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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/11/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 81 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio contenzioso pendente tra
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. MARCHIANÒ GABRIELE
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. BRUNO GIOVANNI
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Castrovillari con la sentenza irrevocabile n.
1321/2023 pubbl. il 28/09/2023; la separazione, protrattasi ininterrottamente per un tempo superiore a sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi
1 innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale non
è stata mai più ripristinata.
Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) L.898/70.
Si deve, pertanto, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, va emessa sentenza non definitiva relativa allo scioglimento del matrimonio tra le parti.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza, la cui adozione è delegata al Giudice relatore, si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa nel comune di Rossano il 18 agosto 2015 (atto n. 8 parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2015);
2. Spese al definitivo.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del
2003, art. 52.
Così deciso in camera di consiglio il 14/11/2025
La giudice rel.-est. Il Presidente
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Gaetano
Laviola
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 81 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio contenzioso pendente tra
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. MARCHIANÒ GABRIELE
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. BRUNO GIOVANNI
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Castrovillari con la sentenza irrevocabile n.
1321/2023 pubbl. il 28/09/2023; la separazione, protrattasi ininterrottamente per un tempo superiore a sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi
1 innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale non
è stata mai più ripristinata.
Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) L.898/70.
Si deve, pertanto, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, va emessa sentenza non definitiva relativa allo scioglimento del matrimonio tra le parti.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza, la cui adozione è delegata al Giudice relatore, si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa nel comune di Rossano il 18 agosto 2015 (atto n. 8 parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2015);
2. Spese al definitivo.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del
2003, art. 52.
Così deciso in camera di consiglio il 14/11/2025
La giudice rel.-est. Il Presidente
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Gaetano
Laviola
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