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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 336/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 336/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 29 marzo 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 2
ottobre 2024
OGGETTO: d a
[...]
con il patrocinio dell'avv. Silvia Melara e Parte_1
CODICE: dall'avv. Lara De Agostini, quest'ultimo procuratore domiciliatario
140041 APPELLANTE
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Leonardo Blandino e Controparte_1
dell'avv. Emilio Molinari, quest'ultimo procuratore domiciliatario
APPELLATA
, Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova, in data 02 dicembre
2020, n. 678/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…ogni altra istanza rigettata
In via preliminare: revocare e/o dichiarare comunque invalido e/o inefficace e/o senza effetto il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di
Mantova n. 1543/2017 del 05/10/2017 R.G. n. 3400/2017;
In via principale: ritenuta la natura di consumatore del signor Pt_1
accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole 19 e 20, anche
[...]
d'ufficio, e per l'effetto, in applicazione della normativa previgente del codice civile e successivamente ai sensi dell'art. 36 Codice del Consumo,
dichiararne la inefficacia e/o la nullità delle stesse e dirsi così obbligato il signor al pagamento della diversa somma di € 3.139,50 a titolo di Pt_1
capitale ed interessi ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta congrua dalla Corte di Appello.
In via istruttoria: si chiede, se ritenuto necessario, disporre CTU contabile al fine di risolvere eventuali problemi di ordine tecnico/contabile.
Con vittoria di spese ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.
Oltre spese generali ed accessorie. Nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado disporsi la compensazione delle spese di lite anche nel secondo grado”.
Dell'appellata “contrariis rejectis, in ogni caso rigettare, poiché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. Parte_1
261/2020 del Tribunale di Mantova. Con vittoria di spese documentate e compenso agli avvocati patrocinanti determinato ai sensi del D.M. n.
55/2014, oltre al rimborso spese generali, IVA, CPA e successive spese occorrende, per entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. aveva stipulato con un contratto di Parte_1 Controparte_2
finanziamento per l'acquisto di un'autovettura per complessivi € 8.190,00,
impegnandosi a restituirli, oltre interessi, in n. 60 rate mensili di € 136,50
ciascuna; tuttavia, dopo aver versato n. 37 rate per totali € 5.050,50, aveva interrotto i pagamenti.
1.1. aveva, quindi, chiesto ed ottenuto l'emissione del Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 1543/2017 in data 05 ottobre 2017, recante l'importo di
€ 6.983,98, oltre interessi e spese di procedura a titolo di capitale ed interessi non corrisposti in forza del contratto predetto.
2. ha proposto, quindi, opposizione, chiedendo Parte_1
l'accertamento e la declaratoria di avvenuta prescrizione decennale del credito azionato.
2.1. La società, costituendosi in giudizio, ha rilevato l'insussistenza dei presupposti della prescrizione, chiedendo la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. ed il rigetto dell'opposizione.
2.2. Dopo la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, l'infruttuoso esperimento di un procedimento di mediazione e la concessione di termini per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., l'opponente ha modificato la propria domanda in occasione della prima memoria, chiedendo “…in via
principale revocare e/o dichiarare comunque invalido e/o inefficace e/o
senza effetto il decreto ingiuntivo… e/o, in ogni caso, accertata la
vessatorietà delle clausole nn. 19 e 20 del contratto di finanziamento,
condannare conseguentemente il signor al pagamento in favore di Pt_1
della somma di € 3.139,50 a titolo di capitale Controparte_2
più interessi, come sopra individuata, ovvero in quella minor o maggior
somma ritenuta congrua dal G.I…” ed evidenziando la propria natura di consumatore, oltre che l'eccessività della somma ingiunta.
2.3. L'opposta ha eccepito la novità della domanda e delle deduzioni svolte,
affermando la legittimità delle clausole predette, perché specificamente approvate per iscritto ex artt. 1341 e 1342 c.c., evidenziando l'inapplicabilità
del Codice del Consumo essendo entrato in vigore dopo la stipulazione del finanziamento.
2.4. Il Tribunale, considerati la natura, il valore della controversia e le condizioni personali delle parti, ha proposto, a fini transattivi, di conciliare la causa, invitando l'opponente a versare alla banca la somma di € 3.000,00
omnia, il contributo unificato per il ricorso monitorio (€ 120,00), anche mediante pagamento rateale, pagando la cifra iniziale di € 1.000,00.
2.5. Interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. in qualità di Controparte_1
cessionaria del credito azionato.
3. Non avendo avuto esito le proposte transattive, con sentenza n. 678/2020
pubblicata in data 02 dicembre 2020, il Tribunale di Mantova ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
3.1. In particolare (richiamando Cass. n. 2421/2006), ha ritenuto che,
incombendo sull'opponente l'onere di prendere posizione sui fatti fondanti la pretesa monitoria, in caso di mancato assolvimento di tale onere, i fatti incontestati si considerano non controversi, senza necessità di specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516/2010) ed ha evidenziato che nell'atto di citazione in opposizione è stato chiesto l'accertamento della prescrizione del credito, senza, però, contestare i fatti fondanti la pretesa monitoria, né
l'esistenza del finanziamento, l'erogazione delle somme ed il debito maturato.
3.2. Preso atto che con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c.
l'opponente ha abbandonato tale domanda, chiedendo che venga accertata la vessatorietà delle clausole n. 19 e 20 del contratto e chiedendo di esser condannato al pagamento della minor somma di € 3.139,50 a titolo di capitale oltre interessi, o altra minor somma, il Tribunale ha ritenuto tale domanda non sorretta da idonea prove, salva la formulazione di richiesta di CTU
contabile, poi rinunciata e comunque esplorativa.
3.3. Ha, poi, ritenuto generica la deduzione di vessatorietà di dette clausole,
in particolare della clausola n. 19, dedotta per manifesta eccessività delle somme ingiunte a titolo di “risarcimento, clausola penale o altro titolo”,
perché indimostrata, considerato che era onere dell'opponente allegare e provare le circostanze rilevanti per valutare l'eccessiva onerosità e avuto riguardo alle deduzioni svolte dall'opposta circa la legittimità del piano di ammortamento alla francese.
3.4. Infine, il Tribunale ha dato atto degli svariati tentativi dell'opponente di addivenire ad una soluzione transattiva, della formulazione da parte dell'opponente di una proposta economicamente molto vicina alle richieste dell'opposta, rimasta anch'essa senza esito positivo, ritenendo che ciò
giustificasse l'integrale compensazione delle spese.
4. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Parte_1
scorta di due motivi.
5. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame.
6. All'udienza del 22 settembre 2021, la Corte, dichiarata la contumacia della
, rigettata l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. e Controparte_2
rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 2 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con la concessione dei termini
ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, ha adempiuto al proprio onere probatorio, avendo precisato nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. la propria natura di consumatore, peraltro non contestata da controparte;
evidenzia che la controparte, nella memoria istruttoria, ha unicamente eccepito l'inapplicabilità del Codice del Consumo al caso di specie, perché entrato in vigore dopo la stipula del contratto di finanziamento.
A fronte di tale eccezione, parte appellante deduce di aver prontamente rilevato che il codice civile, già nel 1996, aveva introdotto agli artt. 1469 bis
e ss. disposizioni a tutela dei consumatori, recepite poi nel Codice del
Consumo, senza alterarne il significato.
Il Tribunale avrebbe errato nel non accertare la qualità in capo a sé di consumatore, impedendo così l'applicazione della normativa a tutela del contraente debole.
L'appellante rappresenta di non aver contestato la stipulazione del contratto né l'erogazione della somma, bensì l'ammontare del debito sin dalla prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. Espone che il contratto prevedeva il finanziamento della somma di € 6.800,00, oltre interessi per € 1.390,00, per un totale di € 8.190,00, e di aver versato n. 37 rate per totali € 5.050,50, di cui € 1.164,18 imputabili agli interessi, con un residuo dovuto a tale titolo di soli € 225,82. Tali importi si ricaverebbero dal piano di ammortamento allegato da controparte, dal quale si evincerebbe che la somma residua dovuta sarebbe principalmente imputabile al capitale, per € 2.913,68, oltre € 225,82
a titolo di interessi.
Circa il calcolo degli interessi di mora previsti dalla clausola n. 19, in base alla quale il tasso moratorio è pari al 2,5% mensile, evidenzia che si dovrebbe moltiplicare la rata mensile di € 136,50 per il tasso del 2,5%, ottenendo un risultato da moltiplicare per tutti i mesi in cui è perdurato l'inadempimento,
ossia dal 27 luglio 2007 ad oggi. Inoltre, dai documenti di controparte si evincerebbe l'indicazione di un ulteriore tasso moratorio del 7,85%, che andrebbe ad aggiungersi o sostituirsi a quello contrattuale.
Precisa che l'accoglimento della richiesta di CTU avanzata in primo grado,
peraltro poi rinunciata, non avrebbe comunque sopperito all'adempimento di alcun onere allegatorio o probatorio, deducendo di aver, sin dalla prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., calcolato l'ammontare dovuto alla creditrice,
distinguendo tra capitale, interessi e interessi di mora, fondando i propri calcoli sulla documentazione prodotta da controparte.
2. Con il secondo motivo l'appellante contesta la ritenuta genericità delle deduzioni relative alla natura vessatoria delle clausole nn. 19 e 20 del contratto, in particolare per quanto riguarda la clausola n. 19, deducendo di aver indicato le somme contestate, specie quelle addebitate a titolo di interessi moratori.
Espone di aver stipulato un contratto di finanziamento avente la forma di contratto di adesione, e che, in sede di sottoscrizione avvenuta presso il rivenditore dell'auto, nessuna clausola sarebbe stata spiegata e fatta oggetto di trattativa. Leggendo le clausole in esso contenute alla luce delle norme codicistiche e del Codice del Consumo, emergerebbe come queste abbiano determinato uno squilibrio in proprio danno.
Evidenzia che gli artt. 1341 e 1342 c.c. prevedono, per i contratti per adesione redatti su moduli e formulari, la necessità di una specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, altrimenti inefficaci, producendo esse uno squilibrio tra le parti, e che, con riferimento a tali clausole, il previgente art. 1469 ter co. 5 c.c. imponeva al professionista di provare l'avvenuta trattativa.
Successivamente, il Codice del Consumo ha distinto tra clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria e clausole nulle, anche a prescindere dalla sottoscrizione.
Al fine di valutare la vessatorietà, l'appellante ricorda che la tutela del consumatore a livello europeo risale alla direttiva europea 93/13/CEE, la quale si fonda sull'assunto che il consumatore versi in una condizione di inferiorità rispetto al professionista sia nelle trattative che nel grado di informazione, prevedendo così, all'art. 6 par. 1, la non vincolatività per i consumatori delle clausole abusive. Tale disposizione sarebbe imperativa ed avrebbe funzione di ripristinare l'equilibrio contrattuale, che, peraltro,
potrebbe essere ripristinato solamente mediante l'intervento di terzi.
Competerebbe quindi al Giudice, disponendo degli elementi di fatto e di diritto a ciò necessari, valutare d'ufficio la natura abusiva delle clausole ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva. In specie, il Tribunale
sarebbe stato in possesso di tutti gli elementi utili per svolgere la valutazione,
giungendo a dichiarare l'inefficacia, ex art. 1469 quinquies c.c., ovvero la nullità, ex art. 36 co. 2 lett. c del Codice del Consumo, delle clausole.
L'appellante precisa che la clausola n. 19, la quale dispone l'applicazione di un tasso moratorio del 2,5% per mese o frazione di mese, dunque pari al 30%
annuale, senza previa messa in mora, oltre all'applicazione di altri costi in relazione ai metodi di pagamento previsti in contratto, e la clausola n. 20,
disciplinante la decadenza dal beneficio del termine e le penali per la risoluzione del contratto per inadempimento, contrasterebbero con una serie di norme poste a tutela del consumatore. In particolare, con: l'art. 33 co. 2
lett. f) del Codice del Consumo, che presume la vessatorietà, quindi la nullità
fino a prova contraria, delle clausole che impongono al consumatore, in caso di inadempimento o ritardato adempimento, il pagamento di una somma a titolo risarcitorio, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo;
la lett. l) dell'art. 33 predetto, riguardante l'adesione del consumatore a clausole a lui ignote prima della conclusione del contratto;
l'art. 36 co. 2 lett. c) che sancisce la nullità di clausole che, pur se sottoscritte o fatte oggetto di trattativa, determinano l'adesione del consumatore a clausole a lui sconosciute prima della conclusione del contratto. In base al co. 3, tale nullità opera solo a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio.
L'appellante deduce che le clausole 19 e 20 presenterebbero i caratteri della vessatorietà e di non aver avuto gli strumenti per valutarne il contenuto tecnico: egli avrebbe dovuto essere posto nelle condizioni di conoscerle,
concordarne la previsione e manifestare la propria volontà sia costitutiva che adesiva, non essendo sufficiente la mera conoscibilità delle stesse.
La vessatorietà si sarebbe manifestata sotto diversi profili.
Anzitutto, gli interessi moratori sarebbero stati previsti nella misura del 2,5%
per mese o frazione di mese, ed il Tribunale, per valutarli, avrebbe dovuto considerare il tasso Euribor, nel mese di giugno 2004 pari all'1,98% ed il tasso BCE, pari al 2% mensile;
gli interessi moratori sarebbero di 22 punti superiori rispetto all'interesse convenzionale e sarebbero pattuiti in una clausola quasi illeggibile.
Anche l'individuazione del costo per l'inadempimento non sarebbe chiara:
l'intermediario avrebbe unilateralmente fissato la penale, da aggiungersi agli interessi di mora e gli elementi necessari per determinare l'importo dovuto in caso di ritardo nei pagamenti e di risoluzione del contratto, sarebbero complessi. Riguardo il primo aspetto, la controparte avrebbe arbitrariamente deciso se e in che misura applicare la penale, creando uno squilibrio contrattuale e violando il divieto di imporre una penale eccesiva;
riguardo al secondo, le condizioni generali di contratto impedirebbero di determinare agevolmente le penali da ritardo e per l'inadempimento.
Le due clausole, inoltre, contrasterebbero con l'art. 1469 quater c.c. e con l'art. 35 co. 1 del Codice del Consumo, relativo alla chiarezza e alla comprensibilità delle clausole: nella specie vi sarebbe un difetto di trasparenza, determinante la vessatorietà e quindi l'inefficacia delle clausole redatte in modo non chiaro e incomprensibile.
Controparte non avrebbe fornito elementi volti a contrastare la tesi della vessatorietà della clausola n. 19 e, in ogni caso, la clausola relativa al pagamento di interessi moratori per inadempimento o ritardo nel versamento delle rate, prevista in un contratto di prestito al consumo, dovrebbe essere qualificata come clausola penale e sarebbe abusiva ed inefficace, perché
presumibilmente vessatoria e soggetta all'art. 33 co. 2 lett. f) del Codice del
Consumo, a meno che il professionista non provi che la stessa è stata oggetto di specifica trattativa, non essendo nemmeno sufficiente la sola doppia sottoscrizione.
Il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la vessatorietà della clausola n. 19
anche a fronte della previsione di spese accessorie, che avrebbero determinato costi eccessivi e concorso a determinare in maniera non trasparente un tasso di interesse effettivo superiore a quanto previsto.
Parimenti, anche la clausola n. 20 avrebbe dovuto essere dichiarata vessatoria, prevedendo penali e interessi moratori ulteriori a quanto previsto dalla clausola n. 19.
Controparte si sarebbe limitata a contrastare la natura vessatoria, deducendo di aver applicato un piano di ammortamento alla francese e che la clausola n.
19 costituirebbe una mera “clausola di salvaguardia”, senza dedurre alcunché
circa il superamento della soglia usura e la nullità degli interessi di mora.
3. La Corte ritiene di trattare congiuntamente i suesposti motivi di gravame,
che si reputano infondati.
4. Sono circostanze pacifiche:
la stipulazione tra le parti, nel giugno 2004, di un contratto di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura per la complessiva somma di € 8.190,00, di cui € 6.800,00 a titolo di capitale ed € 1.390,00 a titolo di interessi, da corrispondere in n. 60 rate di € 136,50 ciascuna;
l'inadempimento del a seguito del quale ha agito in Pt_1 Controparte_2
via monitoria per ottenere il pagamento della “somma di 6.983,98 oltre
interessi di mora come da contratto”;
la qualità di consumatore di quest'ultimo, enunciata sin dal primo grado di giudizio, in occasione della prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
A tal proposito, va precisato che la deduzione della qualità di consumatore da parte dell'opponente (del resto rilevabile anche dal contenuto del
“contratto di finanziamento al consumo con opzione di carta di credito” sulla base del quale la ha fondato la propria pretesa) non integra Controparte_2
un'ipotesi di mutatio libelli e di per sé non è stata fatta oggetto di contestazione specifica da controparte, che, piuttosto, ha contestato la novità
della questione relativa alla vessatorietà delle clausole nn. 19 e 20 del contratto posta dall'opponente in base alla disciplina consumeristica e l'applicazione al cliente del Codice del Consumo, trattandosi di normativa entrata in vigore successivamente alla stipulazione, nel 2004, del contratto di cui si discute.
Con riferimento a tali doglianze si impongono due precisazioni:
anzitutto, il finanziamento è stato stipulato in epoca antecedente all'entrata in vigore del Codice del Consumo, e quindi è assoggettato alla disciplina codicistica posta a tutela del consumatore e da lui invocata;
si tratta, in particolare, degli artt. 1469 bis, ter, quater e quinquies c.c., norme vigenti
ratione temporis, il cui contenuto è stato trasposto nel successivo Codice del
Consumo, senza alterarne il significato;
inoltre, non sussistono profili d'inammissibilità delle deduzioni formulate dall'appellante nel giudizio di primo grado, in quanto le norme poste a tutela del consumatore sono norme imperative e dispongono un regime d'inefficacia (art. 1469 quinquies cod.civ.) che può essere fatto oggetto di rilievo d'ufficio.
4.1. Inoltre, il Collegio osserva come non sia condivisibile l'affermazione del
Tribunale per cui <
generico>> dall'opponente. L'odierno appellante, in occasione della prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha esposto che, in ragione della propria qualità di consumatore, andrebbe applicata al contratto in questione la normativa consumeristica, deducendo la vessatorietà delle clausole nn. 19 e
20 del contratto, imponendo queste il pagamento di una somma a suo dire d'importo manifestamente eccessivo a titolo di interessi moratori e di penale,
non essendo esse state fatte oggetto di specifica trattativa tra i contraenti,
precisando come spettasse al professionista dimostrare tale aspetto, e come egli non sia stato posto nelle condizioni di conoscerle prima del momento della sottoscrizione del contratto.
5. Tali doglianze, riproposte dall'appellante nel presente grado, non sono utili a sostenere la tesi dell'appellante circa la vessatorietà delle clausole né a determinare l'accoglimento delle pretese da lui avanzate.
5.1. L'art. 19 del contratto, rubricato “il ritardo nei pagamenti e le spese”,
dispone che “Il ritardo nel pagamento di qualsiasi importo dovuto (ivi
incluse le somme di cui al successivo articolo) comporterà l'applicazione su
tali somme, senza bisogno di messa in mora, degli interessi di mora nella
misura massima del 2,5% per mese o frazione di mese e comunque non
superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della
conclusione del contratto. Il Cliente si impegna, inoltre, a rifondere a
le seguenti eventuali spese e commissioni massime: incasso CP_2
bollettino postale: € 2; incasso RID: € 3. Inoltre, il Cliente rimborserà a , a titolo di penale, le seguenti eventuali somme massime: insoluto CP_2
e ripresentazione RID: € 20; incasso effetti: € 10; richiamo effetti: 2%
dell'importo dell'effetto, oltre € 30 per commissione incasso e € 10 per
commissione insoluto;
sollecito epistolare (ciascuno): € 10; recupero
telefonico: fino al 10% del credito: (minimo) € 25; costituzione in mora: €
50; comunicazione di recesso: € 30; decadenza dal beneficio del termine: €
250; recupero esterno credito: fino al 20% del credito: (minimo) € 30. Fermo
quanto sopra, il Cliente si impegna in ogni caso, a rifondere a , CP_2
sempre a titolo di penale, ogni ulteriore spesa sostenuta per il recupero del
credito, anche in dipendenza delle eventuali azioni, giudiziarie e non, che
dovessero rendersi necessarie. È inoltre a carico del Cliente l'imposta di
bollo sul presente contratto nell'onere di legge (addebitata nella prima rata
del rimborso) ed ogni altro avere fiscale derivante dal contratto medesimo”.
La clausola n. 20 (in rubrica “La decadenza dal beneficio del termine e la
risoluzione del contratto”), così dispone: “Il mancato pagamento di almeno
due rate, ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali
previsti agli Art. 2), Art. 3), Art. 4), Art. 8), Art. 11) e Art. 16), ovvero il
verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., nonché l'infedele
dichiarazione circa i dati e le informazioni fornita da parte del Cliente e degli
eventuali coobbligati e garanti, comporta la facoltà per Plusvalore di
dichiarare senz'altro la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione
del contratto. In tal caso il Cliente dovrà rimborsare in un'unica soluzione,
entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, a insindacabile
scelta di Plusvalore: a) il capitale residuo, scaduto e a scadere, gli interessi e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e impagate e una penale
massima pari al 10% del capitale a scadere ovvero b) l'intero debito residuo
comprensivo di rate scadute, a scadere, inclusa la relativa quota interessi
che si ritiene acquisita a titolo di penale, incluse le eventuali somme dovute
ai sensi dell'Art. 19, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno. Il mancato
pagamento della predetta somma, dalla data della ricezione della
dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del
contratto decorreranno interessi di mora sull'intero capitale non pagato
nella misura prevista dall'art. 19”.
5.2. Premesso che l'art. 1469 ter co. 3 prevede che “Non sono vessatorie le
clausole che riproducono le disposizioni di legge”, l'art. 19 prevede il tasso degli interessi moratori nella misura del “2,5 per mese o frazione e comunque
non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della
conclusione del contratto”; è quindi prevista in tale articolo la cd. clausola di salvaguardia, per cui, in ogni caso, il tasso non può superare il limite stabilito dalla legge.
Sul tema, la Suprema Corte ha ritenuto che <
"di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del cd. "tasso soglia" antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della l. n.
108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della società
di leasing, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge;
pertanto, in caso di contestazione, spetterà alla società di leasing medesima, secondo le regole della responsabilità "ex contractu", l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto>> (Cass.
1344/2023).
Nel caso di specie, della circostanza per cui il tasso è di mora è stato applicato sempre in misura inferiore al tasso soglia dà atto lo stesso appellante,
precisando che “nel caso di specie, non si è messo in discussione il
superamento dei limiti di soglia e la conseguente nullità degli interessi
moratori per aver superato il tetto dell'usura”.
5.3. Peraltro, la Corte osserva che gli interessi di mora non sono assimilabili alla clausola penale, come affermato dalla costante giurisprudenza della
Suprema Corte: <
hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del cd. "tasso soglia" di cui alla l.
n. 108 del 1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la "reductio ad aequitatem" ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non già sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto>> (Cass. n. 5379/2023).
5.4. Del pari, per quanto concerne la clausola n. 20, anch'essa non può essere considerata vessatoria in quanto determinante uno squilibrio a carico del consumatore, avuto riguardo ai termini in cui è stata prevista:
“a) il capitale residuo, scaduto e a scadere, gli interessi e gli eventuali oneri
relativi alle rate scadute e impagate e una penale massima pari al 10% del
capitale a scadere ovvero b) l'intero debito residuo comprensivo di rate
scadute, a scadere, inclusa la relativa quota interessi che si ritiene acquisita
a titolo di penale, incluse le eventuali somme dovute ai sensi dell'Art. 19,
salvo il risarcimento dell'ulteriore danno”.
La clausola penale è quindi prevista in base a due alternative (misura massima del 10% del capitale residuo ovvero l'intero ammontare degli interessi sulle rate a scadere), e il richiamo alle ulteriori “eventuali somme
dovute ai sensi del precedente art. 19” deve intendersi riferito all'applicazione degli interessi moratori sul solo capitale.
5.5. In merito alle ulteriori questioni dedotte dall'appellante, il Collegio
precisa che entrambe le clausole, approvate per iscritto in base agli artt. 1341
e 1342 cod.civ. (“Dichiaro di approvare specificamente, ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. le seguenti clausole: … 19.
Ritardo nei pagamenti e spese;
20. Decadenza dal beneficio del termine e
risoluzione del contratto”), seppur redatte in caratteri di piccole dimensioni,
sono comunque leggibili e non è prevista l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
6. Appare, peraltro, in ogni caso dirimente che tali clausole non hanno trovato in concreto integrale applicazione sicché il tema della vessatorietà, oltre che infondato, non ha comunque incidenza sulla fondatezza della pretesa creditoria.
6.1. sin dalla prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha Controparte_2
allegato di aver agito per il pagamento del solo capitale (rate scadute e a scadere), degli interessi moratori e di una voce di spese per l'invio degli estratti conto, come specificato nell'analitico “prospetto riepilogativo del
credito” (doc. 2 prodotto con la citata memoria), chiarendo come
“…l'importo ingiunto sia composto per € 3.465,00 da rate scadute e
impagate, per € 6,62 da spese invio EC, oltre interessi di mora. Questi ultimi
sono stati calcolati per singolo anno sulla sola quota capitale delle rate
scadute, poiché gli interessi di mora non si sommano agli interessi
corrispettivi ma a questi si sostituiscono a partire dalla data di
inadempimento, secondo la formula (Capitale*Tasso*Tempo)/36500…”.
6.2. La Corte osserva come abbia adeguatamente esplicato Controparte_2
il criterio di quantificazione del proprio credito limitato alle sole somme dovute a titolo di rate scadute e a scadere, alle citate spese di invio dell'estratto conto, agli interessi di mora, questi ultimi applicati per il periodo di tempo in cui si è protratto l'inadempimento (derivando l'entità del relativo importo proprio dal pluriennale protratto inadempimento) e per un importo che si attesta non solo al di sotto della soglia massima prevista in contratto ma anche (circostanza pacifica) al di sotto del tasso soglia, nel rispetto della clausola di salvaguardia, come già precisato. Incombeva sull'appellante l'onere di contrastare le allegazioni e gli analitici conteggi prodotti da controparte.
6.3. Gli interessi di mora concretamente applicati non appaiono essere eccessivi e sproporzionati rispetto all'economia complessiva del rapporto, né
l'importo preteso a tale titolo determina uno squilibrio contrattuale, a fronte di un inadempimento che si è verificato allorquando il piano di rimborso aveva trovato attuazione per poco più della metà rispetto a quanto previsto
(n. 60 rate) e che si è protratto nel tempo (la somma ingiunta comprende gli interessi moratori calcolati fino al 19 settembre 2017).
La pretesa creditoria relativa al pagamento del tasso di mora è, del resto,
conforme alla previsione contenuta nell'art. 1224 c.c., in base al quale “Nelle
obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal
giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti
precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun
danno. Se prima della mora erano dovuti gli interessi in misura superiore a
quella legale gli interessi sono dovuti nella stessa misura”.
6. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata,
seppur con parziale diversa motivazione.
6.1. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della sola appellata costituita che si liquidano in conformità ai parametri minimi di liquidazione di cui al D.M. n.
147/2022 tenendo conto che il valore della causa è di poco superiore a quello iniziale dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00).
7.Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Mantova pubblicata in data 2 dicembre 2020 n. 678/2020;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del grado, che liquida in € 567,000 per la “fase di studio”, €
461,00 per la “fase introduttiva”, € 922,00 per la “fase di istruttoria/trattazione” ed € 956,00 per la “fase decisionale”.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 336/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 336/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 29 marzo 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 2
ottobre 2024
OGGETTO: d a
[...]
con il patrocinio dell'avv. Silvia Melara e Parte_1
CODICE: dall'avv. Lara De Agostini, quest'ultimo procuratore domiciliatario
140041 APPELLANTE
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Leonardo Blandino e Controparte_1
dell'avv. Emilio Molinari, quest'ultimo procuratore domiciliatario
APPELLATA
, Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova, in data 02 dicembre
2020, n. 678/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…ogni altra istanza rigettata
In via preliminare: revocare e/o dichiarare comunque invalido e/o inefficace e/o senza effetto il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di
Mantova n. 1543/2017 del 05/10/2017 R.G. n. 3400/2017;
In via principale: ritenuta la natura di consumatore del signor Pt_1
accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole 19 e 20, anche
[...]
d'ufficio, e per l'effetto, in applicazione della normativa previgente del codice civile e successivamente ai sensi dell'art. 36 Codice del Consumo,
dichiararne la inefficacia e/o la nullità delle stesse e dirsi così obbligato il signor al pagamento della diversa somma di € 3.139,50 a titolo di Pt_1
capitale ed interessi ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta congrua dalla Corte di Appello.
In via istruttoria: si chiede, se ritenuto necessario, disporre CTU contabile al fine di risolvere eventuali problemi di ordine tecnico/contabile.
Con vittoria di spese ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.
Oltre spese generali ed accessorie. Nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado disporsi la compensazione delle spese di lite anche nel secondo grado”.
Dell'appellata “contrariis rejectis, in ogni caso rigettare, poiché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. Parte_1
261/2020 del Tribunale di Mantova. Con vittoria di spese documentate e compenso agli avvocati patrocinanti determinato ai sensi del D.M. n.
55/2014, oltre al rimborso spese generali, IVA, CPA e successive spese occorrende, per entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. aveva stipulato con un contratto di Parte_1 Controparte_2
finanziamento per l'acquisto di un'autovettura per complessivi € 8.190,00,
impegnandosi a restituirli, oltre interessi, in n. 60 rate mensili di € 136,50
ciascuna; tuttavia, dopo aver versato n. 37 rate per totali € 5.050,50, aveva interrotto i pagamenti.
1.1. aveva, quindi, chiesto ed ottenuto l'emissione del Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 1543/2017 in data 05 ottobre 2017, recante l'importo di
€ 6.983,98, oltre interessi e spese di procedura a titolo di capitale ed interessi non corrisposti in forza del contratto predetto.
2. ha proposto, quindi, opposizione, chiedendo Parte_1
l'accertamento e la declaratoria di avvenuta prescrizione decennale del credito azionato.
2.1. La società, costituendosi in giudizio, ha rilevato l'insussistenza dei presupposti della prescrizione, chiedendo la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. ed il rigetto dell'opposizione.
2.2. Dopo la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, l'infruttuoso esperimento di un procedimento di mediazione e la concessione di termini per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., l'opponente ha modificato la propria domanda in occasione della prima memoria, chiedendo “…in via
principale revocare e/o dichiarare comunque invalido e/o inefficace e/o
senza effetto il decreto ingiuntivo… e/o, in ogni caso, accertata la
vessatorietà delle clausole nn. 19 e 20 del contratto di finanziamento,
condannare conseguentemente il signor al pagamento in favore di Pt_1
della somma di € 3.139,50 a titolo di capitale Controparte_2
più interessi, come sopra individuata, ovvero in quella minor o maggior
somma ritenuta congrua dal G.I…” ed evidenziando la propria natura di consumatore, oltre che l'eccessività della somma ingiunta.
2.3. L'opposta ha eccepito la novità della domanda e delle deduzioni svolte,
affermando la legittimità delle clausole predette, perché specificamente approvate per iscritto ex artt. 1341 e 1342 c.c., evidenziando l'inapplicabilità
del Codice del Consumo essendo entrato in vigore dopo la stipulazione del finanziamento.
2.4. Il Tribunale, considerati la natura, il valore della controversia e le condizioni personali delle parti, ha proposto, a fini transattivi, di conciliare la causa, invitando l'opponente a versare alla banca la somma di € 3.000,00
omnia, il contributo unificato per il ricorso monitorio (€ 120,00), anche mediante pagamento rateale, pagando la cifra iniziale di € 1.000,00.
2.5. Interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. in qualità di Controparte_1
cessionaria del credito azionato.
3. Non avendo avuto esito le proposte transattive, con sentenza n. 678/2020
pubblicata in data 02 dicembre 2020, il Tribunale di Mantova ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
3.1. In particolare (richiamando Cass. n. 2421/2006), ha ritenuto che,
incombendo sull'opponente l'onere di prendere posizione sui fatti fondanti la pretesa monitoria, in caso di mancato assolvimento di tale onere, i fatti incontestati si considerano non controversi, senza necessità di specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516/2010) ed ha evidenziato che nell'atto di citazione in opposizione è stato chiesto l'accertamento della prescrizione del credito, senza, però, contestare i fatti fondanti la pretesa monitoria, né
l'esistenza del finanziamento, l'erogazione delle somme ed il debito maturato.
3.2. Preso atto che con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c.
l'opponente ha abbandonato tale domanda, chiedendo che venga accertata la vessatorietà delle clausole n. 19 e 20 del contratto e chiedendo di esser condannato al pagamento della minor somma di € 3.139,50 a titolo di capitale oltre interessi, o altra minor somma, il Tribunale ha ritenuto tale domanda non sorretta da idonea prove, salva la formulazione di richiesta di CTU
contabile, poi rinunciata e comunque esplorativa.
3.3. Ha, poi, ritenuto generica la deduzione di vessatorietà di dette clausole,
in particolare della clausola n. 19, dedotta per manifesta eccessività delle somme ingiunte a titolo di “risarcimento, clausola penale o altro titolo”,
perché indimostrata, considerato che era onere dell'opponente allegare e provare le circostanze rilevanti per valutare l'eccessiva onerosità e avuto riguardo alle deduzioni svolte dall'opposta circa la legittimità del piano di ammortamento alla francese.
3.4. Infine, il Tribunale ha dato atto degli svariati tentativi dell'opponente di addivenire ad una soluzione transattiva, della formulazione da parte dell'opponente di una proposta economicamente molto vicina alle richieste dell'opposta, rimasta anch'essa senza esito positivo, ritenendo che ciò
giustificasse l'integrale compensazione delle spese.
4. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Parte_1
scorta di due motivi.
5. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame.
6. All'udienza del 22 settembre 2021, la Corte, dichiarata la contumacia della
, rigettata l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. e Controparte_2
rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 2 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con la concessione dei termini
ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, ha adempiuto al proprio onere probatorio, avendo precisato nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. la propria natura di consumatore, peraltro non contestata da controparte;
evidenzia che la controparte, nella memoria istruttoria, ha unicamente eccepito l'inapplicabilità del Codice del Consumo al caso di specie, perché entrato in vigore dopo la stipula del contratto di finanziamento.
A fronte di tale eccezione, parte appellante deduce di aver prontamente rilevato che il codice civile, già nel 1996, aveva introdotto agli artt. 1469 bis
e ss. disposizioni a tutela dei consumatori, recepite poi nel Codice del
Consumo, senza alterarne il significato.
Il Tribunale avrebbe errato nel non accertare la qualità in capo a sé di consumatore, impedendo così l'applicazione della normativa a tutela del contraente debole.
L'appellante rappresenta di non aver contestato la stipulazione del contratto né l'erogazione della somma, bensì l'ammontare del debito sin dalla prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. Espone che il contratto prevedeva il finanziamento della somma di € 6.800,00, oltre interessi per € 1.390,00, per un totale di € 8.190,00, e di aver versato n. 37 rate per totali € 5.050,50, di cui € 1.164,18 imputabili agli interessi, con un residuo dovuto a tale titolo di soli € 225,82. Tali importi si ricaverebbero dal piano di ammortamento allegato da controparte, dal quale si evincerebbe che la somma residua dovuta sarebbe principalmente imputabile al capitale, per € 2.913,68, oltre € 225,82
a titolo di interessi.
Circa il calcolo degli interessi di mora previsti dalla clausola n. 19, in base alla quale il tasso moratorio è pari al 2,5% mensile, evidenzia che si dovrebbe moltiplicare la rata mensile di € 136,50 per il tasso del 2,5%, ottenendo un risultato da moltiplicare per tutti i mesi in cui è perdurato l'inadempimento,
ossia dal 27 luglio 2007 ad oggi. Inoltre, dai documenti di controparte si evincerebbe l'indicazione di un ulteriore tasso moratorio del 7,85%, che andrebbe ad aggiungersi o sostituirsi a quello contrattuale.
Precisa che l'accoglimento della richiesta di CTU avanzata in primo grado,
peraltro poi rinunciata, non avrebbe comunque sopperito all'adempimento di alcun onere allegatorio o probatorio, deducendo di aver, sin dalla prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., calcolato l'ammontare dovuto alla creditrice,
distinguendo tra capitale, interessi e interessi di mora, fondando i propri calcoli sulla documentazione prodotta da controparte.
2. Con il secondo motivo l'appellante contesta la ritenuta genericità delle deduzioni relative alla natura vessatoria delle clausole nn. 19 e 20 del contratto, in particolare per quanto riguarda la clausola n. 19, deducendo di aver indicato le somme contestate, specie quelle addebitate a titolo di interessi moratori.
Espone di aver stipulato un contratto di finanziamento avente la forma di contratto di adesione, e che, in sede di sottoscrizione avvenuta presso il rivenditore dell'auto, nessuna clausola sarebbe stata spiegata e fatta oggetto di trattativa. Leggendo le clausole in esso contenute alla luce delle norme codicistiche e del Codice del Consumo, emergerebbe come queste abbiano determinato uno squilibrio in proprio danno.
Evidenzia che gli artt. 1341 e 1342 c.c. prevedono, per i contratti per adesione redatti su moduli e formulari, la necessità di una specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, altrimenti inefficaci, producendo esse uno squilibrio tra le parti, e che, con riferimento a tali clausole, il previgente art. 1469 ter co. 5 c.c. imponeva al professionista di provare l'avvenuta trattativa.
Successivamente, il Codice del Consumo ha distinto tra clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria e clausole nulle, anche a prescindere dalla sottoscrizione.
Al fine di valutare la vessatorietà, l'appellante ricorda che la tutela del consumatore a livello europeo risale alla direttiva europea 93/13/CEE, la quale si fonda sull'assunto che il consumatore versi in una condizione di inferiorità rispetto al professionista sia nelle trattative che nel grado di informazione, prevedendo così, all'art. 6 par. 1, la non vincolatività per i consumatori delle clausole abusive. Tale disposizione sarebbe imperativa ed avrebbe funzione di ripristinare l'equilibrio contrattuale, che, peraltro,
potrebbe essere ripristinato solamente mediante l'intervento di terzi.
Competerebbe quindi al Giudice, disponendo degli elementi di fatto e di diritto a ciò necessari, valutare d'ufficio la natura abusiva delle clausole ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva. In specie, il Tribunale
sarebbe stato in possesso di tutti gli elementi utili per svolgere la valutazione,
giungendo a dichiarare l'inefficacia, ex art. 1469 quinquies c.c., ovvero la nullità, ex art. 36 co. 2 lett. c del Codice del Consumo, delle clausole.
L'appellante precisa che la clausola n. 19, la quale dispone l'applicazione di un tasso moratorio del 2,5% per mese o frazione di mese, dunque pari al 30%
annuale, senza previa messa in mora, oltre all'applicazione di altri costi in relazione ai metodi di pagamento previsti in contratto, e la clausola n. 20,
disciplinante la decadenza dal beneficio del termine e le penali per la risoluzione del contratto per inadempimento, contrasterebbero con una serie di norme poste a tutela del consumatore. In particolare, con: l'art. 33 co. 2
lett. f) del Codice del Consumo, che presume la vessatorietà, quindi la nullità
fino a prova contraria, delle clausole che impongono al consumatore, in caso di inadempimento o ritardato adempimento, il pagamento di una somma a titolo risarcitorio, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo;
la lett. l) dell'art. 33 predetto, riguardante l'adesione del consumatore a clausole a lui ignote prima della conclusione del contratto;
l'art. 36 co. 2 lett. c) che sancisce la nullità di clausole che, pur se sottoscritte o fatte oggetto di trattativa, determinano l'adesione del consumatore a clausole a lui sconosciute prima della conclusione del contratto. In base al co. 3, tale nullità opera solo a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio.
L'appellante deduce che le clausole 19 e 20 presenterebbero i caratteri della vessatorietà e di non aver avuto gli strumenti per valutarne il contenuto tecnico: egli avrebbe dovuto essere posto nelle condizioni di conoscerle,
concordarne la previsione e manifestare la propria volontà sia costitutiva che adesiva, non essendo sufficiente la mera conoscibilità delle stesse.
La vessatorietà si sarebbe manifestata sotto diversi profili.
Anzitutto, gli interessi moratori sarebbero stati previsti nella misura del 2,5%
per mese o frazione di mese, ed il Tribunale, per valutarli, avrebbe dovuto considerare il tasso Euribor, nel mese di giugno 2004 pari all'1,98% ed il tasso BCE, pari al 2% mensile;
gli interessi moratori sarebbero di 22 punti superiori rispetto all'interesse convenzionale e sarebbero pattuiti in una clausola quasi illeggibile.
Anche l'individuazione del costo per l'inadempimento non sarebbe chiara:
l'intermediario avrebbe unilateralmente fissato la penale, da aggiungersi agli interessi di mora e gli elementi necessari per determinare l'importo dovuto in caso di ritardo nei pagamenti e di risoluzione del contratto, sarebbero complessi. Riguardo il primo aspetto, la controparte avrebbe arbitrariamente deciso se e in che misura applicare la penale, creando uno squilibrio contrattuale e violando il divieto di imporre una penale eccesiva;
riguardo al secondo, le condizioni generali di contratto impedirebbero di determinare agevolmente le penali da ritardo e per l'inadempimento.
Le due clausole, inoltre, contrasterebbero con l'art. 1469 quater c.c. e con l'art. 35 co. 1 del Codice del Consumo, relativo alla chiarezza e alla comprensibilità delle clausole: nella specie vi sarebbe un difetto di trasparenza, determinante la vessatorietà e quindi l'inefficacia delle clausole redatte in modo non chiaro e incomprensibile.
Controparte non avrebbe fornito elementi volti a contrastare la tesi della vessatorietà della clausola n. 19 e, in ogni caso, la clausola relativa al pagamento di interessi moratori per inadempimento o ritardo nel versamento delle rate, prevista in un contratto di prestito al consumo, dovrebbe essere qualificata come clausola penale e sarebbe abusiva ed inefficace, perché
presumibilmente vessatoria e soggetta all'art. 33 co. 2 lett. f) del Codice del
Consumo, a meno che il professionista non provi che la stessa è stata oggetto di specifica trattativa, non essendo nemmeno sufficiente la sola doppia sottoscrizione.
Il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la vessatorietà della clausola n. 19
anche a fronte della previsione di spese accessorie, che avrebbero determinato costi eccessivi e concorso a determinare in maniera non trasparente un tasso di interesse effettivo superiore a quanto previsto.
Parimenti, anche la clausola n. 20 avrebbe dovuto essere dichiarata vessatoria, prevedendo penali e interessi moratori ulteriori a quanto previsto dalla clausola n. 19.
Controparte si sarebbe limitata a contrastare la natura vessatoria, deducendo di aver applicato un piano di ammortamento alla francese e che la clausola n.
19 costituirebbe una mera “clausola di salvaguardia”, senza dedurre alcunché
circa il superamento della soglia usura e la nullità degli interessi di mora.
3. La Corte ritiene di trattare congiuntamente i suesposti motivi di gravame,
che si reputano infondati.
4. Sono circostanze pacifiche:
la stipulazione tra le parti, nel giugno 2004, di un contratto di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura per la complessiva somma di € 8.190,00, di cui € 6.800,00 a titolo di capitale ed € 1.390,00 a titolo di interessi, da corrispondere in n. 60 rate di € 136,50 ciascuna;
l'inadempimento del a seguito del quale ha agito in Pt_1 Controparte_2
via monitoria per ottenere il pagamento della “somma di 6.983,98 oltre
interessi di mora come da contratto”;
la qualità di consumatore di quest'ultimo, enunciata sin dal primo grado di giudizio, in occasione della prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
A tal proposito, va precisato che la deduzione della qualità di consumatore da parte dell'opponente (del resto rilevabile anche dal contenuto del
“contratto di finanziamento al consumo con opzione di carta di credito” sulla base del quale la ha fondato la propria pretesa) non integra Controparte_2
un'ipotesi di mutatio libelli e di per sé non è stata fatta oggetto di contestazione specifica da controparte, che, piuttosto, ha contestato la novità
della questione relativa alla vessatorietà delle clausole nn. 19 e 20 del contratto posta dall'opponente in base alla disciplina consumeristica e l'applicazione al cliente del Codice del Consumo, trattandosi di normativa entrata in vigore successivamente alla stipulazione, nel 2004, del contratto di cui si discute.
Con riferimento a tali doglianze si impongono due precisazioni:
anzitutto, il finanziamento è stato stipulato in epoca antecedente all'entrata in vigore del Codice del Consumo, e quindi è assoggettato alla disciplina codicistica posta a tutela del consumatore e da lui invocata;
si tratta, in particolare, degli artt. 1469 bis, ter, quater e quinquies c.c., norme vigenti
ratione temporis, il cui contenuto è stato trasposto nel successivo Codice del
Consumo, senza alterarne il significato;
inoltre, non sussistono profili d'inammissibilità delle deduzioni formulate dall'appellante nel giudizio di primo grado, in quanto le norme poste a tutela del consumatore sono norme imperative e dispongono un regime d'inefficacia (art. 1469 quinquies cod.civ.) che può essere fatto oggetto di rilievo d'ufficio.
4.1. Inoltre, il Collegio osserva come non sia condivisibile l'affermazione del
Tribunale per cui <
generico>> dall'opponente. L'odierno appellante, in occasione della prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha esposto che, in ragione della propria qualità di consumatore, andrebbe applicata al contratto in questione la normativa consumeristica, deducendo la vessatorietà delle clausole nn. 19 e
20 del contratto, imponendo queste il pagamento di una somma a suo dire d'importo manifestamente eccessivo a titolo di interessi moratori e di penale,
non essendo esse state fatte oggetto di specifica trattativa tra i contraenti,
precisando come spettasse al professionista dimostrare tale aspetto, e come egli non sia stato posto nelle condizioni di conoscerle prima del momento della sottoscrizione del contratto.
5. Tali doglianze, riproposte dall'appellante nel presente grado, non sono utili a sostenere la tesi dell'appellante circa la vessatorietà delle clausole né a determinare l'accoglimento delle pretese da lui avanzate.
5.1. L'art. 19 del contratto, rubricato “il ritardo nei pagamenti e le spese”,
dispone che “Il ritardo nel pagamento di qualsiasi importo dovuto (ivi
incluse le somme di cui al successivo articolo) comporterà l'applicazione su
tali somme, senza bisogno di messa in mora, degli interessi di mora nella
misura massima del 2,5% per mese o frazione di mese e comunque non
superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della
conclusione del contratto. Il Cliente si impegna, inoltre, a rifondere a
le seguenti eventuali spese e commissioni massime: incasso CP_2
bollettino postale: € 2; incasso RID: € 3. Inoltre, il Cliente rimborserà a , a titolo di penale, le seguenti eventuali somme massime: insoluto CP_2
e ripresentazione RID: € 20; incasso effetti: € 10; richiamo effetti: 2%
dell'importo dell'effetto, oltre € 30 per commissione incasso e € 10 per
commissione insoluto;
sollecito epistolare (ciascuno): € 10; recupero
telefonico: fino al 10% del credito: (minimo) € 25; costituzione in mora: €
50; comunicazione di recesso: € 30; decadenza dal beneficio del termine: €
250; recupero esterno credito: fino al 20% del credito: (minimo) € 30. Fermo
quanto sopra, il Cliente si impegna in ogni caso, a rifondere a , CP_2
sempre a titolo di penale, ogni ulteriore spesa sostenuta per il recupero del
credito, anche in dipendenza delle eventuali azioni, giudiziarie e non, che
dovessero rendersi necessarie. È inoltre a carico del Cliente l'imposta di
bollo sul presente contratto nell'onere di legge (addebitata nella prima rata
del rimborso) ed ogni altro avere fiscale derivante dal contratto medesimo”.
La clausola n. 20 (in rubrica “La decadenza dal beneficio del termine e la
risoluzione del contratto”), così dispone: “Il mancato pagamento di almeno
due rate, ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali
previsti agli Art. 2), Art. 3), Art. 4), Art. 8), Art. 11) e Art. 16), ovvero il
verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., nonché l'infedele
dichiarazione circa i dati e le informazioni fornita da parte del Cliente e degli
eventuali coobbligati e garanti, comporta la facoltà per Plusvalore di
dichiarare senz'altro la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione
del contratto. In tal caso il Cliente dovrà rimborsare in un'unica soluzione,
entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, a insindacabile
scelta di Plusvalore: a) il capitale residuo, scaduto e a scadere, gli interessi e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e impagate e una penale
massima pari al 10% del capitale a scadere ovvero b) l'intero debito residuo
comprensivo di rate scadute, a scadere, inclusa la relativa quota interessi
che si ritiene acquisita a titolo di penale, incluse le eventuali somme dovute
ai sensi dell'Art. 19, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno. Il mancato
pagamento della predetta somma, dalla data della ricezione della
dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del
contratto decorreranno interessi di mora sull'intero capitale non pagato
nella misura prevista dall'art. 19”.
5.2. Premesso che l'art. 1469 ter co. 3 prevede che “Non sono vessatorie le
clausole che riproducono le disposizioni di legge”, l'art. 19 prevede il tasso degli interessi moratori nella misura del “2,5 per mese o frazione e comunque
non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della
conclusione del contratto”; è quindi prevista in tale articolo la cd. clausola di salvaguardia, per cui, in ogni caso, il tasso non può superare il limite stabilito dalla legge.
Sul tema, la Suprema Corte ha ritenuto che <
"di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del cd. "tasso soglia" antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della l. n.
108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della società
di leasing, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge;
pertanto, in caso di contestazione, spetterà alla società di leasing medesima, secondo le regole della responsabilità "ex contractu", l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto>> (Cass.
1344/2023).
Nel caso di specie, della circostanza per cui il tasso è di mora è stato applicato sempre in misura inferiore al tasso soglia dà atto lo stesso appellante,
precisando che “nel caso di specie, non si è messo in discussione il
superamento dei limiti di soglia e la conseguente nullità degli interessi
moratori per aver superato il tetto dell'usura”.
5.3. Peraltro, la Corte osserva che gli interessi di mora non sono assimilabili alla clausola penale, come affermato dalla costante giurisprudenza della
Suprema Corte: <
hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del cd. "tasso soglia" di cui alla l.
n. 108 del 1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la "reductio ad aequitatem" ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non già sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto>> (Cass. n. 5379/2023).
5.4. Del pari, per quanto concerne la clausola n. 20, anch'essa non può essere considerata vessatoria in quanto determinante uno squilibrio a carico del consumatore, avuto riguardo ai termini in cui è stata prevista:
“a) il capitale residuo, scaduto e a scadere, gli interessi e gli eventuali oneri
relativi alle rate scadute e impagate e una penale massima pari al 10% del
capitale a scadere ovvero b) l'intero debito residuo comprensivo di rate
scadute, a scadere, inclusa la relativa quota interessi che si ritiene acquisita
a titolo di penale, incluse le eventuali somme dovute ai sensi dell'Art. 19,
salvo il risarcimento dell'ulteriore danno”.
La clausola penale è quindi prevista in base a due alternative (misura massima del 10% del capitale residuo ovvero l'intero ammontare degli interessi sulle rate a scadere), e il richiamo alle ulteriori “eventuali somme
dovute ai sensi del precedente art. 19” deve intendersi riferito all'applicazione degli interessi moratori sul solo capitale.
5.5. In merito alle ulteriori questioni dedotte dall'appellante, il Collegio
precisa che entrambe le clausole, approvate per iscritto in base agli artt. 1341
e 1342 cod.civ. (“Dichiaro di approvare specificamente, ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. le seguenti clausole: … 19.
Ritardo nei pagamenti e spese;
20. Decadenza dal beneficio del termine e
risoluzione del contratto”), seppur redatte in caratteri di piccole dimensioni,
sono comunque leggibili e non è prevista l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
6. Appare, peraltro, in ogni caso dirimente che tali clausole non hanno trovato in concreto integrale applicazione sicché il tema della vessatorietà, oltre che infondato, non ha comunque incidenza sulla fondatezza della pretesa creditoria.
6.1. sin dalla prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha Controparte_2
allegato di aver agito per il pagamento del solo capitale (rate scadute e a scadere), degli interessi moratori e di una voce di spese per l'invio degli estratti conto, come specificato nell'analitico “prospetto riepilogativo del
credito” (doc. 2 prodotto con la citata memoria), chiarendo come
“…l'importo ingiunto sia composto per € 3.465,00 da rate scadute e
impagate, per € 6,62 da spese invio EC, oltre interessi di mora. Questi ultimi
sono stati calcolati per singolo anno sulla sola quota capitale delle rate
scadute, poiché gli interessi di mora non si sommano agli interessi
corrispettivi ma a questi si sostituiscono a partire dalla data di
inadempimento, secondo la formula (Capitale*Tasso*Tempo)/36500…”.
6.2. La Corte osserva come abbia adeguatamente esplicato Controparte_2
il criterio di quantificazione del proprio credito limitato alle sole somme dovute a titolo di rate scadute e a scadere, alle citate spese di invio dell'estratto conto, agli interessi di mora, questi ultimi applicati per il periodo di tempo in cui si è protratto l'inadempimento (derivando l'entità del relativo importo proprio dal pluriennale protratto inadempimento) e per un importo che si attesta non solo al di sotto della soglia massima prevista in contratto ma anche (circostanza pacifica) al di sotto del tasso soglia, nel rispetto della clausola di salvaguardia, come già precisato. Incombeva sull'appellante l'onere di contrastare le allegazioni e gli analitici conteggi prodotti da controparte.
6.3. Gli interessi di mora concretamente applicati non appaiono essere eccessivi e sproporzionati rispetto all'economia complessiva del rapporto, né
l'importo preteso a tale titolo determina uno squilibrio contrattuale, a fronte di un inadempimento che si è verificato allorquando il piano di rimborso aveva trovato attuazione per poco più della metà rispetto a quanto previsto
(n. 60 rate) e che si è protratto nel tempo (la somma ingiunta comprende gli interessi moratori calcolati fino al 19 settembre 2017).
La pretesa creditoria relativa al pagamento del tasso di mora è, del resto,
conforme alla previsione contenuta nell'art. 1224 c.c., in base al quale “Nelle
obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal
giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti
precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun
danno. Se prima della mora erano dovuti gli interessi in misura superiore a
quella legale gli interessi sono dovuti nella stessa misura”.
6. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata,
seppur con parziale diversa motivazione.
6.1. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della sola appellata costituita che si liquidano in conformità ai parametri minimi di liquidazione di cui al D.M. n.
147/2022 tenendo conto che il valore della causa è di poco superiore a quello iniziale dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00).
7.Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Mantova pubblicata in data 2 dicembre 2020 n. 678/2020;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del grado, che liquida in € 567,000 per la “fase di studio”, €
461,00 per la “fase introduttiva”, € 922,00 per la “fase di istruttoria/trattazione” ed € 956,00 per la “fase decisionale”.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli