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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/12/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 2431/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2431/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Letizia Cecconi;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. con gli Avv.ti Saverio Dal Canto e CP_1 C.F._2
Savina Dal Canto;
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare la sentenza di divorzio n. 66/2022 emessa e pubblicata in data 26.01.2022 nel procedimento iscritto al R.G. n. 2574/2021 e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes.
FATTO
Con ricorso depositato in data 11.07.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica della sentenza di divorzio n. 66/2022 emessa e pubblicata in data 26.01.2022 nel procedimento iscritto al R.G. n. 2574/2021, alle condizioni di cui al ricorso, allegando che attualmente svolge attività lavorativa e percepisce mensilmente CP_1
l'affitto da un immobile di proprietà a Latina, mentre continua a Parte_1 svolgere l'attività di fotografo e provvede al pagamento della rata mensile per l'acquisto dell'immobile in cui abita oltre agli oneri condominiali. Con provvedimento in data 04/08/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. In data 20.11.2025 il Presidente Relatore rilevava che né nel ricorso introduttivo né nelle note in sostituzione di udienza le parti hanno depositato la rinuncia alla comparizione personale in udienza e assegnava termine di 10 giorni per il deposito della documentazione mancante, rimettendo all'esito la causa in decisione. In data 24.11.2025 le parti depositavano la documentazione mancante e la causa veniva trattenuta in decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 66/2022 del 26.01.2022 nel senso indicato dalle parti medesime, atteso che CP_1 attualmente svolge attività lavorativa e percepisce mensilmente l'affitto da un immobile di proprietà a Latina. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare la sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 66/2022 del 26.01.2022, invariato il resto, come segue:
- Revoca il contributo al mantenimento della minore a carico del padre Per_1
a decorrere dal mese di maggio 2025; Parte_1
- Dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto della figlia minore Per_1 nei tempi di rispettiva permanenza;
- Spese di lite compensate.
Livorno, 19.12.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2431/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Letizia Cecconi;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. con gli Avv.ti Saverio Dal Canto e CP_1 C.F._2
Savina Dal Canto;
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare la sentenza di divorzio n. 66/2022 emessa e pubblicata in data 26.01.2022 nel procedimento iscritto al R.G. n. 2574/2021 e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes.
FATTO
Con ricorso depositato in data 11.07.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica della sentenza di divorzio n. 66/2022 emessa e pubblicata in data 26.01.2022 nel procedimento iscritto al R.G. n. 2574/2021, alle condizioni di cui al ricorso, allegando che attualmente svolge attività lavorativa e percepisce mensilmente CP_1
l'affitto da un immobile di proprietà a Latina, mentre continua a Parte_1 svolgere l'attività di fotografo e provvede al pagamento della rata mensile per l'acquisto dell'immobile in cui abita oltre agli oneri condominiali. Con provvedimento in data 04/08/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. In data 20.11.2025 il Presidente Relatore rilevava che né nel ricorso introduttivo né nelle note in sostituzione di udienza le parti hanno depositato la rinuncia alla comparizione personale in udienza e assegnava termine di 10 giorni per il deposito della documentazione mancante, rimettendo all'esito la causa in decisione. In data 24.11.2025 le parti depositavano la documentazione mancante e la causa veniva trattenuta in decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 66/2022 del 26.01.2022 nel senso indicato dalle parti medesime, atteso che CP_1 attualmente svolge attività lavorativa e percepisce mensilmente l'affitto da un immobile di proprietà a Latina. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare la sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 66/2022 del 26.01.2022, invariato il resto, come segue:
- Revoca il contributo al mantenimento della minore a carico del padre Per_1
a decorrere dal mese di maggio 2025; Parte_1
- Dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto della figlia minore Per_1 nei tempi di rispettiva permanenza;
- Spese di lite compensate.
Livorno, 19.12.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra