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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/07/2025, n. 2797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2797 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4922/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
VERBALE DEL 1.7.25
Nella causa n.r.g. 4922/2023, promossa da:
, Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. COMINOTTI VALERIA APPELLANTE contro
, Controparte_1 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA APPELLATA
Oggi 1.7.25 l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Le parti hanno depositato note conclusive.
Il Giudice
Pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. l'allegata sentenza.
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Rinaldi: nella causa iscritta al n.r.g. 4922/2023, promossa da:
, Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. COMINOTTI VALERIA APPELLANTE contro
, Controparte_1 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA APPELLATA ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 429 c.p.c. )
1. Con ricorso dell'11.4.23, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1056 del Parte_1
30.3.23, con cui il Giudice di Pace di aveva rigettato la sua opposizione all'ordinanza del 3.5.22, CP_1 con cui il Prefetto di Brescia aveva sospeso per 24 mesi la sua patente di guida ex art. 223 C.d.S., a seguito della violazione dell'art. 189 co. 6 e 7 C.d.S. commessa a Rezzato il 19.4.22.
La si è costituita in giudizio il 17.5.23, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Le parti sono comparse all'udienza del 30.5.23. Con ordinanza del 2.6.23, il giudice ha disposto la sospensione della sentenza appellata, con restituzione della patente al ricorrente. Le parti hanno depositato note conclusive per l'odierna discussione in trattazione scritta.
2. Le circostanze di fatto rilevanti per la decisione possono essere così riassunte:
− Il 19.4.22 il veicolo del signor urtava la bicicletta del minorenne tra i Pt_1 Persona_1 due si teneva un breve confronto sull'accaduto; entrambi riprendevano poi la propria marcia;
− La Polizia locale di Rezzato escuteva a s.i.t. il ciclista e l'informatore elevava Testimone_1 quindi due verbali di contestazione e trasmetteva gli atti alla Procura per i reati previsti dall'art. 189 co. 6 e 7 C.d.S.;
− Il 3.5.22, il Prefetto di Brescia ordinava la sospensione provvisoria della patente ex art. 223 C.d.S. per la durata di 24 mesi (provvedimento impugnato in questa sede);
− Il 20.6.23, all'esito del procedimento penale, questo Tribunale assolveva il ricorrente dai reati ex art. 590 c.p. e 189 co. 7 C.d.S.; dichiarava di non doversi procedere per il reato ex art. 189 co. 6 C.d.S., riqualificato nell'ipotesi del co. 5, con trasmissione degli atti al Prefetto.
Pag. 2 di 4 3. Le conclusioni dell'appellante (come da note conclusive) sono state:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, ritenere fondati i motivi esposti con il ricorso in appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata (sentenza n. 1056/22 (R.G. n. 2946/22), pronunciata dal Giudice di Pace di Brescia il 5 ottobre 2022, depositata in cancelleria il 12 ottobre 2022 e pubblicata il 30 marzo 2023, 1) voglia dichiarare la nullità e/o annullare l'ordinanza Prot. n. 733/22/AreaIII, emesso dalla Prefettura di in data 3 CP_1 maggio 2022, con cui veniva disposta la sospensione della validità della patente di guida rilasciata a per Parte_1 la durata di mesi ventiquattro, per le ragioni tutte esposte nel ricorso e negli scritti difensivi versati in atti;
2) voglia, inoltre, condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modificato con i d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022 oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio, da distrarre in favore dei procuratori antistatari».
Le conclusioni dell'appellata (come da comparsa di costituzione) sono state:
«In via principale, respingere i motivi di appello, e, in ogni caso, anche con diversa motivazione, accertare la legittimità del provvedimento di sospensione opposto, con vittoria di spese;
in subordine, laddove in accoglimento del terzo motivo di appello, dovesse rideterminare solo il quantum della durata della sospensione (ferma la legittimità della stessa nell'an), compensare le spese di giudizio, stante il rigetto dei primi due motivi di appello».
4. L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado con tre motivi: (i) il primo deduce la mancanza di sufficienti elementi di responsabilità dell'illecito penale, avvalorata dall'intervenuta assoluzione;
(ii) il secondo l'omessa assunzione, da parte del Giudice di Pace, dei mezzi istruttori richiesti;
(iii) il terzo l'omessa riduzione dell'entità della sanzione.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Occorre, infatti, applicare il principio di diritto ribadito da Cass. n. 26873/24: «Questa Corte ha chiarito che, in tema di violazioni delle norme del codice della strada, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. n. 285 del 1992 è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l'incolumità e l'ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere “iter” procedimentale. Ne consegue che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di sospensione deve avere riguardo alla sussistenza, nel momento in cui il potere è stato esercitato, dei presupposti previsti dalla norma e non può trarre argomento dagli esiti “a posteriori” dell'opposizione al verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, né, alla stregua di questi ultimi, valutare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dall'autorità (Sez. 2, Ordinanza n. 21266 del 5/10/2020; Sez. 6 - 2, Sentenza n. 25870 del 15/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 23502 del 31/10/2006; in termini, da ultimo, Sez. 2, Ordinanza n. 3245 del 5/02/2024). Venendo all'esame dei motivi in questione, deve, pertanto, ritenersi conforme a diritto la decisione del Tribunale di Locri che, da un lato, ha ravvisato la legittimità del provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida, perché adottato sul presupposto di fatto della contestazione al A.A. della violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s.; dall'altro lato, ha correttamente negato rilevanza sia alle obiezioni del trasgressore all'accertamento della guida in stato di ebbrezza operato dai carabinieri, sia alla richiesta di archiviazione formulata nel procedimento penale sul rilievo - conforme al menzionato indirizzo nomofilattico - che si tratta di circostanze sopravvenute, alla stregua delle quali non è possibile valutare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dal provvedimento prefettizio».
Ne deriva che non possa farsi una valutazione “ora per allora”, ma il giudice debba verificare se, all'epoca in cui il Prefetto ha provveduto, sussistessero i presupposti per la sospensione. La risposta è affermativa sull'an, giacché al signor erano stati contestati reati che prevedono l'applicazione Pt_1 dell'art. 223 C.d.S., non manifestamente infondati alla luce dei rapporti degli agenti e delle s.i.t.
Di contro, con l'ordinanza del 2.6.23, alle cui motivazioni si rinvia, questo giudice ha già ritenuto eccessivo il quantum della sospensione e ordinato la restituzione della patente. Di fatto, quindi, il signor
Pag. 3 di 4 ha subito il provvedimento per tredici mesi circa (dall'aprile 2022 al maggio 2023, ossia nella Pt_1 pendenza del processo penale poi conclusosi il 20.6.23). Tale misura cautelare non può ritenersi manifestamente eccessiva e comunque non è stato chiesto un ristoro del pregiudizio ormai patito.
5. Le spese di lite meritano quindi di essere compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello: accerta la legittimità della sospensione della patente, fino al 2.6.23; compensa per intero le spese di lite.
Brescia, 01/07/2025
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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