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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 21/10/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 812 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. CASALI DANIELA;
matrimonio celebrato in CESENATICO il 18/08/2017 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto l'intervento del p.m.1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto
2. La casa coniugale posta in Cesenatico (FC) alla Via Antonio da Noli n. 14/A, condotta in locazione dalla sig.ra - dalla quale il sig. Controparte_1 Parte_1 si è già trasferito - viene assegnata alla sig.ra con i beni e gli arredi ivi CP_1 contenuti, che la continuerà ad abitare insieme alla figlia minore Per_1
3. La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_2 genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
4. Il sig. a titolo di concorso nel mantenimento della figlia Parte_1
verserà alla sig.ra , mediante bonifico bancario sul conto Per_1 Controparte_1 corrente a lei intestato, la somma complessiva di €. 150,00 mensili, anticipatamente entro il 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento nella misura del 40% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo i termini e le modalità di cui all'art. 15 del Protocollo di Intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27 luglio 2016, che predispone uno schema disciplina delle spese straordinarie o di quel successivo Protocollo aggiornato che lo sostituirà.
5. Il sig. potrà vedere la figlia ogni qualvolta la minore stessa lo Parte_1 desideri e, in ogni caso - salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori stessi, tenendo conto del preminente interesse della figlia - trascorrerà con la minore:
- un pomeriggio la settimana, nella giornata di mercoledì, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 con prelievo e riaccompagnamento della minore presso la casa della madre.
per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
2 Il padre, inoltre, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore:
- i fine settimana alternati dalle ore 18.00 del sabato alle ore 18.00 della domenica prelevandola e riaccompagnandola presso la casa della madre;
- per 10 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- per 5 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o Capodanno;
- per 3 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
6. L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra . Controparte_1
7. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento o alimentare.
8. L'autovettura marca Mercedes Classe A, targata CK936WC, già di proprietà del sig. ma in uso esclusivo alla sig.ra , rimane Parte_1 Controparte_1 nella disponibilità esclusiva della medesima.
9. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia.
Spese compensate, come da accordo.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CESENATICO (Anno 2017 al n. 24, Parte I).
Forlì, 21/10/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo
1
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. CASALI DANIELA;
matrimonio celebrato in CESENATICO il 18/08/2017 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto l'intervento del p.m.1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto
2. La casa coniugale posta in Cesenatico (FC) alla Via Antonio da Noli n. 14/A, condotta in locazione dalla sig.ra - dalla quale il sig. Controparte_1 Parte_1 si è già trasferito - viene assegnata alla sig.ra con i beni e gli arredi ivi CP_1 contenuti, che la continuerà ad abitare insieme alla figlia minore Per_1
3. La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_2 genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
4. Il sig. a titolo di concorso nel mantenimento della figlia Parte_1
verserà alla sig.ra , mediante bonifico bancario sul conto Per_1 Controparte_1 corrente a lei intestato, la somma complessiva di €. 150,00 mensili, anticipatamente entro il 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento nella misura del 40% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo i termini e le modalità di cui all'art. 15 del Protocollo di Intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27 luglio 2016, che predispone uno schema disciplina delle spese straordinarie o di quel successivo Protocollo aggiornato che lo sostituirà.
5. Il sig. potrà vedere la figlia ogni qualvolta la minore stessa lo Parte_1 desideri e, in ogni caso - salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori stessi, tenendo conto del preminente interesse della figlia - trascorrerà con la minore:
- un pomeriggio la settimana, nella giornata di mercoledì, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 con prelievo e riaccompagnamento della minore presso la casa della madre.
per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
2 Il padre, inoltre, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore:
- i fine settimana alternati dalle ore 18.00 del sabato alle ore 18.00 della domenica prelevandola e riaccompagnandola presso la casa della madre;
- per 10 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- per 5 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o Capodanno;
- per 3 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
6. L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra . Controparte_1
7. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento o alimentare.
8. L'autovettura marca Mercedes Classe A, targata CK936WC, già di proprietà del sig. ma in uso esclusivo alla sig.ra , rimane Parte_1 Controparte_1 nella disponibilità esclusiva della medesima.
9. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia.
Spese compensate, come da accordo.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CESENATICO (Anno 2017 al n. 24, Parte I).
Forlì, 21/10/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo
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