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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4305 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5740/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. CLAUDIA PEDRELLI Presidente dr. VITTORIO CARLOMAGNO Giudice dr. TOMMASO MARTUCCI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 5740/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione il 19/12/2024 e promosso da:
, (C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente, in Via Rosciano n. 62/A, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti depositata in allegato all'atto di citazione in riassunzione, dal Prof. Avv. Marco Cassiani, (C.F.
[...]
), elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Pesaro, Via Castelfidardo n. C.F._2
82/84
ATTORE contro con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 e sede Controparte_1
secondaria in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, C.F. n. e P.IVA P.IVA_1 P.IVA_2
socio unico, con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n.1, col capitale Controparte_2
sociale di € 10.000,00 codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso
– UN , ai sensi della legge 130/1999 iscritta al n. 35749.1 dell'elenco delle P.IVA_3 società veicolo istituito presso la , rappresentata, in forza di procura del 14/12/2020 CP_3
in autentica notaio al numero 30.310/13.001 di repertorio, registrata presso Persona_1
1 l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale, Atti Pubblici, di Milano DP I, in data 16 dicembre
2020 al n. 90604, serie 1T, da con sede in Milano, Bastioni di Porta Controparte_4
Nuova n. 19, capitale sociale euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-
Lodi 1031 , iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di P.IVA_4
recupero crediti ai sensi dell'art.115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Cat. 13D - Div.
P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il 10.12.2020, in persona del procuratore , come da CP_5
procura speciale conferita dall'amministratore delegato con atto a rogito notaio CP_6
di Milano, rep. n. 10860, racc. n. 6173, del 2/8/2023, registrata presso l'Ufficio Persona_2
Territoriale degli atti pubblici di Milano 2 in data 9/8/2023 al n. 83073 serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Cesare del Foro di Napoli, (C.F. ), giusta C.F._3
procura depositata telematicamente in allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore del
22/1/2025, con studio in Napoli, P.zza G. Rodinò n. 18, elettivamente domiciliata digitalmente insieme a quest'ultimo presso la casella pec Email_1
CONVENUTE
OGGETTO: Antitrust - azione di nullità in materia di tutela della concorrenza e del mercato fideiussione
CONCLUSIONI per la parte attrice: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: IN VIA ISTRUTTORIA
- si opus, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 22/03/2023, ammettere i mezzi di prova formulati dall'odierno concludente nella propria memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., e segnatamente:
“A) - PROVA PER INTERROGATORIO FORMALE E PROVA TESTIMONIALE Si chiede ammettersi la prova per interpello nei confronti del legale rappresentante pro-tempore di nonché nei confronti del legale rappresentante pro-tempore della cedente Controparte_2
nonchè la prova testimoniale nei confronti dei testimoni che verranno di Controparte_7 uenti capitoli: 1) - < al Controparte_8 25.06.2004 era associata all' Controparte_9 CP_10
2) - << Dica l'interrogan docume ussorio che gli si rammostra (si esibisce il doc. “fideiussione omnibus” prodotto da controparte in allegato alla comparsa di costituzione) era stato scritto dal fedeiubente Ing. Parte_1
3) - < ca ed l'Ing. sul contenuto del documento fideiussorio che sirammostra (si esibisce il doc. Parte_1 us” prodotto da controparte in allegato alla comparsa di costituzione)>>
4) - < rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in seguito ad annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi”, contenuta nel documento fideiussorio che si rammostra (si esibisce
2 il doc. “fideiussione omnibus” prodotto da controparte in allegato alla comparsa di costituzione) vi era stata una trattativa tra la Banca e l'Ing. > Parte_1
5) - < Il fidejussore dispensa inoltre la Banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'articolo 1957 Cod. Civ. intendendo di rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se la Banca non abbia proposto le sue istanze contro il debitore o gli eventuali coobbligati o non le abbia continuate.”, contenuta nel documento fideiussorio che si rammostra (si esibisce il doc. “fideiussione omnibus” prodotto da controparte in allegato alla comparsa di costituzione) vi era stata una trattativa tra la Banca e l'Ing. > Parte_1
6) - o e/o il testimone se sulla clausola: “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.”, contenuta nel documento fideiussorio che si rammostra (si esibisce il doc. “fideiussione omnibus” prodotto da controparte in allegato alla comparsa di costituzione) vi era stata una trattativa tra la Banca e l'Ing.
[...]
Parte_1 sin d'ora, quali testi i Dottori residente in [...], Testimone_1 Tes_2
, residente in [...]nonché i
[...] Testimone_3 Testimone_4
tutti di Fano. Salvo altri. In cons i Testimone_5 e che la relativa prova venga delegata, ex art. 203 c.p.c., al Tribunale di Pesaro. B) - ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C. Si chiede, in ogni caso, che venga ordinata alla , con sede in Controparte_9 Roma (Palazzo Altieri) in Piazza del Gesù, 49 – 00 ., dell'elenco degli Istituti di credito associati nell'anno 2004 e/o l'esibizione della sottoscrizione e/o della delibera associativa della (P.I.V.A. ) e/o del Controparte_8 P.IVA_5 gruppo bancario “ ale in T hiesta è Controparte_11 preordinata a dimos ello (nullo) redatto dall'ABI da parte dell'Istituto di credito beneficiario della fideiussione per cui è causa.
“. NEL MERITO.
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti nelle difese di parte opponente (ricorrente in riassunzione), la nullità e/o inefficacia totale della fideiussione omnibus azionata ex adverso nei confronti dell'Ing. con cui quest'ultimo si sarebbe costituito garante della Parte_1 ell'art. 2, comma 2, L. n. 287/1990 e ss. modificazioni e Controparte_12
equitativa, il risarcimento del danno per la violata libertà contrattuale e illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della , nonché per le domande tutte CP_3 dell'Ing. , ad essa connesse. Parte_1 In subor accertata e dichiarata la nullità e/o inefficacia della fideiussione omnibus azionata ex adverso nei confronti dell'Ing. dichiarare che Parte_1 quest'ultimo nulla è tenuto a versare in virtù della fideiussi In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore, in quanto antistatario. Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.>>.
per la convenuta rappresentata dalla “conclude affinchè Controparte_2 Controparte_13 l'Adito Tribunale la domanda avversa ella nullità, ex art. 2 comma 2 L. n. 287/1990, del contratto di fideiussione stipulato tra la Banca ed il signor Parte_1 ;
[...] re la richiesta di pagamento avanzata dalla nei confronti del signor CP_3 Parte_1 ;
[...] e la domanda di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali in quanto non allegata e non provata da controparte;
condannare parte attrice alle spese e compensi di causa”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3 1. Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 5/1/2022 dopo la declaratoria di incompetenza ratione materiae del Tribunale Ordinario di Pesaro con ordinanza del 1°/10/2021, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale le società Parte_1 [...]
e rappresentata dalla in persona dei rispettivi CP_1 Controparte_2 Controparte_4
legali rappresentanti pro tempore, chiedendo dichiararsi la nullità per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 della fideiussione da lui prestata in data 25/6/2004 a garanzia delle obbligazioni assunte dall nei confronti della Controparte_12 Controparte_8
cui era succeduta l per effetto dell'atto di fusione per
[...] Controparte_7
incorporazione del 4/5/2016, con conseguente condanna delle convenute al risarcimento del danno per la violazione della libertà contrattuale e per l'illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi della . L'attore esponeva: CP_3
- di aver proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 859/2019, depositato dal
Tribunale Ordinario di Pesaro il 31/8/2019, notificatogli il 24/9/2019, con cui gli era stato ingiunto, in qualità di garante dall il pagamento in favore dell' Controparte_12 [...]
rappresentata dall' della somma di € 60.000,00, oltre ad Controparte_7 Controparte_13
interessi e spese processuali, quale massimale garantito in ordine ai contratti di mutuo fondiario a rogito del notaio del 22/9/2006, rep. 78743, racc. 26020, e di mutuo Persona_3
fondiario a rogito del notaio del 27/4/2009, rep. 39772, racc. 13883, stipulati Persona_3
dalla con la garantiti dalla fideiussione Controparte_12 Controparte_8
omnibus sottoscritta dall'ingiunto in data 25/6/2004 per le obbligazioni assunte dall
[...]
nei confronti della suddetta banca entro il massimale di € 60.000,00; CP_12
- che il Tribunale Ordinario di Pesaro, con ordinanza del 1°/10/2021 pronunziata nella causa iscritta al N.R.G. 13075/2019, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia in favore del
Tribunale Ordinario di Roma – sezione specializzata in materia di impresa - in ordine all'azione di nullità della fideiussione de qua per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, previa separazione della relativa domanda.
Tanto premesso, riassumeva il giudizio relativo alla domanda di nullità della Parte_1
suddetta fideiussione per violazione della disciplina in materia antitrust, con condanna della controparte al risarcimento del danno.
2. Con comparsa del 10/6/2022 si costituiva in giudizio la a socio unico, Controparte_2
rappresentata dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
4 chiedendo il rigetto delle avverse domande e riproponendo le difese svolte avanti al Tribunale
Ordinario di Pesaro.
3. Esperiti gli incombenti preliminari ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18/12/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ed all'esito tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
***
4. Deve dichiararsi la contumacia dell' la quale, seppur ritualmente citata Controparte_7
a comparire, non si è costituita in giudizio.
Sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa in ordine alla domanda di nullità della fideiussione omnibus riproduttiva del contenuto dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, poiché l'azione volta alla declaratoria di invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. civ. n. 6523 del 10/03/2021).
5. Nel merito, relativamente alla dedotta nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia antistrust, si rileva quanto segue.
Il contratto su cui si controverte è la fideiussione omnibus sottoscritta dall'ingiunto in data
25/6/2004 per le obbligazioni assunte dall nei confronti della Controparte_12 [...]
cui è subentrata la cui è succeduta la Controparte_8 Controparte_14
che ha poi variato la propria denominazione in Controparte_15 [...]
società fusa per incorporazione con atto del 4/5/2016 a rogito del notaio Controparte_8
rep. n. 5.264, racc. n. 2.227, nell' con decorrenza dal Persona_4 Controparte_7
16/5/2025, entro il massimale di € 60.000,00.
Relativamente alla dedotta nullità della fideiussione omnibus per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antistrust, si rileva quanto segue.
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso dalla
[...]
in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. CP_3
14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal 12/1/2006, dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262/2005.
Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n. 287/1990 (“legge Antitrust”), in virtù del quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese
5 nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
Nel provvedimento l'Autorità Garante ha anzitutto osservato che «le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90, laddove recita: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”.
L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI.
A fronte dell'esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus, la invitava CP_3
l'ABI a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust, pertanto l'ABI emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'Autorità di vigilanza, cui seguiva l'apertura dell'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la CP_3
incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fideiussore obblighi non previsti dalla disciplina codicistica della fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, stante la loro potenziale diffusione.
All'esito del procedimento, la disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema CP_3 contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento,
6 inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'articolo 6 disponeva che
“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e l'articolo 8 prevedeva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
L'Autorità di vigilanza muove dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non è di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa, pertanto al fine di determinare quando tale standardizzazione si ponga in contrasto con le regole della concorrenza evidenzia alcune tipologie di schemi, precisamente gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza. L'Autorità di vigilanza precisa, quindi, come lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione - come ritenuto poi all'esito dell'istruttoria - considerato che già all'epoca dell'istruttoria i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria differenziandosi, tuttalpiù, rispetto allo schema predisposto dall'ABI per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
La conclude nel senso che le intese vietate sono quelle che “abbiano per oggetto o CP_3
per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”. Tale elemento è considerato discriminante nella valutazione condotta dalla , secondo cui la clausola di pagamento “a prima CP_3 richiesta” di cui all'articolo 7 dello schema del contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI prevede un onere in capo al fideiussore da ritenersi “non ingiustificato”, stante la sua finalità di garantire l'accesso al credito con attenuazione del rischio di credito ai sensi
7 dell'Accordo Basilea;
al contrario, la afferma che non vi sono collegamenti CP_3
funzionali con gli articoli 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale atti a contemperare gli interessi, avendo quindi gli stessi il solo scopo di “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi”.
Il provvedimento dell'Autorità di vigilanza, pertanto, dispone che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI contengono disposizioni “che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n.
287/90”. A tutela della concorrenza al livello eurounitario si pone poi l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (in precedenza, l'art. 81 del Trattato CE e, ancor prima,
l'art. 85 del Trattato di Roma), che, in applicazione dell'art. 3, secondo cui «L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori: [...] b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
[...]», dispone che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione.
E' previsto, inoltre, che gli accordi o le decisioni vietati in virtù del citato articolo, sono “nulli di pieno diritto”. Conformemente all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, la legge “antitrust” del 10/10/1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo, al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza e, dall'altro, che il cosiddetto contratto “a valle” costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione “a monte”, ha a propria
8 disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990 (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2207 del
04/02/2005).
Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287/1990, allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle intese in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti non contrattuali o non negoziali. Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente
“unilaterali”. Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle
“intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 827 del 1999).
Qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma avvenga, rileva, pertanto, ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust.
Ciò posto, a fronte dell'ampio dibattito sorto in dottrina e in giurisprudenza in ordine alla configurabilità della nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus stipulato a valle dell'intesa illecita sanzionata dal citato provvedimento della , secondo il recente CP_3
arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, a cui si ritiene di doversi adeguare, pur nella consapevolezza dell'estrema problematicità della scelta tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente-fideiussore, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».
9 La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il
«contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, co. I c.c., tuttavia ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. civ. sez. u. n. 22437 del 24/09/2018).
Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali».
Il tenore letterale dell'art. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione «ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum, legittima la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata.
L'interesse protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello del mercato in senso oggettivo e non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Come rilevato da autorevole dottrina,
l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno.
Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
La giurisprudenza della Corte di giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dell'art. 101 (ex 81 Trattato CE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, infatti, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla
10 nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte di giustizia 14/12/1983, C-
319/82, Societè de Vente de Cimentes;
Trib. U.E. 21/01/1999, T- 190/96, Chrístophe Palma)
La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr. Corte di giustizia
10/07/1997, C-261/95, Palmisani;
Corte di giustizia 20/09/2001, C-453/99, Courage Ltd v.
Crehan; Corte di giustizia 13/07/2006, da C-295/04 a C- , Manfredi;
Corte di giustizia C.F._4
14/06/2011, C-360/09, Pfeiderer v. Bundemskartellant;
Corte di giustizia 06/06/2013, 28 C-
536111Donau Chemie).
La Direttiva Enforcement n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e le procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'Unione Europea, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102
TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale» (art. 4).
La tutela risarcitoria è quindi il comune denominatore del diritto eurounitario, a cui gli Stati membri possono affiancare anche la previsione della nullità degli accordi a valle delle intese anticoncorrenziali. Si evidenzia, pertanto, la particolare efficacia della sanzione della nullità parziale del contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria del singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust.
Peraltro, la regola dell'art. 1419, co. I, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e
1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale.
11 Ai sensi dell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
al contrario, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (cfr. Cass. civ. n. 11673 del 21/05/2007).
Tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo generalmente portatore di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della n. CP_3
55/2005 (nn. 2, 6 e 8), che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust - in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (cfr. Cass. civ. sez. u. n.
2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici
12 meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle
«intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (cfr. Cass. civ. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un «collegamento negoziale.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale.
E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie - le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti- contraenti e incidendo negativamente sul mercato.
Trattasi, quindi, di una nullità speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L. n. 287/1990 e 101 TFUE, la cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dell'ordine pubblico economico.
Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la nel citato provvedimento, CP_3
Contr nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa dell'
Ne discende, poi, la rilevabilità d'ufficio di tale nullità da parte del giudice, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, a presidio del principio processuale della domanda (artt. 99 e
112 c.p.c.). Si è - per vero - stabilito, al riguardo, che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne d'ufficio la sua nullità solo parziale. E tuttavia, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di
13 accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa, non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo (cfr. Cass. civ. sez. un. nn. 26242 e 26243 del 12/12/2014; Cass. civ. n. 16501 del 18/06/2018).
Nella specie, l'attore ha proposto esclusivamente la domanda di nullità totale della fideiussione in oggetto, avendo espressamente escluso la configurabilità della nullità parziale del contratto, confutando anche le argomentazioni poste dalla controparte a fondamento della nullità soltanto parziale della fideiussione omnibus conforme al modello predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente nullo dalla con il citato decreto n. 55/2005. CP_3
Non rileva il mancato rilievo officioso della nullità parziale della fideiussione de qua, posto che la questione della nullità parziale è stata ampiamente trattata da entrambe le parti ed esplicitamente esclusa dall'attore, che ha manifestato interesse esclusivamente alla pronuncia sulla nullità totale della fideiussione.
Ne consegue l'infondatezza della domanda attorea di condanna della controparte al risarcimento dei danni. Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt.
2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita
(patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Nella specie, difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.
In particolare, stante l'infondatezza della domanda di nullità totale della fideiussione, non è configurabile la violazione della libertà contrattuale dell'attore e non vi è prova della illegittima
14 segnalazione del nominativo dell'attore alla Centrale dei rischi della , di cui si CP_3
duole il né dei danni da lui asseritamente sofferti. Parte_1
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'attore nei confronti dell'unica convenuta costituita.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione in riassunzione notificato in data 5/1/2022 dopo la declaratoria di incompetenza ratione materiae del Tribunale Ordinario di Pesaro con ordinanza del 1°/10/2021 da avverso le Parte_1
società e rappresentata dalla in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA le domande proposte da avverso le società Parte_1 Controparte_1
e Controparte_2
CONDANNA l'attore a rifondere alla rappresentata dalla le Controparte_2 Controparte_4
spese di lite, che liquida in € 7.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dr. Tommaso Martucci dr. Claudia Pedrelli
15
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. CLAUDIA PEDRELLI Presidente dr. VITTORIO CARLOMAGNO Giudice dr. TOMMASO MARTUCCI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 5740/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione il 19/12/2024 e promosso da:
, (C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente, in Via Rosciano n. 62/A, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti depositata in allegato all'atto di citazione in riassunzione, dal Prof. Avv. Marco Cassiani, (C.F.
[...]
), elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Pesaro, Via Castelfidardo n. C.F._2
82/84
ATTORE contro con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 e sede Controparte_1
secondaria in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, C.F. n. e P.IVA P.IVA_1 P.IVA_2
socio unico, con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n.1, col capitale Controparte_2
sociale di € 10.000,00 codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso
– UN , ai sensi della legge 130/1999 iscritta al n. 35749.1 dell'elenco delle P.IVA_3 società veicolo istituito presso la , rappresentata, in forza di procura del 14/12/2020 CP_3
in autentica notaio al numero 30.310/13.001 di repertorio, registrata presso Persona_1
1 l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale, Atti Pubblici, di Milano DP I, in data 16 dicembre
2020 al n. 90604, serie 1T, da con sede in Milano, Bastioni di Porta Controparte_4
Nuova n. 19, capitale sociale euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-
Lodi 1031 , iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di P.IVA_4
recupero crediti ai sensi dell'art.115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Cat. 13D - Div.
P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il 10.12.2020, in persona del procuratore , come da CP_5
procura speciale conferita dall'amministratore delegato con atto a rogito notaio CP_6
di Milano, rep. n. 10860, racc. n. 6173, del 2/8/2023, registrata presso l'Ufficio Persona_2
Territoriale degli atti pubblici di Milano 2 in data 9/8/2023 al n. 83073 serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Cesare del Foro di Napoli, (C.F. ), giusta C.F._3
procura depositata telematicamente in allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore del
22/1/2025, con studio in Napoli, P.zza G. Rodinò n. 18, elettivamente domiciliata digitalmente insieme a quest'ultimo presso la casella pec Email_1
CONVENUTE
OGGETTO: Antitrust - azione di nullità in materia di tutela della concorrenza e del mercato fideiussione
CONCLUSIONI per la parte attrice: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: IN VIA ISTRUTTORIA
- si opus, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 22/03/2023, ammettere i mezzi di prova formulati dall'odierno concludente nella propria memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., e segnatamente:
“A) - PROVA PER INTERROGATORIO FORMALE E PROVA TESTIMONIALE Si chiede ammettersi la prova per interpello nei confronti del legale rappresentante pro-tempore di nonché nei confronti del legale rappresentante pro-tempore della cedente Controparte_2
nonchè la prova testimoniale nei confronti dei testimoni che verranno di Controparte_7 uenti capitoli: 1) - < al Controparte_8 25.06.2004 era associata all' Controparte_9 CP_10
2) - << Dica l'interrogan docume ussorio che gli si rammostra (si esibisce il doc. “fideiussione omnibus” prodotto da controparte in allegato alla comparsa di costituzione) era stato scritto dal fedeiubente Ing. Parte_1
3) - < ca ed l'Ing. sul contenuto del documento fideiussorio che sirammostra (si esibisce il doc. Parte_1 us” prodotto da controparte in allegato alla comparsa di costituzione)>>
4) - < rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in seguito ad annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi”, contenuta nel documento fideiussorio che si rammostra (si esibisce
2 il doc. “fideiussione omnibus” prodotto da controparte in allegato alla comparsa di costituzione) vi era stata una trattativa tra la Banca e l'Ing. > Parte_1
5) - < Il fidejussore dispensa inoltre la Banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'articolo 1957 Cod. Civ. intendendo di rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se la Banca non abbia proposto le sue istanze contro il debitore o gli eventuali coobbligati o non le abbia continuate.”, contenuta nel documento fideiussorio che si rammostra (si esibisce il doc. “fideiussione omnibus” prodotto da controparte in allegato alla comparsa di costituzione) vi era stata una trattativa tra la Banca e l'Ing. > Parte_1
6) - o e/o il testimone se sulla clausola: “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.”, contenuta nel documento fideiussorio che si rammostra (si esibisce il doc. “fideiussione omnibus” prodotto da controparte in allegato alla comparsa di costituzione) vi era stata una trattativa tra la Banca e l'Ing.
[...]
Parte_1 sin d'ora, quali testi i Dottori residente in [...], Testimone_1 Tes_2
, residente in [...]nonché i
[...] Testimone_3 Testimone_4
tutti di Fano. Salvo altri. In cons i Testimone_5 e che la relativa prova venga delegata, ex art. 203 c.p.c., al Tribunale di Pesaro. B) - ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C. Si chiede, in ogni caso, che venga ordinata alla , con sede in Controparte_9 Roma (Palazzo Altieri) in Piazza del Gesù, 49 – 00 ., dell'elenco degli Istituti di credito associati nell'anno 2004 e/o l'esibizione della sottoscrizione e/o della delibera associativa della (P.I.V.A. ) e/o del Controparte_8 P.IVA_5 gruppo bancario “ ale in T hiesta è Controparte_11 preordinata a dimos ello (nullo) redatto dall'ABI da parte dell'Istituto di credito beneficiario della fideiussione per cui è causa.
“. NEL MERITO.
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti nelle difese di parte opponente (ricorrente in riassunzione), la nullità e/o inefficacia totale della fideiussione omnibus azionata ex adverso nei confronti dell'Ing. con cui quest'ultimo si sarebbe costituito garante della Parte_1 ell'art. 2, comma 2, L. n. 287/1990 e ss. modificazioni e Controparte_12
equitativa, il risarcimento del danno per la violata libertà contrattuale e illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della , nonché per le domande tutte CP_3 dell'Ing. , ad essa connesse. Parte_1 In subor accertata e dichiarata la nullità e/o inefficacia della fideiussione omnibus azionata ex adverso nei confronti dell'Ing. dichiarare che Parte_1 quest'ultimo nulla è tenuto a versare in virtù della fideiussi In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore, in quanto antistatario. Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.>>.
per la convenuta rappresentata dalla “conclude affinchè Controparte_2 Controparte_13 l'Adito Tribunale la domanda avversa ella nullità, ex art. 2 comma 2 L. n. 287/1990, del contratto di fideiussione stipulato tra la Banca ed il signor Parte_1 ;
[...] re la richiesta di pagamento avanzata dalla nei confronti del signor CP_3 Parte_1 ;
[...] e la domanda di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali in quanto non allegata e non provata da controparte;
condannare parte attrice alle spese e compensi di causa”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3 1. Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 5/1/2022 dopo la declaratoria di incompetenza ratione materiae del Tribunale Ordinario di Pesaro con ordinanza del 1°/10/2021, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale le società Parte_1 [...]
e rappresentata dalla in persona dei rispettivi CP_1 Controparte_2 Controparte_4
legali rappresentanti pro tempore, chiedendo dichiararsi la nullità per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 della fideiussione da lui prestata in data 25/6/2004 a garanzia delle obbligazioni assunte dall nei confronti della Controparte_12 Controparte_8
cui era succeduta l per effetto dell'atto di fusione per
[...] Controparte_7
incorporazione del 4/5/2016, con conseguente condanna delle convenute al risarcimento del danno per la violazione della libertà contrattuale e per l'illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi della . L'attore esponeva: CP_3
- di aver proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 859/2019, depositato dal
Tribunale Ordinario di Pesaro il 31/8/2019, notificatogli il 24/9/2019, con cui gli era stato ingiunto, in qualità di garante dall il pagamento in favore dell' Controparte_12 [...]
rappresentata dall' della somma di € 60.000,00, oltre ad Controparte_7 Controparte_13
interessi e spese processuali, quale massimale garantito in ordine ai contratti di mutuo fondiario a rogito del notaio del 22/9/2006, rep. 78743, racc. 26020, e di mutuo Persona_3
fondiario a rogito del notaio del 27/4/2009, rep. 39772, racc. 13883, stipulati Persona_3
dalla con la garantiti dalla fideiussione Controparte_12 Controparte_8
omnibus sottoscritta dall'ingiunto in data 25/6/2004 per le obbligazioni assunte dall
[...]
nei confronti della suddetta banca entro il massimale di € 60.000,00; CP_12
- che il Tribunale Ordinario di Pesaro, con ordinanza del 1°/10/2021 pronunziata nella causa iscritta al N.R.G. 13075/2019, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia in favore del
Tribunale Ordinario di Roma – sezione specializzata in materia di impresa - in ordine all'azione di nullità della fideiussione de qua per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, previa separazione della relativa domanda.
Tanto premesso, riassumeva il giudizio relativo alla domanda di nullità della Parte_1
suddetta fideiussione per violazione della disciplina in materia antitrust, con condanna della controparte al risarcimento del danno.
2. Con comparsa del 10/6/2022 si costituiva in giudizio la a socio unico, Controparte_2
rappresentata dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
4 chiedendo il rigetto delle avverse domande e riproponendo le difese svolte avanti al Tribunale
Ordinario di Pesaro.
3. Esperiti gli incombenti preliminari ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18/12/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ed all'esito tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
***
4. Deve dichiararsi la contumacia dell' la quale, seppur ritualmente citata Controparte_7
a comparire, non si è costituita in giudizio.
Sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa in ordine alla domanda di nullità della fideiussione omnibus riproduttiva del contenuto dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, poiché l'azione volta alla declaratoria di invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. civ. n. 6523 del 10/03/2021).
5. Nel merito, relativamente alla dedotta nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia antistrust, si rileva quanto segue.
Il contratto su cui si controverte è la fideiussione omnibus sottoscritta dall'ingiunto in data
25/6/2004 per le obbligazioni assunte dall nei confronti della Controparte_12 [...]
cui è subentrata la cui è succeduta la Controparte_8 Controparte_14
che ha poi variato la propria denominazione in Controparte_15 [...]
società fusa per incorporazione con atto del 4/5/2016 a rogito del notaio Controparte_8
rep. n. 5.264, racc. n. 2.227, nell' con decorrenza dal Persona_4 Controparte_7
16/5/2025, entro il massimale di € 60.000,00.
Relativamente alla dedotta nullità della fideiussione omnibus per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antistrust, si rileva quanto segue.
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso dalla
[...]
in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. CP_3
14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal 12/1/2006, dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262/2005.
Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n. 287/1990 (“legge Antitrust”), in virtù del quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese
5 nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
Nel provvedimento l'Autorità Garante ha anzitutto osservato che «le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90, laddove recita: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”.
L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI.
A fronte dell'esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus, la invitava CP_3
l'ABI a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust, pertanto l'ABI emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'Autorità di vigilanza, cui seguiva l'apertura dell'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la CP_3
incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fideiussore obblighi non previsti dalla disciplina codicistica della fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, stante la loro potenziale diffusione.
All'esito del procedimento, la disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema CP_3 contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento,
6 inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'articolo 6 disponeva che
“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e l'articolo 8 prevedeva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
L'Autorità di vigilanza muove dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non è di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa, pertanto al fine di determinare quando tale standardizzazione si ponga in contrasto con le regole della concorrenza evidenzia alcune tipologie di schemi, precisamente gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza. L'Autorità di vigilanza precisa, quindi, come lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione - come ritenuto poi all'esito dell'istruttoria - considerato che già all'epoca dell'istruttoria i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria differenziandosi, tuttalpiù, rispetto allo schema predisposto dall'ABI per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
La conclude nel senso che le intese vietate sono quelle che “abbiano per oggetto o CP_3
per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”. Tale elemento è considerato discriminante nella valutazione condotta dalla , secondo cui la clausola di pagamento “a prima CP_3 richiesta” di cui all'articolo 7 dello schema del contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI prevede un onere in capo al fideiussore da ritenersi “non ingiustificato”, stante la sua finalità di garantire l'accesso al credito con attenuazione del rischio di credito ai sensi
7 dell'Accordo Basilea;
al contrario, la afferma che non vi sono collegamenti CP_3
funzionali con gli articoli 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale atti a contemperare gli interessi, avendo quindi gli stessi il solo scopo di “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi”.
Il provvedimento dell'Autorità di vigilanza, pertanto, dispone che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI contengono disposizioni “che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n.
287/90”. A tutela della concorrenza al livello eurounitario si pone poi l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (in precedenza, l'art. 81 del Trattato CE e, ancor prima,
l'art. 85 del Trattato di Roma), che, in applicazione dell'art. 3, secondo cui «L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori: [...] b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
[...]», dispone che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione.
E' previsto, inoltre, che gli accordi o le decisioni vietati in virtù del citato articolo, sono “nulli di pieno diritto”. Conformemente all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, la legge “antitrust” del 10/10/1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo, al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza e, dall'altro, che il cosiddetto contratto “a valle” costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione “a monte”, ha a propria
8 disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990 (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2207 del
04/02/2005).
Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287/1990, allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle intese in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti non contrattuali o non negoziali. Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente
“unilaterali”. Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle
“intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 827 del 1999).
Qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma avvenga, rileva, pertanto, ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust.
Ciò posto, a fronte dell'ampio dibattito sorto in dottrina e in giurisprudenza in ordine alla configurabilità della nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus stipulato a valle dell'intesa illecita sanzionata dal citato provvedimento della , secondo il recente CP_3
arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, a cui si ritiene di doversi adeguare, pur nella consapevolezza dell'estrema problematicità della scelta tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente-fideiussore, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».
9 La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il
«contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, co. I c.c., tuttavia ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. civ. sez. u. n. 22437 del 24/09/2018).
Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali».
Il tenore letterale dell'art. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione «ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum, legittima la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata.
L'interesse protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello del mercato in senso oggettivo e non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Come rilevato da autorevole dottrina,
l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno.
Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
La giurisprudenza della Corte di giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dell'art. 101 (ex 81 Trattato CE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, infatti, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla
10 nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte di giustizia 14/12/1983, C-
319/82, Societè de Vente de Cimentes;
Trib. U.E. 21/01/1999, T- 190/96, Chrístophe Palma)
La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr. Corte di giustizia
10/07/1997, C-261/95, Palmisani;
Corte di giustizia 20/09/2001, C-453/99, Courage Ltd v.
Crehan; Corte di giustizia 13/07/2006, da C-295/04 a C- , Manfredi;
Corte di giustizia C.F._4
14/06/2011, C-360/09, Pfeiderer v. Bundemskartellant;
Corte di giustizia 06/06/2013, 28 C-
536111Donau Chemie).
La Direttiva Enforcement n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e le procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'Unione Europea, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102
TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale» (art. 4).
La tutela risarcitoria è quindi il comune denominatore del diritto eurounitario, a cui gli Stati membri possono affiancare anche la previsione della nullità degli accordi a valle delle intese anticoncorrenziali. Si evidenzia, pertanto, la particolare efficacia della sanzione della nullità parziale del contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria del singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust.
Peraltro, la regola dell'art. 1419, co. I, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e
1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale.
11 Ai sensi dell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
al contrario, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (cfr. Cass. civ. n. 11673 del 21/05/2007).
Tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo generalmente portatore di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della n. CP_3
55/2005 (nn. 2, 6 e 8), che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust - in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (cfr. Cass. civ. sez. u. n.
2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici
12 meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle
«intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (cfr. Cass. civ. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un «collegamento negoziale.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale.
E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie - le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti- contraenti e incidendo negativamente sul mercato.
Trattasi, quindi, di una nullità speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L. n. 287/1990 e 101 TFUE, la cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dell'ordine pubblico economico.
Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la nel citato provvedimento, CP_3
Contr nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa dell'
Ne discende, poi, la rilevabilità d'ufficio di tale nullità da parte del giudice, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, a presidio del principio processuale della domanda (artt. 99 e
112 c.p.c.). Si è - per vero - stabilito, al riguardo, che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne d'ufficio la sua nullità solo parziale. E tuttavia, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di
13 accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa, non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo (cfr. Cass. civ. sez. un. nn. 26242 e 26243 del 12/12/2014; Cass. civ. n. 16501 del 18/06/2018).
Nella specie, l'attore ha proposto esclusivamente la domanda di nullità totale della fideiussione in oggetto, avendo espressamente escluso la configurabilità della nullità parziale del contratto, confutando anche le argomentazioni poste dalla controparte a fondamento della nullità soltanto parziale della fideiussione omnibus conforme al modello predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente nullo dalla con il citato decreto n. 55/2005. CP_3
Non rileva il mancato rilievo officioso della nullità parziale della fideiussione de qua, posto che la questione della nullità parziale è stata ampiamente trattata da entrambe le parti ed esplicitamente esclusa dall'attore, che ha manifestato interesse esclusivamente alla pronuncia sulla nullità totale della fideiussione.
Ne consegue l'infondatezza della domanda attorea di condanna della controparte al risarcimento dei danni. Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt.
2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita
(patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Nella specie, difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.
In particolare, stante l'infondatezza della domanda di nullità totale della fideiussione, non è configurabile la violazione della libertà contrattuale dell'attore e non vi è prova della illegittima
14 segnalazione del nominativo dell'attore alla Centrale dei rischi della , di cui si CP_3
duole il né dei danni da lui asseritamente sofferti. Parte_1
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'attore nei confronti dell'unica convenuta costituita.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione in riassunzione notificato in data 5/1/2022 dopo la declaratoria di incompetenza ratione materiae del Tribunale Ordinario di Pesaro con ordinanza del 1°/10/2021 da avverso le Parte_1
società e rappresentata dalla in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA le domande proposte da avverso le società Parte_1 Controparte_1
e Controparte_2
CONDANNA l'attore a rifondere alla rappresentata dalla le Controparte_2 Controparte_4
spese di lite, che liquida in € 7.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dr. Tommaso Martucci dr. Claudia Pedrelli
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