Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4334/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4334 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
13.02.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: elettivamente domiciliata come Parte_1 C.F._1 in atti presso lo studio dell'avv. Giuseppina Grasso, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
[...]
, c.f.: elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._2 come in atti presso lo studio dell'avv. Giuseppina Grasso, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.02.2025, tenutasi in modalità cartolare, i procuratori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 12.11.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in GR VA l'8.4.1991
e che dalla loro unione erano nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, chiedevano pronunziarsi la separazione e, contestualmente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 13.02.2025 i ricorrenti comparivano in modalità figurata ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Osserva, infine, il collegio che non vi sono ulteriori domande oltre quella inerente lo status.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
2 Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di Parte_1
, (c.f.: e ,
[...] C.F._1 Parte_2
c.f.: ( , ai sensi dell'art. 15 c.p.c.; C.F._2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di GR VA (NA) (atto n.14, Parte II, Serie A, Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 1991) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 27.2.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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