposte nell'atto di appello inoltre aggiungono erroneamente anche un'altra voce, quella degli interessi di mora che ai fini della verifica dell'usura non possono essere sommati a quelli corrispettivi.
A tale proposito condivisibilmente Cass. 14214/2022 ha affermato:
“In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto”.
Parimenti erroneo è il computo della commissione di estinzione anticipata ai fini della verifica del superamento del tasso usurario.
Come a tale proposito indicato condivisibilmente da Cass. 7352/2022 in motivazione:
“la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella…”
Ebbene togliendo per i motivi sopra indicati interessi di mora, capitalizzazione del piano di ammortamento e penale di estinzione anticipata ( 1% ) non vi è alcun superamento del tasso soglia per cui l'esame delle altre voci risulta del tutto superfluo.
A ciò si aggiunge come la CTU, correttamente richiamata dal Tribunale, abbia effettuato uno specifico calcolo includendo tutte le voci inerenti costi e commissioni legate all'erogazione del credito escluse imposte e tasse ed è giunta chiaramente ad escludere sia per gli interessi corrispettivi che per quelli moratori il superamento del tasso soglia. Sul punto l'appellante si 7 limita a ribadire tesi in parte già esposte in primo grado senza confrontarsi con le compiute argomentazioni del Tribunale sul punto.
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Quarto motivo di appello violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. e del principio di linearita' e proporzionalita' nella maturazione degli interessi ex art. 821 c.c.
Con il motivo si ribadisce la tesi dell'esistenza di una capitalizzazione composta sottesa all'ammortamento alla francese già esaminata e respinta nell'esame della precedente doglianza in particolare con riferimento al richiamo al condivisibile orientamento della
Cassazione che ( ord. 7382/2025 ) ha espressamente affermato che “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi….” e alla cui motivazione si rinvia.
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Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare
“In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna a pagare a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado liquidate in complessivi € 1.911,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Roma, camera di consiglio del ventiquattro luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci EN OR TH de Courtelary
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