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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/06/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20782/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20782/2024 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Baglioni Chiara, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in POMARO Controparte_1 Controparte_2
MONFERRATO il 02/07/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di POMARO MONFERRATO (atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 10/08/2004 e il 12/04/2006. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 05/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Controparte_1 Controparte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POMARO MONFERRATO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la casa coniugale sita in Piossasco, via Silvani n.4, in comproprietà tra le Parti, verrà posta in vendita, con ripartizione al 50% del relativo ricavo, dedotto il mutuo residuo.
DÀ ATTO che ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli nei tempi di rispettiva competenza e tutte le spese a loro relative saranno sostenute attraverso il conto cointestato presso la Banca Sella, sede di Beinasco, n. 992241, che sarà alimentato mensilmente per pari quote, attualmente pari a 2.500,00 euro ciascuno;
quote che potranno essere rimodulare in maniera condivisa a seconda delle esigenze di spesa.
Dal medesimo conto saranno sostenute le spese della casa coniugale fino alla vendita.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e con il puntuale adempimento delle precedenti condizioni dichiarano di non aver nulla ulteriormente a pretendere, a nessun titolo o ragione.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20782/2024 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Baglioni Chiara, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in POMARO Controparte_1 Controparte_2
MONFERRATO il 02/07/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di POMARO MONFERRATO (atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 10/08/2004 e il 12/04/2006. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 05/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Controparte_1 Controparte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POMARO MONFERRATO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la casa coniugale sita in Piossasco, via Silvani n.4, in comproprietà tra le Parti, verrà posta in vendita, con ripartizione al 50% del relativo ricavo, dedotto il mutuo residuo.
DÀ ATTO che ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli nei tempi di rispettiva competenza e tutte le spese a loro relative saranno sostenute attraverso il conto cointestato presso la Banca Sella, sede di Beinasco, n. 992241, che sarà alimentato mensilmente per pari quote, attualmente pari a 2.500,00 euro ciascuno;
quote che potranno essere rimodulare in maniera condivisa a seconda delle esigenze di spesa.
Dal medesimo conto saranno sostenute le spese della casa coniugale fino alla vendita.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e con il puntuale adempimento delle precedenti condizioni dichiarano di non aver nulla ulteriormente a pretendere, a nessun titolo o ragione.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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