Art. 56.
Ai fini della composizione del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale gli aiuti, capi di sezioni o di servizi autonomi, in servizio di ruolo, sono equiparati ai primari.
Ai fini della composizione del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale gli aiuti, capi di sezioni o di servizi autonomi, in servizio di ruolo, sono equiparati ai primari.