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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 27/11/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
MA IS RP PRESIDENTE RELATRICE
LA NU CONSIGLIERA
GI RR CONSIGLIERE in esito all'udienza del 26 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro, iscritta al n. 246 di RG dell'anno 2022, proposta da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1
OL MA e NI AI, presso i medesimi elettivamente domiciliata in Cagliari nella via Carrara 9 giusta procura allegata al ricorso in appello
Appellante
CONTRO
nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata in Iglesias Controparte_1 presso lo studio dell'avv. MA IS Stevani che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti inserita nella busta telematica contenente la memoria di costituzione in appello
Appellata
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 622 pubblicata il 13 settembre 2022, il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto la domanda proposta da nei confronti della società Controparte_1 Parte_1 riconoscendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per l'attività lavorativa svolta dalla medesima alle dipendenze della società convenuta dal 1993 al 2008, in assenza di regolare contratto di lavoro e di denuncia gli enti previdenziali, ricavando tali conclusioni dalla lettura delle risultanze della prova testimoniale, condannando perciò la società al pagamento in suo favore della complessiva somma lorda di
132.578,44 €, oltre accessori di legge, di cui 9.236,71 per t.f.r. ed i restanti importi a titolo di differenze retributive, calcolati come da conteggi – peraltro non contestati - in atti in ragione della retribuzione spettante ad un impiegato di livello A3 secondo il CCNL panificazione delle imprese artigiane, ritenuto coerente con le mansioni svolte dalla ricorrente.
Avverso la sentenza ha proposto appello la società, che ha lamentato una errata ricostruzione in fatto ed una altrettanto errata interpretazione della prova testimoniale da parte del primo giudice e ha Controparte_1 resistito.
Con note di trattazione scritta datate 18 settembre 2025, digitalmente sottoscritte dai difensori delle due parti, le parti hanno peraltro dato atto congiuntamente di avere definito la vertenza in via transattiva e di voler perciò rinunciare agli atti del processo, non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La parte appellata, ha altresì dichiarato di rinunciare al patrocinio a spese dello Stato al Controparte_1 quale era stata in precedenza ammessa con delibera dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari prot. n. 2396 del
2024, in data 4 giugno 2024.
Siffatte conclusioni le parti hanno anche ribadito all'udienza del 12 novembre 2025, che si è tenuta in presenza, nella quale hanno dato atto di avere raggiunto un accordo transattivo a totale definizione dell'intera vertenza, che comprendeva anche le spese del giudizio e precisato la volontà di rinunciare agli atti e all'azione,
[...] anche al patrocinio a spese dello Stato cui era stata ammessa, concludendo pertanto perché venisse CP_1 dichiarata cessata la materia del contendere con spese compensate.
Le parti hanno ulteriormente ribadito le medesime conclusioni anche con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 26 novembre 2025, che si è tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali, dopo avere ricordato gli accordi raggiunti anche in punto di spese e la rinunzia da parte di al Controparte_1 patrocinio per i non abbienti, hanno insistito perché venisse dichiarata cessata la materia del contendere con spese compensate.
Ciò premesso, tenuto conto degli accordi transattivi raggiunti dalle parti, deve ritenersi venuto meno l'interesse delle stesse a coltivare ulteriormente la vertenza e conseguentemente cessata la materia del contendere tra loro con spese compensate, come da conformi conclusioni rassegnate dalle parti stesse.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto in data 13 ottobre 2022 dalla società avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, n. 622 del 13 settembre 2022, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.
Dichiara compensate per intero tra le parti le spese del giudizio.
Cagliari, 27 novembre 2025
La Presidente relatrice
MA IS RP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
MA IS RP PRESIDENTE RELATRICE
LA NU CONSIGLIERA
GI RR CONSIGLIERE in esito all'udienza del 26 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro, iscritta al n. 246 di RG dell'anno 2022, proposta da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1
OL MA e NI AI, presso i medesimi elettivamente domiciliata in Cagliari nella via Carrara 9 giusta procura allegata al ricorso in appello
Appellante
CONTRO
nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata in Iglesias Controparte_1 presso lo studio dell'avv. MA IS Stevani che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti inserita nella busta telematica contenente la memoria di costituzione in appello
Appellata
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 622 pubblicata il 13 settembre 2022, il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto la domanda proposta da nei confronti della società Controparte_1 Parte_1 riconoscendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per l'attività lavorativa svolta dalla medesima alle dipendenze della società convenuta dal 1993 al 2008, in assenza di regolare contratto di lavoro e di denuncia gli enti previdenziali, ricavando tali conclusioni dalla lettura delle risultanze della prova testimoniale, condannando perciò la società al pagamento in suo favore della complessiva somma lorda di
132.578,44 €, oltre accessori di legge, di cui 9.236,71 per t.f.r. ed i restanti importi a titolo di differenze retributive, calcolati come da conteggi – peraltro non contestati - in atti in ragione della retribuzione spettante ad un impiegato di livello A3 secondo il CCNL panificazione delle imprese artigiane, ritenuto coerente con le mansioni svolte dalla ricorrente.
Avverso la sentenza ha proposto appello la società, che ha lamentato una errata ricostruzione in fatto ed una altrettanto errata interpretazione della prova testimoniale da parte del primo giudice e ha Controparte_1 resistito.
Con note di trattazione scritta datate 18 settembre 2025, digitalmente sottoscritte dai difensori delle due parti, le parti hanno peraltro dato atto congiuntamente di avere definito la vertenza in via transattiva e di voler perciò rinunciare agli atti del processo, non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La parte appellata, ha altresì dichiarato di rinunciare al patrocinio a spese dello Stato al Controparte_1 quale era stata in precedenza ammessa con delibera dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari prot. n. 2396 del
2024, in data 4 giugno 2024.
Siffatte conclusioni le parti hanno anche ribadito all'udienza del 12 novembre 2025, che si è tenuta in presenza, nella quale hanno dato atto di avere raggiunto un accordo transattivo a totale definizione dell'intera vertenza, che comprendeva anche le spese del giudizio e precisato la volontà di rinunciare agli atti e all'azione,
[...] anche al patrocinio a spese dello Stato cui era stata ammessa, concludendo pertanto perché venisse CP_1 dichiarata cessata la materia del contendere con spese compensate.
Le parti hanno ulteriormente ribadito le medesime conclusioni anche con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 26 novembre 2025, che si è tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali, dopo avere ricordato gli accordi raggiunti anche in punto di spese e la rinunzia da parte di al Controparte_1 patrocinio per i non abbienti, hanno insistito perché venisse dichiarata cessata la materia del contendere con spese compensate.
Ciò premesso, tenuto conto degli accordi transattivi raggiunti dalle parti, deve ritenersi venuto meno l'interesse delle stesse a coltivare ulteriormente la vertenza e conseguentemente cessata la materia del contendere tra loro con spese compensate, come da conformi conclusioni rassegnate dalle parti stesse.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto in data 13 ottobre 2022 dalla società avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, n. 622 del 13 settembre 2022, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.
Dichiara compensate per intero tra le parti le spese del giudizio.
Cagliari, 27 novembre 2025
La Presidente relatrice
MA IS RP