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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/03/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 58/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 07/01/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 58/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/04/1965;
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. MONTESANO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Villasanta (MB) in data 29.04.1995 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Villasanta atto n° 5, Parte II, Serie A, Anno 1995 mandando il Cancelliere per le annotazioni della emananda sentenza ed ulteriori incombenze ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 L. 898/70.
Quanto sopra senza necessità che alcuna condizione sia imposta ai coniugi, stante la piena attuazione delle condizioni di separazione a suo tempo pattuite e la totale reciproca indipendenza economica ormai maturata. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale tramite accordo per la separazione personale dei coniugi ex art. 6 D.L. 132/2014, autorizzata dalla
Procura della Repubblica di Monza in data 23.10.2015. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e , con ricorso depositato in data 07/01/2025, così Parte_1 Parte_2 provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
a Villasanta (MB) in data 29/04/1995 (atto n. 5, Parte Parte_1 Parte_2
II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Villasanta (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Villasanta (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 21 marzo 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 07/01/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 58/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/04/1965;
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. MONTESANO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Villasanta (MB) in data 29.04.1995 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Villasanta atto n° 5, Parte II, Serie A, Anno 1995 mandando il Cancelliere per le annotazioni della emananda sentenza ed ulteriori incombenze ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 L. 898/70.
Quanto sopra senza necessità che alcuna condizione sia imposta ai coniugi, stante la piena attuazione delle condizioni di separazione a suo tempo pattuite e la totale reciproca indipendenza economica ormai maturata. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale tramite accordo per la separazione personale dei coniugi ex art. 6 D.L. 132/2014, autorizzata dalla
Procura della Repubblica di Monza in data 23.10.2015. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e , con ricorso depositato in data 07/01/2025, così Parte_1 Parte_2 provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
a Villasanta (MB) in data 29/04/1995 (atto n. 5, Parte Parte_1 Parte_2
II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Villasanta (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Villasanta (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 21 marzo 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona