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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/06/2025, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini concessi ex art. 190
c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 5.04.2017 al n. 3281/17
R.G., avente ad oggetto: azione di risoluzione e risarcimento dei danni,
vertente
TRA
, C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Angela Corrado, come da procura in calce all'atto di citazione,
presso il cui Studio elettivamente domicilia in Eboli, via Prato n. 26/28;
ATTRICE
E
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in via disgiunta tra loro,
dagli Avv.ti Antonio Colavincenzo e Alessandro Spinella nonché dall'Avv.
Raffaele Granata, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Marco d'Aragona in Salerno, Corso Vittorio Emanuele 58, come da procure in atti;
1 CONVENUTA
CONCLUSIONI: All'udienza del 29.01.2025, fissata con modalità di trattazione scritta, i procuratori delle parti costituite concludevano come da note e la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio la premettendo: Controparte_1
- di essere proprietaria del veicolo “Golf Plus Volkswagen” targato
EH821DY, equipaggiato con motore diesel EZ189;
- che la predetta vettura rientrava tra quelle del cd. “dieselgate” in quanto il gruppo VW aveva installato un software in grado di influire sui livelli di emissioni di sostanze nocive (innanzitutto NOX) del motore diesel per soddisfare i test di laboratorio;
- che la regolarizzazione, pure offerta dal gruppo con l'invito all'aggiornamento/eliminazione del software pirata, avrebbe comportato,
senza dubbio, un declassamento e depotenziamento del motore con conseguente danno facendo risultare la vettura non conforme alle condizioni di acquisto;
- che era provato anche il pregiudizio morale per frustrazione,
indignazione, sentimento di rabbia, per i disagi e le perdite di tempo subiti.
2. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“DICHIARARE la responsabilità della Società Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i
[...]
2 danni patrimoniali di natura extracontrattuale e contrattuali subiti e
subendi da essa attrice a causa della pratica commerciale scorretta
adottata intenzionalmente dal Gruppo, nell'aver venduto un veicolo con
caratteristiche qualitative difformi a quelle promesse e con emissioni
inquinanti maggiori ai valori indicati ed ufficialmente dichiarati;
nonché
a causa del grave ritardo nella comunicazione alla , di Parte_1
detenere un veicolo coinvolto nello scandalo clean diesel.
CONDANNARE la Società , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno
patrimoniale, previa dichiarazione di annullamento/risoluzione del
contratto di acquisto del veicolo Golf Plus Volkswagen, targato EH821DY
con pagamento di un importo equivalente al valore attualizzato del
veicolo, oltre al valore personalizzato affettivo, con interessi legali dalla
domanda sino al soddisfo.
CONDANNARE la Società , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno
non patrimoniale, nelle voci esposte in atti, da quantificarsi nella somma
che viene prudentemente viene quantificata in € 50.000,00.
CONDANNARE la Società al Controparte_1
pagamento delle spese e compenso professionale, del presente giudizio,
con attribuzione all'avvocato Angela Corrado, antistataria”.
3. Concessi i termini per le deduzioni istruttorie si costituiva
[...]
che, in via preliminare, eccepiva la propria carenza di Controparte_1
titolarità passiva nel rapporto controverso, in quanto responsabile solo
3 della importazione e distribuzione in Italia dei veicoli a marchio
. CP_1
Nel merito, insisteva per il rigetto delle avverse domande per infondatezza evidenziando che il veicolo compravenduto non presentava alcun difetto di conformità e che l'intervento tecnico renderebbe inammissibile qualsiasi ulteriore domanda in relazione alla medesima asserita difettosità.
Contestava, inoltre, la sussistenza e la quantificazione dei danni invocati da parte attrice.
4. Acquisita documentazione prodotta dalle parti, all'esito, all'udienza del
29.01.2025, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Parte attrice ha chiesto l'annullamento/risoluzione del contratto di acquisto dell'autovettura assumendo che la contraffazione a mezzo installazione di un software inciderebbe sulla commerciabilità del veicolo in termini di sicura svalutazione.
1.2. Quanto all'azione di annullamento è da escludere che la difformità
dedotta dall'attrice e relativa all'installazione di un software idoneo ad occultare le effettive emissioni nell'ambiente di azoto (NOx) possa qualificarsi come integrante l'ipotesi di consegna di aliud pro alio.
E' pacifico che il veicolo in oggetto sia funzionante ed utilizzato dall'attrice.
E' altresì incontestato tra le parti, nonché risultante dalla documentazione agli atti, che la casa produttrice – per il tramite dell'odierna convenuta - ha manifestato la volontà di sottoporre il veicolo ad intervento riparatore
4 nell'ambito di una generale procedura di richiamo volta ad eliminare il problema tecnico effettivamente verificatosi sui veicoli con quel tipo di motore diesel, con aggiornamento del software della predetta centralina elettronica e con adeguamento dei livelli di emissione dei gas inquinanti
(cft. note di riscontro della . Controparte_1
1.3. Può ritenersi che con il suddetto intervento il problema sarebbe stato verosimilmente risolto, tant'è che la stessa parte attrice si è limitata a dedurre che l'invito all'aggiornamento/eliminazione del software pirata avrebbe comportato un declassamento e depotenziamento del motore al fine di farlo rientrare nei limiti.
Ne consegue che, non essendo il vizio denunciato tale da rendere la cosa assolutamente inservibile, né essendo assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente,
non può ritenersi integrata la consegna di aliud pro alio.
1.4. Quanto all'azione di risoluzione per difetto di conformità, è noto che il consumatore può esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130 del
Codice del Consumo (come vigente all'epoca di conclusione del contratto)
i quali sono tuttavia graduati: costui potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà
richiedere una congrua riduzione del prezzo ovvero insistere per la risoluzione.
Nel caso di specie, pur dovendosi configurare il vizio dedotto certamente tra i difetti di conformità di cui all'art. 130 di detto codice, non sussiste
5 alcuna delle ipotesi normativamente disciplinate su cui fondare la richiesta di parte attrice di risoluzione del contratto.
Non vi è prova, del resto, che l'attrice abbia respinto l'invito della controparte ad effettuare l'aggiornamento, avendo anzi la stessa preso atto di tale invito ed insistito per l'ulteriore risarcimento del danno (cft tenore dell'atto di costituzione in mora e diffida del 21.01.2016, in allegato n. 5
alla citazione).
1.5. Può aggiungersi che, anche in assenza dell'intervento riparatore
(intervento – si ripete – comunque proposto all'attrice) è da escludersi la ricorrenza del grave inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto a norma del disposto dell'ultimo comma del menzionato art. 130, secondo il quale “Un difetto di conformità di lieve entità per il quale
non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della
riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del
contratto”: l'attrice non ha allegato, né tanto meno provato che il problema tecnico denunciato abbia inciso sul funzionamento del veicolo o sulla possibilità di circolare.
Segue il rigetto della domanda di annullamento/risoluzione del contratto e della conseguenziale richiesta di risarcimento dei danni.
1.6. Su tale ultima istanza, anche a voler ritenere che l'attrice abbia proposto autonoma domanda risarcitoria, congiuntamente a quella diretta all'annullamento/risoluzione per vizio di conformità del bene acquistato,
la stessa andrebbe rigettata per difetto di prova.
1.7. Quanto alla responsabilità correlata a pratiche commerciali scorrette perché ingannevoli, deve osservarsi che l'aver individuato una condotta
6 antigiuridica non implica l'automatico riconoscimento del diritto risarcitorio, in assenza della prova della ricorrenza degli altri elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità invocata: colpa o dolo del soggetto agente, ricorrenza del danno ingiusto, nesso di causa tra la condotta e l'evento di danno, conseguenze pregiudizievoli.
La circostanza dedotta in citazione secondo cui la vettura “varrà meno” e sarà svalutata per effetto della modifica del software, è mera allegazione che non ha obiettivo riscontro.
Difatti, non sono stati forniti indici dai quali desumere un effettivo deprezzamento dell'auto, adducendo, ad esempio, gli esiti di un'indagine di mercato;
è dunque mera congettura il possibile decremento di prezzo dell'auto acquistata dalla sig.ra per il solo fatto di rientrare tra Pt_1
quelle del caso “dieselgate”.
Non risulta, si ribadisce, che le emissioni inquinanti abbiano alterato la performance del mezzo o ridotto la possibilità di circolazione;
non è
dedotto, né provato, che il dato su cui agirebbe il software contestato sia stato determinante nella scelta di acquisto operata dalla sig Parte_2
1.8. Quanto agli asseriti danni non patrimoniali, va premesso che non ogni danno è risarcibile (tale essendo solo quello ingiusto rispetto alle previsioni ordinamentali): non sono dunque risarcibili i danni c.d.
bagatellari, consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione, come individuati in citazione (ex multis cft.
Cassazione civile, SS.UU., sentenza 19/08/2009 n° 18356).
2. L'acclarata infondatezza, nel merito, delle domande formulate da parte attrice, comporta, in applicazione della ragione più liquida, l'assorbimento
7 dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta.
3. Non resta che disciplinare le spese di lite.
Tenuto conto dell'accertata e pacifica sussistenza di un vizio sull'autoveicolo compravenduto e della necessità di non inasprire ulteriormente i rapporti tra le parti, si ritiene la sussistenza di giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; la restante metà segue la soccombenza con liquidazione come da dispositivo in ragione del valore della causa (indeterminabile basso fino a
26.000) delle attività espletate, di parametri compresi tra i minimi e i medi della vigente tariffa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
Francesco Rossini, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Parte_1
provvede:
1) rigetta le domande proposte dall'attrice;
2) compensa le spese di lite nella misura della metà; condanna Pt_1
al pagamento della restante metà delle spese di lite in favore
[...]
della in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t.; restante metà che si liquida in euro 1.500,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno il 24.06.2025
Il giudice
Francesco Rossini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini concessi ex art. 190
c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 5.04.2017 al n. 3281/17
R.G., avente ad oggetto: azione di risoluzione e risarcimento dei danni,
vertente
TRA
, C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Angela Corrado, come da procura in calce all'atto di citazione,
presso il cui Studio elettivamente domicilia in Eboli, via Prato n. 26/28;
ATTRICE
E
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in via disgiunta tra loro,
dagli Avv.ti Antonio Colavincenzo e Alessandro Spinella nonché dall'Avv.
Raffaele Granata, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Marco d'Aragona in Salerno, Corso Vittorio Emanuele 58, come da procure in atti;
1 CONVENUTA
CONCLUSIONI: All'udienza del 29.01.2025, fissata con modalità di trattazione scritta, i procuratori delle parti costituite concludevano come da note e la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio la premettendo: Controparte_1
- di essere proprietaria del veicolo “Golf Plus Volkswagen” targato
EH821DY, equipaggiato con motore diesel EZ189;
- che la predetta vettura rientrava tra quelle del cd. “dieselgate” in quanto il gruppo VW aveva installato un software in grado di influire sui livelli di emissioni di sostanze nocive (innanzitutto NOX) del motore diesel per soddisfare i test di laboratorio;
- che la regolarizzazione, pure offerta dal gruppo con l'invito all'aggiornamento/eliminazione del software pirata, avrebbe comportato,
senza dubbio, un declassamento e depotenziamento del motore con conseguente danno facendo risultare la vettura non conforme alle condizioni di acquisto;
- che era provato anche il pregiudizio morale per frustrazione,
indignazione, sentimento di rabbia, per i disagi e le perdite di tempo subiti.
2. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“DICHIARARE la responsabilità della Società Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i
[...]
2 danni patrimoniali di natura extracontrattuale e contrattuali subiti e
subendi da essa attrice a causa della pratica commerciale scorretta
adottata intenzionalmente dal Gruppo, nell'aver venduto un veicolo con
caratteristiche qualitative difformi a quelle promesse e con emissioni
inquinanti maggiori ai valori indicati ed ufficialmente dichiarati;
nonché
a causa del grave ritardo nella comunicazione alla , di Parte_1
detenere un veicolo coinvolto nello scandalo clean diesel.
CONDANNARE la Società , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno
patrimoniale, previa dichiarazione di annullamento/risoluzione del
contratto di acquisto del veicolo Golf Plus Volkswagen, targato EH821DY
con pagamento di un importo equivalente al valore attualizzato del
veicolo, oltre al valore personalizzato affettivo, con interessi legali dalla
domanda sino al soddisfo.
CONDANNARE la Società , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno
non patrimoniale, nelle voci esposte in atti, da quantificarsi nella somma
che viene prudentemente viene quantificata in € 50.000,00.
CONDANNARE la Società al Controparte_1
pagamento delle spese e compenso professionale, del presente giudizio,
con attribuzione all'avvocato Angela Corrado, antistataria”.
3. Concessi i termini per le deduzioni istruttorie si costituiva
[...]
che, in via preliminare, eccepiva la propria carenza di Controparte_1
titolarità passiva nel rapporto controverso, in quanto responsabile solo
3 della importazione e distribuzione in Italia dei veicoli a marchio
. CP_1
Nel merito, insisteva per il rigetto delle avverse domande per infondatezza evidenziando che il veicolo compravenduto non presentava alcun difetto di conformità e che l'intervento tecnico renderebbe inammissibile qualsiasi ulteriore domanda in relazione alla medesima asserita difettosità.
Contestava, inoltre, la sussistenza e la quantificazione dei danni invocati da parte attrice.
4. Acquisita documentazione prodotta dalle parti, all'esito, all'udienza del
29.01.2025, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Parte attrice ha chiesto l'annullamento/risoluzione del contratto di acquisto dell'autovettura assumendo che la contraffazione a mezzo installazione di un software inciderebbe sulla commerciabilità del veicolo in termini di sicura svalutazione.
1.2. Quanto all'azione di annullamento è da escludere che la difformità
dedotta dall'attrice e relativa all'installazione di un software idoneo ad occultare le effettive emissioni nell'ambiente di azoto (NOx) possa qualificarsi come integrante l'ipotesi di consegna di aliud pro alio.
E' pacifico che il veicolo in oggetto sia funzionante ed utilizzato dall'attrice.
E' altresì incontestato tra le parti, nonché risultante dalla documentazione agli atti, che la casa produttrice – per il tramite dell'odierna convenuta - ha manifestato la volontà di sottoporre il veicolo ad intervento riparatore
4 nell'ambito di una generale procedura di richiamo volta ad eliminare il problema tecnico effettivamente verificatosi sui veicoli con quel tipo di motore diesel, con aggiornamento del software della predetta centralina elettronica e con adeguamento dei livelli di emissione dei gas inquinanti
(cft. note di riscontro della . Controparte_1
1.3. Può ritenersi che con il suddetto intervento il problema sarebbe stato verosimilmente risolto, tant'è che la stessa parte attrice si è limitata a dedurre che l'invito all'aggiornamento/eliminazione del software pirata avrebbe comportato un declassamento e depotenziamento del motore al fine di farlo rientrare nei limiti.
Ne consegue che, non essendo il vizio denunciato tale da rendere la cosa assolutamente inservibile, né essendo assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente,
non può ritenersi integrata la consegna di aliud pro alio.
1.4. Quanto all'azione di risoluzione per difetto di conformità, è noto che il consumatore può esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130 del
Codice del Consumo (come vigente all'epoca di conclusione del contratto)
i quali sono tuttavia graduati: costui potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà
richiedere una congrua riduzione del prezzo ovvero insistere per la risoluzione.
Nel caso di specie, pur dovendosi configurare il vizio dedotto certamente tra i difetti di conformità di cui all'art. 130 di detto codice, non sussiste
5 alcuna delle ipotesi normativamente disciplinate su cui fondare la richiesta di parte attrice di risoluzione del contratto.
Non vi è prova, del resto, che l'attrice abbia respinto l'invito della controparte ad effettuare l'aggiornamento, avendo anzi la stessa preso atto di tale invito ed insistito per l'ulteriore risarcimento del danno (cft tenore dell'atto di costituzione in mora e diffida del 21.01.2016, in allegato n. 5
alla citazione).
1.5. Può aggiungersi che, anche in assenza dell'intervento riparatore
(intervento – si ripete – comunque proposto all'attrice) è da escludersi la ricorrenza del grave inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto a norma del disposto dell'ultimo comma del menzionato art. 130, secondo il quale “Un difetto di conformità di lieve entità per il quale
non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della
riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del
contratto”: l'attrice non ha allegato, né tanto meno provato che il problema tecnico denunciato abbia inciso sul funzionamento del veicolo o sulla possibilità di circolare.
Segue il rigetto della domanda di annullamento/risoluzione del contratto e della conseguenziale richiesta di risarcimento dei danni.
1.6. Su tale ultima istanza, anche a voler ritenere che l'attrice abbia proposto autonoma domanda risarcitoria, congiuntamente a quella diretta all'annullamento/risoluzione per vizio di conformità del bene acquistato,
la stessa andrebbe rigettata per difetto di prova.
1.7. Quanto alla responsabilità correlata a pratiche commerciali scorrette perché ingannevoli, deve osservarsi che l'aver individuato una condotta
6 antigiuridica non implica l'automatico riconoscimento del diritto risarcitorio, in assenza della prova della ricorrenza degli altri elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità invocata: colpa o dolo del soggetto agente, ricorrenza del danno ingiusto, nesso di causa tra la condotta e l'evento di danno, conseguenze pregiudizievoli.
La circostanza dedotta in citazione secondo cui la vettura “varrà meno” e sarà svalutata per effetto della modifica del software, è mera allegazione che non ha obiettivo riscontro.
Difatti, non sono stati forniti indici dai quali desumere un effettivo deprezzamento dell'auto, adducendo, ad esempio, gli esiti di un'indagine di mercato;
è dunque mera congettura il possibile decremento di prezzo dell'auto acquistata dalla sig.ra per il solo fatto di rientrare tra Pt_1
quelle del caso “dieselgate”.
Non risulta, si ribadisce, che le emissioni inquinanti abbiano alterato la performance del mezzo o ridotto la possibilità di circolazione;
non è
dedotto, né provato, che il dato su cui agirebbe il software contestato sia stato determinante nella scelta di acquisto operata dalla sig Parte_2
1.8. Quanto agli asseriti danni non patrimoniali, va premesso che non ogni danno è risarcibile (tale essendo solo quello ingiusto rispetto alle previsioni ordinamentali): non sono dunque risarcibili i danni c.d.
bagatellari, consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione, come individuati in citazione (ex multis cft.
Cassazione civile, SS.UU., sentenza 19/08/2009 n° 18356).
2. L'acclarata infondatezza, nel merito, delle domande formulate da parte attrice, comporta, in applicazione della ragione più liquida, l'assorbimento
7 dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta.
3. Non resta che disciplinare le spese di lite.
Tenuto conto dell'accertata e pacifica sussistenza di un vizio sull'autoveicolo compravenduto e della necessità di non inasprire ulteriormente i rapporti tra le parti, si ritiene la sussistenza di giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; la restante metà segue la soccombenza con liquidazione come da dispositivo in ragione del valore della causa (indeterminabile basso fino a
26.000) delle attività espletate, di parametri compresi tra i minimi e i medi della vigente tariffa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
Francesco Rossini, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Parte_1
provvede:
1) rigetta le domande proposte dall'attrice;
2) compensa le spese di lite nella misura della metà; condanna Pt_1
al pagamento della restante metà delle spese di lite in favore
[...]
della in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t.; restante metà che si liquida in euro 1.500,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno il 24.06.2025
Il giudice
Francesco Rossini
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