Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00230/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00324/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 324 del 2025, proposto da
OV ER, AN UC, LA LS, LA DI, TT RE, RO BR, LI AR, LI AR, FR BO, RO CA, IO AS, ZI IT CE, IE CI, AR TA ST, CE De NN, IO De OF, SU De AR, IU De IT, RO De LE, EP FR TE, AR NN Di IA, EL ON, ES D'OR, IU D'OR, IA OT, RA FA, NZ GU, OR AV, NNmaria PI LA, ON LA, ARngela NE, TI OL, TT LA, EP LEne, ON Lo RU, EF GO, IM MA, RI MA, IA TI, LE IO, EL ON, AR SA NI, IZ MU, LL AR SU US, MI RD, SI OR, ZI AR UM, NA CC, BE IT, UC SC, CL GI, ZI SA, AR UI ST, YR RI, AR ST IA, NNpina ZZ, CH IU, ARnna CE TO, EN TO, LEnardo UN, SI TE, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso De Grandis, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliati in Foggia, alla via Gorizia n. 8, per mandato in calce al ricorso, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
di cui alla sentenza nr. 1854 dell’11 aprile 2024, resa a definizione del giudizio iscritto al r.g. 5608/22, presso il Tribunale di Foggia, Sez. Lav., passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 3 marzo 2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. LEnardo SP e udito l’avvocato EP Delle Foglie, per delega dell’avvocato Tommaso De Grandis, per i ricorrenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso collettivo notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 4 marzo 2025 e depositato in pari data, gli interessati in epigrafe nominativamente indicati hanno chiesto l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro n. 1854 dell’11 aprile 2024.
Con atto depositato il 4 dicembre 2025, il difensore dei ricorrenti, dato atto che nell’epigrafe del ricorso non erano stati riportati i signori EN RA, ME AZ, AN CR, IC ES, IN di FR, RA FI, ET TT LE, BE LA, NN ER, FR RA e TT RO - che pure avevano sottoscritto il mandato in calce al ricorso – dichiarava quanto a questi “ rinuncia agli atti ed al relativo ricorso ”.
Con successiva memoria depositata il 25 gennaio 2026, il difensore dichiarava la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione in relazione all’intervenuta esecuzione della sentenza per tutti i ricorrenti, ad eccezione dei signori TT RE, IU D’OR e EP LEne, per i quali insisteva nell’accoglimento.
Nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026, presente il delegato del difensore, il ricorso è stato riservato per la decisione.
2.Il Collegio deve prendere atto e dichiarare improcedibile il ricorso per tutti i ricorrenti, ivi compresi quelli indicati nella nota depositata il 4 dicembre 2025, poiché la rinuncia ivi espressa non risulta notificata all’Autorità statale intimata.
3.Il ricorso deve essere invece accolto, limitatamente ai residui ricorrenti TT RE, IU D’OR e EP LEne.
A fronte del giudicato promanante dalla sentenza del Giudice del lavoro meglio indicata in oggetto, non risulta agli atti di causa l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale.
Deve, pertanto, ordinarsi all’Amministrazione intimata, nel persistente inadempimento della stessa, di dare integrale esecuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, alla sentenza del Giudice del lavoro per cui si agisce, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore di parte ricorrente.
La richiesta nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento: tanto in considerazione del comportamento esecutivo rilevato, dopo l’adozione della sentenza di ottemperanza in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione.
Infine, le spese di lite del presente procedimento possono essere compensate tenuto conto dell’intervenuta esecuzione della sentenza in corso di causa per la gran parte dei ricorrenti e dell’improcedibilità per quelli che pur avendo sottoscritto il mandato non sono stati indicati in ricorso.
Da ultimo, si dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, così provvede sul ricorso in epigrafe:
1) dichiara il ricorso improcedibile quanto a OV ER, AN UC, LA LS, LA DI, RO BR, LI AR, LI AR, FR BO, RO CA, IO AS, ZI IT CE, IE CI, AR TA ST, CE De NN, IO De OF, SU De AR, IU De IT, RO De LE, EP FR TE, AR NN Di IA, EL ON, ES D'OR, IA OT, RA FA, NZ GU, OR AV, NNmaria PI LA, ON LA, ARngela NE, TI OL, TT LA, ON Lo RU, EF GO, IM MA, RI MA, IA TI, LE IO, EL ON, AR SA NI, IZ MU, LL AR SU US, MI RD, SI OR, ZI AR UM, NA CC, BE IT, UC SC, CL GI, ZI SA, AR UI ST, YR RI, AR ST IA, NNpina ZZ, CH IU, ARnna CE TO, EN TO, LEnardo UN, SI TE, indicati in ricorso e a EN RA, ME AZ, AN CR, IC ES, IN di FR, RA FI, ET TT LE, BE LA, NN ER, FR RA e TT RO, sottoscriventi il mandato difensivo ma non indicati nominativamente nel ricorso;
2) accoglie il ricorso limitatamente a TT RE, IU D’OR e EP LEne e per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.
Spese compensate.
Dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LEnardo SP, Presidente, Estensore
Alfredo EP Allegretta, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LEnardo SP |
IL SEGRETARIO