Articolo 1 della Legge 19 luglio 1956, n. 751
Articolo 2
Versione
12 agosto 1956
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956, al 30 giugno 1957, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 12 agosto 1956