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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/12/2025, n. 3598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3598 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 953/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 953/2024 promossa in grado d'appello con ricorso notificato in data 28.03.2024 e posta in deliberazione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del
15.10.2025.
[...]
(C.F.: ; P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via Sottocorno n. 52, Milano (MI) presso lo studio dell'avv. Ruggero Barile (C.F.: ; PEC: C.F._1
e dell'avv. Carlo Scofone (C.F.: Email_1
; PEC: che la rappresentano e C.F._2 Email_2 difendono come da delega in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 13 (C.F.: ), Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
(C.F.: ) e (C.F.:
[...] C.F._4 Controparte_4
), elettivamente domiciliati in Via Scopelliti n. 78, Cosenza (CS) presso lo C.F._5 studio dell'avv. Giovanni Coscarella (C.F.: ; PEC: C.F._6
che li rappresenta e difende, unitamente Email_3 all'avv. Valerio Zicaro (PEC: , come da delega in atti. Email_4
APPELLATI
OGGETTO: Fideiussione – polizze fideiussorie
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Controparte_1
“piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello,
− respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
− riformare integralmente la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di appello sopra esposti, e conseguentemente e comunque in ogni caso: in via principale:
− respingere l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni meglio espresse in atti, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata:
− acclarata la violazione dell'art. 101 c.p.c. accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado con ogni conseguente statuizione ivi incluso, ove ritenuto, la rimessione al
Giudice di primo grado;
in ogni caso:
− anche in via espressamente riconvenzionale, dichiarare tenuti e condannare
[...]
, a CP_2 Controparte_3 Controparte_4 versare in solido tra loro in favore di della somma capitale di € Controparte_1
374.977,15, oltre agli interessi legali a far data dal 7/8/2018 sino al soddisfo ovvero il diverso importo meglio ritenuto;
− con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A. per entrambi i gradi del presente giudizio.”
pagina 2 di 13 Per Controparte_2 Controparte_3 CP_4
:
[...]
Cont
“- Dichiarare inammissibile l'appello proposto da per tutti i motivi esposti;
- Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi ex ante rappresentati;
- Per l'effetto, confermare la sentenza gravata, n. 8616/2023 del Tribunale di Milano, sesta sezione civile, pubbl. il 6.11.2023;
- In ogni caso, rigettare ogni avversa domanda;
- Con vittoria di spese e compensi, per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello contro la sentenza n. 8616/2023, pubblicata in Controparte_1 data 06.11.2023, con la quale il Tribunale di Milano ha accolto l'opposizione promossa da
, e odierni Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
Contr appellati, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da per il pagamento dell'importo di €
374.977,15, condannando l'opposta a rimborsare agli opponenti le spese Controparte_1 di lite e gli opponenti a sostenere le spese della CTU grafologica espletata in causa.
Vicende processuali
1) I fatti che hanno condotto al presente contezioso, come desunti dagli atti e dalla documentazione prodotta dalle parti, possono essere così riassunti:
- con polizza fideiussoria del 10.07.2003 si era costituita garante Controparte_1 nell'interesse della (di seguito, ed in Controparte_5 Controparte_6 favore del (dal 2006 “Ministero dello Controparte_7
Sviluppo Economico”), per la restituzione dell'anticipazione della somma concessa da quest'ultimo alla società garantita – per il tramite della banca concessionaria Europrogetti
Finanza s.p.a. (EPF) – a titolo di agevolazione finanziaria, conformemente alla L. 488/92; con Contr la sottoscrizione della polizza, in particolare, si era impegnata a garantire l'anticipazione pagina 3 di 13 – concessa a condizione dell'esecuzione, da parte della società garantita, di una serie di lavori – di una prima tranche di € 274.995,00, della somma complessivamente erogata (pari ad € 549.990,00 – cfr. doc. 4 primo grado appellante);
- alla polizza veniva allegata un'appendice di coobligazione, sottoscritta da CP_2
, e (rispettivamente procuratore
[...] Controparte_3 Controparte_4 generale, amministratore unico e direttore tecnico della società garantita) in qualità di coobbligati solidali dell'impresa debitrice principale;
Contr
- in data 21.12.2006 la accertata la mancata realizzazione dei lavori subordinati Contr all'anticipazione del contributo, comunicava ad e ad la volontà di escutere la CP_6 polizza;
in particolare, la banca concessionaria chiedeva l'accredito dell'importo di €
311.988,61 (pari a € 274.995,00 a titolo di prima quota per anticipazione;
€ 14.684,73 a titolo di rivalutazione;
€ 22.308,87 a titolo di interessi legali applicati sui precedenti importi tra la valuta di erogazione della prima quota e la valuta di recupero) nel termine di 15 giorni dalla scadenza della polizza (doc. 5 primo grado appellante);
- in data 09.01.2007 con distinte raccomandate A/R, comunicava alla Controparte_1
e ai coobbligati di aver “ricevuto da parte di Europrogetti e Finanza s.p.a. la CP_6 richiesta di incameramento […] pari ad € 311.988,61”, invitando la debitrice principale e i fideiussori “a risolvere tempestivamente la pendenza con la predetta Banca Concessionaria”
e segnalando, altresì, che qualora la società garante avesse dovuto “indennizzare la medesima in qualità di fideiussori”, la stessa avrebbe iniziato “contestualmente e senza Per_1 ulteriore avviso le azioni giudiziali di regresso nei Vostri confronti con ulteriore aggravio a vostro carico di spese ed interessi” (doc.
6.A primo grado appellante); seguiva uno scambio di corrispondenza tra la società debitrice principale – che lamentava come non vi fossero i presupposti per l'escussione della polizza da parte della banca concessionaria (cfr. lettera dell'08.02.2007 – doc. 6B) – ed – che intimava la società a certificare presso Controparte_1
Contr la la “realizzazione dei lavori corrispondenti alla prima tranche di erogazione del contributo”, segnalando, altresì, che la medesima si riteneva “libera di assolvere agli obblighi fideiussori assunti con la polizza in oggetto” anche prima della realizzazione delle condizioni richieste dall'art. 1 della polizza ai fini dell'escussione della garanzia (cfr. lettera del 20.02.2007
– doc.
6.C);
pagina 4 di 13 Contr
- in data 9.09.2016 la banca concessionaria rinnovava la richiesta di escussione della Contr polizza, diffidando e la debitrice principale ad adempiere alle rispettive CP_6 obbligazioni (doc. 7);
- in data 21 novembre 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico trasmetteva ad
[...] decreto (n. 4578 del 10 novembre 2017) con cui venivano revocate le CP_1 agevolazioni concesse ad (doc. 8); CP_6
Contr
- in data 13.04.2018 l' notificava ad cartella esattoriale (ruolo n. Controparte_9
2018/001326) recante un credito del Ministero dello Sviluppo economico di € 374.977,15 (pari ad € 364.049,78 a titolo di tributi coattivi per l'anno 2017; € 10.921,49 quali oneri di riscossione spettanti all;
€ 5,88 dovuti a titolo di diritti di notifica all , cfr. Controparte_9 Controparte_9 doc. 10); Contr
- in data 7.08.2018 provvedeva al pagamento, in favore dell' Parte_1
, dell'importo di € 378.863,32 (doc. 11);
[...]
Contr
- in data 25.09.2018 inviava raccomandata con cui comunicava ai coobbligati della debitrice principale di aver adempiuto agli obblighi assunti con la polizza fideiussoria nei confronti del Ministero beneficiario, intimando ai medesimi di provvedere all'immediato rimborso dell'importo pagato (doc. 12).
2) Ciò premesso, a fronte del mancato adempimento, da parte dei Controparte_1 coobbligati della del rimborso della somma intimata, chiedeva e otteneva dal Controparte_6
Tribunale di Milano decreto ingiuntivo (n. 25907/2018) per l'importo di euro 374.977,15, oltre accessori, nei confronti dei coobbligati , e Controparte_4 Controparte_2
Controparte_3
3) Avverso tale decreto ingiuntivo proponevano opposizione i coobbligati ingiunti i quali, contestando la pretesa ex adverso azionata, eccepivano, in particolare:
- la mancata ricezione di una rituale comunicazione di avvio della procedura di escussione della garanzia da parte del Ministero beneficiario;
- l'incompetenza territoriale del Tribunale adìto, a fronte dell'applicabilità della normativa consumeristica e, conseguentemente, della competenza del foro del consumatore, individuato nel Tribunale di Castrovillari (CS);
pagina 5 di 13 - l'inadempimento contrattuale di che avrebbe corrisposto gli importi Controparte_1 garantiti in assenza di formale richiesta di escussione contenente l'indicazione dell'inadempimento imputato all'obbligata principale;
- la non debenza degli oneri e delle spese di riscossione gravanti sugli importi richiesti e derivanti della creazione della cartella esattoriale;
- la prescrizione del diritto di regresso e/o la decadenza del dal diritto di escussione CP_7 della garanzia ex art. 1957 c.c., per non aver il proposto tempestiva azione contro il CP_7 debitore principale;
CP_6
- l'invalidità dell'appendice di coobbligazione, a fronte della lamentata falsità delle sottoscrizioni in calce al documento, che venivano disconosciute.
4) Si costituiva nel procedimento di opposizione la società garante la quale, contestando gli assunti e le eccezioni degli opponenti, deduceva:
- la competenza del Tribunale adìto;
- la mancata maturazione della prescrizione decennale del diritto di regresso azionato, decorrente solo dal momento del pagamento da parte del garante;
- la natura di contratto autonomo di garanzia della polizza fideiussoria azionata in via monitoria, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1952 c.c. e del regime della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.;
- in ogni caso, la mancata decorrenza del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., Contr avendo ottemperato al pagamento richiestole in qualità di garante in data 07.08.2018 ed avendo agito in via di regresso nei confronti della debitrice principale in data CP_6
14.12.2018 mediante richiesta di ammissione al passivo fallimentare.
La società opposta proponeva, inoltre, istanza di verificazione delle sottoscrizioni all'appendice di coobbligazione disconosciute dalle controparti.
A fronte di detta istanza, nel corso del giudizio di primo grado, veniva disposta ed espletata
CTU grafologica che si concludeva con l'accertamento dell'autografia delle sottoscrizioni in capo agli opponenti che le avevano disconosciute.
5) All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8616/2023, pubblicata in data 06.11.2023, ha così così deciso:
“1) revoca il decreto ingiuntivo opposto
pagina 6 di 13 2) condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 12.000, oltre rimborso spese generali, oltre Iva e cpa come per legge
3) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di CTU così come liquidate in corso di causa”.
In particolare, in motivazione, il Tribunale:
- ha disatteso la contestazione relativa all'incompetenza per territorio del Tribunale adìto mossa dagli opponenti, escludendo l'applicabilità della disciplina consumeristica a fronte dei ruoli rivestiti dagli ingiunti all'interno della società debitrice principale;
- ha escluso la fondatezza dell'eccezione di prescrizione mossa dagli opponenti, atteso che il pagamento allegato era avvenuto il 07.08.2018 e il decreto ingiuntivo notificato in data
19.12.2018;
- ha ritenuto irrilevante la doglianza degli opponenti di non aver ricevuto una rituale comunicazione di avvio della procedura di escussione sul rilievo che “la polizza sottoscritta costituisce, come la stessa parte opponente riconosce, un contratto autonomo di garanzia”; - ha, peraltro ritenuto che, pur a fronte della legittimità della richiesta di escussione da parte Contr della l'impresa assicuratrice non avesse dato prova certa dell'avvenuto CP_10
pagamento posto a fondamento dell'azione di regresso esercitata nei confronti degli Contr opponenti, in quanto i documenti attestanti il pagamento da parte di risalivano ad una data diversa rispetto a quella in cui era stato richiesto il pagamento dalla banca concessionaria e indicavano un importo differente rispetto a quello dovuto.
6) Avverso tale pronuncia ha proposto appello chiedendone la riforma Controparte_1 sulla base di tre motivi di gravame, così intitolati:
1. “Erronea valutazione circa la prova del pagamento dell'importo garantito da parte di
[...]
; Controparte_1 2. “Violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. – violazione dell'art. 101
c.p.c.”;
3. “Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c.”.
7) Si sono costituiti, nel presente grado di appello, i garanti Controparte_2 [...]
e , contestando l'ammissibilità e la fondatezza nel Controparte_3 Controparte_4 merito dell'appello avversario e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
8) Alla prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 09.10.2024, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 15.10.2025, nella qual sede, sulle conclusioni delle parti, in epigrafe riportate, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9) Deve, anzitutto, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità spiegata ex art. 342 c.p.c. dagli odierni appellati, risultando l'appello articolato in maniera specifica, con indicazione delle parti della sentenza, nonché della ratio decidendi che la società appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in ossequio alla nuova formulazione della norma portata dal D.Lgs. n. 149/2002.
10) Tanto premesso, passando all'esame del merito del gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano, la Corte osserva quanto segue.
10.1) Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza Controparte_1 impugnata nella parte in cui è stato revocato il decreto ingiuntivo, da essa ottenuto nei confronti dei coobbligati della debitrice principale sull'erronea premessa che la Controparte_6 stessa non avrebbe dimostrato di aver provveduto al pagamento, da essa effettuato in data
07.08.2018, in virtù degli obblighi assunti con la polizza fideiussoria per cui è causa.
Sul punto, l'appellante ha richiamato come la documentazione offerta agli atti del giudizio fornisse piena prova della rispondenza del pagamento di € 378.863,32 all'adempimento dell'obbligo di garanzia assunto con la polizza fideiussoria oggetto del contenzioso: ciò in quanto il documento attestante il versamento dell'importo riporta, nella causale di pagamento, lo stesso numero di sinistro presente nella polizza fideiussoria, rispetto alla quale era stata emessa la cartella di pagamento.
pagina 8 di 13 10.2) La società assicuratrice ha, altresì, rilevato, con il secondo motivo di gravame, la Contr mancata contestazione, da parte degli opponenti, del pagamento effettuato da in dipendenza della polizza fideiussoria, censurando la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che “mentre l'onere di provare detto pagamento e il corrispondente importo grava su parte opposta (né, essendo tale pagamento diretto ad un terzo, parte opposta può avvalersi del principio della non contestazione da parte degli opponenti), in mancanza di una prova certa dell'avvenuto pagamento che solo giustifica l'azione di regresso, il decreto deve essere revocato” (cfr. p. 5 sentenza primo grado).
In particolare, l'appellante ha ribadito come i coobbligati della non avessero CP_6 contestato il versamento, da parte del garante, della somma portata dalla cartella esattoriale, Contr essendosi limitati a contestare la debenza degli importi versati da a titolo di oneri per la riscossione e i diritti di notifica.
10.3) L'appellante ha, infine, lamentato la violazione, da parte del giudice di primo grado, dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui avrebbe statuito su un'eccezione (quella di mancato pagamento dell'importo garantito) che non era stata sollevata dagli opponenti, mentre aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda, da essa appellante svolta in via riconvenzionale subordinata, di condanna dei coobbligati alla rifusione anche del diverso importo che fosse stato meglio ritenuto.
11) Costituendosi nel presente grado di giudizio, i coobbligati appellati:
1. hanno sostenuto la correttezza della decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provata, né nell'an, né nel quantum, la pretesa creditoria ingiunta in via monitoria dalla controparte;
2. hanno eccepito di aver contestato puntualmente il quantum debeatur e il mancato assolvimento, da parte dell'appellante, dell'onere probatorio sul medesimo incombente, non Contr avendo puntualmente documentato il pagamento oggetto della richiesta monitoria;
in Contr particolare, hanno richiamato la mancata rispondenza tra l'importo versato da (pari ad € Contr 378.863,32) e gli importi indicati in cartella di pagamento prodotta da (ossia di €
374.977,15 se versati entro i 60 giorni ovvero € 385.898,65 se versati successivamente);
3. hanno richiamato l'insindacabilità della valutazione della prova da parte del giudice, escludendo, peraltro, che la violazione dell'art. 101 c.p.c. contestata dall'appellante potesse pagina 9 di 13 sopperire al mancato assolvimento, da parte della medesima, dell'onere probatorio su di essa incombente.
12) Ad avviso della Corte l'appello proposto da deve ritenersi fondato per Controparte_1 le seguenti considerazioni.
12.1) Va, anzitutto, richiamato che il giudice di primo grado ha ritenuto non provato il Contr pagamento effettuato da sulla base della polizza fideiussoria per cui è causa (doc. 4 primo grado appellante) sul rilievo che “il documento che attesterebbe l'avvenuto pagamento
(doc. 6) non solo reca il differente importo di € 378.863,32”, non corrispondente all'importo di
€ 374.971,00 di cui alla cartella esattoriale, “[…] ma neppure reca nella causale alcuna indicazione che sia riconducibile a detta cartella esattoriale e nessuna indicazione e illustrazione ha operato parte opposta in proposito.
Ulteriormente dalla documentazione allegata, e, in particolare dalla richiesta di pagamento agli odierni ingiunti (missiva in data 25.9.2018 doc. 7) la odierna opposta allega di aver provveduto a pagare in data 7.8.2018 l'importo (ancora differente) di € 391.138,16, senza che, anche su questo punto, parte opposta abbia fornito spiegazioni.
Mentre l'onere di provare detto pagamento e il corrispondente importo grava su parte opposta
(né essendo tale pagamento diretto a un terzo, parte opposta può avvalersi del principio della non contestazione da parte degli opponenti) in mancanza di una prova certa dell'avvenuto pagamento, che solo giustifica l'azione di regresso, il decreto deve essere revocato”.
Tali rilievi del giudice di primo grado non sono condivisibili.
In particolare, va evidenziato che, già in sede monitoria, la società garante aveva offerto agli atti del giudizio numerosa documentazione, utile non solo a permettere una precisa ricostruzione delle vicende che hanno condotto al presente contenzioso, ma, altresì, idonea a Contr dimostrare la rispondenza tra il pagamento effettuato in data 07.08.2018 dalla garante in favore dell' , da un lato, e l'adempimento delle Parte_1 obbligazioni assunte dalla società assicuratrice in virtù della polizza sottoscritta in data
11.07.2003, dall'altro lato.
Sul punto, come evidenziato dall'appellante, va considerato che dalla copia del documento di pagamento prodotta sub doc. 11 parte appellante risulta il pagamento dell'importo di €
378.863,32 effettuato da in data 07.08.2018 in favore del beneficiario Controparte_1
“AGENZIA DELLA RISCOSSIONE COSE” (tale ultima parola fungendo da abbreviativo di “ , Pt_1
pagina 10 di 13 provincia cui apparteneva l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate che aveva notificato la cartella esattoriale).
Va, poi, rilevato che il sinistro, a cui fa riferimento la causale di detta contabile di eseguito bonifico (“SIN: 1.0427.99.001347”) è lo stesso che appare, accanto al numero di polizza Contr fideiussoria (n. 123232 del 10/07/2023), nell'oggetto della raccomandata A/R con cui in data 09.01.2017, aveva intimato alla società debitrice principale di adempiere alla richiesta di Contr incameramento avanzata da (cfr. doc.
6.A).
Il numero e la data di sottoscrizione della polizza appare, altresì, nel dettaglio degli importi dovuti di cui al ruolo emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, beneficiario della Contr garanzia prestata da , allegato alla cartella esattoriale notificata dall' Controparte_9 di in data 13.04.2018. Pt_1
Sul punto, può confrontarsi la cartella esattoriale prodotta dall'appellante sub doc. 10, nella quale, alla voce “DESCRIZIONE” di cui al dettaglio del ruolo, con riferimento all'importo di €
374.971,27, si legge “Ministero Sviluppo Economico – revoca agevolazioni attività produttive
L. 488/92 POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 12323 DEL 10/7/2003”.
Le risultanze documentali, come sopra richiamate, sono idonee a fugare ogni dubbio in merito alla riferibilità del pagamento per l'importo di euro 378.863,32 eseguito in data 07.08.2018 Contr all'adempimento delle obbligazioni assunte da con la polizza fideiussoria sottoscritta in data 10.07.2003.
Né le deduzioni degli odierni appellati, che pongono a supporto della loro difesa il solo elemento della discordanza tra l'importo indicato nella cartella esattoriale (pari ad € Contr 374.977,15) e l'importo oggetto del bonifico di pagamento effettuato da nell'agosto 2018
(pari, come detto, ad euro 378.863,32), sono idonee a contrastare la pretesa di rimborso Contr azionata in via di regresso da ove si consideri che questa, con la domanda di pagamento monitoriamente azionata, ha richiesto la condanna degli opponenti al pagamento del minor importo di euro 374.977,15 riportato nella cartella esattoriale, e non la maggior somma corrisposta all' con il bonifico del 7.08.2019. Controparte_9
12.2) Deve, inoltre, condividersi il rilievo svolto dalla parte appellante secondo cui i coobbligati odierni appellati, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non avevano nemmeno mosso Contr contestazioni circa la riferibilità del pagamento eseguito da in data 07.08.2008 in favore pagina 11 di 13 Contr dell' di all'escussione della garanzia rilasciata da in data Controparte_9 Pt_1
10.07.2003, per la quale era stata emessa la cartella esattoriale notificata nell'aprile 2018.
Sotto tale profilo, non pare condivisibile la valutazione del giudice di primo grado in merito all'impossibilità, da parte della società garante, di avvalersi del principio di non contestazione: invero, il fatto che il pagamento sia stato effettuato ad un soggetto terzo, quale l CP_9
, non esclude che i coobbligati odierni appellati avessero un interesse alla
[...] contestazione di tale circostanza (relativa alla riferibilità del pagamento in questione Contr all'adempimento dell'obbligo di garanzia assunto da ), posto che proprio su tale presupposto di fatto (l'avvenuto pagamento al beneficiario dell'importo garantito) è basata la pretesa di rimborso azionata in via di regresso dall'odierna appellante.
12.3) L'accoglimento dei primi due motivi di appello comporta l'assorbimento del terzo motivo di doglianza, con cui la società appellante ha lamentato il mancato esame, da parte del primo giudice, della domanda riconvenzionale da essa svolta in via subordinata.
Deve, infine, evidenziarsi come gli odierni appellati non abbiano reiterato, nel presente grado di giudizio, le eccezioni da essi svolte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – concernenti l'incompetenza del Tribunale adìto, la prescrizione del diritto di regresso, nonché
l'illegittimità della richiesta di escussione – e già ritenute infondate dal Tribunale di Milano: ne deriva che sulle relative questioni si è formato giudicato interno, con conseguente insindacabilità della decisione del giudice di primo grado sul punto.
12.4) L'appello proposto da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
e deve essere, in definitiva, accolto, con Controparte_4 Controparte_3 riforma della sentenza impugnata e condanna degli opponenti, odierni appellati, al pagamento della somma già ingiunta nel decreto ingiuntivo revocato (pari ad € 374.977,15): secondo giurisprudenza consolidata, infatti, “l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso – non determina la
“riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata.” (cfr. Cass., ord. n. 20868/2017).
Su tale somma devono essere, altresì, riconosciuti gli interessi ex art. 1284 c.c. maturati dalla data del pagamento, avvenuto il 07.08.2018, sino all'effettivo saldo.
pagina 12 di 13 13) Atteso l'esito del giudizio, il criterio della soccombenza impone la condanna della parte appellata al rimborso, nei confronti dell'appellante vittoriosa, delle spese di lite relative sia alla fase monitoria sia ad entrambi i gradi di giudizio.
La liquidazione avviene come da dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014
n. 55 (come modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione, quanto al grado di appello, dei compensi riferibili alla fase di istruttoria-trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Milano n. 8616/2023, pubblicata in data 06.11.2023, così dispone:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellati al pagamento, in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 solido tra loro, in favore di dell'importo di € 374.977,15, oltre interessi Controparte_1 legali dalla data del 07.08.2018 sino al saldo;
2) condanna gli appellati Controparte_2 Controparte_3 CP_4
Contr
a rimborsare all'appellante le spese di lite di tutti i gradi di
[...] Controparte_1 giudizio, liquidate:
A) quanto alla fase monitoria, in complessivi euro 4.634,00, di cui euro 634,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
B) quanto al primo grado, in complessivi euro 22.457,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge;
C) quanto al presente grado di appello, in complessivi euro 15.453,00, di cui euro 1.214,00 per esborsi ed euro 14.239,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre
IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15/10/2024.
Il consigliere est. Il Presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto, il Tribunale rilevava che: Co
- nella richiesta di pagamento per la somma di € 311.988,61 – inviata da in data 21.12.2006 anche ad e CP_6 debitamente documentata dall'opposta (doc. 2 fascicolo monitorio) – fosse espressamente indicato che la richiesta di escussione avveniva per mancata certificazione della compiuta realizzazione dei lavori subordinati all'erogazione della prima tranche dell'agevolazione finanziaria ex L. 488/92;
- che gli opponenti non avessero offerto prova pronta e liquida dell'abusività dell'escussione, sì da legittimare l'opposizione alla medesima;
- che, in ogni caso, la mancata rituale comunicazione di avvio della procedura da parte del non valesse a CP_7 legittimare il rifiuto di pagamento degli importi dovuti ai sensi di polizza. pagina 7 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 953/2024 promossa in grado d'appello con ricorso notificato in data 28.03.2024 e posta in deliberazione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del
15.10.2025.
[...]
(C.F.: ; P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via Sottocorno n. 52, Milano (MI) presso lo studio dell'avv. Ruggero Barile (C.F.: ; PEC: C.F._1
e dell'avv. Carlo Scofone (C.F.: Email_1
; PEC: che la rappresentano e C.F._2 Email_2 difendono come da delega in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 13 (C.F.: ), Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
(C.F.: ) e (C.F.:
[...] C.F._4 Controparte_4
), elettivamente domiciliati in Via Scopelliti n. 78, Cosenza (CS) presso lo C.F._5 studio dell'avv. Giovanni Coscarella (C.F.: ; PEC: C.F._6
che li rappresenta e difende, unitamente Email_3 all'avv. Valerio Zicaro (PEC: , come da delega in atti. Email_4
APPELLATI
OGGETTO: Fideiussione – polizze fideiussorie
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Controparte_1
“piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello,
− respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
− riformare integralmente la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di appello sopra esposti, e conseguentemente e comunque in ogni caso: in via principale:
− respingere l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni meglio espresse in atti, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata:
− acclarata la violazione dell'art. 101 c.p.c. accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado con ogni conseguente statuizione ivi incluso, ove ritenuto, la rimessione al
Giudice di primo grado;
in ogni caso:
− anche in via espressamente riconvenzionale, dichiarare tenuti e condannare
[...]
, a CP_2 Controparte_3 Controparte_4 versare in solido tra loro in favore di della somma capitale di € Controparte_1
374.977,15, oltre agli interessi legali a far data dal 7/8/2018 sino al soddisfo ovvero il diverso importo meglio ritenuto;
− con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A. per entrambi i gradi del presente giudizio.”
pagina 2 di 13 Per Controparte_2 Controparte_3 CP_4
:
[...]
Cont
“- Dichiarare inammissibile l'appello proposto da per tutti i motivi esposti;
- Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi ex ante rappresentati;
- Per l'effetto, confermare la sentenza gravata, n. 8616/2023 del Tribunale di Milano, sesta sezione civile, pubbl. il 6.11.2023;
- In ogni caso, rigettare ogni avversa domanda;
- Con vittoria di spese e compensi, per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello contro la sentenza n. 8616/2023, pubblicata in Controparte_1 data 06.11.2023, con la quale il Tribunale di Milano ha accolto l'opposizione promossa da
, e odierni Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
Contr appellati, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da per il pagamento dell'importo di €
374.977,15, condannando l'opposta a rimborsare agli opponenti le spese Controparte_1 di lite e gli opponenti a sostenere le spese della CTU grafologica espletata in causa.
Vicende processuali
1) I fatti che hanno condotto al presente contezioso, come desunti dagli atti e dalla documentazione prodotta dalle parti, possono essere così riassunti:
- con polizza fideiussoria del 10.07.2003 si era costituita garante Controparte_1 nell'interesse della (di seguito, ed in Controparte_5 Controparte_6 favore del (dal 2006 “Ministero dello Controparte_7
Sviluppo Economico”), per la restituzione dell'anticipazione della somma concessa da quest'ultimo alla società garantita – per il tramite della banca concessionaria Europrogetti
Finanza s.p.a. (EPF) – a titolo di agevolazione finanziaria, conformemente alla L. 488/92; con Contr la sottoscrizione della polizza, in particolare, si era impegnata a garantire l'anticipazione pagina 3 di 13 – concessa a condizione dell'esecuzione, da parte della società garantita, di una serie di lavori – di una prima tranche di € 274.995,00, della somma complessivamente erogata (pari ad € 549.990,00 – cfr. doc. 4 primo grado appellante);
- alla polizza veniva allegata un'appendice di coobligazione, sottoscritta da CP_2
, e (rispettivamente procuratore
[...] Controparte_3 Controparte_4 generale, amministratore unico e direttore tecnico della società garantita) in qualità di coobbligati solidali dell'impresa debitrice principale;
Contr
- in data 21.12.2006 la accertata la mancata realizzazione dei lavori subordinati Contr all'anticipazione del contributo, comunicava ad e ad la volontà di escutere la CP_6 polizza;
in particolare, la banca concessionaria chiedeva l'accredito dell'importo di €
311.988,61 (pari a € 274.995,00 a titolo di prima quota per anticipazione;
€ 14.684,73 a titolo di rivalutazione;
€ 22.308,87 a titolo di interessi legali applicati sui precedenti importi tra la valuta di erogazione della prima quota e la valuta di recupero) nel termine di 15 giorni dalla scadenza della polizza (doc. 5 primo grado appellante);
- in data 09.01.2007 con distinte raccomandate A/R, comunicava alla Controparte_1
e ai coobbligati di aver “ricevuto da parte di Europrogetti e Finanza s.p.a. la CP_6 richiesta di incameramento […] pari ad € 311.988,61”, invitando la debitrice principale e i fideiussori “a risolvere tempestivamente la pendenza con la predetta Banca Concessionaria”
e segnalando, altresì, che qualora la società garante avesse dovuto “indennizzare la medesima in qualità di fideiussori”, la stessa avrebbe iniziato “contestualmente e senza Per_1 ulteriore avviso le azioni giudiziali di regresso nei Vostri confronti con ulteriore aggravio a vostro carico di spese ed interessi” (doc.
6.A primo grado appellante); seguiva uno scambio di corrispondenza tra la società debitrice principale – che lamentava come non vi fossero i presupposti per l'escussione della polizza da parte della banca concessionaria (cfr. lettera dell'08.02.2007 – doc. 6B) – ed – che intimava la società a certificare presso Controparte_1
Contr la la “realizzazione dei lavori corrispondenti alla prima tranche di erogazione del contributo”, segnalando, altresì, che la medesima si riteneva “libera di assolvere agli obblighi fideiussori assunti con la polizza in oggetto” anche prima della realizzazione delle condizioni richieste dall'art. 1 della polizza ai fini dell'escussione della garanzia (cfr. lettera del 20.02.2007
– doc.
6.C);
pagina 4 di 13 Contr
- in data 9.09.2016 la banca concessionaria rinnovava la richiesta di escussione della Contr polizza, diffidando e la debitrice principale ad adempiere alle rispettive CP_6 obbligazioni (doc. 7);
- in data 21 novembre 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico trasmetteva ad
[...] decreto (n. 4578 del 10 novembre 2017) con cui venivano revocate le CP_1 agevolazioni concesse ad (doc. 8); CP_6
Contr
- in data 13.04.2018 l' notificava ad cartella esattoriale (ruolo n. Controparte_9
2018/001326) recante un credito del Ministero dello Sviluppo economico di € 374.977,15 (pari ad € 364.049,78 a titolo di tributi coattivi per l'anno 2017; € 10.921,49 quali oneri di riscossione spettanti all;
€ 5,88 dovuti a titolo di diritti di notifica all , cfr. Controparte_9 Controparte_9 doc. 10); Contr
- in data 7.08.2018 provvedeva al pagamento, in favore dell' Parte_1
, dell'importo di € 378.863,32 (doc. 11);
[...]
Contr
- in data 25.09.2018 inviava raccomandata con cui comunicava ai coobbligati della debitrice principale di aver adempiuto agli obblighi assunti con la polizza fideiussoria nei confronti del Ministero beneficiario, intimando ai medesimi di provvedere all'immediato rimborso dell'importo pagato (doc. 12).
2) Ciò premesso, a fronte del mancato adempimento, da parte dei Controparte_1 coobbligati della del rimborso della somma intimata, chiedeva e otteneva dal Controparte_6
Tribunale di Milano decreto ingiuntivo (n. 25907/2018) per l'importo di euro 374.977,15, oltre accessori, nei confronti dei coobbligati , e Controparte_4 Controparte_2
Controparte_3
3) Avverso tale decreto ingiuntivo proponevano opposizione i coobbligati ingiunti i quali, contestando la pretesa ex adverso azionata, eccepivano, in particolare:
- la mancata ricezione di una rituale comunicazione di avvio della procedura di escussione della garanzia da parte del Ministero beneficiario;
- l'incompetenza territoriale del Tribunale adìto, a fronte dell'applicabilità della normativa consumeristica e, conseguentemente, della competenza del foro del consumatore, individuato nel Tribunale di Castrovillari (CS);
pagina 5 di 13 - l'inadempimento contrattuale di che avrebbe corrisposto gli importi Controparte_1 garantiti in assenza di formale richiesta di escussione contenente l'indicazione dell'inadempimento imputato all'obbligata principale;
- la non debenza degli oneri e delle spese di riscossione gravanti sugli importi richiesti e derivanti della creazione della cartella esattoriale;
- la prescrizione del diritto di regresso e/o la decadenza del dal diritto di escussione CP_7 della garanzia ex art. 1957 c.c., per non aver il proposto tempestiva azione contro il CP_7 debitore principale;
CP_6
- l'invalidità dell'appendice di coobbligazione, a fronte della lamentata falsità delle sottoscrizioni in calce al documento, che venivano disconosciute.
4) Si costituiva nel procedimento di opposizione la società garante la quale, contestando gli assunti e le eccezioni degli opponenti, deduceva:
- la competenza del Tribunale adìto;
- la mancata maturazione della prescrizione decennale del diritto di regresso azionato, decorrente solo dal momento del pagamento da parte del garante;
- la natura di contratto autonomo di garanzia della polizza fideiussoria azionata in via monitoria, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1952 c.c. e del regime della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.;
- in ogni caso, la mancata decorrenza del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., Contr avendo ottemperato al pagamento richiestole in qualità di garante in data 07.08.2018 ed avendo agito in via di regresso nei confronti della debitrice principale in data CP_6
14.12.2018 mediante richiesta di ammissione al passivo fallimentare.
La società opposta proponeva, inoltre, istanza di verificazione delle sottoscrizioni all'appendice di coobbligazione disconosciute dalle controparti.
A fronte di detta istanza, nel corso del giudizio di primo grado, veniva disposta ed espletata
CTU grafologica che si concludeva con l'accertamento dell'autografia delle sottoscrizioni in capo agli opponenti che le avevano disconosciute.
5) All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8616/2023, pubblicata in data 06.11.2023, ha così così deciso:
“1) revoca il decreto ingiuntivo opposto
pagina 6 di 13 2) condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 12.000, oltre rimborso spese generali, oltre Iva e cpa come per legge
3) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di CTU così come liquidate in corso di causa”.
In particolare, in motivazione, il Tribunale:
- ha disatteso la contestazione relativa all'incompetenza per territorio del Tribunale adìto mossa dagli opponenti, escludendo l'applicabilità della disciplina consumeristica a fronte dei ruoli rivestiti dagli ingiunti all'interno della società debitrice principale;
- ha escluso la fondatezza dell'eccezione di prescrizione mossa dagli opponenti, atteso che il pagamento allegato era avvenuto il 07.08.2018 e il decreto ingiuntivo notificato in data
19.12.2018;
- ha ritenuto irrilevante la doglianza degli opponenti di non aver ricevuto una rituale comunicazione di avvio della procedura di escussione sul rilievo che “la polizza sottoscritta costituisce, come la stessa parte opponente riconosce, un contratto autonomo di garanzia”; - ha, peraltro ritenuto che, pur a fronte della legittimità della richiesta di escussione da parte Contr della l'impresa assicuratrice non avesse dato prova certa dell'avvenuto CP_10
pagamento posto a fondamento dell'azione di regresso esercitata nei confronti degli Contr opponenti, in quanto i documenti attestanti il pagamento da parte di risalivano ad una data diversa rispetto a quella in cui era stato richiesto il pagamento dalla banca concessionaria e indicavano un importo differente rispetto a quello dovuto.
6) Avverso tale pronuncia ha proposto appello chiedendone la riforma Controparte_1 sulla base di tre motivi di gravame, così intitolati:
1. “Erronea valutazione circa la prova del pagamento dell'importo garantito da parte di
[...]
; Controparte_1 2. “Violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. – violazione dell'art. 101
c.p.c.”;
3. “Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c.”.
7) Si sono costituiti, nel presente grado di appello, i garanti Controparte_2 [...]
e , contestando l'ammissibilità e la fondatezza nel Controparte_3 Controparte_4 merito dell'appello avversario e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
8) Alla prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 09.10.2024, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 15.10.2025, nella qual sede, sulle conclusioni delle parti, in epigrafe riportate, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9) Deve, anzitutto, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità spiegata ex art. 342 c.p.c. dagli odierni appellati, risultando l'appello articolato in maniera specifica, con indicazione delle parti della sentenza, nonché della ratio decidendi che la società appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in ossequio alla nuova formulazione della norma portata dal D.Lgs. n. 149/2002.
10) Tanto premesso, passando all'esame del merito del gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano, la Corte osserva quanto segue.
10.1) Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza Controparte_1 impugnata nella parte in cui è stato revocato il decreto ingiuntivo, da essa ottenuto nei confronti dei coobbligati della debitrice principale sull'erronea premessa che la Controparte_6 stessa non avrebbe dimostrato di aver provveduto al pagamento, da essa effettuato in data
07.08.2018, in virtù degli obblighi assunti con la polizza fideiussoria per cui è causa.
Sul punto, l'appellante ha richiamato come la documentazione offerta agli atti del giudizio fornisse piena prova della rispondenza del pagamento di € 378.863,32 all'adempimento dell'obbligo di garanzia assunto con la polizza fideiussoria oggetto del contenzioso: ciò in quanto il documento attestante il versamento dell'importo riporta, nella causale di pagamento, lo stesso numero di sinistro presente nella polizza fideiussoria, rispetto alla quale era stata emessa la cartella di pagamento.
pagina 8 di 13 10.2) La società assicuratrice ha, altresì, rilevato, con il secondo motivo di gravame, la Contr mancata contestazione, da parte degli opponenti, del pagamento effettuato da in dipendenza della polizza fideiussoria, censurando la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che “mentre l'onere di provare detto pagamento e il corrispondente importo grava su parte opposta (né, essendo tale pagamento diretto ad un terzo, parte opposta può avvalersi del principio della non contestazione da parte degli opponenti), in mancanza di una prova certa dell'avvenuto pagamento che solo giustifica l'azione di regresso, il decreto deve essere revocato” (cfr. p. 5 sentenza primo grado).
In particolare, l'appellante ha ribadito come i coobbligati della non avessero CP_6 contestato il versamento, da parte del garante, della somma portata dalla cartella esattoriale, Contr essendosi limitati a contestare la debenza degli importi versati da a titolo di oneri per la riscossione e i diritti di notifica.
10.3) L'appellante ha, infine, lamentato la violazione, da parte del giudice di primo grado, dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui avrebbe statuito su un'eccezione (quella di mancato pagamento dell'importo garantito) che non era stata sollevata dagli opponenti, mentre aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda, da essa appellante svolta in via riconvenzionale subordinata, di condanna dei coobbligati alla rifusione anche del diverso importo che fosse stato meglio ritenuto.
11) Costituendosi nel presente grado di giudizio, i coobbligati appellati:
1. hanno sostenuto la correttezza della decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provata, né nell'an, né nel quantum, la pretesa creditoria ingiunta in via monitoria dalla controparte;
2. hanno eccepito di aver contestato puntualmente il quantum debeatur e il mancato assolvimento, da parte dell'appellante, dell'onere probatorio sul medesimo incombente, non Contr avendo puntualmente documentato il pagamento oggetto della richiesta monitoria;
in Contr particolare, hanno richiamato la mancata rispondenza tra l'importo versato da (pari ad € Contr 378.863,32) e gli importi indicati in cartella di pagamento prodotta da (ossia di €
374.977,15 se versati entro i 60 giorni ovvero € 385.898,65 se versati successivamente);
3. hanno richiamato l'insindacabilità della valutazione della prova da parte del giudice, escludendo, peraltro, che la violazione dell'art. 101 c.p.c. contestata dall'appellante potesse pagina 9 di 13 sopperire al mancato assolvimento, da parte della medesima, dell'onere probatorio su di essa incombente.
12) Ad avviso della Corte l'appello proposto da deve ritenersi fondato per Controparte_1 le seguenti considerazioni.
12.1) Va, anzitutto, richiamato che il giudice di primo grado ha ritenuto non provato il Contr pagamento effettuato da sulla base della polizza fideiussoria per cui è causa (doc. 4 primo grado appellante) sul rilievo che “il documento che attesterebbe l'avvenuto pagamento
(doc. 6) non solo reca il differente importo di € 378.863,32”, non corrispondente all'importo di
€ 374.971,00 di cui alla cartella esattoriale, “[…] ma neppure reca nella causale alcuna indicazione che sia riconducibile a detta cartella esattoriale e nessuna indicazione e illustrazione ha operato parte opposta in proposito.
Ulteriormente dalla documentazione allegata, e, in particolare dalla richiesta di pagamento agli odierni ingiunti (missiva in data 25.9.2018 doc. 7) la odierna opposta allega di aver provveduto a pagare in data 7.8.2018 l'importo (ancora differente) di € 391.138,16, senza che, anche su questo punto, parte opposta abbia fornito spiegazioni.
Mentre l'onere di provare detto pagamento e il corrispondente importo grava su parte opposta
(né essendo tale pagamento diretto a un terzo, parte opposta può avvalersi del principio della non contestazione da parte degli opponenti) in mancanza di una prova certa dell'avvenuto pagamento, che solo giustifica l'azione di regresso, il decreto deve essere revocato”.
Tali rilievi del giudice di primo grado non sono condivisibili.
In particolare, va evidenziato che, già in sede monitoria, la società garante aveva offerto agli atti del giudizio numerosa documentazione, utile non solo a permettere una precisa ricostruzione delle vicende che hanno condotto al presente contenzioso, ma, altresì, idonea a Contr dimostrare la rispondenza tra il pagamento effettuato in data 07.08.2018 dalla garante in favore dell' , da un lato, e l'adempimento delle Parte_1 obbligazioni assunte dalla società assicuratrice in virtù della polizza sottoscritta in data
11.07.2003, dall'altro lato.
Sul punto, come evidenziato dall'appellante, va considerato che dalla copia del documento di pagamento prodotta sub doc. 11 parte appellante risulta il pagamento dell'importo di €
378.863,32 effettuato da in data 07.08.2018 in favore del beneficiario Controparte_1
“AGENZIA DELLA RISCOSSIONE COSE” (tale ultima parola fungendo da abbreviativo di “ , Pt_1
pagina 10 di 13 provincia cui apparteneva l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate che aveva notificato la cartella esattoriale).
Va, poi, rilevato che il sinistro, a cui fa riferimento la causale di detta contabile di eseguito bonifico (“SIN: 1.0427.99.001347”) è lo stesso che appare, accanto al numero di polizza Contr fideiussoria (n. 123232 del 10/07/2023), nell'oggetto della raccomandata A/R con cui in data 09.01.2017, aveva intimato alla società debitrice principale di adempiere alla richiesta di Contr incameramento avanzata da (cfr. doc.
6.A).
Il numero e la data di sottoscrizione della polizza appare, altresì, nel dettaglio degli importi dovuti di cui al ruolo emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, beneficiario della Contr garanzia prestata da , allegato alla cartella esattoriale notificata dall' Controparte_9 di in data 13.04.2018. Pt_1
Sul punto, può confrontarsi la cartella esattoriale prodotta dall'appellante sub doc. 10, nella quale, alla voce “DESCRIZIONE” di cui al dettaglio del ruolo, con riferimento all'importo di €
374.971,27, si legge “Ministero Sviluppo Economico – revoca agevolazioni attività produttive
L. 488/92 POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 12323 DEL 10/7/2003”.
Le risultanze documentali, come sopra richiamate, sono idonee a fugare ogni dubbio in merito alla riferibilità del pagamento per l'importo di euro 378.863,32 eseguito in data 07.08.2018 Contr all'adempimento delle obbligazioni assunte da con la polizza fideiussoria sottoscritta in data 10.07.2003.
Né le deduzioni degli odierni appellati, che pongono a supporto della loro difesa il solo elemento della discordanza tra l'importo indicato nella cartella esattoriale (pari ad € Contr 374.977,15) e l'importo oggetto del bonifico di pagamento effettuato da nell'agosto 2018
(pari, come detto, ad euro 378.863,32), sono idonee a contrastare la pretesa di rimborso Contr azionata in via di regresso da ove si consideri che questa, con la domanda di pagamento monitoriamente azionata, ha richiesto la condanna degli opponenti al pagamento del minor importo di euro 374.977,15 riportato nella cartella esattoriale, e non la maggior somma corrisposta all' con il bonifico del 7.08.2019. Controparte_9
12.2) Deve, inoltre, condividersi il rilievo svolto dalla parte appellante secondo cui i coobbligati odierni appellati, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non avevano nemmeno mosso Contr contestazioni circa la riferibilità del pagamento eseguito da in data 07.08.2008 in favore pagina 11 di 13 Contr dell' di all'escussione della garanzia rilasciata da in data Controparte_9 Pt_1
10.07.2003, per la quale era stata emessa la cartella esattoriale notificata nell'aprile 2018.
Sotto tale profilo, non pare condivisibile la valutazione del giudice di primo grado in merito all'impossibilità, da parte della società garante, di avvalersi del principio di non contestazione: invero, il fatto che il pagamento sia stato effettuato ad un soggetto terzo, quale l CP_9
, non esclude che i coobbligati odierni appellati avessero un interesse alla
[...] contestazione di tale circostanza (relativa alla riferibilità del pagamento in questione Contr all'adempimento dell'obbligo di garanzia assunto da ), posto che proprio su tale presupposto di fatto (l'avvenuto pagamento al beneficiario dell'importo garantito) è basata la pretesa di rimborso azionata in via di regresso dall'odierna appellante.
12.3) L'accoglimento dei primi due motivi di appello comporta l'assorbimento del terzo motivo di doglianza, con cui la società appellante ha lamentato il mancato esame, da parte del primo giudice, della domanda riconvenzionale da essa svolta in via subordinata.
Deve, infine, evidenziarsi come gli odierni appellati non abbiano reiterato, nel presente grado di giudizio, le eccezioni da essi svolte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – concernenti l'incompetenza del Tribunale adìto, la prescrizione del diritto di regresso, nonché
l'illegittimità della richiesta di escussione – e già ritenute infondate dal Tribunale di Milano: ne deriva che sulle relative questioni si è formato giudicato interno, con conseguente insindacabilità della decisione del giudice di primo grado sul punto.
12.4) L'appello proposto da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
e deve essere, in definitiva, accolto, con Controparte_4 Controparte_3 riforma della sentenza impugnata e condanna degli opponenti, odierni appellati, al pagamento della somma già ingiunta nel decreto ingiuntivo revocato (pari ad € 374.977,15): secondo giurisprudenza consolidata, infatti, “l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso – non determina la
“riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata.” (cfr. Cass., ord. n. 20868/2017).
Su tale somma devono essere, altresì, riconosciuti gli interessi ex art. 1284 c.c. maturati dalla data del pagamento, avvenuto il 07.08.2018, sino all'effettivo saldo.
pagina 12 di 13 13) Atteso l'esito del giudizio, il criterio della soccombenza impone la condanna della parte appellata al rimborso, nei confronti dell'appellante vittoriosa, delle spese di lite relative sia alla fase monitoria sia ad entrambi i gradi di giudizio.
La liquidazione avviene come da dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014
n. 55 (come modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione, quanto al grado di appello, dei compensi riferibili alla fase di istruttoria-trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Milano n. 8616/2023, pubblicata in data 06.11.2023, così dispone:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellati al pagamento, in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 solido tra loro, in favore di dell'importo di € 374.977,15, oltre interessi Controparte_1 legali dalla data del 07.08.2018 sino al saldo;
2) condanna gli appellati Controparte_2 Controparte_3 CP_4
Contr
a rimborsare all'appellante le spese di lite di tutti i gradi di
[...] Controparte_1 giudizio, liquidate:
A) quanto alla fase monitoria, in complessivi euro 4.634,00, di cui euro 634,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
B) quanto al primo grado, in complessivi euro 22.457,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge;
C) quanto al presente grado di appello, in complessivi euro 15.453,00, di cui euro 1.214,00 per esborsi ed euro 14.239,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre
IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15/10/2024.
Il consigliere est. Il Presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto, il Tribunale rilevava che: Co
- nella richiesta di pagamento per la somma di € 311.988,61 – inviata da in data 21.12.2006 anche ad e CP_6 debitamente documentata dall'opposta (doc. 2 fascicolo monitorio) – fosse espressamente indicato che la richiesta di escussione avveniva per mancata certificazione della compiuta realizzazione dei lavori subordinati all'erogazione della prima tranche dell'agevolazione finanziaria ex L. 488/92;
- che gli opponenti non avessero offerto prova pronta e liquida dell'abusività dell'escussione, sì da legittimare l'opposizione alla medesima;
- che, in ogni caso, la mancata rituale comunicazione di avvio della procedura da parte del non valesse a CP_7 legittimare il rifiuto di pagamento degli importi dovuti ai sensi di polizza. pagina 7 di 13