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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 20/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 440 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
, nato il [...] a [...] residente a [...]
Nord 36, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via dei Monti Parioli 46 presso lo studio dell'Avv. Matteo Proja che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
– Sede Controparte_1
di Rieti, in persona del Direttore della Direzione Regionale per il Lazio, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Rosa Maria De Carlo, per delega in atti;
CONVENUTA
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente, lamentando di essere affetto da “Ernia
Discale L3-L4 e protrusioni L2-L3 e L4-L5” e rivendicando l'origine professionale di tali patologie, causalmente connesse alla sua storia lavorativa di infermiere professionale, in data
9 ottobre 2020 ha proposto domanda amministrativa al fine di vedersi riconoscere la malattia professionale in ragione delle patologie denunciate.
Con verbale del 25 giugno 2020, l' ha rigettato la suddetta domanda, costringendo il CP_1
ricorrente a proporre ricorso amministrativo, anch'esso non accolto.
Ritenute ingiuste le determinazioni dell' il ricorrente adiva, pertanto, il Giudice del CP_1
Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis:
- accertare e dichiarare che il ricorrente ha contratto le malattie professionali
“Lombosciatalgia cronica con frequenti riacutizzazioni neuropatia periferica AAII, Ernia
Discale L3-L4 e protrusioni L2-L3 e L4-L5” a causa della prestazione lavorativa di infermiere professionale svolta in modo non occasionale;
- accertare e dichiarare che il Sig. , a causa di tali malattie professionali, Parte_1
presenta un danno biologico pari ad almeno il 10% o alla percentuale superiore o inferiore che risulterà di giustizia a seguito della CTU Medico Legale di cui si chiede sin da ora
l'ammissione;
- per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
corresponsione al ricorrente dei benefici di legge per un danno biologico permanente da malattia professionale per cui è causa pari almeno al 10% o a quella ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento, e/o della domanda, sino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario”.
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituito in giudizio l' che ha CP_1
contestato il ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
Nel corso dell'istruttoria si è proceduto all'espletamento della prova orale e della c.t.u. medico-legale.
La causa è stata quindi discussa e decisa all'odierna udienza ex art. 127 ter c.p.c.
2 Il ricorso è fondato.
Invero, in sede di istruttoria orale è stato confermato lo svolgimento da parte del ricorrente della prestazione lavorativa come descritta nel ricorso e della conseguente esposizione al rischio.
Sulla base di tali risultanze istruttorie, è stata quindi disposta la c.t.u. medico-legale, in forza della quale il consulente ha innanzitutto riscontrato “la presenza di un medio deficit funzionale
a carico del tratto lombare della colonna”, oltre a “una condizione di artrosi lombare con ernia discale L3-L4 e protrusioni discali L2-L3 e L4-L5 e sofferenza radicolare, in fase cronica, in ambito metamerico L3-L4 e L4-L5 di medio-grave entità”.
Attestato, pertanto, che il ricorrente, il quale ha svolto attività di infermiere professionale presso Reparto di Cardiologia - Ospedale San Camillo de Lellis, ASL/RI - in maniera continuativa dal 1980 al 30 gennaio 2023, “è affetto da “Spondilo-disco-artrosi lombare.
Ernia discale L3-L4 e protrusioni L2-L3 e L4-L5. Sofferenza radicolare in fase cronica, in ambito metamerico L3-L4 e L4-L5 di medio-grave entità” come da convergente risultanza di dati anamnestici, clinici e strumentali”, il c.t.u. ha affermato che, nel caso in esame, il rischio di derivazione professionale delle patologie di cui sopra “è rappresentato prevalentemente da:
-movimentazione (sostegno- sollevamento-trasferimento- riposizionamento) manuale di carichi gravosi;
il carico è rappresentato dal paziente parzialmente o completamente non autosufficiente;
-mantenimento obbligato e prolungato di posture incongrue/scorrette (spesso assunte nell'assistenza al letto del paziente);
-Movimenti scoordinati e ripetitivi;
-Ritmi lavorativi intensi legati alla carenza di personale”.
Precisato, poi, che “gli operatori sanitari che si occupano della movimentazione dei pazienti, come dimostrato da molti studi statistici, sono una delle categorie di lavoratori più esposte al rischio da sovraccarico biomeccanico”, il consulente ha passato in rassegna i seguenti elementi o fattori ritenuti di interesse:
“- Descrizione dettagliata dell'attività lavorativa svolta che si ha, sia nella anamnesi lavorativa sia nelle testimonianze giurate riportate nell'udienza del 02/04/2024;
3 - Dati epidemiologici oggi disponibili nella letteratura per le patologie denunciate presso
, relativamente al settore sanitario, da cui si evince che circa il 70% dei casi riguarda CP_1
il gruppo delle patologie muscolo-scheletriche (per rischio di sovraccarico bio-meccanico da
MMC), di cui oltre i 2/3 attiene a problemi legati al rachide;
- Le conoscenze in merito alle patologie posturali ed alle patologie da MMC;
in particolare,
“il sostegno, il sollevamento, il trasferimento, ed il riposizionamento del paziente” sono operazioni che espongono gli operatori sanitari, ad un altro rischio di lesioni dorso-lombari
o, più in generale, a disturbi muscolo-scheletrici.
Le situazioni che mettono a rischio gli operatori sanitari sono numerose e vi concorrono numerosi fattori che rendono peraltro difficile l'adozione di una postura corretta.
I fattori sono legati al paziente, “carico” instabile e complesso da spostare, ma anche all'ambiente di lavoro che spesso costringe ad operare a rimi intensi, in posizioni difficili, facendo torsioni per l'impossibilità di adottare una posizione corretta.
- Inoltre, altri fattori che determinano un “incremento del rischio” sono l'aumento nella popolazione delle persone in sovrappeso e dei grandi obesi ed il progressivo aumento, sempre nella popolazione dei ricoverati, di soggetti anziani e/o molto anziani (dato l'aumento dell'età media della vita)”.
Alla luce delle superiori argomentazioni il c.t.u. ha concluso come, “con elevata probabilità, la malattia denunciata e da cui risulta essere affetto l'assicurato, sia in rapporto concausale con il rischio emerso”, determinando una menomazione dell'integrità psico-fisica, intesa come Danno Biologico, nella misura del 7%.
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Sul punto, inoltre, deve essere richiamato il constante orientamento della Suprema Corte di
Cassazione in base al quale nell'ipotesi di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o da eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla
4 tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza dì altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti (cfr. Cass. 21 agosto 2020, n. 17576).
Nel caso di specie, quindi, avuto riguardo all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, nonché all'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti, deve ritenersi sussistente un rilevante grado di probabilità in ordine all'origine professionale della patologia non tabellata, come chiaramente affermato dal c.t.u.
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento del ricorso;
le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la natura professionale delle tecnopatie contratte dal ricorrente con un grado di invalidità complessiva del 7% a decorrere dalla data della domanda e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1
prestazioni previste dalla legge, con rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore CP_1
antistatario, che si liquidano in euro 2.697,00 oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate come da separato CP_1
provvedimento.
Rieti, 19 febbraio 2025
Il Giudice dott. Alessio Marinelli
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