Art. 9. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1992 la carica di Comandante in seconda della Guardia di finanza e' ricoperta per un periodo massimo di due anni. L'ufficiale generale che alla scadenza dei due anni non sia cessato dal servizio permanente effettivo per effetto delle norme in vigore o perche' abbia raggiunto i limiti di eta', e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri. ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 3 giugno 2010, n. 79 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "dalla data di assunzione della carica del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, nominato secondo le procedure stabilite dal primo comma del citato articolo 4 della legge n. 189 del 1959 , come sostituito dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo. A decorrere dalla medesima data cessano di produrre effetti le disposizioni dell' articolo 9 della legge 25 maggio 1989, n. 190 ".
La L. 3 giugno 2010, n. 79 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "dalla data di assunzione della carica del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, nominato secondo le procedure stabilite dal primo comma del citato articolo 4 della legge n. 189 del 1959 , come sostituito dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo. A decorrere dalla medesima data cessano di produrre effetti le disposizioni dell' articolo 9 della legge 25 maggio 1989, n. 190 ".