Art. 69.
Gli organi statali e quelli regionali sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, ogni notizia utile per lo svolgimento delle proprie funzioni, ivi compresi i dati statistici.
Gli organi statali e quelli regionali sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, ogni notizia utile per lo svolgimento delle proprie funzioni, ivi compresi i dati statistici.