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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/12/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5376 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: pensione di reversibilità,
TRA
, elettivamente domiciliata in Benevento, via Enzo Marmorale, 32, presso Parte_1 lo studio degli avv. Cosimo Marcellino e Vincenzo Collarile, che la rappresentano e difendono giusta procura alla liti in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale delle
[...]
Milizie, 1, presso lo studio del prof. avv. Federico Ghera, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione, RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/12/2024 la ricorrente ha esposto di essere vedova del dott. Per_1
, deceduto il 22 marzo 2023, titolare di posizione previdenziale;
di avere inviato,
[...] CP_1 in data 30/01/2024, domanda di pensione per il coniuge del medico deceduto;
che in riscontro a tale domanda l' le aveva comunicato l'esistenza di una morosità contributiva pari a € CP_1
12.629,61 relativa al periodo 2014-2021, invitandola a sanarla;
che i contributi richiesti per gli anni 2014-2018 erano prescritti, mentre erano dovuti quelli per gli anni 2019-2021, per il minor importo di € 3.744,52. Tanto premesso in fatto, ha adìto il giudice del lavoro al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. Preliminarmente, accertare e dichiarare che la sig.ra ha diritto a Parte_1 ricevere la pensione a superstite del coniuge dott. ;
2. Accertare e dichiarare che Persona_1 quanto rilevato a carico della Quota A del Fondo di Previdenza Generale e cioè una morosità contributiva pari ad Euro 12.629,61, comprensiva sia delle quote insolute che dei maggiori oneri derivanti dal mancato versamento contributivo per gli anni 2014/2021, è del tutto errata;
3. accertare e dichiarare che i contributi relativi agli anni 2014/2018 sono da ritenersi prescritti non sussistendo la presunzione di conoscenza del destinatario dell'atto;
4. accertare e dichiarare la sussistenza dei soli contributi relativi agli anni 2019/2021, per un importo pari ad Euro 3.744,52 dovuto dalla sig.ra all' al fine di regolarizzare la posizione contributiva del de Pt_1 CP_1 cuius;
5. dichiarare l'esistenza di una compensazione parziale della morosità contributiva con tutti gli arretrati di pensione maturati dal 01.04.2023 al 31.07.2024, ivi compresa la restituzione dei contributi dovuti a carico della Gestione medici di Medicina generale, per un totale di Euro 3.869,94”; con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi.
1 Si è ritualmente costituita la , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1 infondato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La ricorrente è vedova del dott. , deceduto il 22/03/2023. Persona_1
In questa sede, agisce per vedersi riconosciuto il diritto alla pensione ai superstiti richiesta con domanda del 30/01/2024, allo stato non accolta in quanto l'ente, ricevuta la domanda di pensione, ha verificato l'esistenza a carico della “quota A” del Fondo di una morosità contributiva pari a € 12.629,61 per gli anni dal 2014 al 2021. L'art. 24 del Regolamento Fondo di Previdenza Generale dell' prevede che “Ai superstiti CP_1 dell'iscritto deceduto in costanza di contribuzione al Fondo e dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, spetta una aliquota della pensione, determinata ai sensi del precedente art. 20, che sarebbe spettata all'iscritto stesso ove fosse diventato totalmente e permanentemente inabile al momento del decesso. Ai superstiti dell'iscritto già pensionato del Fondo spetta una aliquota della pensione in godimento all'atto del decesso”. L'aliquota spettante al coniuge superstite, che non concorra con alcun figlio avente diritto, è pari al 70% della predetta pensione.
Occorre, però, considerare che, come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, in difetto di esplicite norme di legge o di legittima fonte secondaria che eccezionalmente dispongano in senso contrario, non trova applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo (e, segnatamente, libero professionista, come nella specie) ed ente previdenziale;
con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni. Né tale diversità di trattamento tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi si pone in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3
Cost.), anche sotto il profilo della ragionevolezza, in considerazione della diversità di situazioni esistente tra lavoratore subordinato, al quale non possono essere imputate omissioni contributive del datore di lavoro, e lavoratore autonomo, che subisce soltanto le conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento di obbligazioni contributive a proprio carico (in questo senso v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7602 del 15/05/2003, Sez. L, Sentenza n. 11869 del 16/11/1995, e, con specifico riferimento a libero professionista, Cass. Sez. L, Sentenza n. 23164 del 07/11/2007; Sez. L,
Sentenza n. 6340 del 24/03/2005; Sez. L, Sentenza n. 18720 del 16/09/2004, Sez. L, Sentenza n.
9525 del 01/07/2002; i medesimi principi sono stati anche recentemente riaffermati: v. Cass. Sez.
L, Sentenza n. 15643 del 14/06/2018, Cass. Sez. L, Sentenza n. 9865 del 09/04/2019). La regolarità della posizione contributiva del libero professionista rappresenta, dunque, un presupposto necessario per l'insorgere del diritto alla prestazione previdenziale. In tal senso depone anche il tenore testuale del Regolamento, che all'art. 18 (Requisiti e misura della pensione ordinaria di vecchiaia) subordina l'accesso a pensione alla condizione che l'iscritto sia “in regola con il versamento dei contributi previdenziali obbligatori dovuti al Fondo o con le rateazioni concesse secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione”. Se la effettiva contribuzione – e dunque la regolarità contributiva – è un requisito per la stessa maturazione del diritto a pensione, deve escludersi che possa, allo stato, dichiararsi il diritto dell'istante a ricevere la pensione a superstite del coniuge dott. (punto 1 delle Persona_1 conclusioni del ricorso) e anche possa dichiararsi “l'esistenza di una compensazione parziale della morosità contributiva con tutti gli arretrati di pensione maturati dal 01.04.2023 al 31.07.2024, ivi compresa la restituzione dei contributi dovuti a carico della Gestione medici di Medicina generale, per un totale di Euro 3.869,94” (punto 5 delle conclusioni). Ed invero, il diritto alla pensione indiretta presuppone il possesso dei requisiti (amministrativi, contributivi ed anagrafici) per la pensione da parte del de cuius. Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità, “il trattamento pensionistico indiretto del superstite, pur restando autonomo, trae le sue condizioni di maturazione dalla posizione assicurativa del dante causa,
2 costituendo la morte dell'assicurato uno dei requisiti soggettivi richiesti per il conseguimento della pensione indiretta. Come ricordato da Cass. Sez. L, Sentenza n. 3519 del 27/04/1990 (Rv. 466859
- 01), nel vigente sistema previdenziale i tre rischi della vecchiaia, della invalidità e della morte dell'assicurato o del pensionato sono conglobati in un'unica forma assicurativa e il versamento dell'unitaria contribuzione sopperisce contemporaneamente, oltre che alla pensione di vecchiaia e di invalidità, anche a quella per i superstiti (pensione indiretta), il cui diritto, condizionato al verificarsi del decesso dell'assicurato, matura parallelamente e insieme al diritto alle altre pensioni e sotto gli stessi presupposti (vedi in questo senso Cass. 8 gennaio 1980, n. 157; Cass. 23 giugno 1971, n. 1994; Cass. 1° giugno 1965, n. 1171). … In linea con tali pronunce da ultimo richiamate, deve rilevarsi, invero, che la regola dell'automatismo delle prestazioni non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi, e che per essi, finché non sono pagati i contributi nella misura prevista dalla legge, non matura il diritto alla pensione, così come correlativamente non matura in capo al familiare il diritto alla pensione indiretta” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15294 del 31/05/2024).
Nella fattispecie è del tutto pacifico che sulla posizione previdenziale del dott. sussista Per_1 una situazione di irregolarità contributiva non sanata.
La ricorrente chiede, poi, accertarsi che parte dei contributi omessi di cui alla nota del CP_1
26/06/2024 sono prescritti (specificamente, quelli afferenti alle annualità 2014-2018), sicché l'importo da lei dovuto per regolarizzare la posizione contributiva è pari al minor importo di € 3.744,52.
Va premesso che, nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.
Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) – poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi –, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio.
Va escluso, pertanto, il diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione alla per il periodo coperto da prescrizione, senza Pt_2 che possa rilevare l'eventuale inerzia della stessa nel provvedere al recupero delle somme Pt_2 corrispondenti alle contribuzioni: il credito contributivo ha una sua esistenza autonoma, che prescinde dalla richiesta di adempimento fattane dall'ente previdenziale, ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto (o, comunque, l'attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto, momento dal quale decorre il relativo termine prescrizionale (cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 21830 del 15/10/2014, nei confronti della Parte_3
conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9865 del 09/04/2019, nei confronti di
[...]
). CP_2
Nella fattispecie, la ricorrente riconosce come primo atto interruttivo la nota prot. n. 20091 del 6/02/2023, notificata a mezzo racc. a.r. il 20/03/2023 (doc. 5 ), e deduce che sarebbero, CP_1 pertanto, prescritti i contributi richiesti per le annualità dal 2014 al 2018.
Risulta dalla documentazione agli atti che con una precedente richiesta prot. n. 4008 del 16/01/2018 l'ente ha chiesto il versamento dei contributi omessi per gli anni 2014-2017 (doc. 3
). CP_1
La richiesta è stata inviata con raccomandata a.r. regolarmente recapitata il 31/01/2018 presso l'indirizzo di residenza del dott. in Pescopagano (PZ), via Nazionale. Per_1
La ricorrente deduce l'inidoneità della missiva a costituire un valido atto interruttivo, in quanto la consegna è avvenuta a mani di un soggetto estraneo al nucleo familiare del destinatario, non autorizzato a ricevere la corrispondenza del de cuius e del quale non è indicata la qualità sull'avviso di ricevimento.
3 La disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, di guisa che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione
(Cass. 6 giugno 2012, n. 9111, ord. 3 marzo 2014 n. 4895).
La presunzione di conoscenza delle dichiarazioni altrui da parte del destinatario, posta dall'art. 1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale. Incombe, pertanto, sullo stesso destinatario l'onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza medesima, deducendo e provando un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà che gli abbia impedito di avere conoscenza della dichiarazione medesima (v. Cass. 4 giugno 2002, n. 8073, Cass. 16 gennaio 2006, n. 758, in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di una raccomandata ricevuta all'indirizzo del destinatario, aveva ritenuto irrilevante che la firma della persona che materialmente aveva ricevuto la copia dell'atto fosse illeggibile).
Ancora, in base al disposto di cui all'art. 1335 c.c., applicabile in materia di comunicazioni di atti recettizi anche al di fuori dell'ambito contrattuale, ove il documento non venga consegnato al destinatario personalmente, la presunzione di conoscenza può aversi quando la consegna sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, tranne che costui non provi di essere stato, senza sua colpa, nella impossibilità di averne notizia. Per indirizzo, al fine della presunzione di conoscenza dell'atto che vi perviene, deve considerarsi il luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio), o per normale frequenza (per l'esplicazione dell'attività lavorativa), o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di "dominio" e "controllo" del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del relativo contenuto (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 773 del 20/01/2003; Sez. L, Sentenza n. 15696 del 13/12/2000; Sez. L, Sentenza n. 4525 del 05/05/1999; Cass. 13 maggio 1988, n. 10564).
A fronte del regolare recapito delle raccomandate presso l'indirizzo di residenza, sono del tutto irrilevanti l'identità della persona che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, la sua relazione con il destinatario e la mera circostanza formale della sua non appartenenza allo stato di famiglia di quest'ultimo. Non è, viceversa, pertinente il richiamo alla normativa codicistica e alla giurisprudenza in materia di notificazioni, trattandosi di una raccomandata ordinaria. In proposito, si rammenta che, “Per l'atto di messa in mora, che è un atto stragiudiziale, non è richiesto, all'infuori della scrittura, alcun rigore di forme e, in particolare, ai fini della interruzione della prescrizione, non sono previste modalità particolari di trasmissione, essendo solo sufficiente che l'atto, contenente l'intimazione di pagamento, pervenga nella sfera di conoscenza del debitore” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12078 del 18/08/2003). Ancora, “L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13651 del 13/06/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10058 del 27/04/2010).
Ne discende, avendo la ricorrente contestato la valida interruzione della prescrizione sulla sola base del dato formale dell'estraneità della sig.ra , che ha sottoscritto l'avviso di Parte_4 ricevimento, allo stato di famiglia del dott. , che la raccomandata regolarmente recapitata Per_1 all'indirizzo di quest'ultimo deve ritenersi regolarmente pervenuta nella sua sfera di conoscenza.
4 Successivamente, l' ha inviato al medesimo indirizzo la nota prot. n. 22104 CP_1 dell'1/02/2022, di richiesta dei contributi omessi dal 2014 al 2021, non consegnata per assenza del destinatario in data 11/03/2022 e restituita al mittente per compiuta giacenza il 14/04/2022. Sul punto va precisato che “se è vero che per ritenere sussistente, ex art. 1335 c.c., la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, della dichiarazione a questo diretta è necessaria e sufficiente la prova che la dichiarazione stessa sia pervenuta all'indirizzo del destinatario, tale momento, ove la comunicazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi” (quali il momento in cui la lettera sia stata ritirata o dal compiersi della giacenza;
cfr. Cass. Sez. 2, Sent. n. 23396 del 06/10/2017, in materia condominiale, e l'ulteriore giurisprudenza ivi richiamata). Infine, è stata recapitata la nota prot. n. 20091 del 6/02/2023, la cui corretta ricezione è pacifica. Tenuto conto degli atti interruttivi documentati, dunque, non vi sono contributi prescritti.
Ne discende il rigetto del ricorso. Le spese di lite si compensano, in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Benevento, 17 dicembre 2025.
Il Giudice Cecilia Angela Ilaria Cassinari
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5376 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: pensione di reversibilità,
TRA
, elettivamente domiciliata in Benevento, via Enzo Marmorale, 32, presso Parte_1 lo studio degli avv. Cosimo Marcellino e Vincenzo Collarile, che la rappresentano e difendono giusta procura alla liti in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale delle
[...]
Milizie, 1, presso lo studio del prof. avv. Federico Ghera, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione, RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/12/2024 la ricorrente ha esposto di essere vedova del dott. Per_1
, deceduto il 22 marzo 2023, titolare di posizione previdenziale;
di avere inviato,
[...] CP_1 in data 30/01/2024, domanda di pensione per il coniuge del medico deceduto;
che in riscontro a tale domanda l' le aveva comunicato l'esistenza di una morosità contributiva pari a € CP_1
12.629,61 relativa al periodo 2014-2021, invitandola a sanarla;
che i contributi richiesti per gli anni 2014-2018 erano prescritti, mentre erano dovuti quelli per gli anni 2019-2021, per il minor importo di € 3.744,52. Tanto premesso in fatto, ha adìto il giudice del lavoro al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. Preliminarmente, accertare e dichiarare che la sig.ra ha diritto a Parte_1 ricevere la pensione a superstite del coniuge dott. ;
2. Accertare e dichiarare che Persona_1 quanto rilevato a carico della Quota A del Fondo di Previdenza Generale e cioè una morosità contributiva pari ad Euro 12.629,61, comprensiva sia delle quote insolute che dei maggiori oneri derivanti dal mancato versamento contributivo per gli anni 2014/2021, è del tutto errata;
3. accertare e dichiarare che i contributi relativi agli anni 2014/2018 sono da ritenersi prescritti non sussistendo la presunzione di conoscenza del destinatario dell'atto;
4. accertare e dichiarare la sussistenza dei soli contributi relativi agli anni 2019/2021, per un importo pari ad Euro 3.744,52 dovuto dalla sig.ra all' al fine di regolarizzare la posizione contributiva del de Pt_1 CP_1 cuius;
5. dichiarare l'esistenza di una compensazione parziale della morosità contributiva con tutti gli arretrati di pensione maturati dal 01.04.2023 al 31.07.2024, ivi compresa la restituzione dei contributi dovuti a carico della Gestione medici di Medicina generale, per un totale di Euro 3.869,94”; con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi.
1 Si è ritualmente costituita la , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1 infondato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La ricorrente è vedova del dott. , deceduto il 22/03/2023. Persona_1
In questa sede, agisce per vedersi riconosciuto il diritto alla pensione ai superstiti richiesta con domanda del 30/01/2024, allo stato non accolta in quanto l'ente, ricevuta la domanda di pensione, ha verificato l'esistenza a carico della “quota A” del Fondo di una morosità contributiva pari a € 12.629,61 per gli anni dal 2014 al 2021. L'art. 24 del Regolamento Fondo di Previdenza Generale dell' prevede che “Ai superstiti CP_1 dell'iscritto deceduto in costanza di contribuzione al Fondo e dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, spetta una aliquota della pensione, determinata ai sensi del precedente art. 20, che sarebbe spettata all'iscritto stesso ove fosse diventato totalmente e permanentemente inabile al momento del decesso. Ai superstiti dell'iscritto già pensionato del Fondo spetta una aliquota della pensione in godimento all'atto del decesso”. L'aliquota spettante al coniuge superstite, che non concorra con alcun figlio avente diritto, è pari al 70% della predetta pensione.
Occorre, però, considerare che, come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, in difetto di esplicite norme di legge o di legittima fonte secondaria che eccezionalmente dispongano in senso contrario, non trova applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo (e, segnatamente, libero professionista, come nella specie) ed ente previdenziale;
con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni. Né tale diversità di trattamento tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi si pone in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3
Cost.), anche sotto il profilo della ragionevolezza, in considerazione della diversità di situazioni esistente tra lavoratore subordinato, al quale non possono essere imputate omissioni contributive del datore di lavoro, e lavoratore autonomo, che subisce soltanto le conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento di obbligazioni contributive a proprio carico (in questo senso v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7602 del 15/05/2003, Sez. L, Sentenza n. 11869 del 16/11/1995, e, con specifico riferimento a libero professionista, Cass. Sez. L, Sentenza n. 23164 del 07/11/2007; Sez. L,
Sentenza n. 6340 del 24/03/2005; Sez. L, Sentenza n. 18720 del 16/09/2004, Sez. L, Sentenza n.
9525 del 01/07/2002; i medesimi principi sono stati anche recentemente riaffermati: v. Cass. Sez.
L, Sentenza n. 15643 del 14/06/2018, Cass. Sez. L, Sentenza n. 9865 del 09/04/2019). La regolarità della posizione contributiva del libero professionista rappresenta, dunque, un presupposto necessario per l'insorgere del diritto alla prestazione previdenziale. In tal senso depone anche il tenore testuale del Regolamento, che all'art. 18 (Requisiti e misura della pensione ordinaria di vecchiaia) subordina l'accesso a pensione alla condizione che l'iscritto sia “in regola con il versamento dei contributi previdenziali obbligatori dovuti al Fondo o con le rateazioni concesse secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione”. Se la effettiva contribuzione – e dunque la regolarità contributiva – è un requisito per la stessa maturazione del diritto a pensione, deve escludersi che possa, allo stato, dichiararsi il diritto dell'istante a ricevere la pensione a superstite del coniuge dott. (punto 1 delle Persona_1 conclusioni del ricorso) e anche possa dichiararsi “l'esistenza di una compensazione parziale della morosità contributiva con tutti gli arretrati di pensione maturati dal 01.04.2023 al 31.07.2024, ivi compresa la restituzione dei contributi dovuti a carico della Gestione medici di Medicina generale, per un totale di Euro 3.869,94” (punto 5 delle conclusioni). Ed invero, il diritto alla pensione indiretta presuppone il possesso dei requisiti (amministrativi, contributivi ed anagrafici) per la pensione da parte del de cuius. Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità, “il trattamento pensionistico indiretto del superstite, pur restando autonomo, trae le sue condizioni di maturazione dalla posizione assicurativa del dante causa,
2 costituendo la morte dell'assicurato uno dei requisiti soggettivi richiesti per il conseguimento della pensione indiretta. Come ricordato da Cass. Sez. L, Sentenza n. 3519 del 27/04/1990 (Rv. 466859
- 01), nel vigente sistema previdenziale i tre rischi della vecchiaia, della invalidità e della morte dell'assicurato o del pensionato sono conglobati in un'unica forma assicurativa e il versamento dell'unitaria contribuzione sopperisce contemporaneamente, oltre che alla pensione di vecchiaia e di invalidità, anche a quella per i superstiti (pensione indiretta), il cui diritto, condizionato al verificarsi del decesso dell'assicurato, matura parallelamente e insieme al diritto alle altre pensioni e sotto gli stessi presupposti (vedi in questo senso Cass. 8 gennaio 1980, n. 157; Cass. 23 giugno 1971, n. 1994; Cass. 1° giugno 1965, n. 1171). … In linea con tali pronunce da ultimo richiamate, deve rilevarsi, invero, che la regola dell'automatismo delle prestazioni non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi, e che per essi, finché non sono pagati i contributi nella misura prevista dalla legge, non matura il diritto alla pensione, così come correlativamente non matura in capo al familiare il diritto alla pensione indiretta” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15294 del 31/05/2024).
Nella fattispecie è del tutto pacifico che sulla posizione previdenziale del dott. sussista Per_1 una situazione di irregolarità contributiva non sanata.
La ricorrente chiede, poi, accertarsi che parte dei contributi omessi di cui alla nota del CP_1
26/06/2024 sono prescritti (specificamente, quelli afferenti alle annualità 2014-2018), sicché l'importo da lei dovuto per regolarizzare la posizione contributiva è pari al minor importo di € 3.744,52.
Va premesso che, nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.
Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) – poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi –, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio.
Va escluso, pertanto, il diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione alla per il periodo coperto da prescrizione, senza Pt_2 che possa rilevare l'eventuale inerzia della stessa nel provvedere al recupero delle somme Pt_2 corrispondenti alle contribuzioni: il credito contributivo ha una sua esistenza autonoma, che prescinde dalla richiesta di adempimento fattane dall'ente previdenziale, ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto (o, comunque, l'attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto, momento dal quale decorre il relativo termine prescrizionale (cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 21830 del 15/10/2014, nei confronti della Parte_3
conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9865 del 09/04/2019, nei confronti di
[...]
). CP_2
Nella fattispecie, la ricorrente riconosce come primo atto interruttivo la nota prot. n. 20091 del 6/02/2023, notificata a mezzo racc. a.r. il 20/03/2023 (doc. 5 ), e deduce che sarebbero, CP_1 pertanto, prescritti i contributi richiesti per le annualità dal 2014 al 2018.
Risulta dalla documentazione agli atti che con una precedente richiesta prot. n. 4008 del 16/01/2018 l'ente ha chiesto il versamento dei contributi omessi per gli anni 2014-2017 (doc. 3
). CP_1
La richiesta è stata inviata con raccomandata a.r. regolarmente recapitata il 31/01/2018 presso l'indirizzo di residenza del dott. in Pescopagano (PZ), via Nazionale. Per_1
La ricorrente deduce l'inidoneità della missiva a costituire un valido atto interruttivo, in quanto la consegna è avvenuta a mani di un soggetto estraneo al nucleo familiare del destinatario, non autorizzato a ricevere la corrispondenza del de cuius e del quale non è indicata la qualità sull'avviso di ricevimento.
3 La disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, di guisa che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione
(Cass. 6 giugno 2012, n. 9111, ord. 3 marzo 2014 n. 4895).
La presunzione di conoscenza delle dichiarazioni altrui da parte del destinatario, posta dall'art. 1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale. Incombe, pertanto, sullo stesso destinatario l'onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza medesima, deducendo e provando un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà che gli abbia impedito di avere conoscenza della dichiarazione medesima (v. Cass. 4 giugno 2002, n. 8073, Cass. 16 gennaio 2006, n. 758, in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di una raccomandata ricevuta all'indirizzo del destinatario, aveva ritenuto irrilevante che la firma della persona che materialmente aveva ricevuto la copia dell'atto fosse illeggibile).
Ancora, in base al disposto di cui all'art. 1335 c.c., applicabile in materia di comunicazioni di atti recettizi anche al di fuori dell'ambito contrattuale, ove il documento non venga consegnato al destinatario personalmente, la presunzione di conoscenza può aversi quando la consegna sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, tranne che costui non provi di essere stato, senza sua colpa, nella impossibilità di averne notizia. Per indirizzo, al fine della presunzione di conoscenza dell'atto che vi perviene, deve considerarsi il luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio), o per normale frequenza (per l'esplicazione dell'attività lavorativa), o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di "dominio" e "controllo" del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del relativo contenuto (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 773 del 20/01/2003; Sez. L, Sentenza n. 15696 del 13/12/2000; Sez. L, Sentenza n. 4525 del 05/05/1999; Cass. 13 maggio 1988, n. 10564).
A fronte del regolare recapito delle raccomandate presso l'indirizzo di residenza, sono del tutto irrilevanti l'identità della persona che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, la sua relazione con il destinatario e la mera circostanza formale della sua non appartenenza allo stato di famiglia di quest'ultimo. Non è, viceversa, pertinente il richiamo alla normativa codicistica e alla giurisprudenza in materia di notificazioni, trattandosi di una raccomandata ordinaria. In proposito, si rammenta che, “Per l'atto di messa in mora, che è un atto stragiudiziale, non è richiesto, all'infuori della scrittura, alcun rigore di forme e, in particolare, ai fini della interruzione della prescrizione, non sono previste modalità particolari di trasmissione, essendo solo sufficiente che l'atto, contenente l'intimazione di pagamento, pervenga nella sfera di conoscenza del debitore” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12078 del 18/08/2003). Ancora, “L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13651 del 13/06/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10058 del 27/04/2010).
Ne discende, avendo la ricorrente contestato la valida interruzione della prescrizione sulla sola base del dato formale dell'estraneità della sig.ra , che ha sottoscritto l'avviso di Parte_4 ricevimento, allo stato di famiglia del dott. , che la raccomandata regolarmente recapitata Per_1 all'indirizzo di quest'ultimo deve ritenersi regolarmente pervenuta nella sua sfera di conoscenza.
4 Successivamente, l' ha inviato al medesimo indirizzo la nota prot. n. 22104 CP_1 dell'1/02/2022, di richiesta dei contributi omessi dal 2014 al 2021, non consegnata per assenza del destinatario in data 11/03/2022 e restituita al mittente per compiuta giacenza il 14/04/2022. Sul punto va precisato che “se è vero che per ritenere sussistente, ex art. 1335 c.c., la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, della dichiarazione a questo diretta è necessaria e sufficiente la prova che la dichiarazione stessa sia pervenuta all'indirizzo del destinatario, tale momento, ove la comunicazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi” (quali il momento in cui la lettera sia stata ritirata o dal compiersi della giacenza;
cfr. Cass. Sez. 2, Sent. n. 23396 del 06/10/2017, in materia condominiale, e l'ulteriore giurisprudenza ivi richiamata). Infine, è stata recapitata la nota prot. n. 20091 del 6/02/2023, la cui corretta ricezione è pacifica. Tenuto conto degli atti interruttivi documentati, dunque, non vi sono contributi prescritti.
Ne discende il rigetto del ricorso. Le spese di lite si compensano, in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Benevento, 17 dicembre 2025.
Il Giudice Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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