Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02086/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04626/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4626 del 2025, proposto da LA IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Anello Maione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli n. Nord- Sezione Lavoro n. 2481/2024, pubblicata in data 15.05.2024, nel giudizio recante n. RG 1150/2024, notificata all’Amministrazione in data 25.06.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. FA Di RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che parte ricorrente agisce innanzi a questo T.A.R. per l’esecuzione della sentenza n. 2481/2024, pubblicata il 15 maggio 2024, con la quale il Tribunale di Napoli Nord- Sezione Lavoro condannava il Ministero intimato al riconoscimento in suo favore della Carta elettronica del docente, con conseguente versamento della somma pari ad euro 1.500,00;
Considerato che con ordinanza n. 281/2026, pubblicata in data 15.01.2026, il Collegio, rilevato il difetto di notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, avendo la ricorrente eseguito la sua notifica presso l’Amministrazione intimata piuttosto che nella sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ordinava la rinnovazione della notifica nel termine perentorio del 16 febbraio 2026, e che, in esecuzione di tale ordinanza, in data 15.01.2026 parte ricorrente notificava il ricorso nei riguardi dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli che, conseguentemente, si costituiva nel giudizio in rappresentanza del Ministero intimato;
Preso atto che la ricorrente con memoria depositata in data 24.02.2026 dichiarava poi essere cessata la materia del contendere, in ragione dell’intervenuto integrale soddisfacimento della propria pretesa;
Ritenuto dunque, in adesione alle conclusioni della ricorrente, di dover dichiarare cessata la materia del contendere, risultando conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso;
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, di dover disporre il relativo pagamento a carico dell’Amministrazione resistente in applicazione del canone della soccombenza virtuale, per avere la P.A. adempiuto al dictum giudiziale solo successivamente all’incardinamento della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 600,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
IC Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
FA Di RE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA Di RE | IC Gaviano |
IL SEGRETARIO