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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/11/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Paolo Sordi Presidente di Corte di Appello dr. Vito Colucci Presidente di Sezione d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.815/2024
TRA rappresentato e difeso dall'avv.Salvatore Aiello Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla piazza San Gaetano n.47- appellante
E
rappresentata e difesa dall'avv.Roberto Picecchi Controparte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno alla via Vincenzo Dono n.15- appellata
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.2410/24
del Tribunale di Salerno emessa il 7/5/24 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito chiedeva il rigetto dell'appello e conseguentemente che fosse dichiarata la nullità della sentenza impugnata per nullità derivante dalla notifica dell' atto introduttivo il giudizio di primo grado, nonché, per violazione del diritto di difesa e per violazione del contraddittorio e che fosse ordinata la remissione ex art. 354 cpc della causa al
Tribunale, disponendo la riassunzione della stessa nel termine di legge,
il tutto con la vittoria delle spese e del compenso del giudizio e con attribuzione al difensore;
per l'appellata: chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensiva ex art.283 cpc e nel merito dell'appello per infondatezza con la vittoria delle spese e delle competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
Con l'ordinanza del 3 aprile 2025 la causa veniva rinviata al 9
ottobre 2025 con la concessione di termine per note conclusionali e la causa andava in decisione in virtù della successiva ordinanza del 23
ottobre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 conveniva in giudizio Parte_2 Controparte_1
per sentir dichiarare che la minore (nata il Persona_1
14/02/2012) non era sua figlia.
La convenuta si costituiva in giudizio e chiamava in causa
[...]
proponendo nei suoi confronti domanda di Parte_1
dichiarazione giudiziale di paternità.
rimaneva contumace nonostante la notifica Parte_1
della chiamata in causa.
La domanda di disconoscimento di paternità veniva accolta con la sentenza definitiva n.682/2021 pubblicata l'1/3/21 e veniva dichiarato che non era figlia di Persona_1 Parte_2
Con la stessa sentenza veniva disposto che la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità venisse stralciata in virtù di separata ordinanza.
Con ordinanza del 16/2/21 veniva disposta la sospensione ex art.295 cpc del giudizio di riconoscimento, essendo pregiudiziale il passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento giudiziale di paternità.
3 riassumeva il giudizio nei confronti di Controparte_1
producendo la prova del passaggio in giudicato Parte_1
della sentenza di disconoscimento e affermando che, in seguito alla separazione dal marito, nel 2011 aveva avuto una relazione sentimentale con dalla quale era nata la figlia Parte_1
Per_1
Il Tribunale procedeva alla nomina di un consulente per l'esecuzione del test del DNA, ma il convenuto, regolarmente avvisato dal consulente delle operazioni peritali, non compariva.
La causa, all'udienza del 21/12/23, passava in decisione.
Con sentenza non definitiva n. 1480/2024 depositata in data
18/03/2024, il Collegio accoglieva la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità in quanto la parte convenuta non si era presentata alle operazioni peritali, nonostante fosse stata regolarmente avvisata, non aveva fornito alcuna motivazione per la sua assenza e non era comparsa nel giudizio di disconoscimento.
Il Collegio rimetteva la causa sul ruolo per adottare i provvedimenti conseguenti in relazione all'affidamento e al
4 mantenimento della minore e disponeva l'audizione della minore in ordine al cognome.
Con la sentenza impugnata il Tribunale emetteva le seguenti statuizioni:
disponeva l'affidamento super-esclusivo della minore Per_1
alla madre con residenza prevalente presso la stessa e rimetteva la regolamentazione degli incontri tra il padre e la figlia agli accordi tra i genitori;
determinava in € 200,00 mensili l'assegno di mantenimento per la minore da corrispondersi da in favore di Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese (e far data dal Controparte_1
mese successivo alla notifica dell'atto di citazione), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
disponeva che entrambi i genitori concorressero nella misura del
50% ciascuno alle spese straordinarie;
disponeva che la minore aggiungesse al Persona_2
cognome materno quello paterno posponendolo, chiamandosi conseguentemente;
Controparte_2
applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
5 ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza, deducendo i seguenti motivi:
1)nullità derivata della sentenza per nullità della notifica dell'atto introduttivo del procedimento;
precisava che in data
29/05/2024 era stato rilasciato presso la sua cassetta postale un avviso di giacenza di atti giudiziari (sentenza e precetto) relativi all'azione giudiziaria promossa da e che non aveva mai Controparte_1
ritirato i documenti contenuti nell' avviso;
avendo intuito quale potesse essere il contenuto del plico postale, aveva effettuato verifiche presso la cancelleria del Tribunale di Salerno e aveva riscontrato che era stato iscritto a ruolo il procedimento relativo alla dichiarazione giudiziale di paternità per la minore conclusosi con Persona_1
sentenza n. 2410/2024 del 08/05/2024 e, pertanto, aveva incaricato il proprio legale di presentare istanza di visibilità per il fascicolo;
aggiungeva che non aveva mai avuto conoscenza della pendenza e della definizione del procedimento di primo grado, in qualsiasi sua fase e sin dal suo inizio, perché le relative notifiche degli atti intermedi non si erano mai regolarmente perfezionate;
le relate di notificazioni in atti riportavano solo la dicitura “si procede ai sensi dell' art. 140 cpc”,
6 senza che l'ufficiale giudiziario avesse compiuto tutte le ricerche per certificare l' effettiva presenza del soggetto destinatario dell' atto giudiziario presso il luogo indicato;
inoltre, all'udienza del 16/12/2021
(prima udienza a seguito di riassunzione con conseguente obbligo di notificazione) il Tribunale di Salerno non aveva stabilito nulla in merito alla costituzione delle parti e la sua contumacia era stata dichiarata soltanto all'udienza del 26/01/2023;
2)violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost;
da quanto prospettato emergeva che il suo diritto di difesa ex art. 24 Cost. era stato violato;
evidenziava che, soprattutto nei procedimenti in ambito familiare, la violazione del diritto di difesa nei confronti di una parte comportava l'impossibilità di rendere una versione alternativa a quella fornita dalla controparte;
3)violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 cpc;
ne conseguiva che era stato violato il principio del contraddittorio;
4)errata motivazione della sentenza per carenza di prove riguardanti la paternità del sig. non vi erano prove in Parte_1
ordine alla sua paternità; asseriva che aveva Controparte_1
intrattenuto molteplici relazioni sentimentali e sessuali e che non vi era
7 alcuna prova di un eventuale rapporto intrattenuto tra le parti;
inoltre non avendo partecipato al processo, non aveva avuto modo di difendersi e di provare l'inesistenza di un legame di sangue con la minore e, pertanto, non si poteva riconoscere in automatico la paternità
in capo a lui con tutti i relativi obblighi morali e patrimoniali.
si costituiva e chiedeva che l'appello Controparte_1
fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cpc.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello affermando che:
l'appello aveva ad oggetto la sentenza n. 2410/2024 che si limitava alle statuizioni sull'affidamento, sull'assegno di mantenimento e sull'aggiunta del cognome paterno a quello materno,
mentre la sentenza dichiarativa di paternità dell'odierno appellante -n.
1480/2024 del 18/03/2024 - era passata in giudicato;
la notifica eseguita nei confronti dell'appellante era stata regolarmente effettuata ai sensi dell'art.140 cpc e il Parte_1
disinteressandosi al giudizio di riconoscimento di paternità, non aveva provveduto al ritiro della notifica del ricorso in riassunzione eseguita tramite l'ufficiale giudiziario e, pertanto, non si era costituito nel procedimento;
8 nonostante la regolarità delle notifiche e degli avvisi susseguitisi nel corso del giudizio - notifica nel giudizio di disconoscimento di paternità, notifica per l'interrogatorio formale, notifica nel ricorso di riconoscimento di paternità, convocazione del consulente tecnico d'ufficio- l'appellante, volontariamente, non aveva provveduto al ritiro degli atti e non si era costituito, credendo erroneamente che tale comportamento omissivo sarebbe stato sufficiente a sottrarsi alle responsabilità genitoriali nei confronti della minore e che il Per_1
giudizio si sarebbe interrotto;
in ogni caso nel merito precisava che durante il suo matrimonio aveva avuto una relazione sentimentale con l'appellato e la situazione era nota anche a suo marito che aveva proposto il giudizio di disconoscimento di paternità della minore Per_1
il rifiuto ingiustificato del test di paternità da parte del presunto padre del minore era un comportamento valutabile ex art. 116 IIc cpc al fine di ritenere fondata la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, anche in assenza di prove di rapporti sessuali tra le parti.
Va valutato in primis se l'appello sia inammissibile ex art.342
cpc.
9 L'eccezione va rigettata, in quanto in tema di specificità dei motivi di appello la giurisprudenza di legittimità è ripetutamente intervenuta con molteplici arresti al fine di stabilire la corretta interpretazione dell'art. 342 cpc, così come novellato dalla riforma del
2012, chiarendo come la modifica introdotta non abbia sconvolto i tradizionali connotati dell'atto di appello, restando invariata la natura di "revisio prioris instantiae" di tale giudizio, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Pertanto l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non richiedendosi l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata(cfr.
sent. Cass. civ. sez. un. n.27199/2017; ord. Cass. n.7675/2019; sent.
Cass. n.24262/2020).
10 Sulla scorta di tali rilievi, deve dichiararsi l'ammissibilità del suddetto gravame in quanto pienamente conforme al disposto dell'art. 342 cpc, nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, avendo l'appellante specificato con sufficiente chiarezza le censure relative alla statuizione di primo grado e le modifiche richieste con la formulazione di pertinenti ragioni di dissenso, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice.
La richiesta di sospensiva ex art.283 cpc è superata dalla decisione nel merito del presente gravame.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
Va premesso che l'appellante ha impugnato solo la sentenza definitiva – la n.2410/ 2024 dell'8/4/2024 - e non la sentenza non definitiva n.1480/2024 del 18/3/2024 che è ormai passata in giudicato.
Con il primo motivo l'appellante ha dedotto che era nulla la notifica dell'atto introduttivo di primo grado, che soltanto in data 29
maggio 2024 aveva trovato nella cassetta della posta un avviso di giacenza di atti giudiziari e che la sua contumacia veniva dichiarata tardivamente nel giudizio di primo grado.
11 L'atto introduttivo la cui notifica sarebbe nulla è il ricorso per la riassunzione dopo il passaggio in giudicato della sentenza di dichiarazione giudiziale della paternità.
La notifica è stata effettuata correttamente ai sensi dell'art.140
cpc.
Invero mentre l'art. 139 cpc contempla l'ipotesi che, ricercato il notificando presso i luoghi in cui è ragionevole attendersi di trovarlo,
laddove egli abita o lavora, non vi venga invece rinvenuto, ma vengano tuttavia trovate altre persone al quale l'atto da notificare possa essere consegnato, sulla ragionevole presunzione che le stesse lo porteranno a conoscenza del destinatario, l'art. 140 cpc disciplina l'eventualità che l'ufficiale giudiziario non soltanto non rinvenga il notificando, al momento assente, ma neppure rinvenga altre persone idonee a ricevere la consegna dell'atto e disposte a farlo.
Tale ultima norma consente di portare a compimento il procedimento di notificazione attraverso l'espletamento di tre distinte formalità, le quali hanno lo scopo di realizzare la conoscenza legale dell'atto, ponendo il notificando in condizioni di acquisire conoscenza effettiva di esso con un normale sforzo di diligenza.
12 Tali formalità sono : a) l'affissione di un avviso alla porta, con il quale si informa il notificando del deposito dell'atto presso la casa comunale;
b) il deposito, appunto, dell'atto presso la casa comunale,
dove il notificando potrà ritirarlo;
c) la spedizione di un ulteriore avviso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento avente ad oggetto, ancora una volta, l'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale.
Tali formalità sono state rispettate nel caso in esame ed è stata anche prodotta unitamente alla copia notificata dell'atto dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr.sent. Cass S.U. n. 458/2005).
Ai fini della irreperibilità, quale presupposto della notificazione ai sensi dell'art.140 cpc non occorre, per altro, che il notificando sia ricercato preventivamente in tutti i comuni e luoghi presi in considerazione dall'art. 139 cpc (cfr. sent.Cass.n.6804/2021).
Sulla base di tale ragionamento la notifica è stata correttamente eseguita e, quindi , l'appellante è stato posto in condizioni di costituirsi.
L'appellante ha anche dedotto che all'udienza del 16/12/2021
(prima udienza a seguito di riassunzione con conseguente obbligo di 13 notificazione) il Tribunale di Salerno non aveva stabilito nulla in merito alla costituzione delle parti e la sua contumacia era stata dichiarata soltanto all'udienza del 26/01/2023.
In realtà tale censura è inammissibile concernendo la sentenza non definitiva che è passata in giudicato.
Il rigetto del primo motivo ha valore assorbente rispetto agli altri due motivi proposti perché chiaramente se la notifica è stata effettuata correttamente non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa e del principio del contradditorio.
L'ultimo motivo che ha oggetto censure in ordine alla prova della paternità è inammissibile perché afferisce alla sentenza non definitiva che è passata in giudicato.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: valore indeterminabile- bassa complessità- valori minimi- vanno riconosciute per l'intero la fase introduttiva, la fase dello studio e la fase decisionale- per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%).
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
14
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3)condanna l'appellante a pagare le spese a favore dell'appellata,
spese che liquida in E 4234,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002.
Salerno, 4 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Paolo Sordi
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