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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 388/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6290/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Società_1 Sas Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3362 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 157/2026 depositato il
16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 S.a.s. in persona del legale rappresentante dr. Nominativo_2, si opponeva all'avviso si accertamento in epigrafe “limitatamente all'erronea quantificazione sia dell'imposta relativa all'immobile di Indirizzo_1 (fl. 126, part.70, sub. 2,6,7,8,9), sia all'immobile di vico Ospizio, riguardante il foglio 47 part. 681 piano 1, emesso per l'anno di imposta 2020.
Chiedeva, pertanto, 1) ritenere e dichiarare nullo, annullare o con qualsivoglia statuizione revocare, dichiarare estinto e/o inefficace l'avviso di accertamento limitatamente all'erronea quantificazione dell'imposta relativa all'immobile di Indirizzo_1, emesso per l'anno di imposta 2020, in quanto vetusto, fatiscente ed improduttivo di reddito e, per l'effetto disporne la non assoggettabilità ad imposta;
2) ritenere e dichiarare nullo, annullare o con qualsivoglia statuizione revocare, dichiarare estinto e/o inefficace l'avviso di accertamento limitatamente all'erronea quantificazione dell'imposta relativa all'immobile di vico Ospizio, foglio 47 part. 681 piano 1 emesso per l'anno di imposta 2020, in quanto semplice deposito e per l'effetto disporre la riduzione dell'imposta dovuta. Chiedeva la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Con deduzioni del 23-12-2025 si costituiva il Comune di Messina il quale, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente contesta la quantificazione dell'imposta IMU anno 2020 atteso che il Comune di
Messina, Ente impositore, non aveva tenuto conto dello stato di collabenza di alcuni immobili (quelli siti in
Indirizzo_1) e di inagibilità di altri (quelli siti in vico Ospizio).
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Dall'esame della documentazione in atti non risultano, infatti, dimostrate le circostanze riferite dalla ricorrente che renderebbero illegittimo l'accertamento per erronea quantificazione dell'imposta. Il Comune di Messina, infatti, sulla base delle risultanze catastali, ha legittimamente proceduto al calcolo dell'imposta, e ciò in mancanza di dichiarazioni di variazioni o in rettifica il cui onere di presentazione era in capo alla contribuente.
In relazione alla questione sull'onere di denuncia delle modificazioni dei dati ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, l'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992 attribuisce al contribuente la responsabilità di comunicare al Comune le variazioni che influiscono sull'ammontare dell'imposta dovuta. Questo obbligo permane anche dopo l'introduzione dell'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223/2006 (convertito in legge n.
248/2006), che ha eliminato, a partire dall'anno 2007, l'obbligo generale di presentare la dichiarazione
ICI, salvo per le variazioni soggettive e oggettive che comportano riduzioni d'imposta, e che non siano altrimenti conoscibili dal Comune tramite i dati catastali. Tale obbligo informativo riveste particolare importanza, in quanto la mancata comunicazione di tali variazioni impedisce al Comune di effettuare una corretta determinazione dell'imposta dovuta.
In merito all'inagibilità o inabitabilità, si osserva che questa è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Trattasi, pertanto, di una esenzione non automatica ma per l'applicazione della quale necessita, quantomeno, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente, circostanza, nel caso di specie, non allegata dalla ricorrente.
Quanto, infine, all'immobile di Indirizzo_1, si osserva che un immobile inagibile ed inabitabile di fatto può fruire dell'esclusione dal pagamento del tributo prevista per gli immobili "collabenti" solo se è iscritto a catasto nella categoria F/2, come "unità collabente”. In questo caso il contribuente deve avviare la relativa procedura di accatastamento innanzi all'Agenzia del Territorio che attribuirà ai fabbricati, se sussistono i presupposti, la relativa categoria catastale (F02).
La società ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'impugnato avviso di accertamento.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 2.500,00.
Il Presidente relatore – Dr. Carmelo Adile
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6290/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Società_1 Sas Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3362 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 157/2026 depositato il
16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 S.a.s. in persona del legale rappresentante dr. Nominativo_2, si opponeva all'avviso si accertamento in epigrafe “limitatamente all'erronea quantificazione sia dell'imposta relativa all'immobile di Indirizzo_1 (fl. 126, part.70, sub. 2,6,7,8,9), sia all'immobile di vico Ospizio, riguardante il foglio 47 part. 681 piano 1, emesso per l'anno di imposta 2020.
Chiedeva, pertanto, 1) ritenere e dichiarare nullo, annullare o con qualsivoglia statuizione revocare, dichiarare estinto e/o inefficace l'avviso di accertamento limitatamente all'erronea quantificazione dell'imposta relativa all'immobile di Indirizzo_1, emesso per l'anno di imposta 2020, in quanto vetusto, fatiscente ed improduttivo di reddito e, per l'effetto disporne la non assoggettabilità ad imposta;
2) ritenere e dichiarare nullo, annullare o con qualsivoglia statuizione revocare, dichiarare estinto e/o inefficace l'avviso di accertamento limitatamente all'erronea quantificazione dell'imposta relativa all'immobile di vico Ospizio, foglio 47 part. 681 piano 1 emesso per l'anno di imposta 2020, in quanto semplice deposito e per l'effetto disporre la riduzione dell'imposta dovuta. Chiedeva la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Con deduzioni del 23-12-2025 si costituiva il Comune di Messina il quale, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente contesta la quantificazione dell'imposta IMU anno 2020 atteso che il Comune di
Messina, Ente impositore, non aveva tenuto conto dello stato di collabenza di alcuni immobili (quelli siti in
Indirizzo_1) e di inagibilità di altri (quelli siti in vico Ospizio).
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Dall'esame della documentazione in atti non risultano, infatti, dimostrate le circostanze riferite dalla ricorrente che renderebbero illegittimo l'accertamento per erronea quantificazione dell'imposta. Il Comune di Messina, infatti, sulla base delle risultanze catastali, ha legittimamente proceduto al calcolo dell'imposta, e ciò in mancanza di dichiarazioni di variazioni o in rettifica il cui onere di presentazione era in capo alla contribuente.
In relazione alla questione sull'onere di denuncia delle modificazioni dei dati ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, l'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992 attribuisce al contribuente la responsabilità di comunicare al Comune le variazioni che influiscono sull'ammontare dell'imposta dovuta. Questo obbligo permane anche dopo l'introduzione dell'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223/2006 (convertito in legge n.
248/2006), che ha eliminato, a partire dall'anno 2007, l'obbligo generale di presentare la dichiarazione
ICI, salvo per le variazioni soggettive e oggettive che comportano riduzioni d'imposta, e che non siano altrimenti conoscibili dal Comune tramite i dati catastali. Tale obbligo informativo riveste particolare importanza, in quanto la mancata comunicazione di tali variazioni impedisce al Comune di effettuare una corretta determinazione dell'imposta dovuta.
In merito all'inagibilità o inabitabilità, si osserva che questa è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Trattasi, pertanto, di una esenzione non automatica ma per l'applicazione della quale necessita, quantomeno, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente, circostanza, nel caso di specie, non allegata dalla ricorrente.
Quanto, infine, all'immobile di Indirizzo_1, si osserva che un immobile inagibile ed inabitabile di fatto può fruire dell'esclusione dal pagamento del tributo prevista per gli immobili "collabenti" solo se è iscritto a catasto nella categoria F/2, come "unità collabente”. In questo caso il contribuente deve avviare la relativa procedura di accatastamento innanzi all'Agenzia del Territorio che attribuirà ai fabbricati, se sussistono i presupposti, la relativa categoria catastale (F02).
La società ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'impugnato avviso di accertamento.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 2.500,00.
Il Presidente relatore – Dr. Carmelo Adile