Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 93
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Legittimità contratti di appalto (cd. labour intensive)

    La Corte ha ritenuto che i contratti di appalto celassero una somministrazione illecita di manodopera, evidenziando la mancanza di un'organizzazione imprenditoriale autonoma in capo alla Società_2 2 S.r.l., l'assenza di rischio d'impresa, l'uso di mezzi e materiali della committente, e la commistione di ruoli tra le società coinvolte. È stato ritenuto che la Società_2 2 S.r.l. avesse assunto la funzione di mero somministratore di manodopera senza autorizzazione.

  • Rigettato
    Deducibilità costi fatture Società_2 2 S.r.l.

    La Corte ha confermato l'indeducibilità dei costi in quanto derivanti da una somministrazione illecita di manodopera. È stato specificato che il problema non è tanto se i costi siano stati sostenuti, ma se il costo fatturato per la mera attività lavorativa possa essere dedotto quando avrebbe dovuto gravare interamente sulla società committente. L'operazione è stata ritenuta nulla in quanto volta a eludere norme imperative tributarie e previdenziali.

  • Rigettato
    Detraibilità IVA lavori edili

    La Corte ha ritenuto l'IVA indetraibile in quanto i costi sottostanti sono stati considerati indeducibili a causa della somministrazione illecita di manodopera.

  • Rigettato
    Indeducibilità costi ai fini IRAP

    La Corte ha confermato l'indeducibilità dei costi ai fini IRAP in quanto derivanti da somministrazione illecita di manodopera. È stato specificato che, trattandosi di somministrazione illecita, i costi, seppur riconosciuti ai fini delle imposte dirette come prestazioni di lavoro dipendente, sono indeducibili dall'IRAP.

  • Rigettato
    Violazione art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    La Corte ha ritenuto che l'ente resistente abbia fornito adeguata motivazione nell'avviso di accertamento, dando conto delle risultanze istruttorie e degli elementi probatori specifici, oggettivi e circostanziati che consentono la decisione della controversia. È stato altresì richiamato l'orientamento della Cassazione secondo cui l'onere della prova spetta al contribuente per le deduzioni e detrazioni vantate.

  • Rigettato
    Calcolo costo del lavoro ai fini IRES e IRAP

    La Corte ha ritenuto corretto il calcolo induttivo del costo del lavoro operato dall'ente resistente (euro 1.011.384,00) basato sul fatturato e sul costo del personale della società appaltatrice. È stato ribadito che, trattandosi di somministrazione illecita, i costi sono indeducibili ai fini IRAP e non si applicano le deduzioni previste dall'art. 11 d.lgs. 446/1997.

  • Inammissibile
    Ammissibilità prova testimoniale

    La Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di prova testimoniale in quanto non necessaria ai fini della decisione, dato che il processo verbale di constatazione e l'avviso di accertamento contenevano elementi di prova specifici e oggettivi. Inoltre, la testimonianza non è ammessa su circostanze di fatto attestate dal pubblico ufficiale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 93
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi
    Numero : 93
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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