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Sentenza 22 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/04/2022, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/04/2022
N. 00633/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00526/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 526 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cannoletta e Francesco Cannoletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia, Salvatore Graziuso e Raffaele Tedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria
del diritto del ricorrente ad esercitare l’accesso e a prendere visione di documentazione dalla quale poter conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione, conoscere come è stata calcolata la retribuzione media settimanale ed il sistema di calcolo utilizzato dall’INPS nella liquidazione della pensione;
nonché per la condanna di INPS all’esibizione del modello UNICARPE (estratto conto analitico) e del modello RETR. PENS., relativi alla pensione -OMISSIS- cat. VO con decorrenza ottobre 2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. F.sco Cannoletta per la parte ricorrente e avv. R. Gubello, in sostituzione degli avv.ti I. De Leonardis, M. Mattia, S. Graziuso e R. Tedone, per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la parte ricorrente ha proposto l’odierno giudizio al fine di conseguire la condanna dell’INPS, sede di Nardò, all’esibizione dei seguenti documenti amministrativi: modello UNICARPE e modello RETR-PENS, relativi alla pensione di cui è titolare;
Ritenuto che vada preliminarmente superata l’eccezione, proposta dalla difesa dell’Istituto, di nullità della procura speciale allegata al ricorso introduttivo, in quanto la difesa attorea ha depositato in data 25.9.2021 nuovo specifico mandato alle liti sottoscritto per ratifica dal ricorrente;
Rilevato che:
a ) l’accesso è una situazione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo (cfr. C.d.S, AA.PP. nn. 5-6/2005) e, come tale, costituisce oggetto di accertamento in sede giudiziale;
b ) l’INPS non ha adempiuto agli incombenti istruttori disposti da questo TAR con ordinanza n. 1873/2021 del 24.12.2021, tesi ad acquisire una relazione di chiarimenti circa “ le ragioni della discordanza tra quanto dichiarato nel testo della PEC sopra menzionata [ossia la PEC ricevuta dal ricorrente in data 23.11.2021 – N.d.R.] e quanto effettivamente allegato alla stessa, nonché la valenza del modello TP/150 fornito alla parte, avuto particolare riguardo alla sua eventuale equipollenza con i modelli richiesti dal ricorrente (ossia modello Unicarpe e modello Retr. Pens. )”;
c ) l’Istituto resistente non ha fornito i chiarimenti richiesti neppure a seguito del rinvio appositamente disposto in esito all’udienza camerale del 2.2.2022;
d ) per condivisa giurisprudenza amministrativa: “Laddove l ’ Amministrazione non abbia svolto le attività istruttorie ordinate dal giudice né fornito elementi idonei a confutare la veridicità dei fatti, ai sensi dell ’ art. 64 c.p.a, possono ritenersi provati i fatti allegati dalla parte ricorrente, in virtù dell ’ art. 116 comma 2, c.p.c.” (TAR Napoli, IV, 1.6.2020, n. 2113);
e ) in assenza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione, e tenuto conto della documentazione ritualmente presentata dalla parte ricorrente, reputa il Collegio che, con riferimento alla documentazione richiesta (modello UNICARPE e modello RETR-PENS), sia senz’altro riscontrabile la sussistenza, in capo all’istante, di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto all’ostensione, trattandosi, per un verso, di documentazione da ritenersi già formata e detenuta dall’Amministrazione, preesistente - in quanto tale - alla richiesta ostensiva, e per altro verso, di documentazione strettamente correlata alla verifica della propria regolare posizione pensionistica;
Ritenuto, pertanto, per tali ragioni, di accogliere il ricorso, con conseguente ordine all’INPS, sede di Nardò, di mettere a disposizione del ricorrente, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, i suddetti modelli – ovvero, nell’eventualità in cui il ricorrente sia stato collocato in congedo prima dell’introduzione dei chiesti modelli, un modello equivalente – con facoltà per il ricorrente di estrarne copia;
Ritenuto di porre le spese del giudizio a carico dell’Amministrazione soccombente, e di liquidarle nei termini di cui in dispositivo, con distrazione in favore degli avvocati Francesco Cannoletta e Antonio Cannoletta, in quanto dichiaratisi anticipatari;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’INPS, sede di Nardò, di mettere a disposizione del ricorrente, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, i modelli UNICARPE e RETR-PENS – ovvero, nell’eventualità in cui il ricorrente sia stato collocato in congedo prima dell’introduzione dei chiesti modelli, un modello equivalente – con facoltà per il ricorrente di estrarne copia.
Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in € 500,00 (cinquecento/00) per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari di parte ricorrente, avv.ti Francesco Cannoletta e Antonio Cannoletta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO