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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/12/2024, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 2438/2021
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Deli Luca – Presidente
Marina Righi – Giudice rel.
Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso presentato da
, nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1 C.F._1
), residente in [...] (doc.ti 1 - 2) rappresentata e
[...]
difesa dagli Avv.ti Ilenia Da Lozzo, C.F.: e Luca Piaia, C.F. C.F._2
di IO NE (TV) e con domicilio eletto presso lo studio C.F._3
degli stessi in 31029 IO NE (TV), Viale della Vittoria n. 214 int. 4
contro
1 , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._4
, contumace.
[...]
Conclusioni della ricorrente:
CHIEDE che codesto On.le Tribunale, voglia, ai sensi dell'art. 4 della L.
1.12.1970 n.
898, previa fissazione d'udienza per la comparizione dei coniugi avanti a sé, ove
l'esperendo tentativo di conciliazione non riesca, pronunciata sin d'ora sentenza non
definitiva ex art. 4 co. 12 L. n. 898/70, emettere sentenza di cessazione degli effetti civili
del matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile di Fregona (TV) dell'anno 1988, parte II^, Serie A, Numero 6 e contratto dai sigg.i
e in data 09.07.1988, ordinando le opportune Parte_1 Controparte_1
annotazioni all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Fregona (TV) alle qui di seguito
richiamate conclusioni, da valersi anche quali provvedimenti temporanei,
1) dichiararsi che i signori e , sono economicamente Parte_1 Controparte_1
autosufficienti e che, pertanto, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento senza
necessità di contribuzione a carico dell'uno/a e in favore dell'altro/a;
2) spese e competenze di lite integralmente rifuse.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato la ricorrente ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 9.7.1988.
La ricorrente rappresenta che, in data 09 luglio 1988, i sigg.i e Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Fregona (TV); che il
[...]
matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato
2 Civile del Comune di Fregona dell'anno 1988, parte II^, Serie A, Numero 6 (doc. 4),
laddove risulta che gli stessi avevano optato per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dalla loro unione, nascevano a IO NE, in data 02.10.1991 il figlio
, in data 15.11.1995 la figlia e in data 29.11.2000 la figlia Per_1 Per_2
, oggi tutti maggiorenni e autosufficienti;
che, con ricorso di data 26.09.2015 Per_3
i coniugi, congiuntamente, adivano il Tribunale per ottenere la separazione alle condizioni nello stesso ricorso meglio precisate (doc. 5); che, i coniugi comparivano davanti il
Presidente del Tribunale di Treviso all'udienza di data 26.11.2015 (doc. 6) e confermata la volontà di addivenire alla separazione alle condizioni meglio indicate in ricorso, il procedimento trovava epilogo col Decreto di Omologa n. 23550/2015 di pari data (doc.
7); che, da allora, i coniugi vivono separati e non vi è alcuna possibilità di ricongiungimento familiare.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, stante la sussistenza del requisito di cui all'art. 3, comma terzo, L. 1 dicembre 1970, n. 898.
Emerge dagli atti, infatti, che a seguito della comparizione davanti al Presidente nel procedimento di separazione, non è stata più ripristinata la comunione morale e materiale tra i coniugi, atteso che, dal momento della separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
3 Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di Fregona (TV) dell'anno 1988, parte II^,
Serie A, Numero 6 e contratto dai sigg.i e in data Parte_1 Controparte_1
09.07.1988.
Nulla sulle spese in ragione della natura della pronuncia.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fregona di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 28.11.24
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi
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