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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1884/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del
12.2.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1884/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Michele Bersani, Parte_1 C.F._1
con domicilio telematico Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. Paola Giovanna Brambilla e dell'avv. Maria Assunta Banza, domiciliato presso l'Avvocatura comunale in piazza Trento e Trieste CP_1
CONVENUTO
Oggetto: appalto non genuino
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 8.10.2019, ha Parte_1
adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per sentir riconoscere la non genuinità dei contratti di appalto stipulati dal con le società cooperative che Controparte_1
si erano avvicendate nella veste di sue datrici di lavoro per lo svolgimento di attività ausiliarie di supporto ai servizi educativi e per sentir in ogni caso riconoscere l'illegittima somministrazione della sua prestazione di lavoro in ragione dei predetti contratti di appalto, con conseguente accertamento della natura subordinata di fatto del rapporto di lavoro svolto dal 1.1.2008 fino almeno all'introduzione del giudizio, del suo diritto ad essere quindi inquadrata e retribuita secondo i minimi tabellari previsti nel livello A1 del c.c.n.l. regioni e autonomie locali, a percepire € 25.256,24 (o la maggiore o minore somma accertata in corso di
Pagina 1 di 8 causa) a titolo di differenze retributive e l'ulteriore importo pari a dodici mensilità a titolo di risarcimento del danno, con conseguente condanna del convenuto al pagamento in CP_1 suo favore degli importi accertati, maggiorati di interessi e sanzioni e con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha confutato le pretese Controparte_1
attoree e ne ha chiesto il rigetto, eccependo l'intervenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 32 della L. 183/2010, deducendo la genuinità dei contratti di appalto relativi alle attività complementari ai servizi degli asili nido, riferendo che l'oggetto del contratto di appalto relativo all'asilo nido DE (ove era addetta la ricorrente) era definito periodicamente nel capitolato speciale di appalto, rilevando l'intervenuta prescrizione della richiesta di pagamento di differenze retributive eventualmente maturate fino all'ottobre 2014, osservando che in ogni caso la domanda di pagamento di differenze retributive postula la possibilità di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con l'appaltante (possibilità qui non ricorrente in ragione della natura giuridica di esso ente), confutando la configurabilità dei presupposti normativi per l'attribuzione del risarcimento del danno, infine allegando che l'eventuale accoglimento della domanda di pagamento delle differenze retributive avrebbe dovuto comportare l'attribuzione alla lavoratrice della minor somma pari ad € 15.453,11.
Istruita la causa con l'ammissione della prova testimoniale, ammesse le parti alla discussione orale e disposta poi la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c. per brevi repliche, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non può pertanto essere accolto, per non essere stata fornita in sede istruttoria la prova della non genuinità dei contratti di appalto di volta in volta stipulati dal con le società cooperative datrici di lavoro della ricorrente e della Controparte_1
conseguente illiceità o non legittimità della somministrazione di personale.
La ricorrente ha dedotto di aver apportato, in qualità di dipendente delle appaltatrici
(via via succedutesi nei relativi contratti) un supporto nell'attività educativa propria dell'asilo nido comunale DE:
- che si è sempre tradotto nella sua collaborazione con i dipendenti del Comune;
- che non è mai stato svolto alcun servizio diverso da una mera attività di ausilio collaborativo al personale dipendente del Comune;
Pagina 2 di 8 - che l'appaltatrice ha utilizzato mezzi e attrezzature del Comune;
- che la sua prestazione è stata sempre pienamente integrata nel ciclo di produzione dell'asilo nido comunale e ha sempre presentato un contenuto omogeneo a quello delle attività svolte prima della esternalizzazione del servizio;
- che il ha determinato le scelte organizzative e le regole a cui deve attenersi il CP_1
personale e ha detenuto l'effettivo potere direttivo anche nei suoi confronti, pur se formalmente assunta dalle appaltatrici, tanto che è sempre stata la referente comunale a impartirle gli ordini sulle attività da svolgere, a controllare il suo operato e quello delle sue colleghe, ad eseguire rimproveri nelle ipotesi di negligenze, errori o ritardi, a dover essere contattato in caso di assenze o ritardi;
- che all'interno dell'asilo nido DE non vi è mai stato alcun referente o responsabile delle cooperative datrici di lavoro;
- che infine i rapporti con le formali datrici di lavoro si sono sempre esauriti nella consegna dei contratti di assunzione e dei cedolini paga.
La giurisprudenza ha individuato gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come "appalto", ma in realtà dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli nei seguenti elementi (cfr. Consiglio di Stato, sez.
III, 12 marzo 2018 n. 1571; Cassazione civile, sez. lav., 7 febbraio 2017, n. 3178):
a) la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
b) l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
c) l'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente;
d) la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività;
e) l'organizzazione da parte del committente dell'attività dei dipendenti dell'appaltatore.
La Corte di Cassazione ha anche affermato che restano valide, per l'interpretazione dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 276 del 2003, le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza formata nel vigore della legislazione previgente in tema di somministrazione di manodopera
(Cass., 26.10.2018 n. 27213, in parte motiva): "in tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro occorre di volta in volta - al di là dell'ipotesi di presunzione di interposizione fittizia prevista dall'art. 1 cit., comma 3 (per il caso di fornitura all'appaltatore da parte del committente di capitale, macchine ed attrezzature) - procedere ad una dettagliata analisi di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti allo scopo di accertare se l'impresa appaltatrice, assumendo su di sé il rischio economico
Pagina 3 di 8 dell'impresa, operi concretamente in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente;
se sia provvista di una propria organizzazione d'impresa; se in concreto assuma su di sé l'alea economica insita nell'attività produttiva oggetto dell'appalto; infine se i lavoratori impiegati per il raggiungimento di tali risultati siano effettivamente diretti dall'appaltatore ed agiscano alle sue dipendenze", (Cass., n. 18281/2007; Cass. n. 11957/2000).
L'assenza di quest'ultimo elemento, quindi l'assoggettamento dei dipendenti dello pseudo appaltatore al potere direttivo e di controllo dell'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative costituisce, secondo quanto evidenziato in giurisprudenza, uno degli indici principali dell'interposizione e, quindi, della non genuinità dell'appalto (Cass. n. 86431/2001, Cass. n.
3196/2000, Cass. n. 5087/1999).
Come già evidenziato, parte ricorrente sostiene che - nell'ambito del rapporto di lavoro in ragione del quale ha operato come personale ausiliario presso l'asilo nido DE - il convenuto si è occupato, per il tramite delle proprie dipendenti succedutesi nel CP_1
tempo nel ruolo di coordinatrici ( , e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
, di assegnarle le specifiche mansioni mediante individuazione delle attività da svolgere
[...]
di volta in volta, di controllare la corretta esecuzione dei compiti assegnatile, di richiamarla nella ipotesi di errori o ritardi, di organizzare la sua prestazione lavorativa mediante comunicazione dell'orario di lavoro o piuttosto richiedendo di essere preavvisato nelle ipotesi di assenze o ritardi.
La disamina delle risultanze documentali e le evidenze della istruttoria testimoniale, però, non corroborano la tesi attorea.
Innanzi tutto il capitolato speciale di appalto per l'affidamento delle attività ausiliarie ai servizi educativi 0-6 presso (tra gli altri) l'asilo nido DE prevede espressamente il contenuto delle mansioni e delle attività assegnate al personale ausiliario e, con segnato riferimento agli addetti all'infanzia con funzioni non educative, prevede i seguenti compiti
(doc. 5 fasc. conv.):
- “collaborare quotidianamente con gli educatori, secondo le istruzioni indicate dai coordinatori dei servizi di concerto con il coordinatore del soggetto aggiudicatario […].
In particolare gli operatori collaborano con il personale educativo effettuando assistenza ai bambini […], coadiuvando il personale educativo nei compiti di cura dell'alimentazione dei più piccoli [e] in occasione di gite/uscite […] nell'accompagnamento dei bambini”;
- svolgere anche attività di vigilanza “durante l'accoglienza, la riconsegna dei bambini, il sonno, durante specifiche attività e al bisogno”;
Pagina 4 di 8 - curare gli ambienti mediante lo svolgimento di attività quotidiane, settimanali, periodiche e straordinarie. Nell'ambito del capitolato di appalto sono anche previste, a carico della impresa aggiudicataria, quali sono le specifiche attività di pulizia oggetto del contratto e, con segnato riferimento alle attività di natura straordinaria è stabilito che in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico e durante le chiusure per festività natalizie e pasquali “le operazioni di pulizia di tutti gli ambienti, delle attrezzature, arredi e giochi, deceratura completa e ceratura accurata dei pavimenti, pulizia di copri-lampade, pannelli fonoassorbenti, pale ventilatore, vetrate anche di difficile accesso e relativi stipiti, tapparelle, cassonetti, davanzali, caloriferi, porte, terrazzi, ecc. […]. In accordo con i coordinatori dei servizi possono essere organizzate anche in altri giorni e orari diversi dal normale calendario di attività”.
Dalla disamina documentale del capitolato di appalto, dunque, emerge come alla ricorrente non furono mai assegnati compiti diversi da quelli oggetti del contratto di appalto, tra di essi rientrando sia le attività di vigilanza durante il sonno dei bambini, sia le attività di pulizia delle veneziane (che sono un tipo di tapparelle). Tanto è sufficiente per rilevare come la pretesa assegnazione, da parte della coordinatrice dipendente del di compiti diversi da quelli CP_1 commissionati non trovi riscontro nella disamina del contratto di appalto stesso e come pertanto le dichiarazioni della teste – che ha riferito degli ordini impartiti dalla Testimone_1
coordinatrice dell'asilo nido “di togliere le veneziane salendo sulle scale” e di “sorvegliare i bambini durante il sonnellino senza neppure la presenza dell'educatrice” (cfr. verbale di udienza del 30.3.2022) – non dimostrino affatto come i contenuti e le modalità di esecuzione della prestazione del personale ausiliario fossero individuati e comunicati dal personale dipendente dell'ente convenuto. In tal senso, peraltro, depongono le dichiarazioni di
[...]
, testimone di parte ricorrente che ha dichiarato: “Avevamo un mansionario e Testimone_2
quindi sapevamo bene cosa ogni giorno dovevamo fare come ausiliarie” (cfr. verbale di udienza del 30.3.2022).
Chiarito dunque che dalle risultanze della istruttoria documentale e testimoniale emerge che le attività demandate alle ausiliarie erano state tutte espressamente previste nell'ambito del contratto di appalto e che erano state rese noto al personale dell'appaltatrice mediante uno specifico mansionario, occorre quindi valutare se l'organizzazione dell'attività della ricorrente fosse demandata agli esponenti del convenuto e dunque alle coordinatrici dell'asilo nido DE.
Con segnato riferimento a tale aspetto, il capitolato di appalto prevede da un lato la nomina da parte dell'appaltatrice di un “coordinatore del servizio”, tenuto a garantire un “incontro mensile […] con i coordinatori di ciascun nido e i propri operatori” e preposto a “ricevere
Pagina 5 di 8 eventuali contestazioni […], provvedendo a d eliminare i disservizi” (cfr. doc. 5 fasc. conv., art. 6), dall'altro l'attribuzione al personale dell'amministrazione della “supervisione del servizio, consistente nella verifica dell'attività svolta” (art. 12 del doc. 5 cit.).
Le risultanze della istruttoria testimoniale, poi, confermano le previsioni contrattuali, poiché dalla disamina di esse emerge come il personale dipendente del comune svolgesse le attività di controllo e supervisione espressamente demandategli e si relazionasse con il coordinatore dell'aggiudicatario per la gestione del personale delle appaltatrici.
Nel senso prospettato depone chiaramente la deposizione della teste attorea Testimone_2
: “Ogni tanto, circa una volta la mese, veniva al nido DE una coordinatrice della
[...] cooperativa per le riunioni periodiche e, in genere, per vedere l'andamento dell'appalto, il tutto sempre in presenza della id est la responsabile dell'asilo nido DE]”; la stessa teste Per_1
poi dà atto sia della supervisione svolta dal personale del convenuto, sia però di come l'effettivo esercizio del potere disciplinare fosse demandato alle società aggiudicatrici dell'appalto e datrici di lavoro delle ausiliari, incluse la ricorrente: “Se c'era qualcosa nel nostro lavoro che non andava bene era sempre la farcelo presente, dicendoci di rifare, per Per_1
esempio, il lavoro (pulire dei mobili oppure lavare per terra ecc.). In casi rari di recidiva dell'ausiliario allora riferiva alla cooperativa, ma devo dire, per quanto a mia Per_1 conoscenza, che ciò non è mai successo” (cfr. verbale di udienza del 30.3.2022 cit.). Che invece l'effettivo esercizio del potere disciplinare fosse demandato al datore di lavoro della ricorrente
(e delle altre ausiliarie) trova invece conferma nella deposizione della teste attorea
[...]
, la quale riferisce di aver ricevuto una lettera disciplinare da parte della cooperativa Tes_1
per un errore nei turni commesso dalla coordinatrice (cfr. verbale di udienza del 30.3.2022).
Nel senso della ripartizione tra esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte della datrice di lavoro della ricorrente ed esercizio di supervisione da parte dei dipendenti del convenuto a ciò preposto depongono ancor più chiaramente le dichiarazioni della teste di parte convenuta che certamente ha una posizione neutra rispetto ai fatti di Persona_1
causa, poiché collocata in quiescenza sin dal 2015: “Io incontravo le coordinatrici della cooperativa una volta al mese in una riunione al nido, alla presenza delle ausiliarie e mia.
Durante la riunione veniva messo a punto, via via, il mansionario, oppure si discuteva dei turni, delle criticità e dei problemi che emergevano nel servizio appaltato. Il mio compito era quello di vigilare quotidianamente che il lavoro fosse svolto adeguatamente, come da mansionario. In caso di problemi interloquivo, anche telefonicamente, con la coordinatrice della cooperativa. In caso di lavori malfatti (per es. un pavimento non spazzato o non lavato bene), io lo facevo presente <> all'ausiliaria interessata. In caso di recidiva segnalavo la mancanza alla coordinatrice della cooperativa che poi decideva sul da farsi dal punto di vista
Pagina 6 di 8 disciplinare; capitava che la questione fosse affrontata nelle riunioni periodiche” (cfr. verbale di udienza del 30.3.2022).
È opportuno precisare che, a parte per taluni episodi in precedenza enucleati, le ulteriori dichiarazioni rese dalla teste attorea non sono valorizzate ai fini della valutazione Tes_1
della istruttoria testimoniale poiché dalla lettura delle stesse emerge come il termine
“coordinatrice” sia stato impiegato per individuare ora la responsabile comunale dell'asilo nido, ora il referente della datrice di lavoro, come confermato dal fatto che – in relazione all'esercizio del potere disciplinare – la teste abbia riferito di aver ricevuto una “lettera”
“perché la coordinatrice aveva sbagliato a predisporre i turni”, dovendosi ritenere che in tale caso la coordinatrice sia la referente della cooperativa, non potendosi logicamente ritenere che l'aggiudicatrice eserciti il potere disciplinare per un errore commesso da un dipendente dell'appaltatore.
Anche con riferimento alla organizzazione dei tempi di lavoro e delle assenze del personale ausiliario, le risultanze della istruttoria documentale e testimoniale non corroborano la tesi dell'esercizio del potere datoriale direttamente da parte del personale del convenuto.
A tal riguardo il capitolato di appalto prevede espressamente il numero di operatori necessari all'appalto e il monte ore di esecuzione della prestazione settimanali richiesto per ciascuno operatore, lasciando però all'aggiudicatario l'onere di organizzare il relativo servizio anche mediante attribuzione agli operatori di incarichi “con differenti monte ore settimanali” (cfr. art. 5 del doc. 5 cit.). Il progetto tecnico dell'appalto, poi, prevede secondo quali turni i quattro operatori destinati ad operare presso l'asilo nido DE debbano essere presenti, ma demanda all'aggiudicatario la gestione della turnistica (doc. 6 fasc. conv.).
Anche sulle modalità di organizzazione delle assenze per la fruizione di ferie, permessi e ritardi, le risultanze della istruttoria testimoniale evidenziano come le ausiliarie erano tenute a comunicare alla responsabile comunale le proprie assenze e come costei in genere ne prendesse atto e intervenisse invece chiedendo una riorganizzazione solo quando l'accavallarsi di assenze pregiudicasse il servizio che l'aggiudicatrice avrebbe dovuto fornire: “Per le ferie ognuna di noi andava dalla vvisandola che avrebbe preso ferie, comunicandolo alla Per_1
cooperativa; e prendeva atto;
se c'era qualche problema, per esempio troppe richieste Per_1
di ferie, allora la i diceva di organizzarci diversamente per garantire il servizio e noi così Per_1 facevamo, per poi presentare la richiesta formale di ferie alla cooperativa. Se avevamo bisogno di un permesso di uscita anticipata o di entrata posticipata ne parlavamo con he dava, Per_1
o meno, il benestare. In caso di benestare della poi chiedevamo alla cooperativa il Per_1
permesso. In caso di ritardi non previsti avvisavamo il nido in persona di o di Per_1
Tes_ qualcun'altro che rispondeva al telefono” (cfr. dichiarazioni di di cui al Testimone_2
Pagina 7 di 8 verbale di udienza del 30.3.2022). Nello stesso senso depongono anche le dichiarazioni della teste di parte convenuta “Le ferie erano stabilite dalla cooperativa in accordo Persona_1 con le ausiliarie, senza il mio intervento che comunicavo solo le esigenze di servizio e le chiusure del nido. […] In caso di permessi improvvisi l'ausiliaria, per ovvi motivi, mi avvisava ma poi il tutto era gestito dalla cooperativa appaltatrice” (verbale di udienza del 30.3.2022).
In definitiva, in ragione di tutto quanto esposto, nel caso di specie le risultanze istruttorie confermano che gli appaltatori – succedutesi nel rapporto di lavoro della ricorrente
– non si sono limitati a fornire "ore lavorative", ma hanno garantito l'organizzazione e la predisposizione di tutte le attività del personale ausiliario fornito in appalto, assumendone le relative responsabilità, provvedendo alla organizzazione del servizio anche nei periodi di assenza del personale addetto all'asilo nido DE ed individuando il referente organizzativo preposto a relazionarsi con il personale comunale di riferimento.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
Tenuto conto della complessità degli elementi di fatto oggetto di valutazione e della necessaria integrazione delle risultanze dell'istruttoria testimoniale con elementi documentali che alla singola lavoratrice potevano non essere noti, afferendo agli aspetti organizzativi del contratto di appalto, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Monza, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Elena Greco
Pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del
12.2.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1884/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Michele Bersani, Parte_1 C.F._1
con domicilio telematico Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. Paola Giovanna Brambilla e dell'avv. Maria Assunta Banza, domiciliato presso l'Avvocatura comunale in piazza Trento e Trieste CP_1
CONVENUTO
Oggetto: appalto non genuino
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 8.10.2019, ha Parte_1
adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per sentir riconoscere la non genuinità dei contratti di appalto stipulati dal con le società cooperative che Controparte_1
si erano avvicendate nella veste di sue datrici di lavoro per lo svolgimento di attività ausiliarie di supporto ai servizi educativi e per sentir in ogni caso riconoscere l'illegittima somministrazione della sua prestazione di lavoro in ragione dei predetti contratti di appalto, con conseguente accertamento della natura subordinata di fatto del rapporto di lavoro svolto dal 1.1.2008 fino almeno all'introduzione del giudizio, del suo diritto ad essere quindi inquadrata e retribuita secondo i minimi tabellari previsti nel livello A1 del c.c.n.l. regioni e autonomie locali, a percepire € 25.256,24 (o la maggiore o minore somma accertata in corso di
Pagina 1 di 8 causa) a titolo di differenze retributive e l'ulteriore importo pari a dodici mensilità a titolo di risarcimento del danno, con conseguente condanna del convenuto al pagamento in CP_1 suo favore degli importi accertati, maggiorati di interessi e sanzioni e con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha confutato le pretese Controparte_1
attoree e ne ha chiesto il rigetto, eccependo l'intervenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 32 della L. 183/2010, deducendo la genuinità dei contratti di appalto relativi alle attività complementari ai servizi degli asili nido, riferendo che l'oggetto del contratto di appalto relativo all'asilo nido DE (ove era addetta la ricorrente) era definito periodicamente nel capitolato speciale di appalto, rilevando l'intervenuta prescrizione della richiesta di pagamento di differenze retributive eventualmente maturate fino all'ottobre 2014, osservando che in ogni caso la domanda di pagamento di differenze retributive postula la possibilità di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con l'appaltante (possibilità qui non ricorrente in ragione della natura giuridica di esso ente), confutando la configurabilità dei presupposti normativi per l'attribuzione del risarcimento del danno, infine allegando che l'eventuale accoglimento della domanda di pagamento delle differenze retributive avrebbe dovuto comportare l'attribuzione alla lavoratrice della minor somma pari ad € 15.453,11.
Istruita la causa con l'ammissione della prova testimoniale, ammesse le parti alla discussione orale e disposta poi la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c. per brevi repliche, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non può pertanto essere accolto, per non essere stata fornita in sede istruttoria la prova della non genuinità dei contratti di appalto di volta in volta stipulati dal con le società cooperative datrici di lavoro della ricorrente e della Controparte_1
conseguente illiceità o non legittimità della somministrazione di personale.
La ricorrente ha dedotto di aver apportato, in qualità di dipendente delle appaltatrici
(via via succedutesi nei relativi contratti) un supporto nell'attività educativa propria dell'asilo nido comunale DE:
- che si è sempre tradotto nella sua collaborazione con i dipendenti del Comune;
- che non è mai stato svolto alcun servizio diverso da una mera attività di ausilio collaborativo al personale dipendente del Comune;
Pagina 2 di 8 - che l'appaltatrice ha utilizzato mezzi e attrezzature del Comune;
- che la sua prestazione è stata sempre pienamente integrata nel ciclo di produzione dell'asilo nido comunale e ha sempre presentato un contenuto omogeneo a quello delle attività svolte prima della esternalizzazione del servizio;
- che il ha determinato le scelte organizzative e le regole a cui deve attenersi il CP_1
personale e ha detenuto l'effettivo potere direttivo anche nei suoi confronti, pur se formalmente assunta dalle appaltatrici, tanto che è sempre stata la referente comunale a impartirle gli ordini sulle attività da svolgere, a controllare il suo operato e quello delle sue colleghe, ad eseguire rimproveri nelle ipotesi di negligenze, errori o ritardi, a dover essere contattato in caso di assenze o ritardi;
- che all'interno dell'asilo nido DE non vi è mai stato alcun referente o responsabile delle cooperative datrici di lavoro;
- che infine i rapporti con le formali datrici di lavoro si sono sempre esauriti nella consegna dei contratti di assunzione e dei cedolini paga.
La giurisprudenza ha individuato gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come "appalto", ma in realtà dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli nei seguenti elementi (cfr. Consiglio di Stato, sez.
III, 12 marzo 2018 n. 1571; Cassazione civile, sez. lav., 7 febbraio 2017, n. 3178):
a) la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
b) l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
c) l'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente;
d) la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività;
e) l'organizzazione da parte del committente dell'attività dei dipendenti dell'appaltatore.
La Corte di Cassazione ha anche affermato che restano valide, per l'interpretazione dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 276 del 2003, le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza formata nel vigore della legislazione previgente in tema di somministrazione di manodopera
(Cass., 26.10.2018 n. 27213, in parte motiva): "in tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro occorre di volta in volta - al di là dell'ipotesi di presunzione di interposizione fittizia prevista dall'art. 1 cit., comma 3 (per il caso di fornitura all'appaltatore da parte del committente di capitale, macchine ed attrezzature) - procedere ad una dettagliata analisi di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti allo scopo di accertare se l'impresa appaltatrice, assumendo su di sé il rischio economico
Pagina 3 di 8 dell'impresa, operi concretamente in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente;
se sia provvista di una propria organizzazione d'impresa; se in concreto assuma su di sé l'alea economica insita nell'attività produttiva oggetto dell'appalto; infine se i lavoratori impiegati per il raggiungimento di tali risultati siano effettivamente diretti dall'appaltatore ed agiscano alle sue dipendenze", (Cass., n. 18281/2007; Cass. n. 11957/2000).
L'assenza di quest'ultimo elemento, quindi l'assoggettamento dei dipendenti dello pseudo appaltatore al potere direttivo e di controllo dell'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative costituisce, secondo quanto evidenziato in giurisprudenza, uno degli indici principali dell'interposizione e, quindi, della non genuinità dell'appalto (Cass. n. 86431/2001, Cass. n.
3196/2000, Cass. n. 5087/1999).
Come già evidenziato, parte ricorrente sostiene che - nell'ambito del rapporto di lavoro in ragione del quale ha operato come personale ausiliario presso l'asilo nido DE - il convenuto si è occupato, per il tramite delle proprie dipendenti succedutesi nel CP_1
tempo nel ruolo di coordinatrici ( , e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
, di assegnarle le specifiche mansioni mediante individuazione delle attività da svolgere
[...]
di volta in volta, di controllare la corretta esecuzione dei compiti assegnatile, di richiamarla nella ipotesi di errori o ritardi, di organizzare la sua prestazione lavorativa mediante comunicazione dell'orario di lavoro o piuttosto richiedendo di essere preavvisato nelle ipotesi di assenze o ritardi.
La disamina delle risultanze documentali e le evidenze della istruttoria testimoniale, però, non corroborano la tesi attorea.
Innanzi tutto il capitolato speciale di appalto per l'affidamento delle attività ausiliarie ai servizi educativi 0-6 presso (tra gli altri) l'asilo nido DE prevede espressamente il contenuto delle mansioni e delle attività assegnate al personale ausiliario e, con segnato riferimento agli addetti all'infanzia con funzioni non educative, prevede i seguenti compiti
(doc. 5 fasc. conv.):
- “collaborare quotidianamente con gli educatori, secondo le istruzioni indicate dai coordinatori dei servizi di concerto con il coordinatore del soggetto aggiudicatario […].
In particolare gli operatori collaborano con il personale educativo effettuando assistenza ai bambini […], coadiuvando il personale educativo nei compiti di cura dell'alimentazione dei più piccoli [e] in occasione di gite/uscite […] nell'accompagnamento dei bambini”;
- svolgere anche attività di vigilanza “durante l'accoglienza, la riconsegna dei bambini, il sonno, durante specifiche attività e al bisogno”;
Pagina 4 di 8 - curare gli ambienti mediante lo svolgimento di attività quotidiane, settimanali, periodiche e straordinarie. Nell'ambito del capitolato di appalto sono anche previste, a carico della impresa aggiudicataria, quali sono le specifiche attività di pulizia oggetto del contratto e, con segnato riferimento alle attività di natura straordinaria è stabilito che in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico e durante le chiusure per festività natalizie e pasquali “le operazioni di pulizia di tutti gli ambienti, delle attrezzature, arredi e giochi, deceratura completa e ceratura accurata dei pavimenti, pulizia di copri-lampade, pannelli fonoassorbenti, pale ventilatore, vetrate anche di difficile accesso e relativi stipiti, tapparelle, cassonetti, davanzali, caloriferi, porte, terrazzi, ecc. […]. In accordo con i coordinatori dei servizi possono essere organizzate anche in altri giorni e orari diversi dal normale calendario di attività”.
Dalla disamina documentale del capitolato di appalto, dunque, emerge come alla ricorrente non furono mai assegnati compiti diversi da quelli oggetti del contratto di appalto, tra di essi rientrando sia le attività di vigilanza durante il sonno dei bambini, sia le attività di pulizia delle veneziane (che sono un tipo di tapparelle). Tanto è sufficiente per rilevare come la pretesa assegnazione, da parte della coordinatrice dipendente del di compiti diversi da quelli CP_1 commissionati non trovi riscontro nella disamina del contratto di appalto stesso e come pertanto le dichiarazioni della teste – che ha riferito degli ordini impartiti dalla Testimone_1
coordinatrice dell'asilo nido “di togliere le veneziane salendo sulle scale” e di “sorvegliare i bambini durante il sonnellino senza neppure la presenza dell'educatrice” (cfr. verbale di udienza del 30.3.2022) – non dimostrino affatto come i contenuti e le modalità di esecuzione della prestazione del personale ausiliario fossero individuati e comunicati dal personale dipendente dell'ente convenuto. In tal senso, peraltro, depongono le dichiarazioni di
[...]
, testimone di parte ricorrente che ha dichiarato: “Avevamo un mansionario e Testimone_2
quindi sapevamo bene cosa ogni giorno dovevamo fare come ausiliarie” (cfr. verbale di udienza del 30.3.2022).
Chiarito dunque che dalle risultanze della istruttoria documentale e testimoniale emerge che le attività demandate alle ausiliarie erano state tutte espressamente previste nell'ambito del contratto di appalto e che erano state rese noto al personale dell'appaltatrice mediante uno specifico mansionario, occorre quindi valutare se l'organizzazione dell'attività della ricorrente fosse demandata agli esponenti del convenuto e dunque alle coordinatrici dell'asilo nido DE.
Con segnato riferimento a tale aspetto, il capitolato di appalto prevede da un lato la nomina da parte dell'appaltatrice di un “coordinatore del servizio”, tenuto a garantire un “incontro mensile […] con i coordinatori di ciascun nido e i propri operatori” e preposto a “ricevere
Pagina 5 di 8 eventuali contestazioni […], provvedendo a d eliminare i disservizi” (cfr. doc. 5 fasc. conv., art. 6), dall'altro l'attribuzione al personale dell'amministrazione della “supervisione del servizio, consistente nella verifica dell'attività svolta” (art. 12 del doc. 5 cit.).
Le risultanze della istruttoria testimoniale, poi, confermano le previsioni contrattuali, poiché dalla disamina di esse emerge come il personale dipendente del comune svolgesse le attività di controllo e supervisione espressamente demandategli e si relazionasse con il coordinatore dell'aggiudicatario per la gestione del personale delle appaltatrici.
Nel senso prospettato depone chiaramente la deposizione della teste attorea Testimone_2
: “Ogni tanto, circa una volta la mese, veniva al nido DE una coordinatrice della
[...] cooperativa per le riunioni periodiche e, in genere, per vedere l'andamento dell'appalto, il tutto sempre in presenza della id est la responsabile dell'asilo nido DE]”; la stessa teste Per_1
poi dà atto sia della supervisione svolta dal personale del convenuto, sia però di come l'effettivo esercizio del potere disciplinare fosse demandato alle società aggiudicatrici dell'appalto e datrici di lavoro delle ausiliari, incluse la ricorrente: “Se c'era qualcosa nel nostro lavoro che non andava bene era sempre la farcelo presente, dicendoci di rifare, per Per_1
esempio, il lavoro (pulire dei mobili oppure lavare per terra ecc.). In casi rari di recidiva dell'ausiliario allora riferiva alla cooperativa, ma devo dire, per quanto a mia Per_1 conoscenza, che ciò non è mai successo” (cfr. verbale di udienza del 30.3.2022 cit.). Che invece l'effettivo esercizio del potere disciplinare fosse demandato al datore di lavoro della ricorrente
(e delle altre ausiliarie) trova invece conferma nella deposizione della teste attorea
[...]
, la quale riferisce di aver ricevuto una lettera disciplinare da parte della cooperativa Tes_1
per un errore nei turni commesso dalla coordinatrice (cfr. verbale di udienza del 30.3.2022).
Nel senso della ripartizione tra esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte della datrice di lavoro della ricorrente ed esercizio di supervisione da parte dei dipendenti del convenuto a ciò preposto depongono ancor più chiaramente le dichiarazioni della teste di parte convenuta che certamente ha una posizione neutra rispetto ai fatti di Persona_1
causa, poiché collocata in quiescenza sin dal 2015: “Io incontravo le coordinatrici della cooperativa una volta al mese in una riunione al nido, alla presenza delle ausiliarie e mia.
Durante la riunione veniva messo a punto, via via, il mansionario, oppure si discuteva dei turni, delle criticità e dei problemi che emergevano nel servizio appaltato. Il mio compito era quello di vigilare quotidianamente che il lavoro fosse svolto adeguatamente, come da mansionario. In caso di problemi interloquivo, anche telefonicamente, con la coordinatrice della cooperativa. In caso di lavori malfatti (per es. un pavimento non spazzato o non lavato bene), io lo facevo presente <
Pagina 6 di 8 disciplinare; capitava che la questione fosse affrontata nelle riunioni periodiche” (cfr. verbale di udienza del 30.3.2022).
È opportuno precisare che, a parte per taluni episodi in precedenza enucleati, le ulteriori dichiarazioni rese dalla teste attorea non sono valorizzate ai fini della valutazione Tes_1
della istruttoria testimoniale poiché dalla lettura delle stesse emerge come il termine
“coordinatrice” sia stato impiegato per individuare ora la responsabile comunale dell'asilo nido, ora il referente della datrice di lavoro, come confermato dal fatto che – in relazione all'esercizio del potere disciplinare – la teste abbia riferito di aver ricevuto una “lettera”
“perché la coordinatrice aveva sbagliato a predisporre i turni”, dovendosi ritenere che in tale caso la coordinatrice sia la referente della cooperativa, non potendosi logicamente ritenere che l'aggiudicatrice eserciti il potere disciplinare per un errore commesso da un dipendente dell'appaltatore.
Anche con riferimento alla organizzazione dei tempi di lavoro e delle assenze del personale ausiliario, le risultanze della istruttoria documentale e testimoniale non corroborano la tesi dell'esercizio del potere datoriale direttamente da parte del personale del convenuto.
A tal riguardo il capitolato di appalto prevede espressamente il numero di operatori necessari all'appalto e il monte ore di esecuzione della prestazione settimanali richiesto per ciascuno operatore, lasciando però all'aggiudicatario l'onere di organizzare il relativo servizio anche mediante attribuzione agli operatori di incarichi “con differenti monte ore settimanali” (cfr. art. 5 del doc. 5 cit.). Il progetto tecnico dell'appalto, poi, prevede secondo quali turni i quattro operatori destinati ad operare presso l'asilo nido DE debbano essere presenti, ma demanda all'aggiudicatario la gestione della turnistica (doc. 6 fasc. conv.).
Anche sulle modalità di organizzazione delle assenze per la fruizione di ferie, permessi e ritardi, le risultanze della istruttoria testimoniale evidenziano come le ausiliarie erano tenute a comunicare alla responsabile comunale le proprie assenze e come costei in genere ne prendesse atto e intervenisse invece chiedendo una riorganizzazione solo quando l'accavallarsi di assenze pregiudicasse il servizio che l'aggiudicatrice avrebbe dovuto fornire: “Per le ferie ognuna di noi andava dalla vvisandola che avrebbe preso ferie, comunicandolo alla Per_1
cooperativa; e prendeva atto;
se c'era qualche problema, per esempio troppe richieste Per_1
di ferie, allora la i diceva di organizzarci diversamente per garantire il servizio e noi così Per_1 facevamo, per poi presentare la richiesta formale di ferie alla cooperativa. Se avevamo bisogno di un permesso di uscita anticipata o di entrata posticipata ne parlavamo con he dava, Per_1
o meno, il benestare. In caso di benestare della poi chiedevamo alla cooperativa il Per_1
permesso. In caso di ritardi non previsti avvisavamo il nido in persona di o di Per_1
Tes_ qualcun'altro che rispondeva al telefono” (cfr. dichiarazioni di di cui al Testimone_2
Pagina 7 di 8 verbale di udienza del 30.3.2022). Nello stesso senso depongono anche le dichiarazioni della teste di parte convenuta “Le ferie erano stabilite dalla cooperativa in accordo Persona_1 con le ausiliarie, senza il mio intervento che comunicavo solo le esigenze di servizio e le chiusure del nido. […] In caso di permessi improvvisi l'ausiliaria, per ovvi motivi, mi avvisava ma poi il tutto era gestito dalla cooperativa appaltatrice” (verbale di udienza del 30.3.2022).
In definitiva, in ragione di tutto quanto esposto, nel caso di specie le risultanze istruttorie confermano che gli appaltatori – succedutesi nel rapporto di lavoro della ricorrente
– non si sono limitati a fornire "ore lavorative", ma hanno garantito l'organizzazione e la predisposizione di tutte le attività del personale ausiliario fornito in appalto, assumendone le relative responsabilità, provvedendo alla organizzazione del servizio anche nei periodi di assenza del personale addetto all'asilo nido DE ed individuando il referente organizzativo preposto a relazionarsi con il personale comunale di riferimento.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
Tenuto conto della complessità degli elementi di fatto oggetto di valutazione e della necessaria integrazione delle risultanze dell'istruttoria testimoniale con elementi documentali che alla singola lavoratrice potevano non essere noti, afferendo agli aspetti organizzativi del contratto di appalto, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Monza, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Elena Greco
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