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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 2813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2813 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6370/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT IE Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI ET Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
tra
( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e
( ), Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Simone MASI, giusta delega in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c. depositato in data 16.5.2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “1) Ognuno dei coniugi provvederà
autonomamente al proprio mantenimento senza nulla a pretendere e/o volere dall'altro. 2) I figli
(anni 5) ed (anni 5) saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2
collocati stabilmente nell'abitazione di residenza della madre. 3) La casa coniugale che attualmente è
intestata al 50% ai due ricorrenti viene di comune accordo assegnata alla madre. 4) Il Sig. Pt_2
provvederà a cedere a titolo gratuito – entro giugno 2025- la sua quota di proprietà pari al
[...] 50% dell'immobile sito in Ostia (RM) via Marcello Pucci Boncambi n. 77, in favore della Sig.ra che diverrà così proprietaria dell'immobile e casa coniugale per la quota intera Parte_1
del 100%; Salvo poi successivamente alla cessione della medesima provvedere a comunicare il nuovo indirizzo della sua futura abitazione;
5) Il Sig. corrisponderà a titolo di Parte_2
contribuzione al mantenimento ordinario dei due figli euro 325,00 cadauno per un totale di euro
650,00 mensili da corrispondersi entro il 15 di ogni mese e da rivalutarsi dal 1° Gennaio di ogni anno secondo gli indici ISTAT. 6) L'assegno unico e universale per i figli a carico – nonché ogni eventuale misura economica pubblica di analoga natura che dovesse in futuro sostituirlo, integrarlo o modificarlo, indipendentemente dalla denominazione e dall'importo – sarà integralmente percepito dalla Sig.ra 7) Mentre, le spese straordinarie occorrende per la prole e di cui al Parte_1
protocollo in uso presso il Tribunale adito, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% per ciascuno. 8) Il padre vedrà e terrà con sé i figli con le seguenti modalità: a) Nel periodo scolastico: durante la settimana con spettanza del week end, il sabato, prelevando i figli alle ore
09:30) e riportandoli la domenica sera alle 19:00 presso la casa coniugale, mentre nella settimana in cui il week end sarà di spettanza della Sig.ra il Sig. preleverà i figli Parte_1 Pt_2
dall'uscita di scuola il Venerdì tenendoli con sé e riportandoli in serata alle ore 21 dalla madre;
Nel
periodo estivo: durante la settimana con spettanza del week end della madre, il Sig. preleverà Pt_2
i figli dalla casa materna il Venerdì dalle ore 12:00 riportandoli in serata alla madre alle ore 21:00;
nel caso in cui i figli venissero iscritti al centro estivo, il Sig. li preleverà all'uscita dello Pt_2
stesso nell' orario indicato dalla madre, riportandoli in serata alle ore 21:00; durante la settimana con spettanza del week end per il Sig. il medesimo preleverà i figli il sabato alle ore 10:30 Pt_2
fino alla domenica sera ore 21:00. Resta inteso che, sia nel periodo scolastico, sia in quello estivo,
qualora i figli lo richiedessero, Il Sig. potrà accordarsi con la Sig. ra per Pt_2 Parte_1
soddisfare qualsivoglia loro esigenza, con possibilità anche d'incontrali in qualsiasi altro momento.
b) Nei periodi di festività: (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 2
giugno, 1° novembre, 8 dicembre) nel rispetto del principio della reciprocità e dell'alternanza tra i genitori. c) Il giorno della Festa del Papà (conseguentemente i figli staranno con la madre il giorno della Festa della Mamma anche se ricadente nella settimana di spettanza del Padre). d) Nel periodo estivo: per 10 giorni consecutivi, in merito il padre avrà cura di consultare e individuare con la Sig.ra il periodo esatto e comunque di comunicare alla stessa entro e non oltre il 31 Pt_1
maggio il lasso di tempo prescelto. 9) Il calendario sopra stilato rappresenta uno schema base che comunque non pregiudica la possibilità dei genitori di modificarlo, rimodularlo alle esigenze dei figli e a quelle lavorative degli stessi ricorrenti. In sostanza la calendarizzazione stilata opererà specie nel caso in cui dovessero subentrare disaccordi e ciò per consentire l'effettiva continuità di frequentazione madre-figli. 10) Entrambi i genitori saranno liberi di trascorrere le festività e periodi feriali di propria pertinenza, assieme ai figli, lontani dalla propria residenza dandone comunicazione all'altro genitore, inclusi viaggi all'estero, anche in paesi extra UE, previo consenso scritto dell'altro genitore.11) In sostanza, i ricorrenti, avranno cura di comunicare all'ex coniuge il luogo ove intendano trascorrere le festività e le ferie assieme ai figli, impegnandosi, in tali frangenti, a favorire e sollecitare i contatti telefonici della prole con l'altro genitore. 12) Nei periodi in cui i figli trascorreranno fuori porta, assieme al padre, le ferie estive rimarranno sospesi i diritti della madre all'incontro infrasettimanale ed ai week-end, e analogamente accadrà quando i figli saranno con la madre. 13) La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, le decisioni di maggiore importanza per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice, previa comunicazione scritta diretta all'altro coniuge. 14) Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno prese separatamente da ognuno dei genitori nei periodi in cui terranno con sé i figli. I genitori si impegnano, comunque ed in ogni caso, ad intrattenere tra loro quei rapporti civili che consentano di dialogare costruttivamente in ordine alle esigenze, alle aspirazioni ed alle problematiche di vita dei figli, in modo da formarli ed educarli seguendo un comune programma e un progetto educativo,
preventivamente concordato tra di essi. 15) Ognuno dei genitori provvederà, nei periodi di sua competenza, a seguire i figli negli studi, ad accompagnarli a scuola, alle attività didattico-sportive,
nonché agli incontri con gli amici/compagni ed a tutte le manifestazioni a cui sono chiamati a partecipare. I genitori, se non sarà possibile in modo congiunto, in adesione al principio dell'alternanza, si recheranno alle riunioni scolastiche ed ai colloqui con gli insegnati. 16) I coniugi danno atto che, per quanto concerne loro personalmente, non vi è luogo alla corresponsione di alcun assegno di mantenimento da uno all'altro, potendo ognuno provvedere da solo ed in toto al proprio mantenimento. 17) Le parti, fin d'ora, reciprocamente acconsentono al rinnovo e/o rilascio del passaporto relativo agli stessi e ai figli. 18) Le parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione della presente convenzione regolano e definiscono ogni loro residuo rapporto, ivi compresi quelli di natura patrimoniale, sicché dichiarano esplicitamente di non aver istanze e rivendicazioni da proporre. 19) I ricorrenti daranno, nelle modalità e forme previste, esecuzione alle condizioni concordate dal momento della sottoscrizione del presente atto. 20)le parti rinunciano ad impugnare l'omologa di separazione. Spese compensate.”
Il Giudice relatore, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
La causa va rimessa in istruttoria sulla domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 27.6.2019, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.00387, Parte I, Serie 03, dell'anno 2019); OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
SPESE alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5.12.2025
Il Giudice La Presidente
NI ET RT IE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT IE Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI ET Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
tra
( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e
( ), Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Simone MASI, giusta delega in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c. depositato in data 16.5.2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “1) Ognuno dei coniugi provvederà
autonomamente al proprio mantenimento senza nulla a pretendere e/o volere dall'altro. 2) I figli
(anni 5) ed (anni 5) saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2
collocati stabilmente nell'abitazione di residenza della madre. 3) La casa coniugale che attualmente è
intestata al 50% ai due ricorrenti viene di comune accordo assegnata alla madre. 4) Il Sig. Pt_2
provvederà a cedere a titolo gratuito – entro giugno 2025- la sua quota di proprietà pari al
[...] 50% dell'immobile sito in Ostia (RM) via Marcello Pucci Boncambi n. 77, in favore della Sig.ra che diverrà così proprietaria dell'immobile e casa coniugale per la quota intera Parte_1
del 100%; Salvo poi successivamente alla cessione della medesima provvedere a comunicare il nuovo indirizzo della sua futura abitazione;
5) Il Sig. corrisponderà a titolo di Parte_2
contribuzione al mantenimento ordinario dei due figli euro 325,00 cadauno per un totale di euro
650,00 mensili da corrispondersi entro il 15 di ogni mese e da rivalutarsi dal 1° Gennaio di ogni anno secondo gli indici ISTAT. 6) L'assegno unico e universale per i figli a carico – nonché ogni eventuale misura economica pubblica di analoga natura che dovesse in futuro sostituirlo, integrarlo o modificarlo, indipendentemente dalla denominazione e dall'importo – sarà integralmente percepito dalla Sig.ra 7) Mentre, le spese straordinarie occorrende per la prole e di cui al Parte_1
protocollo in uso presso il Tribunale adito, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% per ciascuno. 8) Il padre vedrà e terrà con sé i figli con le seguenti modalità: a) Nel periodo scolastico: durante la settimana con spettanza del week end, il sabato, prelevando i figli alle ore
09:30) e riportandoli la domenica sera alle 19:00 presso la casa coniugale, mentre nella settimana in cui il week end sarà di spettanza della Sig.ra il Sig. preleverà i figli Parte_1 Pt_2
dall'uscita di scuola il Venerdì tenendoli con sé e riportandoli in serata alle ore 21 dalla madre;
Nel
periodo estivo: durante la settimana con spettanza del week end della madre, il Sig. preleverà Pt_2
i figli dalla casa materna il Venerdì dalle ore 12:00 riportandoli in serata alla madre alle ore 21:00;
nel caso in cui i figli venissero iscritti al centro estivo, il Sig. li preleverà all'uscita dello Pt_2
stesso nell' orario indicato dalla madre, riportandoli in serata alle ore 21:00; durante la settimana con spettanza del week end per il Sig. il medesimo preleverà i figli il sabato alle ore 10:30 Pt_2
fino alla domenica sera ore 21:00. Resta inteso che, sia nel periodo scolastico, sia in quello estivo,
qualora i figli lo richiedessero, Il Sig. potrà accordarsi con la Sig. ra per Pt_2 Parte_1
soddisfare qualsivoglia loro esigenza, con possibilità anche d'incontrali in qualsiasi altro momento.
b) Nei periodi di festività: (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 2
giugno, 1° novembre, 8 dicembre) nel rispetto del principio della reciprocità e dell'alternanza tra i genitori. c) Il giorno della Festa del Papà (conseguentemente i figli staranno con la madre il giorno della Festa della Mamma anche se ricadente nella settimana di spettanza del Padre). d) Nel periodo estivo: per 10 giorni consecutivi, in merito il padre avrà cura di consultare e individuare con la Sig.ra il periodo esatto e comunque di comunicare alla stessa entro e non oltre il 31 Pt_1
maggio il lasso di tempo prescelto. 9) Il calendario sopra stilato rappresenta uno schema base che comunque non pregiudica la possibilità dei genitori di modificarlo, rimodularlo alle esigenze dei figli e a quelle lavorative degli stessi ricorrenti. In sostanza la calendarizzazione stilata opererà specie nel caso in cui dovessero subentrare disaccordi e ciò per consentire l'effettiva continuità di frequentazione madre-figli. 10) Entrambi i genitori saranno liberi di trascorrere le festività e periodi feriali di propria pertinenza, assieme ai figli, lontani dalla propria residenza dandone comunicazione all'altro genitore, inclusi viaggi all'estero, anche in paesi extra UE, previo consenso scritto dell'altro genitore.11) In sostanza, i ricorrenti, avranno cura di comunicare all'ex coniuge il luogo ove intendano trascorrere le festività e le ferie assieme ai figli, impegnandosi, in tali frangenti, a favorire e sollecitare i contatti telefonici della prole con l'altro genitore. 12) Nei periodi in cui i figli trascorreranno fuori porta, assieme al padre, le ferie estive rimarranno sospesi i diritti della madre all'incontro infrasettimanale ed ai week-end, e analogamente accadrà quando i figli saranno con la madre. 13) La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, le decisioni di maggiore importanza per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice, previa comunicazione scritta diretta all'altro coniuge. 14) Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno prese separatamente da ognuno dei genitori nei periodi in cui terranno con sé i figli. I genitori si impegnano, comunque ed in ogni caso, ad intrattenere tra loro quei rapporti civili che consentano di dialogare costruttivamente in ordine alle esigenze, alle aspirazioni ed alle problematiche di vita dei figli, in modo da formarli ed educarli seguendo un comune programma e un progetto educativo,
preventivamente concordato tra di essi. 15) Ognuno dei genitori provvederà, nei periodi di sua competenza, a seguire i figli negli studi, ad accompagnarli a scuola, alle attività didattico-sportive,
nonché agli incontri con gli amici/compagni ed a tutte le manifestazioni a cui sono chiamati a partecipare. I genitori, se non sarà possibile in modo congiunto, in adesione al principio dell'alternanza, si recheranno alle riunioni scolastiche ed ai colloqui con gli insegnati. 16) I coniugi danno atto che, per quanto concerne loro personalmente, non vi è luogo alla corresponsione di alcun assegno di mantenimento da uno all'altro, potendo ognuno provvedere da solo ed in toto al proprio mantenimento. 17) Le parti, fin d'ora, reciprocamente acconsentono al rinnovo e/o rilascio del passaporto relativo agli stessi e ai figli. 18) Le parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione della presente convenzione regolano e definiscono ogni loro residuo rapporto, ivi compresi quelli di natura patrimoniale, sicché dichiarano esplicitamente di non aver istanze e rivendicazioni da proporre. 19) I ricorrenti daranno, nelle modalità e forme previste, esecuzione alle condizioni concordate dal momento della sottoscrizione del presente atto. 20)le parti rinunciano ad impugnare l'omologa di separazione. Spese compensate.”
Il Giudice relatore, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
La causa va rimessa in istruttoria sulla domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 27.6.2019, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.00387, Parte I, Serie 03, dell'anno 2019); OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
SPESE alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5.12.2025
Il Giudice La Presidente
NI ET RT IE