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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/11/2024, n. 2701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2701 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3847/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Concetta Potito Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3847/2023 tra:
(c.f.: ), difeso dall'Avv. Azzarone Parte_1 C.F._1
Antonella;
- ATTORE
E
(c.f.: ), difeso dall'Avv. Ferro Carolina;
Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTA
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11/11/2024, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto,
pagina 1 di 4 accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Foggia con sentenza irrevocabile n. 1513 del 27/11/2012.
Del pari è provata la durata ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970
e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
2. Quanto alle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti temporanei e urgenti assunti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
La figlia (nata a [...] il [...]), ha infatti solo 23 anni ed è ancora Parte_2
impegnata nel suo percorso di studi universitari.
E' inoltre incontestato che le sue particolari condizioni di salute ne rendano maggiormente difficoltoso il percorso di studi.
Pertanto, in applicazione dell'art. 337 septies c.c., andrà previsto un contributo di mantenimento a carico del padre per la figlia maggiorenne non autosufficiente economicamente, da versarsi mensilmente alla madre, quale genitore convivente con la ragazza, che contribuisce in via diretta al suo mantenimento.
Quanto alle capacità economiche delle parti si rileva quanto segue.
La madre lavora come O.S.S. in una casa per anziani, con un reddito annuale netto di euro
19.000,00 (v. Modello 730/2023). Ella, inoltre, è proprietaria esclusiva della ex casa familiare.
Il padre, invece, fino al recente pensionamento, era un militare della Guardia di Finanza, con un reddito annuale netto di euro 27.934,00 (v. Modello 730/2023). Quanto al suo reddito pensionistico, l'attore ha depositato un unico cedolino relativo al mese di maggio dell'anno 2024, da cui risulta il pagamento di euro 1.829,18 a titolo di pensione di anzianità. Si ritiene, ad ogni modo, che quest'unico cedolino non sia in grado di dimostrare l'effettiva condizione reddituale del all'attualità, non fornendo un quadro esaustivo dei suoi attuali redditi e non Pt_1
dimostrando, di per sé solo, che l'importo mensile della pensione corrisponda stabilmente a quello corrisposto per il solo mese di maggio dell'anno 2024. Il convenuto è tenuto a versare,
pagina 2 di 4 infine, l'importo di euro 350,00 mensili a titolo di canone di locazione.
Va poi evidenziato che, attualmente, rispetto all'epoca del procedimento di separazione, i genitori si avvantaggiano della sopraggiunta autosufficienza economica degli altri due figli nati nel corso del matrimonio, con i conseguenti risparmi di spesa.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene di dover confermare l'obbligo del padre, con decorrenza dalla domanda giudiziale, di versare alla madre la somma mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente Pt_2
[... ; tale importo sarà rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT. Il padre avrà poi l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie per la figlia, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
3. Deve inoltre disporsi, come domandato da entrambe le parti, l'assegnazione della casa familiare in favore della madre, affinché continui a viverci con la figlia maggiorenne ed economicamente non autosufficiente , ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. Parte_2
4. Le spese di lite vanno integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., avendo entrambe le parti domandato la pronuncia del divorzio e l'assegnazione della casa familiare alla madre ed essendo stata accolta la domanda di mantenimento della figlia in un importo intermedio tra quello domandato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Manfredonia il
26/09/1992 tra (nt. a Manfredonia il 22/04/1964) e (nt. a Parte_1 Controparte_1
Foggia il 29/03/1964) (atto n. 340, parte II, serie A, anno 1992);
2) obbliga il padre, con decorrenza dalla domanda giudiziale, a versare alla madre la somma mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente;
tale importo sarà rivalutato di anno in anno Parte_2
secondo gli indici ISTAT;
il padre avrà poi l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie per la figlia, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
3) assegna la casa familiare alla madre, affinché continui a viverci con la figlia pagina 3 di 4 maggiorenne non economicamente autosufficiente;
Parte_2
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Manfredonia per le annotazioni di legge.
Foggia, 19/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Concetta Potito
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Concetta Potito Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3847/2023 tra:
(c.f.: ), difeso dall'Avv. Azzarone Parte_1 C.F._1
Antonella;
- ATTORE
E
(c.f.: ), difeso dall'Avv. Ferro Carolina;
Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTA
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11/11/2024, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto,
pagina 1 di 4 accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Foggia con sentenza irrevocabile n. 1513 del 27/11/2012.
Del pari è provata la durata ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970
e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
2. Quanto alle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti temporanei e urgenti assunti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
La figlia (nata a [...] il [...]), ha infatti solo 23 anni ed è ancora Parte_2
impegnata nel suo percorso di studi universitari.
E' inoltre incontestato che le sue particolari condizioni di salute ne rendano maggiormente difficoltoso il percorso di studi.
Pertanto, in applicazione dell'art. 337 septies c.c., andrà previsto un contributo di mantenimento a carico del padre per la figlia maggiorenne non autosufficiente economicamente, da versarsi mensilmente alla madre, quale genitore convivente con la ragazza, che contribuisce in via diretta al suo mantenimento.
Quanto alle capacità economiche delle parti si rileva quanto segue.
La madre lavora come O.S.S. in una casa per anziani, con un reddito annuale netto di euro
19.000,00 (v. Modello 730/2023). Ella, inoltre, è proprietaria esclusiva della ex casa familiare.
Il padre, invece, fino al recente pensionamento, era un militare della Guardia di Finanza, con un reddito annuale netto di euro 27.934,00 (v. Modello 730/2023). Quanto al suo reddito pensionistico, l'attore ha depositato un unico cedolino relativo al mese di maggio dell'anno 2024, da cui risulta il pagamento di euro 1.829,18 a titolo di pensione di anzianità. Si ritiene, ad ogni modo, che quest'unico cedolino non sia in grado di dimostrare l'effettiva condizione reddituale del all'attualità, non fornendo un quadro esaustivo dei suoi attuali redditi e non Pt_1
dimostrando, di per sé solo, che l'importo mensile della pensione corrisponda stabilmente a quello corrisposto per il solo mese di maggio dell'anno 2024. Il convenuto è tenuto a versare,
pagina 2 di 4 infine, l'importo di euro 350,00 mensili a titolo di canone di locazione.
Va poi evidenziato che, attualmente, rispetto all'epoca del procedimento di separazione, i genitori si avvantaggiano della sopraggiunta autosufficienza economica degli altri due figli nati nel corso del matrimonio, con i conseguenti risparmi di spesa.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene di dover confermare l'obbligo del padre, con decorrenza dalla domanda giudiziale, di versare alla madre la somma mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente Pt_2
[... ; tale importo sarà rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT. Il padre avrà poi l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie per la figlia, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
3. Deve inoltre disporsi, come domandato da entrambe le parti, l'assegnazione della casa familiare in favore della madre, affinché continui a viverci con la figlia maggiorenne ed economicamente non autosufficiente , ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. Parte_2
4. Le spese di lite vanno integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., avendo entrambe le parti domandato la pronuncia del divorzio e l'assegnazione della casa familiare alla madre ed essendo stata accolta la domanda di mantenimento della figlia in un importo intermedio tra quello domandato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Manfredonia il
26/09/1992 tra (nt. a Manfredonia il 22/04/1964) e (nt. a Parte_1 Controparte_1
Foggia il 29/03/1964) (atto n. 340, parte II, serie A, anno 1992);
2) obbliga il padre, con decorrenza dalla domanda giudiziale, a versare alla madre la somma mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente;
tale importo sarà rivalutato di anno in anno Parte_2
secondo gli indici ISTAT;
il padre avrà poi l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie per la figlia, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
3) assegna la casa familiare alla madre, affinché continui a viverci con la figlia pagina 3 di 4 maggiorenne non economicamente autosufficiente;
Parte_2
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Manfredonia per le annotazioni di legge.
Foggia, 19/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Concetta Potito
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