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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 12/06/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marchese Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 196/2024 promossa da:
, c.f. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
24 giugno 1993, residente a [...], con l'avv. Filippo Vallini, con domicilio in Biella, via Losana 19;
parte attrice
nei confronti di:
, c.f. , nata a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2
a Bioglio, via XXV Aprile 80 A, con l'avv. Riccardo Biasetti, con domicilio in Torino, piazza Statuto
24;
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: come da verbale dell'11 giugno 2025
per i seguenti
MOTIVI
FATTO E DIRITTO
Le parti instauravano un procedimento per regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio , nato a [...] il [...]. Il Persona_1
Tribunale disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e incaricava questi ultimi di svolgere accertamenti. Il 5 giugno 2025 i Servizi Sociali depositavano la propria relazione. All'udienza dell'11 giugno 2025 le parti raggiungevano i seguenti accordi: “- il minore è affidato a entrambi i genitori;
- egli manterrà il collocamento e la residenza Persona_1 presso la madre e frequenterà il padre, salvo migliore accordo fra i genitori, tutte le settimane da venerdì a sabato e una domenica su due;
il minore trascorrerà le vacanze infrannuali in modo paritario e alternato con ciascun genitore e durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi con ciascun genitore;
le parti si impegnano a concordare i periodi entro il 31 maggio di ciascun anno, in caso di disaccordo prevarrà la scelta della madre negli anni pari e del padre negli anni dispari;
- il padre verserà alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento del minore l'importo di € 40,00 mensili rivalutabili e verserà le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Biella nella misura della metà; l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre;
- i Servizi Sociali proseguiranno il monitoraggio sul nucleo familiare e segnaleranno alle autorità competenti eventuali problemi riguardanti il minore.” La giudice adottava provvisoriamente i predetti accordi e si riservava di riferire al collegio. Tanto premesso, gli accordi non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative, rispettano l'interesse del minore e il principio di bigenitorialità, risultano coerenti coi redditi delle parti e conformi alle prescrizioni dei Servizi Sociali
e meritano pertanto di essere recepiti. In considerazione dell'accordo raggiunto, il Tribunale ritiene infine di disporre l'integrale compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 196
2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Omologa e prende atto degli accordi delle parti;
2) Compensa integralmente le spese legali.
Si comunichi il presente provvedimento ai Servizi Sociali.
Biella, 11/06/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marchese Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 196/2024 promossa da:
, c.f. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
24 giugno 1993, residente a [...], con l'avv. Filippo Vallini, con domicilio in Biella, via Losana 19;
parte attrice
nei confronti di:
, c.f. , nata a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2
a Bioglio, via XXV Aprile 80 A, con l'avv. Riccardo Biasetti, con domicilio in Torino, piazza Statuto
24;
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: come da verbale dell'11 giugno 2025
per i seguenti
MOTIVI
FATTO E DIRITTO
Le parti instauravano un procedimento per regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio , nato a [...] il [...]. Il Persona_1
Tribunale disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e incaricava questi ultimi di svolgere accertamenti. Il 5 giugno 2025 i Servizi Sociali depositavano la propria relazione. All'udienza dell'11 giugno 2025 le parti raggiungevano i seguenti accordi: “- il minore è affidato a entrambi i genitori;
- egli manterrà il collocamento e la residenza Persona_1 presso la madre e frequenterà il padre, salvo migliore accordo fra i genitori, tutte le settimane da venerdì a sabato e una domenica su due;
il minore trascorrerà le vacanze infrannuali in modo paritario e alternato con ciascun genitore e durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi con ciascun genitore;
le parti si impegnano a concordare i periodi entro il 31 maggio di ciascun anno, in caso di disaccordo prevarrà la scelta della madre negli anni pari e del padre negli anni dispari;
- il padre verserà alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento del minore l'importo di € 40,00 mensili rivalutabili e verserà le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Biella nella misura della metà; l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre;
- i Servizi Sociali proseguiranno il monitoraggio sul nucleo familiare e segnaleranno alle autorità competenti eventuali problemi riguardanti il minore.” La giudice adottava provvisoriamente i predetti accordi e si riservava di riferire al collegio. Tanto premesso, gli accordi non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative, rispettano l'interesse del minore e il principio di bigenitorialità, risultano coerenti coi redditi delle parti e conformi alle prescrizioni dei Servizi Sociali
e meritano pertanto di essere recepiti. In considerazione dell'accordo raggiunto, il Tribunale ritiene infine di disporre l'integrale compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 196
2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Omologa e prende atto degli accordi delle parti;
2) Compensa integralmente le spese legali.
Si comunichi il presente provvedimento ai Servizi Sociali.
Biella, 11/06/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore