Articolo 61 della Legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1
Articolo 60Articolo 62
Versione
20 gennaio 1972
Art. 61.
In relazione al trasferimento di competenze dalla regione alle province, disposto dalla presente legge, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla regione alle province, con decreto del Presidente della giunta regionale, sentita la giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e il trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972