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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16011/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16011/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALE Parte_1 C.F._1 MI elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CASALE MI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORARA Controparte_1 C.F._2 MA, elettivamente domiciliato in VIA APPIA N. 65 40026 IMOLA presso il difensore avv. MORARA MA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 21.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti è nata il [...]. Cessata da tempo la Parte_2 convivenza, il padre ha introdotto il presente giudizio, nel quale si è costituita la madre. Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. pronunciata il 13.4.2025 sono stati assunti i provvedimenti provvisori e urgenti e in corso di causa le parti hanno raggiunto un accordo. Le condizioni concordate sono conformi a pagina 1 di 3 legge e all'interesse della figlia minore e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento, anche in punto di spese legali, che vanno pertanto integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1- l'affidamento della figlia minore , nata il [...] è condiviso, ad entrambi i genitori, Parte_2 con collazione prevalente e anagrafica presso la madre sig.ra Controparte_1
2- le decisioni di maggiore interesse per la figlia (relative a istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale) sono assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3-il padre, sig. , può vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente Parte_1 calendario: prima settimana: dal mercoledì, con prelievo della minore all'uscita da scuola (o alle ore 9 nel periodo non scolastico presso l'abitazione della madre), sino al venerdì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o alle ore 9 presso la madre nel periodo non scolastico;
seconda settimana: dal martedì, con prelievo della minore all'uscita da scuola, al mercoledì alle ore 18 con accompagnamento presso l'abitazione materna o presso altro luogo convenuto dalle parti, nonché il fine settimana dal sabato con prelievo della minore dall'abitazione materna alle ore 9 (o al termine di eventuali attività scolastiche o extrascolastiche), sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o alle ore 9 presso la madre nel periodo non scolastico;
4- durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con il padre o con la madre ad anni alterni il giorno di Natale e il Capodanno, così come ad anni alterni il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo durante le vacanze pasquali. Durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascuno due settimane consecutive o suddivise in due periodi di una settimana ciascuno, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di disaccordo sui periodi estivi e in generale sull'articolazione specifica dei periodi di vacanza anche natalizia e pasquale, negli anni dispari decide il padre, negli anni pari decide la madre;
confermare integralmente le disposizioni relative alle vacanze estive, natalizie e pasquali stabilite al punto 4) dell'ordinanza del 13/4/2025;
5- è posto a carico del sig. , l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario Parte_1 della figlia, versando alla madre sig.ra la somma di € 250,00 Controparte_1
(duecentocinquanta/00) mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 del mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'ISTAT, come già disposto al punto 5) dell'ordinanza del 13/4/2025;
6- le spese straordinarie relative alla figlia, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna, saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
pagina 2 di 3 7- l'Assegno Unico e Universale per la figlia continuerà ad essere percepito integralmente dal padre,
Sig. , come da accordo tra le parti;
Parte_1
8- spese del presente giudizio integralmente compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16011/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALE Parte_1 C.F._1 MI elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CASALE MI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORARA Controparte_1 C.F._2 MA, elettivamente domiciliato in VIA APPIA N. 65 40026 IMOLA presso il difensore avv. MORARA MA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 21.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti è nata il [...]. Cessata da tempo la Parte_2 convivenza, il padre ha introdotto il presente giudizio, nel quale si è costituita la madre. Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. pronunciata il 13.4.2025 sono stati assunti i provvedimenti provvisori e urgenti e in corso di causa le parti hanno raggiunto un accordo. Le condizioni concordate sono conformi a pagina 1 di 3 legge e all'interesse della figlia minore e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento, anche in punto di spese legali, che vanno pertanto integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1- l'affidamento della figlia minore , nata il [...] è condiviso, ad entrambi i genitori, Parte_2 con collazione prevalente e anagrafica presso la madre sig.ra Controparte_1
2- le decisioni di maggiore interesse per la figlia (relative a istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale) sono assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3-il padre, sig. , può vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente Parte_1 calendario: prima settimana: dal mercoledì, con prelievo della minore all'uscita da scuola (o alle ore 9 nel periodo non scolastico presso l'abitazione della madre), sino al venerdì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o alle ore 9 presso la madre nel periodo non scolastico;
seconda settimana: dal martedì, con prelievo della minore all'uscita da scuola, al mercoledì alle ore 18 con accompagnamento presso l'abitazione materna o presso altro luogo convenuto dalle parti, nonché il fine settimana dal sabato con prelievo della minore dall'abitazione materna alle ore 9 (o al termine di eventuali attività scolastiche o extrascolastiche), sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o alle ore 9 presso la madre nel periodo non scolastico;
4- durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con il padre o con la madre ad anni alterni il giorno di Natale e il Capodanno, così come ad anni alterni il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo durante le vacanze pasquali. Durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascuno due settimane consecutive o suddivise in due periodi di una settimana ciascuno, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di disaccordo sui periodi estivi e in generale sull'articolazione specifica dei periodi di vacanza anche natalizia e pasquale, negli anni dispari decide il padre, negli anni pari decide la madre;
confermare integralmente le disposizioni relative alle vacanze estive, natalizie e pasquali stabilite al punto 4) dell'ordinanza del 13/4/2025;
5- è posto a carico del sig. , l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario Parte_1 della figlia, versando alla madre sig.ra la somma di € 250,00 Controparte_1
(duecentocinquanta/00) mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 del mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'ISTAT, come già disposto al punto 5) dell'ordinanza del 13/4/2025;
6- le spese straordinarie relative alla figlia, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna, saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
pagina 2 di 3 7- l'Assegno Unico e Universale per la figlia continuerà ad essere percepito integralmente dal padre,
Sig. , come da accordo tra le parti;
Parte_1
8- spese del presente giudizio integralmente compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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