TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 05/11/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 05/11/2025 alle ore 9,34 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco VI, nella causa di lavoro iscritta al n. 1250/2024 promossa da c.f. , ricorrente Parte_1 C.F._1
(avv. Andrea Maggiari) contro c.f. e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
c.f. , convenuti Controparte_2 P.IVA_2
(Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova)
Sono presenti:
l'avv. Maggiari per il ricorrente;
la dott.ssa Daniela Tamburrino per il , per Controparte_1 delega dell'Avvocatura che deposita;
la dott.ssa e la dott.ssa per il CP_3 Controparte_4 [...]
, per deleghe dell'Avvocatura che depositano. Controparte_2
L'avv. Maggiari discute la causa.
Le rappresentanti dei si riportano agli atti. CP_5
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato l'11.10.2024 , premesso che con decreto n. Parte_1
1522 del 7.8.2019 della gli aveva conferito Parte_2 CP_6
l'incarico di direzione dell'istituto scolastico e il 16.9.2019 Controparte_7 era stato firmato il contratto di lavoro, che riportava l'appartenenza alla seconda fascia retributiva, in conformità al decreto della Parte_3
1
[...] dell' n. 1061 del 10.6.2019 che aveva determinato le fasce di CP_6 complessità delle istituzioni scolastiche della Regione a decorrere dal 1.9.2019, dato atto di aver svolto le funzioni di dirigente scolastico nell'istituto fino all'1.9.2021, data del collocamento a riposo, ha esposto che con decreto dirigenziale n. 1071 del 12.6.2019 all' era stata assegnata Controparte_7 la terza fascia di complessità, senza procedere alla revoca o alla rettifica del Contr precedente decreto n. 1061, neppure menzionato, che il 6.12.2023 l gli aveva chiesto di firmare un nuovo contratto di lavoro che avrebbe dovuto riportare la corrispondente diversa fascia retributiva e che con nota del 22.1.2024 la gli aveva comunicato l'avvio di un Controparte_8 procedimento amministrativo per il recupero della somma di € 7.058,68 che asseriva indebitamente pagata, ha eccepito che la retribuzione pagata era conforme al contratto individuale, che il decreto n. 1071 non aveva provveduto alla revoca o all'annullamento del precedente e che comunque non c'erano dati oggettivi in forza di cui concludere che la fascia corretta fosse la terza e non la seconda. In subordine, ha eccepito che il recupero poteva avvenire solo al netto,
e non al lordo.
Ha pertanto assunto le seguenti conclusioni: “Previo annullamento e/o disapplicazione del provvedimento di recupero del credito erariale n.
0036714.03-09-2024 del 2.9.2024 notificato al dott. in data 13.9.2024, Pt_1 nonché, per quanto occorra, dei DDG n. 2400 del 23.11.2022 e n. 769 del
27.3.2023, dichiarare dovuta la retribuzione percepita dal dott. negli anni Pt_1 scolastici 2019/2020 e 2020/2021 in qualità di dirigente scolastico e, per l'effetto, dichiarare inesistente il credito restitutorio dedotto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, , nel citato Controparte_9 provvedimento”.
I resistono. CP_5
2. Come osservato dalla difesa erariale, il contratto stipulato annoverava nel trattamento retributivo del ricorrente: “retribuzione di posizione parte variabile… nella misura determinata dall'appartenenza alla SECONDA fascia retributiva e in riferimento al C.I.R. vigente, € 15.829,99. Tale somma sarà successivamente modificata – con conguaglio a dare o avere – a seguito dell'applicazione dei contratti integrativi regionali successivi sottoscritti sulla base delle risorse stanziate dal destinate alla retribuzione di parte fissa e variabile dei CP_10
2 dirigenti scolastici, nonché a quella di risultato, e sulla scorta della graduazione delle II.SS. della regione ”. CP_6
2.1. Era proprio il contratto di lavoro, quindi, a prevedere un meccanismo automatico di ricalcolo della retribuzione di posizione sulla base dell'effettiva fascia di complessità dell'istituto.
È infatti pattuita la modifica successiva della misura della retribuzione di posizione a seguito della applicazione dei contratti integrativi regionali successivi e sulla scorta della graduazione delle scuole della Regione (le due ipotesi si devono ritenere alternative e non cumulative).
2.2. Non è pertanto condivisibile la tesi del lavoratore secondo cui il CP_1 sarebbe vincolato dal contratto per un triennio e quindi, a tutto concedere,
l'attribuzione all'istituto da lui diretto di una fascia di complessità inferiore avrebbe avuto effetto sulla retribuzione di posizione solamente dopo la scadenza del triennio.
Questa interpretazione non appare ragionevole e rende scarsamente comprensibile la previsione di un “conguaglio”, che, oltre tutto, può anche essere positivo (“a dare o avere”) in caso di attribuzione di una fascia di complessità superiore.
2.3. La peculiarità del caso di specie è semmai che la modifica non consegue alla emanazione di una nuova graduazione, perché il decreto n. 1071 (che ha inserito l'istituto in terza fascia) è preesistente al contratto.
Tuttavia, se si prevede un meccanismo di adeguamento della retribuzione di posizione in relazione all'effettiva fascia di complessità dell'istituto scolastico, è logico concludere che il meccanismo operi anche qualora, come evidentemente
è accaduto nel caso di specie, il contratto di lavoro prenda erroneamente in considerazione una fascia di complessità più elevata di quella effettivamente attribuita all'istituto.
2.3.1. Non è infatti possibile, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, attribuire ad personam un trattamento superiore a quello spettante.
In effetti, se l'istituto da lui diretto era inserito nella terza fascia di complessità, e non nella seconda, l'errore in sede di stipulazione del contratto condurrebbe proprio a questo risultato.
2.4. D'altra parte, in caso di errore nel rilievo della fascia di complessità dell'istituto, che è stabilita da provvedimenti formali, non sembra neppure
3 configurabile un legittimo affidamento del lavoratore.
3. Il ricorrente argomenta l'illegittimità del decreto n. 1071, emesso in assenza di una revoca del precedente e difforme decreto n. 1061.
3.1. Ora, è vero che il decreto n. 1071 non solo non revoca, modifica o rettifica il precedente decreto n. 1061, emanato due giorni prima, e anzi neppure lo menziona, ma si limita a ridisciplinare ex novo la materia.
Sul punto, il ricorrente ha richiamato giurisprudenza amministrativa che esclude l'ammissibilità di una revoca implicita dei provvedimenti amministrativi.
3.2. Per la verità, però, quella giurisprudenza si riferisce all'emanazione di provvedimenti che presuppongono la revoca di un diverso provvedimento reso in precedenza, e non pare che si possa applicare il principio qualora venga emanato un secondo provvedimento con il medesimo oggetto.
In questa ipotesi, infatti, sembra necessario ricorrere ai principi generali in tema di successione di atti giuridici nel tempo.
3.3. In ogni caso, appare dirimente osservare che il decreto n. 1071 non ha attribuito all'IC un diverso punteggio, perché dal confronto Controparte_7 dei due provvedimenti risulta che in entrambi il punteggio è 41, e neppure una diversa posizione nella graduatoria provinciale, perché in entrambi l'istituto è ventiduesimo su ventotto;
semplicemente, il primo decreto faceva rientrare una scuola con quel punteggio in seconda fascia, e il secondo decreto la fa rientrare in terza fascia.
E, si aggiunge, il ricorrente neppure assume che il punteggio attribuito all'istituto fosse (a questo punto, inizialmente) erroneo.
La discrezionalità, tecnica e non amministrativa, si esplica nell'attribuzione del punteggio;
la successiva operazione con cui si riconducono le scuole all'una o all'altra fascia sulla base del punteggio e/o della posizione in graduatoria è evidentemente vincolata.
3.4. In effetti, come si è da ultimo verificato attraverso l'acquisizione officiosa del
CCIR del 19.5.2015, la determinazione delle fasce avviene attraverso semplici operazioni aritmetiche.
La prima fascia comprende cioè il 20% degli istituti regionali con il punteggio più alto, la seconda fascia comprende il 60% degli istituti regionali con il punteggio intermedio e la seconda fascia comprende il 20% degli istituti con punteggio più basso;
è inoltre previsto, per tutti gli istituti che hanno un punteggio equivalente
4 all'ultimo utile, l'inserimento nella fascia superiore (“All'interno delle tre fasce, come sopra determinate, la collocazione delle singole unità statistiche incide secondo la seguente ripartizione percentuale: 1° fascia 20% (pari a 39 istituzioni scolastiche), 2° fascia 60% (pari a 117 istituzioni scolastiche), 3° fascia 20% (pari
a 39 istituzioni scolastiche). Vengono incluse nelle rispettive fasce, così come determinate, tutte le istituzioni scolastiche che riportano l'ultimo punteggio utile per ciascuna fascia”).
Nell'ambito di queste operazioni, quindi, non si può rinvenire alcun profilo di discrezionalità, né tecnica, né, a maggior ragione, amministrativa.
3.5. Per ulteriore conforto, il giudice ha proceduto, con l'ausilio di apposita funzione degli ordinari programmi di scrittura, a riordinare su base regionale e in ordine di punteggio gli istituti che nel decreto 1071 sono distinti per provincia
(istituti che nel loro complesso risultano essere 189, e non 195 come si legge nel
CCIR del 2015, verosimilmente per l'intervenuto accorpamento di qualcuno di essi). Ha così ottenuto la seguente graduatoria regionale, con la doverosa precisazione che l'ordine di graduatoria fra istituti a pari punteggio si deve qui intendere casuale:
1. C. N° 2 - VIA A. FERRARI LA SPEZIA 1 84
2. I.I.S. " E. TAGGIA 1 83 CP_11 CP_12 CP_
3. “MONTALE - NUOVO I.P.C.” NO 1 82
4. I.I.S. “CAPELLINI – ” LA SPEZIA 1 81 CP_14
5. I.P.S.S.A.R. “M. POLO” NO 1 80
I.C. “CAVOUR” – NT” NT 1 80
7. I.I.S. “ II ° - RUFFINI” NO 1 79 Email_1
I.C. “ NO 1 79 CP_15
I.C. PI IG” ET IG 1 79
10. I.C. NG 2° GA 1 78
11. LICEO “P. KLEE – BA” NO 1 76
I.C. BA NO 1 76
I.I.S. “PARENTUCELLI-ARZELA' ” SARZANA 1 76
14. I.C. “SESTRI LEVANTE” SESTRI LEVANTE 1 75
I.C. ENOVA 1 75 Email_2
16. I.C. “ ” 1 74 Controparte_16 Controparte_16
17. I.C. “ – - USCIO” RECCO 1 73 Per_1 Per_2 Per_3
T. NAUTICO “ ” NO 1 73 CP_17
NAZIONALE 1 73 CP_18 CP_19
I.C. 73 CP_20 CP_20
I.C. “ NO 1 73 Controparte_21 5 I.C. “ – ” 1 73 CP_22 CP_23 CP_22
I.C. “ 1° ” 1 73 CP_24 CP_24
I.I.S. “ ” 1 73 Controparte_25 CP_26
25. I.C. “PEGLI” NO 1 72
I.C. “SARZANA” SARZANA 1 72
27. I.P.S.S.A.R. “BERGESE” NO 1 70
28. I.I.S. “ – NO 1 69 Per_4 Per_5
I.C. “ ” NO 1 69 Per_6
I.I.S. “ 1 69 Persona_7 Per_8
31. I.C. “MO CENTRO LEVANTE” MO 1 68
C. N° 1 - VIA MONFALCONE LA SPEZIA 1 68
I.C. “VARAZZE – CELLE” VARAZZE 1 68
34. I.C. “MOLASSANA - PRATO” NO 1 67
35. I.C. “STURLA” NO 1 66
I.C. “QUARTO” NO 1 66
I.C. CICAGNA NO 2 66
LICEO "C. AMORETTI" – IST. STAT. D'ARTE IMPERIA 1 66
I.C. “FINALE IG” FINALE IG 1 66
40. I.C. “RA RICCO' –SANT'OLCESE“ RA RICCO' 2 65
I.C. “ NO 2 65 CP_27
I.C. “VAL NERVIA” CAMPOROSSO 2 65
C. N° 8 - VIA CASELLI LA SPEZIA 2 65
44. C. N° 4 – PIAZZA VERDI LA SPEZIA 2 64
45. I.P.S.I.A. “ NO 2 63 CP_28 CP_29
C. N° 7 - VIA del CANALETTO LA SPEZIA 2 63
47. LICEO AN O” GA 2 62
48. LICEO “MARCONI-DELPINO” CH 2 61
I.C. NO 2 61 Persona_9
I.C. “MILLESIMO” MILLESIMO 2 61
I.C. N.
4 - PI ON AV 2 61
52. C.P.I.A. CENTRO PONENTE - VIA P.DORIA NO 2 60
I.C. “ ” 2 60 CP_30 CP_30
I.C. 2 60 CP_31
I.C. “ ” - IMPERIA 2 60 CP_14 CP_32
I.C. “ – ” 2 60 CP_33 CP_34 CP_33
I.C. “CARCARE” CARCARE 2 60
I.C. “ ” ALBISOLA SUPERIORE 2 60 CP_35
I.C. N.
1 - VIA VERDI AV 2 60
60. LICEO “PERTINI” NO 2 59
I.C. “ LL TU ” MASONE 2 59
62. I.C. “QUINTO - NERVI” NO 2 58
6 I.C. “TEGLIA” NO 2 58
I.I.S. “CHIABRERA – MARTINI” AV 2 58
65. I.C. “FOCE” NO 2 57
I.C. “LITTARDI” IMPERIA 2 57
I.C. VA IG E S. EN AL AR ” IV IG 2 57
I.I.S. “ LA SPEZIA 2 57 Per_10
I.I.S. “FOSSATI - DA PASSANO” LA SPEZIA 2 57
I.C. “ ” LEVANTO 2 57 Per_11
I.I.S. “ M.” M. 2 57 CP_16 CP_16
72. I.I.S. “EINAUDI – CASAREGIS – GALILEI” NO 2 55
I.C. “BOLZANETO” NO 2 55
I.C. “VAL DI VARA” SESTA GODANO 2 55
75. I.C. “ – 2 54 CP_36 CP_37 CP_36
I.C. “ CARASCO” CARASCO 2 54 CP_38
I.C. “VOLTRI 1° ” NO 2 54
I.I.S. “CABOTO” 54 CP_20
LICEO OB “ NO 2 54
I.C. “ ” NO 2 54 Controparte_39 CP_4
I.I.S. “ NO 2 54 CP_40
I.I.S. " IMPERIA 2 54 CP_42
I.C. “ - NT NT 2 54 CP_43
I.C. N.
2 - VIA CABOTO AV 2 54
I.C. “ ” 2 54 Per_8 Per_8
86. I.C. “ MO PONENTE” MO 2 53
I.C. “ MO CENTRO PONENTE” MO 2 53
C.P.I.A. VIA CABOTO 2 AV 2 53
89. I.I.S. “ RAPALLO 2 52 CP_44
I.C. “ – RAPALLO 2 52 CP_45 CP_46
I.C. “ ” NO 2 52 CP_47 CP_4 CP_4
I.C. “PIEVE DI – ” PIEVE DI 2 52 CP_49
I.I.S. “EINAUDI – CHIODO” LA SPEZIA 2 52
I.C. “ – ” 2 52 CP_50 CP_51 CP_50
95. I.I.S. “MARSANO” NO 2 51
I.C. “ - PIEVE IG – SORI” BOGLIASCO 2 51 CP_52
97. I.C. “ ” CASELLA 2 50 CP_53 CP_
“ ” 2 50 CP_54 CP_55
C.P.I.A. - NO 2 50 CP_56 CP_57
I.C. “ ” NO 2 50 CP_58 CP_5
I.C. “ NO 2 50
I.C. “ ” NO 2 50 CP_60 CP_
“ IMPERIA 2 50 CP_61 CP_32
7 CP_
“ - 2 50 CP_62 CP_63 Controparte_64
105. I.I.S. “I. ” NO 2 49 CP_65
I.I.S. “ – NO 2 49 CP_66 CP_67
I.C. “ ” 2 49 CP_45 CP_45
I.C. “ ” COGORNO 2 49 CP_68
I.C. “ NO 2 49 CP_69
I.C. “ ” NO 2 49 CP_70
I.I.S. “ AV 2 49 CP_71 CP_72
I.C. N. 3 – VIA MACCHIAVELLI AV 2 49
113. I.I.S. “PRIMO LEVI” RO RI 2 48
I.C. “LAVAGNA“ LAVAGNA 2 48
I.C. “ VOLTRI 2° ” NO 2 48
C.P.I.A. VIA NAPOLI 144 LA SPEZIA 2 48
117. I.C. “ALBARO” NO 2 47
I.C. “ NO 2 47 Per_12
I.C. “CENTRO STORICO” NO 2 47
I.C. “ BORDIGHERA” BORDIGHERA 2 47
I.C. “NOVARO” IMPERIA 2 47
I.I.S. " FERMI - POLO - MONTALE" NT 2 47
123. LICEO “ NI ” NO 2 46 Cont
I.C. “ AN BATTISTA” NO 2 46
LICEO “ DA VINCI” NO 2 46
I.I.S. “NATTA – DEAMBROSIS” SESTRI LEVANTE 2 46
I.C. “OREGINA” NO 2 46
I.C. “ ° ” DELLA TORRE CH 2 46 CP_20
I.C. “ NO 3 46 Per_13
I.C. “PONTEDECIMO” NO 2 46
I.C. “LLCROSIA” LLCROSIA 2 46
I.P.S.S.A.R. “CASINI” LA SPEZIA 2 46 Co
I.I.S. “ VINCI“ AV 2 46 Emai_3
134. I.C. “STAGLIENO” NO 2 45
I.P.S.I.A. “ODERO” NO 2 45
LICEO "NI" MO 2 45
137. I.C. “SESTRI EST” NO 2 44
LICEO “PACINOTTI” LA SPEZIA 2 44
C. N° 5 - VIA BOLOGNA LA SPEZIA 2 44
I.C. “ VADO IG” VADO IG 2 44
I.C. “VAL VARATELLA” BORGH. S. SPIRITO 2 44
142. I.C. “CASTELLETTO” NO 2 43
I.C. “ ” RO RI 2 43 CP_73
I.C. “LERICI” LERICI 2 43
8 Co
LICEO “ AZZINI” LA SPEZIA 2 43
I.I.S. “FALCONE” LOANO 2 43
147. I.C. “ ” 2 42 Controparte_74 CP_74
I.C. “ ” 3 42 CP_75 CP_75
I.C. “ NO 3 42 CP_76
I.C. “ ” NO 3 42 CP_77
C.P.I.A. VIA COLOMBO 47 2 42 CP_31
I.C. “S. STEFANO MAGRA” S.S. MAGRA 2 42
153. I.C. “CASTELNUOVO MAGRA” 3 41
I.C. “ANDORA – LAIGUEGLIA” ANDORA 2 41
155. LICEO MA LU KING” NO 3 40
LICEO “MAZZINI” NO 3 40
I.C. “FOLLO” FOLLO 3 40
I.I.S. “FINALE IG” FINALE IG 2 40
159. I.C. “VALTREBBIA” TORRIGLIA 3 39
I.C. “SASSELLO” SASSELLO 3 39
161. I.C. “ARENZANO” ARENZANO 3 38
LICEO “COLOMBO” NO 3 38
163. I.C. “ ” S. L. 3 37 Controparte_78 CP_78
I.C. ARMA 3 37 CP_31
I.I.S. "COLOMBO" 3 37 CP_30
LICEO “DELLA 3 37 CP_79 CP_26
LICEO “ORAZIO GRASSI” AV 3 37
168. I.C. “BOINE” IMPERIA 3 36
I.C. “ORTONOVO” ORTONOVO 3 36
170. I.C. “ ” 3 35 CP_80 CP_80
” NO 3 35 CP_81
I.C. “ ” (Località Ceparana) BOLANO 3 35 CP_82
I.C. “ ” RICCO' 3 35 Controparte_83 CP_83
174. I.T.C. “C. ROSSELLI” NO 3 33
I.C. NO IG” ZA IG 3 33
LICEO “CALASANZIO” CARCARE 3 33
177. LICEO “LANFRANCONI” NO 3 32
I.T.C. “IN MEM. MORTI CAD. PER LA PATRIA” CH 3 32
LICEO “G.P. VIEUSSEUX” IMPERIA 3 32
180. I.C. “BURLANDO” NO 3 31
C.P.I.A. LEVANTE TIGULLIO - COGORNO 3 31 C
LICEO “COSTA” SPEZIA 3 31
183. I.C. “SPOTORNO” SPOTORNO 3 30
LICEO “ARTURO ISSEL” FINALE IG 3 30
I.C. “QUILIANO” QUILIANO 3 30
9 186. LICEO “FERMI” NO 3 29
I.C. “SAN GOTTARDO” NO 3 29
LICEO "A. APROSIO" NT 3 29
189. LICEO “LUZZATI” - CH CH 3 26
3.6. Gli istituti da inserire in prima fascia (il 20% del totale) sono 37,8, numero che si approssima a 38. Dato che ai nn. da 35 a 39 compresi della graduatoria si rinvengono cinque istituti con 66 punti, tutti si devono ritenere di prima fascia.
Gli istituti da inserire in seconda fascia (il 60% del totale) sono 113,4, numero che si approssima a 113. Si tratta quindi degli istituti compresi fra il n. 40 (65 punti) e il n. 152 (42 punti).
I 37 istituti che hanno riportato 41 punti, o un punteggio ancora inferiore, appaiono quindi correttamente inseriti nella terza fascia.
In particolare, appare correttamente inserito in terza fascia l'istituto di cui si discute, che ha riportato 41 punti.
3.7. È pur vero che il decreto n. 1071 contiene alcune anomalie rimaste inspiegate: in particolare, si rinvengono in provincia di due istituti inseriti CP_26 in seconda fascia con un punteggio di 41 e addirittura di 40 punti e in provincia di
Genova un istituto inserito in terza fascia con un punteggio di 46.
Queste anomalie, però, non hanno evidentemente alcun rilievo per determinare la fascia effettivamente spettante all'istituto di , secondo il Controparte_7 calcolo che si è sopra sviluppato.
3.8. Con le precisazioni che si sono svolte, il decreto n. 1071, sia pure nella forma anomala già descritta, ha quindi la portata sostanziale di una rettifica del precedente, e non di una sua revoca o modifica.
3.9. Nessuna specifica contestazione investe poi il decreto n. 718 del 2020, prodotto dal , che anche per l'a.s. 2020/21 ha inserito l'istituto di CP_1
in terza fascia, determinando per tale istituto il punteggio Controparte_7 ancora inferiore di 39.
Il fatto, rimarcato nelle sue note dal ricorrente, che questo decreto non determini direttamente la retribuzione di posizione a lui spettante sembra, alla luce del meccanismo che si è illustrato, privo di rilievo.
3.10. L'indebito, quindi, sussiste, perché correttamente è stato operato il conguaglio fra la retribuzione di posizione corrisposta, parametrata a un istituto di seconda fascia di complessità, e quella effettivamente dovuta, parametrata a un istituto di terza fascia di complessità.
10 4. È invece fondata l'eccezione subordinata.
4.1. Sul punto, si veda da ultimo: “il datore di lavoro, salvi i rapporti col Fisco o con l'Ente previdenziale, ha facoltà di agire per la ripetizione di indebito nei confronti del lavoratore esclusivamente nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo. In tal senso si è affermato il principio secondo cui in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto ex tunc dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo” (Cass., 11.9.2025 n. 25037, proprio con riferimento a datore di lavoro pubblico;
ivi con richiami di copiosa giurisprudenza di legittimità anteriore).
4.2. La difesa erariale non pone neppure in dubbio il principio, ma osserva che in sede di recupero dilazionato nella retribuzione mensile sui cedolini ordinari, il credito erariale prevede la contemporanea riduzione della base imponibile mensile tale da determinare la “defiscalizzazione” dell'importo sopraindicato dimostrando l'omogeneità tra le procedure di calcolo.
4.3. Tuttavia, in primo luogo, nel momento in cui viene accertato il credito del
, non è possibile per il giudice accertarlo in misura superiore al dovuto CP_1 presupponendo che, al momento del recupero, l'amministrazione procederà a limitare la somma richiesta.
Peraltro, un'eventuale reiezione della domanda del ricorrente sul punto, ove transitasse in giudicato, comporterebbe il definitivo accertamento della necessità di ripetere le somme al lordo di ritenute.
4.4. In secondo luogo, il meccanismo delineato non appare neppure possibile, visto che il ricorrente è pacificamente in quiescenza.
4.5. L'argomento del non è quindi utilmente spendibile e viene qui CP_1 accertato che il ricorrente deve restituire le somme di cui si discute al netto delle
11 ritenute a suo tempo subite.
5. Le spese si compensano per soccombenza reciproca, oltre che per la diversa condizione delle parti, per la novità e peculiarità della questione e per il rilievo che a monte della controversia si pone un'imprecisione nel contratto sottoposto al ricorrente, che non ha inizialmente rilevato la corretta fascia di complessità dell'istituto.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, in parziale accoglimento del ricorso, accerta che il ricorrente è tenuto a restituire l'indebito per cui è causa Parte_1 nei limiti delle somme effettivamente percepite e al netto delle ritenute subite sulle medesime somme;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Il giudice
Marco VI
12
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 05/11/2025 alle ore 9,34 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco VI, nella causa di lavoro iscritta al n. 1250/2024 promossa da c.f. , ricorrente Parte_1 C.F._1
(avv. Andrea Maggiari) contro c.f. e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
c.f. , convenuti Controparte_2 P.IVA_2
(Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova)
Sono presenti:
l'avv. Maggiari per il ricorrente;
la dott.ssa Daniela Tamburrino per il , per Controparte_1 delega dell'Avvocatura che deposita;
la dott.ssa e la dott.ssa per il CP_3 Controparte_4 [...]
, per deleghe dell'Avvocatura che depositano. Controparte_2
L'avv. Maggiari discute la causa.
Le rappresentanti dei si riportano agli atti. CP_5
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato l'11.10.2024 , premesso che con decreto n. Parte_1
1522 del 7.8.2019 della gli aveva conferito Parte_2 CP_6
l'incarico di direzione dell'istituto scolastico e il 16.9.2019 Controparte_7 era stato firmato il contratto di lavoro, che riportava l'appartenenza alla seconda fascia retributiva, in conformità al decreto della Parte_3
1
[...] dell' n. 1061 del 10.6.2019 che aveva determinato le fasce di CP_6 complessità delle istituzioni scolastiche della Regione a decorrere dal 1.9.2019, dato atto di aver svolto le funzioni di dirigente scolastico nell'istituto fino all'1.9.2021, data del collocamento a riposo, ha esposto che con decreto dirigenziale n. 1071 del 12.6.2019 all' era stata assegnata Controparte_7 la terza fascia di complessità, senza procedere alla revoca o alla rettifica del Contr precedente decreto n. 1061, neppure menzionato, che il 6.12.2023 l gli aveva chiesto di firmare un nuovo contratto di lavoro che avrebbe dovuto riportare la corrispondente diversa fascia retributiva e che con nota del 22.1.2024 la gli aveva comunicato l'avvio di un Controparte_8 procedimento amministrativo per il recupero della somma di € 7.058,68 che asseriva indebitamente pagata, ha eccepito che la retribuzione pagata era conforme al contratto individuale, che il decreto n. 1071 non aveva provveduto alla revoca o all'annullamento del precedente e che comunque non c'erano dati oggettivi in forza di cui concludere che la fascia corretta fosse la terza e non la seconda. In subordine, ha eccepito che il recupero poteva avvenire solo al netto,
e non al lordo.
Ha pertanto assunto le seguenti conclusioni: “Previo annullamento e/o disapplicazione del provvedimento di recupero del credito erariale n.
0036714.03-09-2024 del 2.9.2024 notificato al dott. in data 13.9.2024, Pt_1 nonché, per quanto occorra, dei DDG n. 2400 del 23.11.2022 e n. 769 del
27.3.2023, dichiarare dovuta la retribuzione percepita dal dott. negli anni Pt_1 scolastici 2019/2020 e 2020/2021 in qualità di dirigente scolastico e, per l'effetto, dichiarare inesistente il credito restitutorio dedotto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, , nel citato Controparte_9 provvedimento”.
I resistono. CP_5
2. Come osservato dalla difesa erariale, il contratto stipulato annoverava nel trattamento retributivo del ricorrente: “retribuzione di posizione parte variabile… nella misura determinata dall'appartenenza alla SECONDA fascia retributiva e in riferimento al C.I.R. vigente, € 15.829,99. Tale somma sarà successivamente modificata – con conguaglio a dare o avere – a seguito dell'applicazione dei contratti integrativi regionali successivi sottoscritti sulla base delle risorse stanziate dal destinate alla retribuzione di parte fissa e variabile dei CP_10
2 dirigenti scolastici, nonché a quella di risultato, e sulla scorta della graduazione delle II.SS. della regione ”. CP_6
2.1. Era proprio il contratto di lavoro, quindi, a prevedere un meccanismo automatico di ricalcolo della retribuzione di posizione sulla base dell'effettiva fascia di complessità dell'istituto.
È infatti pattuita la modifica successiva della misura della retribuzione di posizione a seguito della applicazione dei contratti integrativi regionali successivi e sulla scorta della graduazione delle scuole della Regione (le due ipotesi si devono ritenere alternative e non cumulative).
2.2. Non è pertanto condivisibile la tesi del lavoratore secondo cui il CP_1 sarebbe vincolato dal contratto per un triennio e quindi, a tutto concedere,
l'attribuzione all'istituto da lui diretto di una fascia di complessità inferiore avrebbe avuto effetto sulla retribuzione di posizione solamente dopo la scadenza del triennio.
Questa interpretazione non appare ragionevole e rende scarsamente comprensibile la previsione di un “conguaglio”, che, oltre tutto, può anche essere positivo (“a dare o avere”) in caso di attribuzione di una fascia di complessità superiore.
2.3. La peculiarità del caso di specie è semmai che la modifica non consegue alla emanazione di una nuova graduazione, perché il decreto n. 1071 (che ha inserito l'istituto in terza fascia) è preesistente al contratto.
Tuttavia, se si prevede un meccanismo di adeguamento della retribuzione di posizione in relazione all'effettiva fascia di complessità dell'istituto scolastico, è logico concludere che il meccanismo operi anche qualora, come evidentemente
è accaduto nel caso di specie, il contratto di lavoro prenda erroneamente in considerazione una fascia di complessità più elevata di quella effettivamente attribuita all'istituto.
2.3.1. Non è infatti possibile, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, attribuire ad personam un trattamento superiore a quello spettante.
In effetti, se l'istituto da lui diretto era inserito nella terza fascia di complessità, e non nella seconda, l'errore in sede di stipulazione del contratto condurrebbe proprio a questo risultato.
2.4. D'altra parte, in caso di errore nel rilievo della fascia di complessità dell'istituto, che è stabilita da provvedimenti formali, non sembra neppure
3 configurabile un legittimo affidamento del lavoratore.
3. Il ricorrente argomenta l'illegittimità del decreto n. 1071, emesso in assenza di una revoca del precedente e difforme decreto n. 1061.
3.1. Ora, è vero che il decreto n. 1071 non solo non revoca, modifica o rettifica il precedente decreto n. 1061, emanato due giorni prima, e anzi neppure lo menziona, ma si limita a ridisciplinare ex novo la materia.
Sul punto, il ricorrente ha richiamato giurisprudenza amministrativa che esclude l'ammissibilità di una revoca implicita dei provvedimenti amministrativi.
3.2. Per la verità, però, quella giurisprudenza si riferisce all'emanazione di provvedimenti che presuppongono la revoca di un diverso provvedimento reso in precedenza, e non pare che si possa applicare il principio qualora venga emanato un secondo provvedimento con il medesimo oggetto.
In questa ipotesi, infatti, sembra necessario ricorrere ai principi generali in tema di successione di atti giuridici nel tempo.
3.3. In ogni caso, appare dirimente osservare che il decreto n. 1071 non ha attribuito all'IC un diverso punteggio, perché dal confronto Controparte_7 dei due provvedimenti risulta che in entrambi il punteggio è 41, e neppure una diversa posizione nella graduatoria provinciale, perché in entrambi l'istituto è ventiduesimo su ventotto;
semplicemente, il primo decreto faceva rientrare una scuola con quel punteggio in seconda fascia, e il secondo decreto la fa rientrare in terza fascia.
E, si aggiunge, il ricorrente neppure assume che il punteggio attribuito all'istituto fosse (a questo punto, inizialmente) erroneo.
La discrezionalità, tecnica e non amministrativa, si esplica nell'attribuzione del punteggio;
la successiva operazione con cui si riconducono le scuole all'una o all'altra fascia sulla base del punteggio e/o della posizione in graduatoria è evidentemente vincolata.
3.4. In effetti, come si è da ultimo verificato attraverso l'acquisizione officiosa del
CCIR del 19.5.2015, la determinazione delle fasce avviene attraverso semplici operazioni aritmetiche.
La prima fascia comprende cioè il 20% degli istituti regionali con il punteggio più alto, la seconda fascia comprende il 60% degli istituti regionali con il punteggio intermedio e la seconda fascia comprende il 20% degli istituti con punteggio più basso;
è inoltre previsto, per tutti gli istituti che hanno un punteggio equivalente
4 all'ultimo utile, l'inserimento nella fascia superiore (“All'interno delle tre fasce, come sopra determinate, la collocazione delle singole unità statistiche incide secondo la seguente ripartizione percentuale: 1° fascia 20% (pari a 39 istituzioni scolastiche), 2° fascia 60% (pari a 117 istituzioni scolastiche), 3° fascia 20% (pari
a 39 istituzioni scolastiche). Vengono incluse nelle rispettive fasce, così come determinate, tutte le istituzioni scolastiche che riportano l'ultimo punteggio utile per ciascuna fascia”).
Nell'ambito di queste operazioni, quindi, non si può rinvenire alcun profilo di discrezionalità, né tecnica, né, a maggior ragione, amministrativa.
3.5. Per ulteriore conforto, il giudice ha proceduto, con l'ausilio di apposita funzione degli ordinari programmi di scrittura, a riordinare su base regionale e in ordine di punteggio gli istituti che nel decreto 1071 sono distinti per provincia
(istituti che nel loro complesso risultano essere 189, e non 195 come si legge nel
CCIR del 2015, verosimilmente per l'intervenuto accorpamento di qualcuno di essi). Ha così ottenuto la seguente graduatoria regionale, con la doverosa precisazione che l'ordine di graduatoria fra istituti a pari punteggio si deve qui intendere casuale:
1. C. N° 2 - VIA A. FERRARI LA SPEZIA 1 84
2. I.I.S. " E. TAGGIA 1 83 CP_11 CP_12 CP_
3. “MONTALE - NUOVO I.P.C.” NO 1 82
4. I.I.S. “CAPELLINI – ” LA SPEZIA 1 81 CP_14
5. I.P.S.S.A.R. “M. POLO” NO 1 80
I.C. “CAVOUR” – NT” NT 1 80
7. I.I.S. “ II ° - RUFFINI” NO 1 79 Email_1
I.C. “ NO 1 79 CP_15
I.C. PI IG” ET IG 1 79
10. I.C. NG 2° GA 1 78
11. LICEO “P. KLEE – BA” NO 1 76
I.C. BA NO 1 76
I.I.S. “PARENTUCELLI-ARZELA' ” SARZANA 1 76
14. I.C. “SESTRI LEVANTE” SESTRI LEVANTE 1 75
I.C. ENOVA 1 75 Email_2
16. I.C. “ ” 1 74 Controparte_16 Controparte_16
17. I.C. “ – - USCIO” RECCO 1 73 Per_1 Per_2 Per_3
T. NAUTICO “ ” NO 1 73 CP_17
NAZIONALE 1 73 CP_18 CP_19
I.C. 73 CP_20 CP_20
I.C. “ NO 1 73 Controparte_21 5 I.C. “ – ” 1 73 CP_22 CP_23 CP_22
I.C. “ 1° ” 1 73 CP_24 CP_24
I.I.S. “ ” 1 73 Controparte_25 CP_26
25. I.C. “PEGLI” NO 1 72
I.C. “SARZANA” SARZANA 1 72
27. I.P.S.S.A.R. “BERGESE” NO 1 70
28. I.I.S. “ – NO 1 69 Per_4 Per_5
I.C. “ ” NO 1 69 Per_6
I.I.S. “ 1 69 Persona_7 Per_8
31. I.C. “MO CENTRO LEVANTE” MO 1 68
C. N° 1 - VIA MONFALCONE LA SPEZIA 1 68
I.C. “VARAZZE – CELLE” VARAZZE 1 68
34. I.C. “MOLASSANA - PRATO” NO 1 67
35. I.C. “STURLA” NO 1 66
I.C. “QUARTO” NO 1 66
I.C. CICAGNA NO 2 66
LICEO "C. AMORETTI" – IST. STAT. D'ARTE IMPERIA 1 66
I.C. “FINALE IG” FINALE IG 1 66
40. I.C. “RA RICCO' –SANT'OLCESE“ RA RICCO' 2 65
I.C. “ NO 2 65 CP_27
I.C. “VAL NERVIA” CAMPOROSSO 2 65
C. N° 8 - VIA CASELLI LA SPEZIA 2 65
44. C. N° 4 – PIAZZA VERDI LA SPEZIA 2 64
45. I.P.S.I.A. “ NO 2 63 CP_28 CP_29
C. N° 7 - VIA del CANALETTO LA SPEZIA 2 63
47. LICEO AN O” GA 2 62
48. LICEO “MARCONI-DELPINO” CH 2 61
I.C. NO 2 61 Persona_9
I.C. “MILLESIMO” MILLESIMO 2 61
I.C. N.
4 - PI ON AV 2 61
52. C.P.I.A. CENTRO PONENTE - VIA P.DORIA NO 2 60
I.C. “ ” 2 60 CP_30 CP_30
I.C. 2 60 CP_31
I.C. “ ” - IMPERIA 2 60 CP_14 CP_32
I.C. “ – ” 2 60 CP_33 CP_34 CP_33
I.C. “CARCARE” CARCARE 2 60
I.C. “ ” ALBISOLA SUPERIORE 2 60 CP_35
I.C. N.
1 - VIA VERDI AV 2 60
60. LICEO “PERTINI” NO 2 59
I.C. “ LL TU ” MASONE 2 59
62. I.C. “QUINTO - NERVI” NO 2 58
6 I.C. “TEGLIA” NO 2 58
I.I.S. “CHIABRERA – MARTINI” AV 2 58
65. I.C. “FOCE” NO 2 57
I.C. “LITTARDI” IMPERIA 2 57
I.C. VA IG E S. EN AL AR ” IV IG 2 57
I.I.S. “ LA SPEZIA 2 57 Per_10
I.I.S. “FOSSATI - DA PASSANO” LA SPEZIA 2 57
I.C. “ ” LEVANTO 2 57 Per_11
I.I.S. “ M.” M. 2 57 CP_16 CP_16
72. I.I.S. “EINAUDI – CASAREGIS – GALILEI” NO 2 55
I.C. “BOLZANETO” NO 2 55
I.C. “VAL DI VARA” SESTA GODANO 2 55
75. I.C. “ – 2 54 CP_36 CP_37 CP_36
I.C. “ CARASCO” CARASCO 2 54 CP_38
I.C. “VOLTRI 1° ” NO 2 54
I.I.S. “CABOTO” 54 CP_20
LICEO OB “ NO 2 54
I.C. “ ” NO 2 54 Controparte_39 CP_4
I.I.S. “ NO 2 54 CP_40
I.I.S. " IMPERIA 2 54 CP_42
I.C. “ - NT NT 2 54 CP_43
I.C. N.
2 - VIA CABOTO AV 2 54
I.C. “ ” 2 54 Per_8 Per_8
86. I.C. “ MO PONENTE” MO 2 53
I.C. “ MO CENTRO PONENTE” MO 2 53
C.P.I.A. VIA CABOTO 2 AV 2 53
89. I.I.S. “ RAPALLO 2 52 CP_44
I.C. “ – RAPALLO 2 52 CP_45 CP_46
I.C. “ ” NO 2 52 CP_47 CP_4 CP_4
I.C. “PIEVE DI – ” PIEVE DI 2 52 CP_49
I.I.S. “EINAUDI – CHIODO” LA SPEZIA 2 52
I.C. “ – ” 2 52 CP_50 CP_51 CP_50
95. I.I.S. “MARSANO” NO 2 51
I.C. “ - PIEVE IG – SORI” BOGLIASCO 2 51 CP_52
97. I.C. “ ” CASELLA 2 50 CP_53 CP_
“ ” 2 50 CP_54 CP_55
C.P.I.A. - NO 2 50 CP_56 CP_57
I.C. “ ” NO 2 50 CP_58 CP_5
I.C. “ NO 2 50
I.C. “ ” NO 2 50 CP_60 CP_
“ IMPERIA 2 50 CP_61 CP_32
7 CP_
“ - 2 50 CP_62 CP_63 Controparte_64
105. I.I.S. “I. ” NO 2 49 CP_65
I.I.S. “ – NO 2 49 CP_66 CP_67
I.C. “ ” 2 49 CP_45 CP_45
I.C. “ ” COGORNO 2 49 CP_68
I.C. “ NO 2 49 CP_69
I.C. “ ” NO 2 49 CP_70
I.I.S. “ AV 2 49 CP_71 CP_72
I.C. N. 3 – VIA MACCHIAVELLI AV 2 49
113. I.I.S. “PRIMO LEVI” RO RI 2 48
I.C. “LAVAGNA“ LAVAGNA 2 48
I.C. “ VOLTRI 2° ” NO 2 48
C.P.I.A. VIA NAPOLI 144 LA SPEZIA 2 48
117. I.C. “ALBARO” NO 2 47
I.C. “ NO 2 47 Per_12
I.C. “CENTRO STORICO” NO 2 47
I.C. “ BORDIGHERA” BORDIGHERA 2 47
I.C. “NOVARO” IMPERIA 2 47
I.I.S. " FERMI - POLO - MONTALE" NT 2 47
123. LICEO “ NI ” NO 2 46 Cont
I.C. “ AN BATTISTA” NO 2 46
LICEO “ DA VINCI” NO 2 46
I.I.S. “NATTA – DEAMBROSIS” SESTRI LEVANTE 2 46
I.C. “OREGINA” NO 2 46
I.C. “ ° ” DELLA TORRE CH 2 46 CP_20
I.C. “ NO 3 46 Per_13
I.C. “PONTEDECIMO” NO 2 46
I.C. “LLCROSIA” LLCROSIA 2 46
I.P.S.S.A.R. “CASINI” LA SPEZIA 2 46 Co
I.I.S. “ VINCI“ AV 2 46 Emai_3
134. I.C. “STAGLIENO” NO 2 45
I.P.S.I.A. “ODERO” NO 2 45
LICEO "NI" MO 2 45
137. I.C. “SESTRI EST” NO 2 44
LICEO “PACINOTTI” LA SPEZIA 2 44
C. N° 5 - VIA BOLOGNA LA SPEZIA 2 44
I.C. “ VADO IG” VADO IG 2 44
I.C. “VAL VARATELLA” BORGH. S. SPIRITO 2 44
142. I.C. “CASTELLETTO” NO 2 43
I.C. “ ” RO RI 2 43 CP_73
I.C. “LERICI” LERICI 2 43
8 Co
LICEO “ AZZINI” LA SPEZIA 2 43
I.I.S. “FALCONE” LOANO 2 43
147. I.C. “ ” 2 42 Controparte_74 CP_74
I.C. “ ” 3 42 CP_75 CP_75
I.C. “ NO 3 42 CP_76
I.C. “ ” NO 3 42 CP_77
C.P.I.A. VIA COLOMBO 47 2 42 CP_31
I.C. “S. STEFANO MAGRA” S.S. MAGRA 2 42
153. I.C. “CASTELNUOVO MAGRA” 3 41
I.C. “ANDORA – LAIGUEGLIA” ANDORA 2 41
155. LICEO MA LU KING” NO 3 40
LICEO “MAZZINI” NO 3 40
I.C. “FOLLO” FOLLO 3 40
I.I.S. “FINALE IG” FINALE IG 2 40
159. I.C. “VALTREBBIA” TORRIGLIA 3 39
I.C. “SASSELLO” SASSELLO 3 39
161. I.C. “ARENZANO” ARENZANO 3 38
LICEO “COLOMBO” NO 3 38
163. I.C. “ ” S. L. 3 37 Controparte_78 CP_78
I.C. ARMA 3 37 CP_31
I.I.S. "COLOMBO" 3 37 CP_30
LICEO “DELLA 3 37 CP_79 CP_26
LICEO “ORAZIO GRASSI” AV 3 37
168. I.C. “BOINE” IMPERIA 3 36
I.C. “ORTONOVO” ORTONOVO 3 36
170. I.C. “ ” 3 35 CP_80 CP_80
” NO 3 35 CP_81
I.C. “ ” (Località Ceparana) BOLANO 3 35 CP_82
I.C. “ ” RICCO' 3 35 Controparte_83 CP_83
174. I.T.C. “C. ROSSELLI” NO 3 33
I.C. NO IG” ZA IG 3 33
LICEO “CALASANZIO” CARCARE 3 33
177. LICEO “LANFRANCONI” NO 3 32
I.T.C. “IN MEM. MORTI CAD. PER LA PATRIA” CH 3 32
LICEO “G.P. VIEUSSEUX” IMPERIA 3 32
180. I.C. “BURLANDO” NO 3 31
C.P.I.A. LEVANTE TIGULLIO - COGORNO 3 31 C
LICEO “COSTA” SPEZIA 3 31
183. I.C. “SPOTORNO” SPOTORNO 3 30
LICEO “ARTURO ISSEL” FINALE IG 3 30
I.C. “QUILIANO” QUILIANO 3 30
9 186. LICEO “FERMI” NO 3 29
I.C. “SAN GOTTARDO” NO 3 29
LICEO "A. APROSIO" NT 3 29
189. LICEO “LUZZATI” - CH CH 3 26
3.6. Gli istituti da inserire in prima fascia (il 20% del totale) sono 37,8, numero che si approssima a 38. Dato che ai nn. da 35 a 39 compresi della graduatoria si rinvengono cinque istituti con 66 punti, tutti si devono ritenere di prima fascia.
Gli istituti da inserire in seconda fascia (il 60% del totale) sono 113,4, numero che si approssima a 113. Si tratta quindi degli istituti compresi fra il n. 40 (65 punti) e il n. 152 (42 punti).
I 37 istituti che hanno riportato 41 punti, o un punteggio ancora inferiore, appaiono quindi correttamente inseriti nella terza fascia.
In particolare, appare correttamente inserito in terza fascia l'istituto di cui si discute, che ha riportato 41 punti.
3.7. È pur vero che il decreto n. 1071 contiene alcune anomalie rimaste inspiegate: in particolare, si rinvengono in provincia di due istituti inseriti CP_26 in seconda fascia con un punteggio di 41 e addirittura di 40 punti e in provincia di
Genova un istituto inserito in terza fascia con un punteggio di 46.
Queste anomalie, però, non hanno evidentemente alcun rilievo per determinare la fascia effettivamente spettante all'istituto di , secondo il Controparte_7 calcolo che si è sopra sviluppato.
3.8. Con le precisazioni che si sono svolte, il decreto n. 1071, sia pure nella forma anomala già descritta, ha quindi la portata sostanziale di una rettifica del precedente, e non di una sua revoca o modifica.
3.9. Nessuna specifica contestazione investe poi il decreto n. 718 del 2020, prodotto dal , che anche per l'a.s. 2020/21 ha inserito l'istituto di CP_1
in terza fascia, determinando per tale istituto il punteggio Controparte_7 ancora inferiore di 39.
Il fatto, rimarcato nelle sue note dal ricorrente, che questo decreto non determini direttamente la retribuzione di posizione a lui spettante sembra, alla luce del meccanismo che si è illustrato, privo di rilievo.
3.10. L'indebito, quindi, sussiste, perché correttamente è stato operato il conguaglio fra la retribuzione di posizione corrisposta, parametrata a un istituto di seconda fascia di complessità, e quella effettivamente dovuta, parametrata a un istituto di terza fascia di complessità.
10 4. È invece fondata l'eccezione subordinata.
4.1. Sul punto, si veda da ultimo: “il datore di lavoro, salvi i rapporti col Fisco o con l'Ente previdenziale, ha facoltà di agire per la ripetizione di indebito nei confronti del lavoratore esclusivamente nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo. In tal senso si è affermato il principio secondo cui in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto ex tunc dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo” (Cass., 11.9.2025 n. 25037, proprio con riferimento a datore di lavoro pubblico;
ivi con richiami di copiosa giurisprudenza di legittimità anteriore).
4.2. La difesa erariale non pone neppure in dubbio il principio, ma osserva che in sede di recupero dilazionato nella retribuzione mensile sui cedolini ordinari, il credito erariale prevede la contemporanea riduzione della base imponibile mensile tale da determinare la “defiscalizzazione” dell'importo sopraindicato dimostrando l'omogeneità tra le procedure di calcolo.
4.3. Tuttavia, in primo luogo, nel momento in cui viene accertato il credito del
, non è possibile per il giudice accertarlo in misura superiore al dovuto CP_1 presupponendo che, al momento del recupero, l'amministrazione procederà a limitare la somma richiesta.
Peraltro, un'eventuale reiezione della domanda del ricorrente sul punto, ove transitasse in giudicato, comporterebbe il definitivo accertamento della necessità di ripetere le somme al lordo di ritenute.
4.4. In secondo luogo, il meccanismo delineato non appare neppure possibile, visto che il ricorrente è pacificamente in quiescenza.
4.5. L'argomento del non è quindi utilmente spendibile e viene qui CP_1 accertato che il ricorrente deve restituire le somme di cui si discute al netto delle
11 ritenute a suo tempo subite.
5. Le spese si compensano per soccombenza reciproca, oltre che per la diversa condizione delle parti, per la novità e peculiarità della questione e per il rilievo che a monte della controversia si pone un'imprecisione nel contratto sottoposto al ricorrente, che non ha inizialmente rilevato la corretta fascia di complessità dell'istituto.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, in parziale accoglimento del ricorso, accerta che il ricorrente è tenuto a restituire l'indebito per cui è causa Parte_1 nei limiti delle somme effettivamente percepite e al netto delle ritenute subite sulle medesime somme;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Il giudice
Marco VI
12