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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/12/2025, n. 2202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2202 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 115/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 115/2024 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
AT AS D'IO (CF: ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
C.F._3
APPELLATO avverso la sentenza n. 3737/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
13/12/2023
CONCLUSIONI
In data 11/12/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 11 Per la parte appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in accoglimento del presente appello e in totale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 3737/2023, resa e pubblicata in data 13.12.2023 nel procedimento avente n. R.G. 6453/2023,
- In via preliminare, dichiarare improcedibile la domanda del ricorrente per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/2010;
- Sempre, in via preliminare, dichiarare improponibile/inammissibile ab origine il ricorso avversario ex art. 100 c.p.c. per assenza di interesse all'azione, stante altresì l'intervenuta prescrizione di ogni ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio, e per palese malafede di controparte che ricorre all'espediente del frazionamento dei giudizi;
- In subordine e nel merito, respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto, non risultando violata la riserva di attività né ratione temporis (il contratto precede l'entrata in vigore della riserva di legge) né ratione materiae (non vi fu vendita/collocamento da parte del commerciante ma semplice identificazione del cliente e messa in contatto dello stesso con la banca) ed inoltre il contratto di credito revolving presenta il requisito della forma scritta, come risulta dalla concordi produzioni delle parti;
- Conseguentemente, sia ai sensi dell'art. 336 c.p.c. sia per violazione dell'art. 93 c.p.c., condannare la parte appellata, ovvero l'avv. Andrea Ruocco, alla restituzione di quanto corrisposto da in adempimento Parte_1 dell'ordinanza impugnata a titolo di spese di lite, oltre al rimborso della tassa di registro per € 200,00;
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi quattro motivi di appello qui dedotti, disporre la compensazione in tutto o – in subordine – in parte del diritto invocato da controparte “di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale” con l'opposto diritto di ad Parte_1 essere risarcita del danno derivante dalla condotta contraria a buona fede tenuta da controparte stessa, nell'averle taciuto per anni la causa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento (ed ancor oggi) il contratto stesso ed accedendo al relativo credito (art. 1227 c.c.); - In ogni caso, condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante. pagina 2 di 11 Per la parte appellata:
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc. 2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento. 3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3737/2023 pubblicata il 13/12/2023, il Tribunale di Firenze ha così deciso:
- Rigetta le eccezioni preliminari svolte da parte resistente;
- Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving, oggetto di causa;
- Per l'effetto accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente di rimborsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente;
- Condanna parte resistente a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio che si liquidano in Euro 3.207,00 per compensi ed Euro 145,50 per esborsi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
- Distrae il pagamento delle spese processuali in favore del difensore di parte ricorrente.
Tale pronuncia è stata emessa sul ricorso promosso da Controparte_1 per sentir accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento
“revolving” concluso dal medesimo con nonché Parte_1 accertare e dichiarare il proprio diritto a restituire soltanto le somme ricevute in prestito, al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c., in relazione al contratto di finanziamento per l'acquisto di elettrodomestico concluso in data
8.08.2006, con cui gli era stata concessa una linea di credito con la c.d. carta revolving, in violazione del D. Lgs. 374/1999.
Si era costituita in giudizio la predetta società finanziaria chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
pagina 3 di 11 Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Parte_1 seguito solo o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi questa Corte di Appello, (di seguito CLIENTE o Controparte_1 anche APPELLATO) proponendo gravame avverso la suddetta Sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Primo motivo preliminare: Improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Violazione dell'art. 5 del D. Lgs. n.
28/2010. Capo 4) della motivazione.
2) Secondo motivo: Errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi. Capi 5) e 6) della motivazione.
3) Terzo motivo: errata declaratoria di nullità del contratto ex art. 1218 c.c. per mancanza del benché minimo requisito ed in ogni caso per mancanza di motivazione e percorso argomentativo.
4) Quarto motivo: errata declaratoria di nullità del contratto perché ritenuto privo di forma scritta. Falsa applicazione degli artt. 117, 125 bis e 121 c.p.c.
5) Quinto motivo: Inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in dipendenza della prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme già versate, ovvero per violazione del principio di economia processuale attraverso l'espediente della frammentazione dei giudizi.
Capi 2) e 3) della motivazione.
pagina 4 di 11 6) Sesto motivo subordinato: Sulla responsabilità di controparte per violazione dei doveri di correttezza e buona fede e sulla domanda riconvenzionale subordinata svolta in primo grado dall'odierna appellante ai sensi degli artt. 1338 e 1227 c.c.
7) Settimo motivo subordinato: Sulla illegittima condanna alle spese con distrazione in assenza di apposita istanza del procuratore, con violazione dell'art.
93 c.p.c.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla pronuncia impugnata.
In data 11.12.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, dalla sola APPELLANTE a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. Non avendo l'APPELLATO rassegnato conclusioni, in difetto di deposito di note di PC, valgono le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta.
***
Preliminarmente, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348- bis c.p.c., sollevata dal è assorbita dall'assunzione della causa in CP_1 decisione, non essendo il gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
Nel merito l'appello è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è in parte fondata. pagina 5 di 11 Con il primo motivo di gravame, l'APPELLANTE eccepisce l'improcedibilità delle domande del ricorrente per mancato esperimento del procedimento di mediazione.
Il Giudice di primo grado, sul punto, ha avallato la tesi per cui il credito al consumo sarebbe escluso dalla sfera di operatività della mediazione obbligatoria, espungendo il contratto sottoscritto dalle parti dalla portata dell'art. 5 del decreto legislativo 28/2010; al contrario l'APPELLANTE sostiene che, trattandosi di una controversia in materia di contratti bancari e finanziari disciplinati dal TUB, opererebbe l'obbligo del preventivo esperimento del procedimento di mediazione.
Il motivo è in parte fondato, avendo dovuto il Tribunale ritenere che la controversia sottoposta al suo esame fosse oggetto di mediazione obbligatoria, ma al contempo, inviare le parti in mediazione e valutare l'eccezione di improcedibilità delle domande proposte dal solo all'esito dell'esperimento Pt_2 di tale procedimento.
L'art. 5, comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010 prevede, infatti, l'obbligatorietà della mediazione in una serie tassativa di casi, tra i quali risultano i “contratti bancari e finanziari”; il legislatore non fornisce una definizione precisa di tale categoria, limitandosi a disciplinare specificamente alcuni singoli contratti bancari.
Ebbene, alcune norme del TUB, gli artt. 121-126, disciplinano espressamente il
“credito ai consumatori” - fattispecie ricorrente, secondo la definizione espressa nell'art. 121, comma 1, lett. d) TUB, in presenza di un contratto con cui un finanziatore “concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria” -.
Il Collegio, come già sostenuto nella pronuncia n. 1694/2025 pubblicata il
02/10/2025, non aderisce all'orientamento per cui i contratti rientranti nel genus del credito al consumo non sarebbero riconducibili all'ambito dei contratti bancari
pagina 6 di 11 e, di conseguenza, non troverebbe, quindi, applicazione l'obbligo del preventivo ricorso alla procedura di mediazione.
Infatti, il contratto sul quale poggia il “credito revolving” è una fattispecie complessa, non assimilabile al mero rilascio di una carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485, né, d'altro canto, alla fattispecie del credito al consumo “finalizzato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.
La Suprema Corte, risolvendo le questioni di diritto poste da questa Corte con ordinanza ex 363 bis c.p.c. con riferimento ad una fattispecie concreta in parte sovrapponile a quella per cui è causa, nell'espungere il credito revolving dalle esenzioni previste dal D.M. 13 dicembre 2001 n. 485, ha stabilito “che nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita
l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del CP_2
1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.” (vedi Cass. sez. I, 13/05/2025, n.12838, che in motivazione tra l'altro ha osservato: “la richiamata normativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l' La deroga ivi prevista all'obbligo CP_2 di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato)”.
pagina 7 di 11 Se, dunque, da un lato, l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving può essere esercitata unicamente da soggetti iscritti nell'albo presso l' ed abilitati, in quanto tali, allo svolgimento di attività di agenzia in CP_2 attività finanziaria, dall'altro lato, una simile conclusione impone, coerentemente, di classificare il negozio per cui è causa all'interno della categoria dei contratti
“bancari” soggetti, ai sensi dell''art. 5, comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010, all'obbligo del preventivo esperimento della mediazione.
Non consente di pervenire ad opposta conclusione la considerazione per cui la fattispecie del “credito al consumo” sarebbe inquadrabile in una disciplina estranea all'ambito del diritto bancario in senso stretto, in quanto connotata di specifiche peculiarità e prettamente fondata sulla tutela del consumatore, posto che, come detto, la disciplina del credito al consumo è contenuta proprio negli artt. 121 e seguenti T.U.B. ed è applicabile ai «contratti di credito comunque denominati» (artt. 121, comma 1, lettera c, e 122, comma 1), comprese le aperture di credito (argomentandosi dall'art. 122, comma 2).
I connotati del quadro normativo cui è soggetto il contratto per cui è causa,
d'altro canto, si pongono come elementi di specificità inquadrabili nel perimetro complessivo del diritto bancario e non risultano, del resto, in contrasto con le direttrici attorno alle quali si sviluppa tale branca del diritto, tra le quali, in primo luogo, si annovera l'esigenza di tutelare il contraente debole.
Peraltro, il contratto in questione risulta riconducibile proprio al tipo negoziale dell'apertura di credito ex art. 1842 c.c., norma posta nel Capo XVII («Dei
Contratti bancari») del Titolo III, Libro IV del codice civile, in quanto la società ha messo a disposizione del cliente una somma di denaro che questi Parte_3 avrebbe potuto utilizzare, mediante associata carta revolving ed avrebbe dovuto restituire attraverso rimborsi rateali, i quali, detratto l'importo dovuto a titolo di interessi, ricostituiscono il plafond, fruibile per nuovi impieghi.
pagina 8 di 11 Non osta al presente convincimento il fatto che la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 15200/2018, abbia negato l'assoggettamento del contratto di leasing alla disciplina della mediazione obbligatoria, avendo ciò statuito, sulla base di una serie di considerazioni non estensibili alla fattispecie oggi in esame. Dirimente nel sorreggere l'opposta conclusione, in tal caso, è, infatti, il mancato assoggettamento della fattispecie alla disciplina dei contratti bancari (contenuta nel c.c. e nel TUB) e di quelli finanziari e quindi la mancata riconducibilità agli strumenti finanziari previsti nel TUF, non risultando, dunque, sufficiente per fondare l'obbligo di mediazione, la mera finalità di “finanziamento” funzionale all'acquisto e/o all'utilizzazione del bene oggetto della pattuizione.
In relazione a quanto sopra esposto, ricorre, pertanto, nella fattispecie una delle ipotesi di mediazione obbligatoria annoverate nell'art. 5 D. Lgs. 28/2010.
Ha dunque errato il Tribunale nel ritenere che “la causa non rientra[sse] fra quelle relative ai contratti bancari”.
Poiché non è stata esperita la relativa procedura, pur avendo Parte_1 tempestivamente eccepito l'improcedibilità del ricorso, occorre inviare le parti in mediazione.
Tanto considerato, deve, tuttavia, trovare applicazione il principio giurisprudenziale per cui, “allorché il convenuto eccepisca tempestivamente
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza [nella specie, dell'ordinanza], non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta
e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità
pagina 9 di 11 della domanda giudiziale (così Cass. n. 12896 del 2021)” (Cass. n. 28695 del
2023, in motivazione).
Non è dato quindi allo stato accogliere l'eccezione d'improcedibilità tempestivamente sollevata da . Parte_1
La parziale fondatezza del motivo dedotto comporta dunque, la nullità dell'ordinanza impugnata, imponendo la rimessione della causa sul ruolo onde consentire lo svolgimento della mediazione e poi esaminare il merito della controversia, nel caso in cui la condizione di procedibilità risulti integrata.
Restano assorbiti i restanti motivi di appello.
La pronuncia sulle spese processuali va riservata in sede di statuizione definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 3737/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
13/12/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE in parte il primo motivo di gravame, nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto, DICHIARA la nullità dell'ordinanza impugnata;
2. DICHIARA assorbiti i restanti motivi di gravame;
3. DISPONE rimettersi la causa sul ruolo come da separato provvedimento;
4. RISERVA ogni ulteriore statuizione, compresa quella sulle spese processuali, in sede di sentenza definitiva.
Firenze, camera di consiglio del 17.12.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
pagina 10 di 11 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 115/2024 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
AT AS D'IO (CF: ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
C.F._3
APPELLATO avverso la sentenza n. 3737/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
13/12/2023
CONCLUSIONI
In data 11/12/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 11 Per la parte appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in accoglimento del presente appello e in totale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 3737/2023, resa e pubblicata in data 13.12.2023 nel procedimento avente n. R.G. 6453/2023,
- In via preliminare, dichiarare improcedibile la domanda del ricorrente per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/2010;
- Sempre, in via preliminare, dichiarare improponibile/inammissibile ab origine il ricorso avversario ex art. 100 c.p.c. per assenza di interesse all'azione, stante altresì l'intervenuta prescrizione di ogni ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio, e per palese malafede di controparte che ricorre all'espediente del frazionamento dei giudizi;
- In subordine e nel merito, respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto, non risultando violata la riserva di attività né ratione temporis (il contratto precede l'entrata in vigore della riserva di legge) né ratione materiae (non vi fu vendita/collocamento da parte del commerciante ma semplice identificazione del cliente e messa in contatto dello stesso con la banca) ed inoltre il contratto di credito revolving presenta il requisito della forma scritta, come risulta dalla concordi produzioni delle parti;
- Conseguentemente, sia ai sensi dell'art. 336 c.p.c. sia per violazione dell'art. 93 c.p.c., condannare la parte appellata, ovvero l'avv. Andrea Ruocco, alla restituzione di quanto corrisposto da in adempimento Parte_1 dell'ordinanza impugnata a titolo di spese di lite, oltre al rimborso della tassa di registro per € 200,00;
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi quattro motivi di appello qui dedotti, disporre la compensazione in tutto o – in subordine – in parte del diritto invocato da controparte “di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale” con l'opposto diritto di ad Parte_1 essere risarcita del danno derivante dalla condotta contraria a buona fede tenuta da controparte stessa, nell'averle taciuto per anni la causa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento (ed ancor oggi) il contratto stesso ed accedendo al relativo credito (art. 1227 c.c.); - In ogni caso, condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante. pagina 2 di 11 Per la parte appellata:
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc. 2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento. 3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3737/2023 pubblicata il 13/12/2023, il Tribunale di Firenze ha così deciso:
- Rigetta le eccezioni preliminari svolte da parte resistente;
- Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving, oggetto di causa;
- Per l'effetto accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente di rimborsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente;
- Condanna parte resistente a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio che si liquidano in Euro 3.207,00 per compensi ed Euro 145,50 per esborsi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
- Distrae il pagamento delle spese processuali in favore del difensore di parte ricorrente.
Tale pronuncia è stata emessa sul ricorso promosso da Controparte_1 per sentir accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento
“revolving” concluso dal medesimo con nonché Parte_1 accertare e dichiarare il proprio diritto a restituire soltanto le somme ricevute in prestito, al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c., in relazione al contratto di finanziamento per l'acquisto di elettrodomestico concluso in data
8.08.2006, con cui gli era stata concessa una linea di credito con la c.d. carta revolving, in violazione del D. Lgs. 374/1999.
Si era costituita in giudizio la predetta società finanziaria chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
pagina 3 di 11 Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Parte_1 seguito solo o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi questa Corte di Appello, (di seguito CLIENTE o Controparte_1 anche APPELLATO) proponendo gravame avverso la suddetta Sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Primo motivo preliminare: Improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Violazione dell'art. 5 del D. Lgs. n.
28/2010. Capo 4) della motivazione.
2) Secondo motivo: Errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi. Capi 5) e 6) della motivazione.
3) Terzo motivo: errata declaratoria di nullità del contratto ex art. 1218 c.c. per mancanza del benché minimo requisito ed in ogni caso per mancanza di motivazione e percorso argomentativo.
4) Quarto motivo: errata declaratoria di nullità del contratto perché ritenuto privo di forma scritta. Falsa applicazione degli artt. 117, 125 bis e 121 c.p.c.
5) Quinto motivo: Inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in dipendenza della prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme già versate, ovvero per violazione del principio di economia processuale attraverso l'espediente della frammentazione dei giudizi.
Capi 2) e 3) della motivazione.
pagina 4 di 11 6) Sesto motivo subordinato: Sulla responsabilità di controparte per violazione dei doveri di correttezza e buona fede e sulla domanda riconvenzionale subordinata svolta in primo grado dall'odierna appellante ai sensi degli artt. 1338 e 1227 c.c.
7) Settimo motivo subordinato: Sulla illegittima condanna alle spese con distrazione in assenza di apposita istanza del procuratore, con violazione dell'art.
93 c.p.c.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla pronuncia impugnata.
In data 11.12.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, dalla sola APPELLANTE a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. Non avendo l'APPELLATO rassegnato conclusioni, in difetto di deposito di note di PC, valgono le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta.
***
Preliminarmente, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348- bis c.p.c., sollevata dal è assorbita dall'assunzione della causa in CP_1 decisione, non essendo il gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
Nel merito l'appello è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è in parte fondata. pagina 5 di 11 Con il primo motivo di gravame, l'APPELLANTE eccepisce l'improcedibilità delle domande del ricorrente per mancato esperimento del procedimento di mediazione.
Il Giudice di primo grado, sul punto, ha avallato la tesi per cui il credito al consumo sarebbe escluso dalla sfera di operatività della mediazione obbligatoria, espungendo il contratto sottoscritto dalle parti dalla portata dell'art. 5 del decreto legislativo 28/2010; al contrario l'APPELLANTE sostiene che, trattandosi di una controversia in materia di contratti bancari e finanziari disciplinati dal TUB, opererebbe l'obbligo del preventivo esperimento del procedimento di mediazione.
Il motivo è in parte fondato, avendo dovuto il Tribunale ritenere che la controversia sottoposta al suo esame fosse oggetto di mediazione obbligatoria, ma al contempo, inviare le parti in mediazione e valutare l'eccezione di improcedibilità delle domande proposte dal solo all'esito dell'esperimento Pt_2 di tale procedimento.
L'art. 5, comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010 prevede, infatti, l'obbligatorietà della mediazione in una serie tassativa di casi, tra i quali risultano i “contratti bancari e finanziari”; il legislatore non fornisce una definizione precisa di tale categoria, limitandosi a disciplinare specificamente alcuni singoli contratti bancari.
Ebbene, alcune norme del TUB, gli artt. 121-126, disciplinano espressamente il
“credito ai consumatori” - fattispecie ricorrente, secondo la definizione espressa nell'art. 121, comma 1, lett. d) TUB, in presenza di un contratto con cui un finanziatore “concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria” -.
Il Collegio, come già sostenuto nella pronuncia n. 1694/2025 pubblicata il
02/10/2025, non aderisce all'orientamento per cui i contratti rientranti nel genus del credito al consumo non sarebbero riconducibili all'ambito dei contratti bancari
pagina 6 di 11 e, di conseguenza, non troverebbe, quindi, applicazione l'obbligo del preventivo ricorso alla procedura di mediazione.
Infatti, il contratto sul quale poggia il “credito revolving” è una fattispecie complessa, non assimilabile al mero rilascio di una carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485, né, d'altro canto, alla fattispecie del credito al consumo “finalizzato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.
La Suprema Corte, risolvendo le questioni di diritto poste da questa Corte con ordinanza ex 363 bis c.p.c. con riferimento ad una fattispecie concreta in parte sovrapponile a quella per cui è causa, nell'espungere il credito revolving dalle esenzioni previste dal D.M. 13 dicembre 2001 n. 485, ha stabilito “che nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita
l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del CP_2
1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.” (vedi Cass. sez. I, 13/05/2025, n.12838, che in motivazione tra l'altro ha osservato: “la richiamata normativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l' La deroga ivi prevista all'obbligo CP_2 di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato)”.
pagina 7 di 11 Se, dunque, da un lato, l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving può essere esercitata unicamente da soggetti iscritti nell'albo presso l' ed abilitati, in quanto tali, allo svolgimento di attività di agenzia in CP_2 attività finanziaria, dall'altro lato, una simile conclusione impone, coerentemente, di classificare il negozio per cui è causa all'interno della categoria dei contratti
“bancari” soggetti, ai sensi dell''art. 5, comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010, all'obbligo del preventivo esperimento della mediazione.
Non consente di pervenire ad opposta conclusione la considerazione per cui la fattispecie del “credito al consumo” sarebbe inquadrabile in una disciplina estranea all'ambito del diritto bancario in senso stretto, in quanto connotata di specifiche peculiarità e prettamente fondata sulla tutela del consumatore, posto che, come detto, la disciplina del credito al consumo è contenuta proprio negli artt. 121 e seguenti T.U.B. ed è applicabile ai «contratti di credito comunque denominati» (artt. 121, comma 1, lettera c, e 122, comma 1), comprese le aperture di credito (argomentandosi dall'art. 122, comma 2).
I connotati del quadro normativo cui è soggetto il contratto per cui è causa,
d'altro canto, si pongono come elementi di specificità inquadrabili nel perimetro complessivo del diritto bancario e non risultano, del resto, in contrasto con le direttrici attorno alle quali si sviluppa tale branca del diritto, tra le quali, in primo luogo, si annovera l'esigenza di tutelare il contraente debole.
Peraltro, il contratto in questione risulta riconducibile proprio al tipo negoziale dell'apertura di credito ex art. 1842 c.c., norma posta nel Capo XVII («Dei
Contratti bancari») del Titolo III, Libro IV del codice civile, in quanto la società ha messo a disposizione del cliente una somma di denaro che questi Parte_3 avrebbe potuto utilizzare, mediante associata carta revolving ed avrebbe dovuto restituire attraverso rimborsi rateali, i quali, detratto l'importo dovuto a titolo di interessi, ricostituiscono il plafond, fruibile per nuovi impieghi.
pagina 8 di 11 Non osta al presente convincimento il fatto che la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 15200/2018, abbia negato l'assoggettamento del contratto di leasing alla disciplina della mediazione obbligatoria, avendo ciò statuito, sulla base di una serie di considerazioni non estensibili alla fattispecie oggi in esame. Dirimente nel sorreggere l'opposta conclusione, in tal caso, è, infatti, il mancato assoggettamento della fattispecie alla disciplina dei contratti bancari (contenuta nel c.c. e nel TUB) e di quelli finanziari e quindi la mancata riconducibilità agli strumenti finanziari previsti nel TUF, non risultando, dunque, sufficiente per fondare l'obbligo di mediazione, la mera finalità di “finanziamento” funzionale all'acquisto e/o all'utilizzazione del bene oggetto della pattuizione.
In relazione a quanto sopra esposto, ricorre, pertanto, nella fattispecie una delle ipotesi di mediazione obbligatoria annoverate nell'art. 5 D. Lgs. 28/2010.
Ha dunque errato il Tribunale nel ritenere che “la causa non rientra[sse] fra quelle relative ai contratti bancari”.
Poiché non è stata esperita la relativa procedura, pur avendo Parte_1 tempestivamente eccepito l'improcedibilità del ricorso, occorre inviare le parti in mediazione.
Tanto considerato, deve, tuttavia, trovare applicazione il principio giurisprudenziale per cui, “allorché il convenuto eccepisca tempestivamente
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza [nella specie, dell'ordinanza], non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta
e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità
pagina 9 di 11 della domanda giudiziale (così Cass. n. 12896 del 2021)” (Cass. n. 28695 del
2023, in motivazione).
Non è dato quindi allo stato accogliere l'eccezione d'improcedibilità tempestivamente sollevata da . Parte_1
La parziale fondatezza del motivo dedotto comporta dunque, la nullità dell'ordinanza impugnata, imponendo la rimessione della causa sul ruolo onde consentire lo svolgimento della mediazione e poi esaminare il merito della controversia, nel caso in cui la condizione di procedibilità risulti integrata.
Restano assorbiti i restanti motivi di appello.
La pronuncia sulle spese processuali va riservata in sede di statuizione definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 3737/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
13/12/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE in parte il primo motivo di gravame, nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto, DICHIARA la nullità dell'ordinanza impugnata;
2. DICHIARA assorbiti i restanti motivi di gravame;
3. DISPONE rimettersi la causa sul ruolo come da separato provvedimento;
4. RISERVA ogni ulteriore statuizione, compresa quella sulle spese processuali, in sede di sentenza definitiva.
Firenze, camera di consiglio del 17.12.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
pagina 10 di 11 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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