Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA - SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di CA - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1529/2023 R.G.;
TRA (cod. fisc. n. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Calatabiano (CT), via San Marco n. 40, in persona del suo amministrazione unico e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Spadaro, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] Cod.fisc.. residente CP_1 C.F._1
in Giardini Naxos via Cianchitta 306; nato a [...] il Controparte_2
05.05.1963, C.F. residente in [...]
12; , nato a [...] il [...], Controparte_3 CodiceFiscale_3
residente in [...]; nata a [...] il CP_4
13.11.1968 e residente a [...]
306, tutti nella qualità di eredi del defunto (nato il [...] e Persona_1
deceduto in data 09.08.2021) rappresentati e difesi dall'avv. Teodoro Privitera giusta procura in atti;
APPELLATI
1
. (cod. fisc. e P. Iva n. Controparte_5
, con sede in Roma, via Giuseppe Capogrossi n. 50, in persona del P.IVA_2
Commissario straordinario pro tempore, e
. (cod. fisc. e P. Iva n. Parte_2 CP_5
con sede in Roma, via Giuseppe Capogrossi n. 50, in persona del P.IVA_3
pro tempore;
Parte_3
APPELLATE CONTUMACI
All'udienza del 7.1.2025, all'esito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza parziale n. 1690/2023, pubblicata il 19.4.2023 (nel proc. n. 11006/2015
R.G.), il Tribunale di CA (adito ab origine da e, dopo il Persona_1 decesso di questi, dai suoi eredi, per l'accertamento della usucapione di terreni ubicati nel Comune di Calatabiano, contrada S. Marco), così statuiva:
a) dichiarava “infondato” l'intervento spiegato dalla e ne Parte_1
disponeva l'estromissione dal giudizio;
b) condannava l'interveniente alla refusione delle spese in favore di parte attrice mentre compensava le spese tra di essa e le società convenute;
c) disponeva la prosecuzione del giudizio tra le parti principali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la società sulla Parte_1
base di due motivi di gravame.
Si sono costituiti , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
eredi di ) e hanno chiesto il rigetto dell'appello.
[...] Persona_1
Non si sono costituite le società e Controparte_5 Parte_2
All'esito di discussione orale la causa è stata posta in decisione alla udienza del
7.1.2025.
***
2 Preliminarmente va dichiarata la contumacia delle società appellate CP_5
e entrambe in amministrazione straordinaria, che non si
[...] Parte_2
sono costituite in giudizio benchè regolarmente citate.
Con il primo motivo di gravame, la società appellante critica la sentenza per non avere ritenuto ammissibile il suo intervento, in violazione dell'art. 105 c.p.c..
Con il secondo motivo, l'appellante censura il regolamento delle spese di lite.
Deduce in particolare la società appellante che: a) contrariamente a quanto asserito dal primo giudice, essa interveniente non ha mai lasciato intendere di avere acquisito la proprietà dei terreni oggetto della domanda di usucapione, bensì ha segnalato la propria qualità di aggiudicataria dei terreni in questione, nell'ambito della procedura concorsuale di amministrazione straordinaria che riguardava entrambe le società convenute;
b) che la causa di usucapione non è un giudizio a parti necessarie in cui possono intervenire unicamente i soggetti che risultino proprietari, o formali intestatari degli immobili oggetto della pretesa di usucapione, ammettendosi da parte della consolidata giurisprudenza di legittimità l'intervento anche di altri soggetti, quali i creditori;
c) che l'assunto del primo giudice che l'interveniente fosse decaduta dall'aggiudicazione, in difetto di prova del deposito delle somme dovute per spese e dell'intervento dell'atto notarile di acquisto, era in realtà frutto di una mera illazione del giudice;
che in realtà, nella pendenza del termine per il perfezionamento del procedimento, era intervenuta, il 28.3.2019, la trascrizione della domanda giudiziale di usucapione dei terreni oggetto di aggiudicazione costituente causa impeditiva della stipula non imputabile all'aggiudicatario; che, in ogni caso, residuerebbe in capo alla la posizione di creditrice della procedura per la restituzione del Parte_1
prezzo di aggiudicazione, sicché il relativo diritto legittimerebbe il suo intervento nella causa di usucapione.
L'appello è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.
La società , intervenendo volontariamente nel giudizio di primo Parte_1
grado, si è qualificata come aggiudicataria dei terreni agricoli siti in Calatabiano,
oggetto della domanda giudiziale di usucapione, a seguito della vendita di parte del patrimonio immobiliare della società CIT Spa, Holding del gruppo CIT in
3 [. amministrazione straordinaria che ha attratto anche i beni delle società controllate,
e CP_5 Parte_2
La società appellante ha dunque svolto in primo grado un intervento adesivo dipendente ex art. 105, 2° comma, c.p.c. per sostenere le ragioni delle società
convenute, in amministrazione straordinaria, chiedendo il rigetto della domanda di usucapione nei loro confronti formulata.
Ritiene la Corte che non possa condividersi la valutazione del primo giudice che ha ritenuto la posizione del terzo sfornita di un interesse giuridicamente rilevante, giustificante lo svolgimento dell'intervento, sul rilievo che, in base al regolamento di vendita all'asta da esso accettato, in mancanza della stipula dell'atto notarile, non si era ancora prodotto l'effetto traslativo della proprietà in suo favore.
Deve al contrario riconoscersi che la società , in quanto Parte_1
aggiudicataria dei terreni per cui è causa (vedasi verbali di vendita senza incanto del
6.2.2019), è portatrice di un'aspettativa, al trasferimento della proprietà dei beni, giuridicamente meritevole ex art. 100 c.p.c di tutela mediante la sua partecipazione al presente giudizio: questa ha infatti dedotto un interesse giuridicamente rilevante ad un esito della controversia favorevole alla parte adiuvata.
Si aggiunga che, ove anche la società fosse decaduta dall'aggiudicazione – circostanza questa che in realtà non emerge dagli atti-, la stessa sarebbe in ogni caso portatrice di una posizione giuridica creditoria verso gli organi della procedura (per la restituzione del prezzo di vendita) che comunque giustificherebbe il suo intervento.
In definitiva, allora, l'appello va accolto e deve dichiararsi l'ammissibilità dell'intervento spiegato dalla con conseguente annullamento Pt_1 Parte_1
del capo della sentenza impugnata che ne ha pronunziato l'estromissione.
Per quanto riguarda le spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché
4 la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale.
Anche in accoglimento (relativamente al primo grado) del secondo motivo di gravame, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno quindi poste a carico degli appellati e , in quanto soccombenti (avendo resistito CP_1 Per_1
all'appello insistendo nell'eccezione di inammissibilità dell'intervento sollevata in primo grado).
Le stesse spese vanno liquidate come in dispositivo, confermando per il primo la liquidazione del primo giudice (non oggetto di censura) e, per il presente grado,
secondo i parametri (minimi, attesa la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense (D.M. Giustizia del 13 agosto 2022, n. 147, e allegate tabelle) per le cause di valore indeterminabile (€ 26.000,01 - € 52.000,00), avuto riguardo all'effettiva attività difensiva.
Nessuna statuizione va emessa nei confronti delle altre appellate, rimaste contumaci.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dalla avverso la Parte_1
sentenza parziale del Tribunale di CA, Terza Sezione civile, n. 1690/2023, pubblicata il 19.4.2023, e in riforma della stessa sentenza, così statuisce:
- dichiara ammissibile l'intervento svolto dalla società e, per Parte_1
l'effetto, annulla il capo della sentenza che ne dispone l'estromissione dal processo;
- condanna gli appellati, , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
al rimborso in favore della società appellante delle spese processuali CP_4
di entrambi i gradi di giudizio, che liquida: 1) quanto al primo grado, in complessivi €
3.183,20, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali;
2) quanto al presente grado di appello, in € 804,00 per esborsi e in complessivi € 4.996,00 per compensi di avvocato (di cui €
1029,00 per fase di studio, € 709,00 per fase introduttiva, € 1523,00 per fase istruttoria
5 ed €1735,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, I.V.A e C.P.A.
-dichiara nulla a provvedere sulle spese per le appellate contumaci.
Così deciso in CA il 23 gennaio 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE dott. Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
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