CGT2
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 292/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 08:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO NT FRANCESCO CO, Presidente
CHINE' GINEVRA, Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2417/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monasterace - Via Nazionale Ionica 89040 Monasterace RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3132/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 02/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44892 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 170/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in primo grado notificato il 7.04.2023 al Comune di Monasterace la ricorrente, odierna appellante,
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n.44892 del 13.09.2022 prot. 11968 del 13.09.2022 per omesso versamento della Tassa IMU 2018 per l'importo di €1270,00. La ricorrente, pur residente nel Comune di Roma, assumeva di avere diritto all'esenzione dell'IMU in quanto nell'immobile < risiede il resto della sua famiglia>>.
In ogni caso rileva l'illegittimità del tributo in quanto il Comune nello stabilire le tariffe rimanda ad un regolamento del 26.03.2018 che non poteva essere applicato che dal gennaio 2019 e non nel 2018. In via subordinata eccepiva il difetto di motivazione e per omessa attivazione del contraddittorio preventivo.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze. Si costituiva il Comune di
Monasterace e contestava tutte le argomentazioni di parte ricorrente rilevando di aver richiesto l'IMU calcolandone l'importo sulla base di tariffe legittimamente individuate dal Comune con delibera tempestiva ed evidenziando che, non solo la ricorrente non ha il possesso dell'immobile sottoposto a tassazione, ma, altresì, la madre della stessa ricorrente gode di agevolazione IMU su altra abitazione che risulta la sua principale.
Con la sentenza impugnata il ricorso veniva rigettato sulla base della seguente motivazione : << va disattesa la tesi di parte ricorrente secondo cui la stessa non sarebbe tenuta al pagamento dell'IMU in quanto, pur risiedendo a Roma, il suo nucleo familiare risiede nell'immobile sottoposto a tassazione , sito in Monasterace alla Indirizzo_1, censito nel NCEU di detto Comune al Indirizzo_2 e Indirizzo_3 Difettano, pertanto, i requisiti per l'esenzione che sono o la residenza anagrafica o la dimora abituale che, per stessa ammissione della ricorrente, sono entrambi insussistenti. A tal proposito, risolutore l'intervento della Corte Costituzionale, che con sentenza 209/2022 ha chiarito l'applicazione pratica del requisito, sancendo che deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale del quarto periodo del 3 comma 2 dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato dalla legge n. 147 del 2013, nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente» Per altro, come documentato dal Comune, la madre della ricorrente sig.ra Nominativo_1 gode dell'agevolazione IMU per altro immobile, sito in Monasterace alla Indirizzo_1, censito al Indirizzo_4 dalla stessa dichiarato quale propria abitazione principale. Del tutto destituita di fondamento, ancora, la tesi dell'illegittimità del tributo richiesto. La pretesa impositiva dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per il possesso di fabbricati trova fondamento nell'art. 13 del D. L. 06.12..2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214, in sostituzione dell'ICI, a decorrere dal 2014 e fino al 2019. Il Comune di Monasterace ne ha determinato le aliquote per l'anno 2018 con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 26.03.2018, entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296... Parimenti del tutto infondate le censure mosse alla validità dell'avviso di accertamento notificato, posto che lo stesso risulta completo in tutti i suoi elementi sia in ordine all'identificazione del contribuente che dell'immobile, per come peraltro confermato nell'esposizione del ricorso, né richiedeva alcun previo contraddittorio. Non resta, pertanto, che rigettare il ricorso con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Monasterace, che si liquidano come da dispositivo>>
Avverso detta decisione interponeva appello la contribuente rilevando che Ricorrente_1, per atto del Notaio Nominativo_2, riceveva in donazione l'appartamento sito nel comune di Monasterace (RC) alla Indirizzo_5, catastalmente intestato al donante Difensore_1, con i seguenti dati catastali: Indirizzo_6 e l'annesso posto auto, oggetto del presente giudizio (all.3). A pagina 3 del detto atto (cfr dalla riga 20 alla riga 23), tra l'altro, veniva disposto che: “I signori Difensore_1 e Nominativo_1, sugli immobili oggetto del presente atto si riservano il diritto di abitazione vita loro natural durante”>> contestava la sentenza eccependo di essere proprietaria del diritto di nuda proprietà sull'immobile e dunque eccepiva << la carenza di legittimazione passiva dell'appellante per essere solo ed esclusivamente titolare della “nuda proprietaria dell'immobile” in quanto i genitori risultano titolari del diritto di abitazione>>.
Concludeva per la riforma della sentenza.
Si costituiva il Comune di Monasterace eccependo la tardività del deposito del contratto di donazione.
All'udienza del 13/2/2026 la causa, in assenza delle parti, veniva messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
Va chiarito che il giudice del primo grado, la cui motivazione è sopra trascritta, ha rigettato il ricorso rilevando che la ricorrente- in quanto residente nel comune di Roma- non aveva fornito la prova del diritto all'esenzione, limitandosi all'esame della relativa eccezione che è stata così formulata dalla ricorrente : <<1) Esenzione
IMU sulla prima casa. La ricorrente, residente nel Comune di Roma, assume di aver diritto alla esenzione dell'IMU in quanto nell'immobile in oggetto risiede e/o dimora, il resto della sua famiglia (all.2 e all.3)>>
In effetti così si legge nel ricorso introduttivo che viene trascritto: <a contribuente, infatti, assume di possedere i requisiti legge e provandoli documentalmente, rivendica il diritto all' esenzione dall'imu sul presupposto che l'immobile in oggetto, costituisce la residenza anagrafica dimora abituale dell'intero nucleo familiare, particolare della madre, signora nominativo_1 del padre, difensore_1, quali, tra l'altro vantano diritti reali sull'immobile dove risultano residenti o domiciliati (all.4). da tale premessa fattuale si desume l'assoluta intassabilità' bene dedotto fattispecie. denunciata norma (d.l. 93 2008) statuisce "l'imposta municipale propria ha per possesso immobili .... l'imposta non applica al dell'abitazione principale delle pertinenze stessa, ad eccezione quelle classificate nelle categorie catastali (...), (...) le quali continuano applicarsi l'aliquota cui comma 7 detrazione 10. abitazione intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale..>> Anche la Cassazione richiamata a sostegno del ricorso era del tutto inconferente.
Orbene l'eccezione per come letteralmente articolata in primo grado è forviante, perché si riferisce ad ipotesi del tutto estranee alla presente vicenda, atteso che non si tratta di esenzione per prima casa, né rileva chi sull'immobile dimora (se sia il resto o meno della famiglia o un soggetto del tutto estraneo alla stessa) atteso che ciò che conta, ai fini del pagamento dell'IMU è la mancanza di possesso dell'immobile, per essere la ricorrente la nuda proprietaria.
La ricorrente ha erroneamente formulato l'eccezione così inducendo il giudicante in errore.
Il giudice di prime cure, come ha affermato l'appellante: > ovvero non ha accertato che la ricorrente è nuda proprietà dell'immobile, perché detta circostanza è stata del tutto omessa, avendo preferito la ricorrente in primo grado eccepire l'>che è cosa ben diversa dal non avere il possesso dell'immobile.
E' vero che il contratto di donazione è stato allegato in primo grado e, pertanto, l'eccezione non si può considerare nuova, ma è anche vero che solo con l'appello la contribuente ha deciso di chiarite la vicenda affermando di essere la nuda proprietaria, facendo in ogni caso ancora confusione tra l'esenzione prima casa e l'essere proprietari del diritto di reale di nuda proprietà.
Il ricorso originario va, pertanto, accolto per non essere la ricorrente tenuta al pagamento dell'IMU in quanto nuda proprietaria dell'immobile gravato;
risultando irrilevante in questa sede chi ha l'usufrutto sullo stesso e chi paga o meno l'IMU.
La confusione terminologica usata e la poca chiarezza espositiva di cui si è dato atto, giustificano l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado ed il resistente stesso e suggeriscono la compensazione delle spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese per l'intero giudizio.-
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 08:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO NT FRANCESCO CO, Presidente
CHINE' GINEVRA, Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2417/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monasterace - Via Nazionale Ionica 89040 Monasterace RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3132/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 02/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44892 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 170/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in primo grado notificato il 7.04.2023 al Comune di Monasterace la ricorrente, odierna appellante,
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n.44892 del 13.09.2022 prot. 11968 del 13.09.2022 per omesso versamento della Tassa IMU 2018 per l'importo di €1270,00. La ricorrente, pur residente nel Comune di Roma, assumeva di avere diritto all'esenzione dell'IMU in quanto nell'immobile < risiede il resto della sua famiglia>>.
In ogni caso rileva l'illegittimità del tributo in quanto il Comune nello stabilire le tariffe rimanda ad un regolamento del 26.03.2018 che non poteva essere applicato che dal gennaio 2019 e non nel 2018. In via subordinata eccepiva il difetto di motivazione e per omessa attivazione del contraddittorio preventivo.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze. Si costituiva il Comune di
Monasterace e contestava tutte le argomentazioni di parte ricorrente rilevando di aver richiesto l'IMU calcolandone l'importo sulla base di tariffe legittimamente individuate dal Comune con delibera tempestiva ed evidenziando che, non solo la ricorrente non ha il possesso dell'immobile sottoposto a tassazione, ma, altresì, la madre della stessa ricorrente gode di agevolazione IMU su altra abitazione che risulta la sua principale.
Con la sentenza impugnata il ricorso veniva rigettato sulla base della seguente motivazione : << va disattesa la tesi di parte ricorrente secondo cui la stessa non sarebbe tenuta al pagamento dell'IMU in quanto, pur risiedendo a Roma, il suo nucleo familiare risiede nell'immobile sottoposto a tassazione , sito in Monasterace alla Indirizzo_1, censito nel NCEU di detto Comune al Indirizzo_2 e Indirizzo_3 Difettano, pertanto, i requisiti per l'esenzione che sono o la residenza anagrafica o la dimora abituale che, per stessa ammissione della ricorrente, sono entrambi insussistenti. A tal proposito, risolutore l'intervento della Corte Costituzionale, che con sentenza 209/2022 ha chiarito l'applicazione pratica del requisito, sancendo che deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale del quarto periodo del 3 comma 2 dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato dalla legge n. 147 del 2013, nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente» Per altro, come documentato dal Comune, la madre della ricorrente sig.ra Nominativo_1 gode dell'agevolazione IMU per altro immobile, sito in Monasterace alla Indirizzo_1, censito al Indirizzo_4 dalla stessa dichiarato quale propria abitazione principale. Del tutto destituita di fondamento, ancora, la tesi dell'illegittimità del tributo richiesto. La pretesa impositiva dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per il possesso di fabbricati trova fondamento nell'art. 13 del D. L. 06.12..2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214, in sostituzione dell'ICI, a decorrere dal 2014 e fino al 2019. Il Comune di Monasterace ne ha determinato le aliquote per l'anno 2018 con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 26.03.2018, entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296... Parimenti del tutto infondate le censure mosse alla validità dell'avviso di accertamento notificato, posto che lo stesso risulta completo in tutti i suoi elementi sia in ordine all'identificazione del contribuente che dell'immobile, per come peraltro confermato nell'esposizione del ricorso, né richiedeva alcun previo contraddittorio. Non resta, pertanto, che rigettare il ricorso con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Monasterace, che si liquidano come da dispositivo>>
Avverso detta decisione interponeva appello la contribuente rilevando che Ricorrente_1, per atto del Notaio Nominativo_2, riceveva in donazione l'appartamento sito nel comune di Monasterace (RC) alla Indirizzo_5, catastalmente intestato al donante Difensore_1, con i seguenti dati catastali: Indirizzo_6 e l'annesso posto auto, oggetto del presente giudizio (all.3). A pagina 3 del detto atto (cfr dalla riga 20 alla riga 23), tra l'altro, veniva disposto che: “I signori Difensore_1 e Nominativo_1, sugli immobili oggetto del presente atto si riservano il diritto di abitazione vita loro natural durante”>> contestava la sentenza eccependo di essere proprietaria del diritto di nuda proprietà sull'immobile e dunque eccepiva << la carenza di legittimazione passiva dell'appellante per essere solo ed esclusivamente titolare della “nuda proprietaria dell'immobile” in quanto i genitori risultano titolari del diritto di abitazione>>.
Concludeva per la riforma della sentenza.
Si costituiva il Comune di Monasterace eccependo la tardività del deposito del contratto di donazione.
All'udienza del 13/2/2026 la causa, in assenza delle parti, veniva messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
Va chiarito che il giudice del primo grado, la cui motivazione è sopra trascritta, ha rigettato il ricorso rilevando che la ricorrente- in quanto residente nel comune di Roma- non aveva fornito la prova del diritto all'esenzione, limitandosi all'esame della relativa eccezione che è stata così formulata dalla ricorrente : <<1) Esenzione
IMU sulla prima casa. La ricorrente, residente nel Comune di Roma, assume di aver diritto alla esenzione dell'IMU in quanto nell'immobile in oggetto risiede e/o dimora, il resto della sua famiglia (all.2 e all.3)>>
In effetti così si legge nel ricorso introduttivo che viene trascritto: <a contribuente, infatti, assume di possedere i requisiti legge e provandoli documentalmente, rivendica il diritto all' esenzione dall'imu sul presupposto che l'immobile in oggetto, costituisce la residenza anagrafica dimora abituale dell'intero nucleo familiare, particolare della madre, signora nominativo_1 del padre, difensore_1, quali, tra l'altro vantano diritti reali sull'immobile dove risultano residenti o domiciliati (all.4). da tale premessa fattuale si desume l'assoluta intassabilità' bene dedotto fattispecie. denunciata norma (d.l. 93 2008) statuisce "l'imposta municipale propria ha per possesso immobili .... l'imposta non applica al dell'abitazione principale delle pertinenze stessa, ad eccezione quelle classificate nelle categorie catastali (...), (...) le quali continuano applicarsi l'aliquota cui comma 7 detrazione 10. abitazione intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale..>> Anche la Cassazione richiamata a sostegno del ricorso era del tutto inconferente.
Orbene l'eccezione per come letteralmente articolata in primo grado è forviante, perché si riferisce ad ipotesi del tutto estranee alla presente vicenda, atteso che non si tratta di esenzione per prima casa, né rileva chi sull'immobile dimora (se sia il resto o meno della famiglia o un soggetto del tutto estraneo alla stessa) atteso che ciò che conta, ai fini del pagamento dell'IMU è la mancanza di possesso dell'immobile, per essere la ricorrente la nuda proprietaria.
La ricorrente ha erroneamente formulato l'eccezione così inducendo il giudicante in errore.
Il giudice di prime cure, come ha affermato l'appellante: > ovvero non ha accertato che la ricorrente è nuda proprietà dell'immobile, perché detta circostanza è stata del tutto omessa, avendo preferito la ricorrente in primo grado eccepire l'
E' vero che il contratto di donazione è stato allegato in primo grado e, pertanto, l'eccezione non si può considerare nuova, ma è anche vero che solo con l'appello la contribuente ha deciso di chiarite la vicenda affermando di essere la nuda proprietaria, facendo in ogni caso ancora confusione tra l'esenzione prima casa e l'essere proprietari del diritto di reale di nuda proprietà.
Il ricorso originario va, pertanto, accolto per non essere la ricorrente tenuta al pagamento dell'IMU in quanto nuda proprietaria dell'immobile gravato;
risultando irrilevante in questa sede chi ha l'usufrutto sullo stesso e chi paga o meno l'IMU.
La confusione terminologica usata e la poca chiarezza espositiva di cui si è dato atto, giustificano l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado ed il resistente stesso e suggeriscono la compensazione delle spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese per l'intero giudizio.-